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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6084 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2920/2021
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. IO IN Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CICIARELLI ALESSANDRO Avv. Perazzini in sostituzione
Appellato/i
CP_1
Avv. MORO MAURIZIO Avv. Pati in sostituzione
Avv. MURRA RODOLFO
Controparte_2
Avv.
AN LI RL
Avv.
Controparte_3
Avv. CAPOCASALE ULDERICO Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IC d'TO
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
IO IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO IN - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2920 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in alla Parte_1 C.F._1 CP_1
Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio del difensore – Avv. Alessandro Ciciarelli (C.F.
– PEC: ) che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, in persona CP_1 P.IVA_1 CP_1 del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv. RI MO (C.F.
– PEC: ) e dall'Avv. Rodolfo C.F._3 Email_2
MU (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._4
RI MO, sito in Viale Mazzini n. 117, giusta procura in atti;
CP_1
- APPELLATA –
e
AN LI S.R.L. (C.F. ), in persona del Legale Rappresentante P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Fondi (LT), Viale Regina Margherita n. 46, presso lo studio del difensore - Avv. Rossella Grassi (C.F. – PEC: C.F._3
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
- APPELLATA CONTUMACE -
e
(P.I. e C.F. ), con sede in Bologna, alla Via Controparte_3 P.IVA_3
Stalingrado n. 45, in persona del Dott. procuratore nominato in virtù di procura del CP_4
Notaio in Bologna (BO) Rep./fasc. n. del 25.06.2021, elettivamente Persona_1 P.IVA_4 domiciliata in Viale di Villa Massimo n. 21, presso lo studio del difensore - Avv. Ulderico CP_1
Capocasale (C.F. – PEC: ), che C.F._5 Email_3 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
P.I. e C.F. , con sede legale in 00195 Roma (RM), Via Controparte_2 P.IVA_5
Pasquale Leonardi Cattolica n. 3, in persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/05/2021 nei confronti di CP_1
IA NA S.r.l., ed Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
[...]
Roma n. 17259/2020, pubblicata in data 02/12/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
30208/2016, promosso dall'odierno appellante. Nei confronti di a fronte della Controparte_2 nullità della relativa notifica, all'udienza del 05/10/2021 è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, eseguita nuovamente in data 25/10/2021.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“ ha evocato innanzi a questo Tribunale per sentirne Parte_1 CP_1 accertare la responsabilità esclusiva e sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti (biologico e morale) nella misura di euro 51.744,50 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario, in relazione all'infortunio occorsole in il CP_1
19.9.2012 intorno alle ore 12:05, allorché nel percorrere a piedi il marciapiede di Via di Val Pellice, giunta all'altezza del civico 85, era caduta rovinosamente in terra a causa di un irregolare e non visibile dislivello di una grata di scolo. Ha dedotto all'uopo che detta grata si trovava 2-3 centimetri al di sopra del manto stradale a causa di uno scollamento causato dalla cattiva manutenzione del marciapiede e che il dislivello non risultava in alcun modo segnalato, soggiungendo che a seguito della caduta si era recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pertini ove le era stata diagnosticata una frattura scomposta trimalleolare. Sottoposta a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche e viti, erano residuati esiti di carattere permanente pari al 18% della sua complessiva validità biologica, nonché una ITA di 45 giorni e una ITP al 50% di 75 giorni. Si è costituita in giudizio deducendo di aver affidato mediante appalto i lavori di CP_1 manutenzione e pronto intervento della strada ove si era verificato il sinistro al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra e IA NA S.r.l. e che l'art. 9 Controparte_2 del relativo capitolato prevedeva la responsabilità dell'appaltatore per tutti i danni che dovessero derivare a persone o cose da un suo mancato o tardivo intervento. Ha ancora negato l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla P.A. per l'enorme estensione della rete viaria e l'impossibilità di esercitare una effettiva vigilanza da parte dell'ente comunale, rilevando che comunque il sinistro era addebitabile alla responsabilità dell'attrice e al suo comportamento negligente, essendo la caduta avvenuta in condizioni di buona visibilità, su strada pianeggiante e ampia, nonché su superficie già di per sé insidiosa in quanto caratterizzata da cattiva manutenzione dell'intero tratto di marciapiede. Per lo stesso motivo andava esclusa la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2043 c.c., trattandosi di pericolo visibile e prevedibile. Ha infine concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e in via subordinata la condanna delle imprese appaltatrici a manlevare e tenerla indenne per qualunque somma che fosse condannata a versare, CP_1 con vittoria di spese. Si è costituita la IA NA S.r.l., terzo chiamato, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione dell'evento a cagione della sua condotta imprudente e rilevando di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con la dalla Controparte_3 quale chiedeva di essere manlevata in caso di condanna. Si è infine costituita la terza CP_3 chiamata dalla IA NA S.r.l., argomentando che non sussisteva alcuna polizza assicurativa stipulata dalla NA ma solo dalla e lamentando di non aver ricevuto Controparte_2 alcun avviso di sinistro. Ha concluso chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di spese. La non si è mai costituita”. Controparte_2
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- Rigetta la domanda attorea;
-
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice; - Condanna l'attrice a rifondere a
[...]
le spese del presente giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro CP_1
2.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
- Dichiara interamente compensate le spese di giudizio nei rapporti tra e la IA NA CP_1
S.r.l., nonché tra quest'ultima e la . CP_3 § 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “a) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del presente appello per manifesta fondatezza e per evidente sussistenza del fumus boni iuris;
b) nel merito, accogliere integralmente il presente gravame e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di e/o delle CP_1 terze chiamate in causa, in via solidale, in ordine alla produzione del sinistro ex artt. 2043 e 2051
c.c. e per l'effetto condannare le predette al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali subiti dalla parte attrice in occasione del sinistro de quo nella misura complessiva di €uro 51.744,50 a titolo di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, o nell'altra misura, maggiore o minore, che sarà accertata, oltre agli interessi dal fatto al soddisfo (anche alla luce del combinato disposto degli artt. 17 L. 162/2014 e 1284 c.c.) ed alla svalutazione intervenuta;
c) con il favore di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. oltre spese di CTU non riconosciute in prime cure anch'esse da distrarsi”.
L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 10/09/2021, CP_1 ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Sentenza n. Parte_1
17259/20 del Tribunale di Roma;
b) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 avverso la Sentenza n. 17259/20 del Tribunale di Roma perché infondato in fatto ed in diritto;
c) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, condannare la
IA NA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore a mallevare e/o rimborsare quanto sarà tenuta a versare a chicchessia per sorte, interessi e CP_1 quant'altro; d) con vittoria di spese di lite anche del presente Grado di Giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_3 depositata in data 30/09/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ovvero Controparte_5 dell'inoperatività della polizza;
nel merito rigettare l'appello così come proposto dalla sig.ra
, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte. Con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — Le appellate IA NA S.r.l. e viceversa, non si sono Controparte_2 costituite nel presente grado di giudizio.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa. § 8. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - Erroneità, illegittimità, contraddittorietà, illogicità della motivazione - errata, ingiusta valutazione del materiale probatorio acquisito”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Assume l'attrice di essere caduta in terra mentre procedeva a piedi lungo via di Val Pellice, all'altezza del civico 85, a causa di un irregolare e non visibile dislivello di una grata di scolo. Più in particolare, in sede di interrogatorio formale, ha affermato di essere caduta mentre camminava insieme al Sig. , all'epoca direttore della Pt_2 filiale del Monte dei Paschi ove la presta servizio, discutendo di questioni di lavoro. La Parte_1 donna ha soggiunto di non aver percorso altre volte quel tratto di strada sebbene esso distasse solo
300 – 400 metri dalla filiale, che il sinistro è avvenuto durante una giornata normale e che il dislivello presente sul marciapiede tra la grata e l'asfalto non si percepiva agevolmente. È stato poi sentito in qualità di teste il quale ha dichiarato che trovandosi a camminare davanti all'attrice Testimone_1
(i due si stavano recando al bar) ad un tratto aveva avvertito le urla della collega e, voltatosi, l'aveva vista in terra dolorante, in corrispondenza di un punto in cui il marciapiede era dissestato e presentava dei dislivelli. Il teste ha dapprima affermato di non ricordare affatto una grata di scolo nel punto della caduta, ma solo asfalto con del dislivello di un centimetro e mezzo o due, ma poi, presa visione del materiale fotografico in atti, ha asserito di riconoscere il luogo della caduta. Ha infine soggiunto di non ricordare se al momento della caduta stesse conversando con la Parte_1
e ha precisato che si trattava di una giornata soleggiata. Ciò posto, osserva il Tribunale che il fatto materiale non sembra sufficientemente provato. In primo luogo l'attrice assume nell'atto introduttivo del giudizio di essere caduta “a causa di un irregolare e non visibile dislivello di una grata di scolo”, mentre nella dichiarazione del 20.09.2012 inviata a la parla di “un CP_1 Parte_1 dissesto non chiaramente visibile del marciapiede” (non vi è alcuna indicazione relativa alla grata di scolo). Lasciano poi alquanto perplessi le dichiarazioni del teste , il quale come si è visto ha Pt_2 dapprima affermato di non rammentare alcuna grata di scolo ma solo un dislivello del marciapiede, per poi affrettarsi a sostenere di riconoscere il luogo della caduta nelle foto prodotte. Una ulteriore incoerenza si coglie nell'asserzione dell'attrice circa il colloquio in corso con lo al momento Pt_2 della caduta, laddove costui ha affermato di non ricordare se stesse parlando con la collega e che al momento dell'infortunio precedeva la donna (sembrando assai singolare che due persone impegnate in una conversazione si trovino a procedere in fila indiana anziché appaiate). Peraltro nessun ulteriore elemento circa la precisa dinamica del sinistro è possibile trarre dalla dichiarazione scritta dello stesso , versata nel fascicolo attoreo, nella quale si afferma solo che l'infortunio della Pt_2
sarebbe avvenuto “dopo che avevo invitato la collega a prendere un caffè per discutere Parte_1 di argomenti di lavoro”. Nemmeno va trascurato il fatto che nella cartella di pronto soccorso non vi
è alcun riferimento ad una caduta sul marciapiede, ma unicamente al “rif. Infortunio durante l'orario di lavoro, movimento incongruo caviglia dx. Né per altro verso nell'immediatezza del fatto vi è stata richiesta di intervento della polizia municipale o della forza pubblica. L'insieme di tali elementi, complessivamente considerati, non consente di ritenere sufficientemente dimostrata la precisa dinamica del sinistro, emergendo piuttosto notevoli incongruenze che lasciano più di un dubbio in ordine alla veridicità della ricostruzione fattuale offerta da parte attrice. D'altra parte anche a voler concedere che la caduta sia avvenuta a causa della grata di scolo visibile nelle foto, non è dato notare alcun sensibile dislivello che abbia potuto cagionare la caduta, che evidentemente è avvenuta per la condotta distratta della donna e quindi imputabile al fortuito (la caduta è avvenuta in pieno giorno, in situazione di assenza di pioggia e con normale visibilità, su tratto di strada pianeggiante). Le medesime osservazioni escludono una responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
Deduce l'appellante che: “Il Giudice di prime cure ha del tutto erroneamente, illegittimamente ed ingiustamente ritenuto di avallare e porre a fondamento della propria decisione l'erronea interpretazione della prova per testi espletata con il Sig. , testimone di parte Testimone_1 attrice nonché dell'interrogatorio formale reso dalla parte attrice. Il Giudicante, infatti, ha compiuto un ragionamento invero incomprensibile, meramente parziale ed indubbiamente superficiale, ritenendo il fatto materiale non sufficientemente provato (…). La sussistenza dell'an debeatur doveva ritenersi esaustivamente provata, stanti le inequivocabili risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, nello specifico la prova per testi con il Sig. espletata in data 11 ottobre Testimone_1
2018. Il testimone, presente personalmente al momento dell'occorso del 19 settembre 2012 dichiarava inequivocabilmente: “Ero presente al momento dei fatti, stavo andando a fare colazione con la collega”, “l'ho immediatamente soccorsa e subito dopo mi sono attivato per accompagnarla al pronto soccorso”, “nel punto in cui l'attrice è caduta il marciapiede si presentava dissestato con dei dislivelli”. Al teste veniva sottoposto in visione il materiale fotografico prodotto dalla parte attrice (cfr. allegati n. 5) e a seguito dell'esame delle fotografie dichiarava: “ricordo anche la grata di scolo riconosco senza meno il luogo dell'accaduto ed il negozio di musica”. Ebbene, a fronte della suddetta prova per testi, risultava ampiamente riscontrata la ricostruzione dei fatti evidenziata mediante l'atto di citazione”.
La censura proposta dell'odierno appellante concerne la valutazione da parte del giudice a quo degli elementi probatori assunti nel corso del processo di I grado, prospettando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. In particolare, con tale doglianza l'appellante deduce l'erroneo giudizio relativo alla prova testimoniale del Sig. e all'interrogatorio formale della parte attorea. Testimone_1
Il motivo è infondato. Il giudice di prime cure, di fatto, ha valutato correttamente il compendio probatorio, complessivamente considerato, assunto durante l'istruttoria di I grado, atteso che non può dirsi provata la sussistenza del fatto materiale, così come prospettato dall'appellante.
In particolare, il quadro probatorio fornito dall'odierno appellante, su cui gravava l'onere di provare l'esistenza dell'evento materiale, può ritenersi lacunoso e carente, non essendo stata accertata in maniera incontrovertibile l'esatta dinamica che ha dato luogo al fatto, alla luce delle incongruenze rilevate nel corso dell'esame testimoniale e dell'interrogatorio formale dell'attrice. Difatti, da un lato, il teste inizialmente non ricordava la presenza di una grata di scolo e, dall'altro, dichiarava di non ricordare se al momento dell'infortunio stesse conversando con l'appellante, come dichiarato invece da quest'ultima. Inoltre, non vi è altra documentazione o riferimento, come rilevato dal giudice di prime cure (cfr. pag. 5 sentenza I grado), da cui possa desumersi che l'evento materiale sia occorso così come narrato dall'appellante.
Sulla scorta di quanto esposto, pertanto, questa Corte ritiene corretta la ricostruzione operata dal giudice di prime cure in ordine alla mancanza della prova dell'evento materiale, elemento imprescindibile per il riconoscimento della responsabilità a carico degli appellati.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - Erroneità, illegittimità, contraddittorietà, illogicità della motivazione - errata, ingiusto inquadramento nel caso fortuito”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “D'altra parte anche a voler concedere che la caduta sia avvenuta a causa della grata di scolo visibile nelle foto, non è dato notare alcun sensibile dislivello che abbia potuto cagionare la caduta, che evidentemente è avvenuta per la condotta distratta della donna e quindi imputabile al fortuito (la caduta è avvenuta in pieno giorno, in situazione di assenza di pioggia e con normale visibilità, su tratto di strada pianeggiante). Le medesime osservazioni escludono una responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
Deduce l'appellante che: “Ebbene, la sentenza dovrà essere evidentemente riformata sul punto. All'uopo si rileva che l'accertamento della responsabilità deve essere comunque condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero e presunto accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 1 e 2 comma c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito che detta condotta presenti anche i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. Civ., sez. III, n. 2035 del 2021). Dei danni riportati dal danneggiato l'ente custode della strada, invero, deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. che sancisce la responsabilità per le cose in custodia. Invero, al contrario di quanto sostenuto anche da nel corso CP_1 del giudizio, la controparte non provvedeva a garantire il buono stato di manutenzione della strada de qua e del circostante manto stradale ed altresì, colposamente ometteva di disporre delle segnalazioni relative allo stato di pericolo presente nella zona ove si è verificato il sinistro. Si rammenta, inoltre, che la Sig.ra percorreva a piedi il marciapiede, circostanza Parte_1 che già da sé fa escludere un “uso improprio” della res. Il dislivello, irregolare e non visibile, difatti, costituisce senza ombra di dubbio un'insidia stradale che avrebbe dovuto essere segnalata agli utenti CP_ e/o eliminata. L' convenuto, invece, oltre a non aver provveduto a garantire il buono stato di manutenzione del manto stradale, altresì, colposamente ometteva di disporre delle segnalazioni relative allo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato il sinistro. Pertanto, ai fini dell'inquadramento del caso fortuito non era sufficiente un qualsiasi comportamento negligente o imprudente (che comunque nel caso di specie non vi è stato), ma era onere del custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa (il dissesto della strada, nel nostro caso) e l'evento dannoso (la caduta), così da individuare la causa esclusiva del danno nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno (Cass. 2479/2018)”.
Mediante tale motivo l'appellante intende eccepire la valutazione da parte del giudice di prime cure inerente alla ritenuta configurazione del caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c..
Il motivo è infondato.
Difatti, il giudice a quo ha giustamente ritenuto sussistente il caso fortuito che esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che si registra in materia.
In particolare, la responsabilità a titolo oggettivo derivante dalla previsione di cui all'art. 2051 c.c. va accertata considerando anche l'eventuale comportamento imprudente adottato dal danneggiato.
Sul punto, come rilevato dalla Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. Sez. 3, 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745 - 01).
Nel caso di specie, molteplici elementi inducono a ritenere che il danneggiato non abbia adottato le necessarie cautele che avrebbero potuto evitare il danno occorso, atteso che la caduta è avvenuta in pieno giorno, intorno alle ore 12:05, in assenza di precipitazioni, su un tratto di strada pianeggiante e normalmente visibile, nel corso di una presumibile conversazione con il Sig. Tes_1
[...]
Pertanto, l'odierna appellante avrebbe potuto senz'altro evitare la causazione del danno, se avesse adottato un comportamento prudente.
In ordine alla prova del nesso causale, inoltre, chiarisce la Cassazione che: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre)” (Cass. Sez. 3,
05/02/2013, n. 2660, Rv. 625158 - 01).
In merito all'incidenza del comportamento colposo del danneggiato sul rapporto causale intercorrente tra l'evento e il danno patito, si richiama, infine, un'ulteriore pronuncia della Corte di
Cassazione, secondo cui: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14228, Rv. 667836 -
02).
In base a tali considerazioni, si ritiene, quindi, sussistente una condotta imprudente tenuta dall'appellante, che interrompe il nesso causale tra fatto ed evento dannoso e che può annoverarsi nell'alveo del caso fortuito, tale da escludere il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
a carico degli appellati.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — L'obiettiva opinabilità della questione consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata nonché nei confronti dell'appellata CP_1 [...]
attesa l'inidoneità a proporre alcuna domanda da parte dell'appellante nei Controparte_3 riguardi della medesima società, stante la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di IA NA S.r.l., ed CP_1 Controparte_3 Controparte_2
avverso la sentenza definitiva n. 17259/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così
[...] provvede:
1. respinge l'appello;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
IO IN
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Vincenzo Magnacca. CP_7
Sezione VI civile
R.G. 2920/2021
All'udienza collegiale del giorno 22/10/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. IO IN Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CICIARELLI ALESSANDRO Avv. Perazzini in sostituzione
Appellato/i
CP_1
Avv. MORO MAURIZIO Avv. Pati in sostituzione
Avv. MURRA RODOLFO
Controparte_2
Avv.
AN LI RL
Avv.
Controparte_3
Avv. CAPOCASALE ULDERICO Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IC d'TO
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
IO IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO IN - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2920 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in alla Parte_1 C.F._1 CP_1
Via Gaspare Spontini n. 24, presso lo studio del difensore – Avv. Alessandro Ciciarelli (C.F.
– PEC: ) che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, in persona CP_1 P.IVA_1 CP_1 del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente dall'Avv. RI MO (C.F.
– PEC: ) e dall'Avv. Rodolfo C.F._3 Email_2
MU (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._4
RI MO, sito in Viale Mazzini n. 117, giusta procura in atti;
CP_1
- APPELLATA –
e
AN LI S.R.L. (C.F. ), in persona del Legale Rappresentante P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Fondi (LT), Viale Regina Margherita n. 46, presso lo studio del difensore - Avv. Rossella Grassi (C.F. – PEC: C.F._3
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
- APPELLATA CONTUMACE -
e
(P.I. e C.F. ), con sede in Bologna, alla Via Controparte_3 P.IVA_3
Stalingrado n. 45, in persona del Dott. procuratore nominato in virtù di procura del CP_4
Notaio in Bologna (BO) Rep./fasc. n. del 25.06.2021, elettivamente Persona_1 P.IVA_4 domiciliata in Viale di Villa Massimo n. 21, presso lo studio del difensore - Avv. Ulderico CP_1
Capocasale (C.F. – PEC: ), che C.F._5 Email_3 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
P.I. e C.F. , con sede legale in 00195 Roma (RM), Via Controparte_2 P.IVA_5
Pasquale Leonardi Cattolica n. 3, in persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 10/05/2021 nei confronti di CP_1
IA NA S.r.l., ed Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di
[...]
Roma n. 17259/2020, pubblicata in data 02/12/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.
30208/2016, promosso dall'odierno appellante. Nei confronti di a fronte della Controparte_2 nullità della relativa notifica, all'udienza del 05/10/2021 è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, eseguita nuovamente in data 25/10/2021.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“ ha evocato innanzi a questo Tribunale per sentirne Parte_1 CP_1 accertare la responsabilità esclusiva e sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti (biologico e morale) nella misura di euro 51.744,50 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario, in relazione all'infortunio occorsole in il CP_1
19.9.2012 intorno alle ore 12:05, allorché nel percorrere a piedi il marciapiede di Via di Val Pellice, giunta all'altezza del civico 85, era caduta rovinosamente in terra a causa di un irregolare e non visibile dislivello di una grata di scolo. Ha dedotto all'uopo che detta grata si trovava 2-3 centimetri al di sopra del manto stradale a causa di uno scollamento causato dalla cattiva manutenzione del marciapiede e che il dislivello non risultava in alcun modo segnalato, soggiungendo che a seguito della caduta si era recata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pertini ove le era stata diagnosticata una frattura scomposta trimalleolare. Sottoposta a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche e viti, erano residuati esiti di carattere permanente pari al 18% della sua complessiva validità biologica, nonché una ITA di 45 giorni e una ITP al 50% di 75 giorni. Si è costituita in giudizio deducendo di aver affidato mediante appalto i lavori di CP_1 manutenzione e pronto intervento della strada ove si era verificato il sinistro al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra e IA NA S.r.l. e che l'art. 9 Controparte_2 del relativo capitolato prevedeva la responsabilità dell'appaltatore per tutti i danni che dovessero derivare a persone o cose da un suo mancato o tardivo intervento. Ha ancora negato l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alla P.A. per l'enorme estensione della rete viaria e l'impossibilità di esercitare una effettiva vigilanza da parte dell'ente comunale, rilevando che comunque il sinistro era addebitabile alla responsabilità dell'attrice e al suo comportamento negligente, essendo la caduta avvenuta in condizioni di buona visibilità, su strada pianeggiante e ampia, nonché su superficie già di per sé insidiosa in quanto caratterizzata da cattiva manutenzione dell'intero tratto di marciapiede. Per lo stesso motivo andava esclusa la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2043 c.c., trattandosi di pericolo visibile e prevedibile. Ha infine concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e in via subordinata la condanna delle imprese appaltatrici a manlevare e tenerla indenne per qualunque somma che fosse condannata a versare, CP_1 con vittoria di spese. Si è costituita la IA NA S.r.l., terzo chiamato, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione dell'evento a cagione della sua condotta imprudente e rilevando di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con la dalla Controparte_3 quale chiedeva di essere manlevata in caso di condanna. Si è infine costituita la terza CP_3 chiamata dalla IA NA S.r.l., argomentando che non sussisteva alcuna polizza assicurativa stipulata dalla NA ma solo dalla e lamentando di non aver ricevuto Controparte_2 alcun avviso di sinistro. Ha concluso chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e il rigetto nel merito della domanda, con vittoria di spese. La non si è mai costituita”. Controparte_2
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- Rigetta la domanda attorea;
-
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice; - Condanna l'attrice a rifondere a
[...]
le spese del presente giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro CP_1
2.500,00, per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;
- Dichiara interamente compensate le spese di giudizio nei rapporti tra e la IA NA CP_1
S.r.l., nonché tra quest'ultima e la . CP_3 § 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “a) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del presente appello per manifesta fondatezza e per evidente sussistenza del fumus boni iuris;
b) nel merito, accogliere integralmente il presente gravame e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di e/o delle CP_1 terze chiamate in causa, in via solidale, in ordine alla produzione del sinistro ex artt. 2043 e 2051
c.c. e per l'effetto condannare le predette al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali subiti dalla parte attrice in occasione del sinistro de quo nella misura complessiva di €uro 51.744,50 a titolo di danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute, o nell'altra misura, maggiore o minore, che sarà accertata, oltre agli interessi dal fatto al soddisfo (anche alla luce del combinato disposto degli artt. 17 L. 162/2014 e 1284 c.c.) ed alla svalutazione intervenuta;
c) con il favore di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. oltre spese di CTU non riconosciute in prime cure anch'esse da distrarsi”.
L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data 10/09/2021, CP_1 ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la Sentenza n. Parte_1
17259/20 del Tribunale di Roma;
b) nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1 avverso la Sentenza n. 17259/20 del Tribunale di Roma perché infondato in fatto ed in diritto;
c) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, condannare la
IA NA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore a mallevare e/o rimborsare quanto sarà tenuta a versare a chicchessia per sorte, interessi e CP_1 quant'altro; d) con vittoria di spese di lite anche del presente Grado di Giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali”.
§ 5. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_3 depositata in data 30/09/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ovvero Controparte_5 dell'inoperatività della polizza;
nel merito rigettare l'appello così come proposto dalla sig.ra
, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte. Con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 6. — Le appellate IA NA S.r.l. e viceversa, non si sono Controparte_2 costituite nel presente grado di giudizio.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa. § 8. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - Erroneità, illegittimità, contraddittorietà, illogicità della motivazione - errata, ingiusta valutazione del materiale probatorio acquisito”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Assume l'attrice di essere caduta in terra mentre procedeva a piedi lungo via di Val Pellice, all'altezza del civico 85, a causa di un irregolare e non visibile dislivello di una grata di scolo. Più in particolare, in sede di interrogatorio formale, ha affermato di essere caduta mentre camminava insieme al Sig. , all'epoca direttore della Pt_2 filiale del Monte dei Paschi ove la presta servizio, discutendo di questioni di lavoro. La Parte_1 donna ha soggiunto di non aver percorso altre volte quel tratto di strada sebbene esso distasse solo
300 – 400 metri dalla filiale, che il sinistro è avvenuto durante una giornata normale e che il dislivello presente sul marciapiede tra la grata e l'asfalto non si percepiva agevolmente. È stato poi sentito in qualità di teste il quale ha dichiarato che trovandosi a camminare davanti all'attrice Testimone_1
(i due si stavano recando al bar) ad un tratto aveva avvertito le urla della collega e, voltatosi, l'aveva vista in terra dolorante, in corrispondenza di un punto in cui il marciapiede era dissestato e presentava dei dislivelli. Il teste ha dapprima affermato di non ricordare affatto una grata di scolo nel punto della caduta, ma solo asfalto con del dislivello di un centimetro e mezzo o due, ma poi, presa visione del materiale fotografico in atti, ha asserito di riconoscere il luogo della caduta. Ha infine soggiunto di non ricordare se al momento della caduta stesse conversando con la Parte_1
e ha precisato che si trattava di una giornata soleggiata. Ciò posto, osserva il Tribunale che il fatto materiale non sembra sufficientemente provato. In primo luogo l'attrice assume nell'atto introduttivo del giudizio di essere caduta “a causa di un irregolare e non visibile dislivello di una grata di scolo”, mentre nella dichiarazione del 20.09.2012 inviata a la parla di “un CP_1 Parte_1 dissesto non chiaramente visibile del marciapiede” (non vi è alcuna indicazione relativa alla grata di scolo). Lasciano poi alquanto perplessi le dichiarazioni del teste , il quale come si è visto ha Pt_2 dapprima affermato di non rammentare alcuna grata di scolo ma solo un dislivello del marciapiede, per poi affrettarsi a sostenere di riconoscere il luogo della caduta nelle foto prodotte. Una ulteriore incoerenza si coglie nell'asserzione dell'attrice circa il colloquio in corso con lo al momento Pt_2 della caduta, laddove costui ha affermato di non ricordare se stesse parlando con la collega e che al momento dell'infortunio precedeva la donna (sembrando assai singolare che due persone impegnate in una conversazione si trovino a procedere in fila indiana anziché appaiate). Peraltro nessun ulteriore elemento circa la precisa dinamica del sinistro è possibile trarre dalla dichiarazione scritta dello stesso , versata nel fascicolo attoreo, nella quale si afferma solo che l'infortunio della Pt_2
sarebbe avvenuto “dopo che avevo invitato la collega a prendere un caffè per discutere Parte_1 di argomenti di lavoro”. Nemmeno va trascurato il fatto che nella cartella di pronto soccorso non vi
è alcun riferimento ad una caduta sul marciapiede, ma unicamente al “rif. Infortunio durante l'orario di lavoro, movimento incongruo caviglia dx. Né per altro verso nell'immediatezza del fatto vi è stata richiesta di intervento della polizia municipale o della forza pubblica. L'insieme di tali elementi, complessivamente considerati, non consente di ritenere sufficientemente dimostrata la precisa dinamica del sinistro, emergendo piuttosto notevoli incongruenze che lasciano più di un dubbio in ordine alla veridicità della ricostruzione fattuale offerta da parte attrice. D'altra parte anche a voler concedere che la caduta sia avvenuta a causa della grata di scolo visibile nelle foto, non è dato notare alcun sensibile dislivello che abbia potuto cagionare la caduta, che evidentemente è avvenuta per la condotta distratta della donna e quindi imputabile al fortuito (la caduta è avvenuta in pieno giorno, in situazione di assenza di pioggia e con normale visibilità, su tratto di strada pianeggiante). Le medesime osservazioni escludono una responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
Deduce l'appellante che: “Il Giudice di prime cure ha del tutto erroneamente, illegittimamente ed ingiustamente ritenuto di avallare e porre a fondamento della propria decisione l'erronea interpretazione della prova per testi espletata con il Sig. , testimone di parte Testimone_1 attrice nonché dell'interrogatorio formale reso dalla parte attrice. Il Giudicante, infatti, ha compiuto un ragionamento invero incomprensibile, meramente parziale ed indubbiamente superficiale, ritenendo il fatto materiale non sufficientemente provato (…). La sussistenza dell'an debeatur doveva ritenersi esaustivamente provata, stanti le inequivocabili risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, nello specifico la prova per testi con il Sig. espletata in data 11 ottobre Testimone_1
2018. Il testimone, presente personalmente al momento dell'occorso del 19 settembre 2012 dichiarava inequivocabilmente: “Ero presente al momento dei fatti, stavo andando a fare colazione con la collega”, “l'ho immediatamente soccorsa e subito dopo mi sono attivato per accompagnarla al pronto soccorso”, “nel punto in cui l'attrice è caduta il marciapiede si presentava dissestato con dei dislivelli”. Al teste veniva sottoposto in visione il materiale fotografico prodotto dalla parte attrice (cfr. allegati n. 5) e a seguito dell'esame delle fotografie dichiarava: “ricordo anche la grata di scolo riconosco senza meno il luogo dell'accaduto ed il negozio di musica”. Ebbene, a fronte della suddetta prova per testi, risultava ampiamente riscontrata la ricostruzione dei fatti evidenziata mediante l'atto di citazione”.
La censura proposta dell'odierno appellante concerne la valutazione da parte del giudice a quo degli elementi probatori assunti nel corso del processo di I grado, prospettando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. In particolare, con tale doglianza l'appellante deduce l'erroneo giudizio relativo alla prova testimoniale del Sig. e all'interrogatorio formale della parte attorea. Testimone_1
Il motivo è infondato. Il giudice di prime cure, di fatto, ha valutato correttamente il compendio probatorio, complessivamente considerato, assunto durante l'istruttoria di I grado, atteso che non può dirsi provata la sussistenza del fatto materiale, così come prospettato dall'appellante.
In particolare, il quadro probatorio fornito dall'odierno appellante, su cui gravava l'onere di provare l'esistenza dell'evento materiale, può ritenersi lacunoso e carente, non essendo stata accertata in maniera incontrovertibile l'esatta dinamica che ha dato luogo al fatto, alla luce delle incongruenze rilevate nel corso dell'esame testimoniale e dell'interrogatorio formale dell'attrice. Difatti, da un lato, il teste inizialmente non ricordava la presenza di una grata di scolo e, dall'altro, dichiarava di non ricordare se al momento dell'infortunio stesse conversando con l'appellante, come dichiarato invece da quest'ultima. Inoltre, non vi è altra documentazione o riferimento, come rilevato dal giudice di prime cure (cfr. pag. 5 sentenza I grado), da cui possa desumersi che l'evento materiale sia occorso così come narrato dall'appellante.
Sulla scorta di quanto esposto, pertanto, questa Corte ritiene corretta la ricostruzione operata dal giudice di prime cure in ordine alla mancanza della prova dell'evento materiale, elemento imprescindibile per il riconoscimento della responsabilità a carico degli appellati.
