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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 13.05.2025 al n. 1231/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. FILIPPELLI
GIANCARLO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 26.09.1987, dalla cui unione nascevano i figli,
(il 01.09.1988) e il 29.08.1992), evidenziavano che il Tribunale di Per_1 Per_2
Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del
06.05.2005, reso nel procedimento R.G. n. 34274/2004.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ – sono trascorsi ad oggi, 19 anni dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
– I figli e sono divenuti ormai maggiorenni e di conseguenza, venuti meno i presupposti delle Per_1 Per_2 condizioni enunciate nel ricorso per separazione, il sig. non è più tenuto a provvedere alle spese ed al Pt_2 mantenimento sia nei confronti degli stessi che della sig.ra Pt_1
– il Sig. in data 22.04.05 ha lasciato il domicilio coniugale ed è andato a vivere a in via Colombo n.43 Pt_2 in Martinsicuro (TE) dove attualmente risiede;
”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 26.09.1987 in
Napoli tra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (Atto n. 400, Serie A, Parte II, Sez. X, Anno 1987);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
3 d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 13.05.2025 al n. 1231/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. FILIPPELLI
GIANCARLO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.05.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 26.09.1987, dalla cui unione nascevano i figli,
(il 01.09.1988) e il 29.08.1992), evidenziavano che il Tribunale di Per_1 Per_2
Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del
06.05.2005, reso nel procedimento R.G. n. 34274/2004.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ – sono trascorsi ad oggi, 19 anni dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
– I figli e sono divenuti ormai maggiorenni e di conseguenza, venuti meno i presupposti delle Per_1 Per_2 condizioni enunciate nel ricorso per separazione, il sig. non è più tenuto a provvedere alle spese ed al Pt_2 mantenimento sia nei confronti degli stessi che della sig.ra Pt_1
– il Sig. in data 22.04.05 ha lasciato il domicilio coniugale ed è andato a vivere a in via Colombo n.43 Pt_2 in Martinsicuro (TE) dove attualmente risiede;
”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 26.09.1987 in
Napoli tra , nata a [...] il [...] e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto
Comune (Atto n. 400, Serie A, Parte II, Sez. X, Anno 1987);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
3 d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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