Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , e' modificato come segue:
"Il Consiglio d'amministrazione e' composto:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro del lavoro e della, previdenza sociale;
c) di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
d) di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio".
Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , e' modificato come segue:
"Il Consiglio d'amministrazione e' composto:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro del lavoro e della, previdenza sociale;
c) di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
d) di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio".