Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
939 /2024 R.G.
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco presidente relatore dott.ssa Sofia Gancitano giudice dott. Marco Pesoli giudice nella causa n. 939 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sara Salaorni, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore giusta procura allegata al ricorso;
contro
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del curatore rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Nicolin, con Controparte_2 domicilio digitale eletto in indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Con la sentenza n. 20/2023, depositata il 7-4-2023, il Tribunale di Rovigo dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_3
2. Il dott. in data 14-11-2023 formulava ai sensi degli artt. 201 e
[...] Parte_1 ss. C.C.I.I. domanda di ammissione allo stato passivo della liquidazione giudiziale in relazione al credito dal lui maturato per prestazioni professionali eseguite in favore della società in bonis.
3. Con decreto dell'8-5-2023 il giudice delegato disponeva l'ammissione del Parte_1 allo stato passivo per l'importo di “euro 7.250,00 oltre IVA e contributo di rivalsa CP_4
2751 bis n. 2 c.c. per gli avvisi di parcella indicati con data 30/09/2022 e 19/05/2023.
Ammesso in via chirografaria il contributo di rivalsa 4%, in quanto il privilegio CP_4 invocato non spetta, atteso che si applica solo al contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza. Ammesso per euro 509,70, Categoria
Chirografari, per spese anticipate. Escluso per euro 43.700,80, di chi € 25.000,00 oltre accessori di legge per compensi relativi all'attività riferita al piano di risanamento di cui all'art. 182 bis L.F. e del € 6.000,00 oltre accessori di legge all'istanza di adesione alla definizione agevolata in quanto non dovuti”.
3. Con ricorso depositato il 7-6-2024 il proponeva tempestiva opposizione, Parte_1 ai sensi degli artt. 206 e s.s. C.C.I.I., avverso il decreto di esecutività dello stato passivo dell'8-5-2024, chiedendo l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale, con collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 2) c.c., del credito di euro 7.250,00, oltre accessori, deducendo di aver provveduto alla redazione del bilancio di esercizio e delle dichiarazioni fiscali relative alle annualità 2019 e 2020; domandava inoltre l'ammissione al passivo per gli ulteriori importi di 25.000,00 euro e di 6.000,00, oltre ad accessori di legge, a titolo di prestazioni professionali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente asseriva, quanto al credito di euro 7.250,00, di aver svolto in favore della società in bonis una molteplicità di prestazioni professionali che, sebbene formalmente autonome, dovevano ritenersi funzionalmente connesse al deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2019 presso il Registro delle Imprese, cosicché non poteva ritenersi superato il termine biennale della prestazione al fine dell'attribuzione del privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2) c.c.
L'opponente censurava la mancata ammissione al passivo degli altri crediti sopra indicati, sul rilievo della prestazione di una rilevante attività volta alla predisposizione di un piano di risanamento dei debiti della società in liquidazione ex art. 182 bis L.F., e sostenendo di aver svolto anche tutta l'attività preparatoria alla procedura di definizione agevolata dei debiti maturati da verso l'erario e di aver Controparte_1 ricevuto un acconto di 5.000,00 euro sul compenso dovuto.
4. Costituitasi in giudizio con memoria difensiva del 30-7-2024, la curatela resisteva all'opposizione chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dall'opponente.
5. All'udienza del 13-5-2025, dopo l'assunzione delle prove orali, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, sicché il giudice relatore ha fissato una nuova udienza per il giorno 4-6-2025, disponendone lo svolgimento nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
6. Con ordinanza resa all'esito della già menzionata udienza, il giudice relatore, preso atto delle conclusioni congiunte depositate dalle parti, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
7. Osserva il collegio che, vertendosi in materia di diritti disponibili, va preso atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti: “- ammettere allo stato passivo di
il dr. per l'ulteriore somma - Controparte_1 Parte_1 rispetto a quella già ammessa dal Giudice Delegato in sede di verifica del passivo - di
€ 8.000,00, oltre IVA sull'emittenda fattura, nella categoria privilegiati generali ex art.
2751 bis n. 2 c.c. e con ammissione in via chirografaria del contributo di rivalsa CP_4
4%;
- compensare tra le parti le spese di lite”.
8. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 939/2024 R.G. promossa da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1
- ammette al passivo della liquidazione giudiziale n. 16/2023 di Controparte_1 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2) c.c., il credito vantato da Parte_1
di euro 8.000,00, oltre IVA sull'emittenda fattura, con ammissione in
[...] via chirografaria del contributo di rivalsa 4%; CP_4
- ordina la conseguente variazione dello stato passivo della liquidazione giudiziale di (n. 16/2023); Controparte_1
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Rovigo, 5 giugno 2025 Il Presidente
Paola Di Francesco