Articolo 114 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 106Articolo 108
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19 aprile 1942
Art. 114.

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa a termine degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 58 del nuovo codice.

Fino al 30 giugno 1942 non puo' essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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