§ 8.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - Erroneità, illegittimità, contraddittorietà, illogicità della motivazione - errata, ingiusto inquadramento nel caso fortuito”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “D'altra parte anche a voler concedere che la caduta sia avvenuta a causa della grata di scolo visibile nelle foto, non è dato notare alcun sensibile dislivello che abbia potuto cagionare la caduta, che evidentemente è avvenuta per la condotta distratta della donna e quindi imputabile al fortuito (la caduta è avvenuta in pieno giorno, in situazione di assenza di pioggia e con normale visibilità, su tratto di strada pianeggiante). Le medesime osservazioni escludono una responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c.”.
Deduce l'appellante che: “Ebbene, la sentenza dovrà essere evidentemente riformata sul punto. All'uopo si rileva che l'accertamento della responsabilità deve essere comunque condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero e presunto accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, 1 e 2 comma c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del caso fortuito che detta condotta presenti anche i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. Civ., sez. III, n. 2035 del 2021). Dei danni riportati dal danneggiato l'ente custode della strada, invero, deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. che sancisce la responsabilità per le cose in custodia. Invero, al contrario di quanto sostenuto anche da nel corso CP_1 del giudizio, la controparte non provvedeva a garantire il buono stato di manutenzione della strada de qua e del circostante manto stradale ed altresì, colposamente ometteva di disporre delle segnalazioni relative allo stato di pericolo presente nella zona ove si è verificato il sinistro. Si rammenta, inoltre, che la Sig.ra percorreva a piedi il marciapiede, circostanza Parte_1 che già da sé fa escludere un “uso improprio” della res. Il dislivello, irregolare e non visibile, difatti, costituisce senza ombra di dubbio un'insidia stradale che avrebbe dovuto essere segnalata agli utenti CP_ e/o eliminata. L' convenuto, invece, oltre a non aver provveduto a garantire il buono stato di manutenzione del manto stradale, altresì, colposamente ometteva di disporre delle segnalazioni relative allo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato il sinistro. Pertanto, ai fini dell'inquadramento del caso fortuito non era sufficiente un qualsiasi comportamento negligente o imprudente (che comunque nel caso di specie non vi è stato), ma era onere del custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa (il dissesto della strada, nel nostro caso) e l'evento dannoso (la caduta), così da individuare la causa esclusiva del danno nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno (Cass. 2479/2018)”.
Mediante tale motivo l'appellante intende eccepire la valutazione da parte del giudice di prime cure inerente alla ritenuta configurazione del caso fortuito, che esclude la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c..
Il motivo è infondato.
Difatti, il giudice a quo ha giustamente ritenuto sussistente il caso fortuito che esclude la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità che si registra in materia.
In particolare, la responsabilità a titolo oggettivo derivante dalla previsione di cui all'art. 2051 c.c. va accertata considerando anche l'eventuale comportamento imprudente adottato dal danneggiato.
Sul punto, come rilevato dalla Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. Sez. 3, 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745 - 01).
Nel caso di specie, molteplici elementi inducono a ritenere che il danneggiato non abbia adottato le necessarie cautele che avrebbero potuto evitare il danno occorso, atteso che la caduta è avvenuta in pieno giorno, intorno alle ore 12:05, in assenza di precipitazioni, su un tratto di strada pianeggiante e normalmente visibile, nel corso di una presumibile conversazione con il Sig. Tes_1
[...]
Pertanto, l'odierna appellante avrebbe potuto senz'altro evitare la causazione del danno, se avesse adottato un comportamento prudente.
In ordine alla prova del nesso causale, inoltre, chiarisce la Cassazione che: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre)” (Cass. Sez. 3,
05/02/2013, n. 2660, Rv. 625158 - 01).
In merito all'incidenza del comportamento colposo del danneggiato sul rapporto causale intercorrente tra l'evento e il danno patito, si richiama, infine, un'ulteriore pronuncia della Corte di
Cassazione, secondo cui: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14228, Rv. 667836 -
02).
In base a tali considerazioni, si ritiene, quindi, sussistente una condotta imprudente tenuta dall'appellante, che interrompe il nesso causale tra fatto ed evento dannoso e che può annoverarsi nell'alveo del caso fortuito, tale da escludere il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
a carico degli appellati.
§ 9. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 10. — L'obiettiva opinabilità della questione consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'appellante e l'appellata nonché nei confronti dell'appellata CP_1 [...]
attesa l'inidoneità a proporre alcuna domanda da parte dell'appellante nei Controparte_3 riguardi della medesima società, stante la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima.
§ 11. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di IA NA S.r.l., ed CP_1 Controparte_3 Controparte_2
avverso la sentenza definitiva n. 17259/2020 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, così
[...] provvede:
1. respinge l'appello;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
IO IN
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Vincenzo Magnacca. CP_7