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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9020/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9020/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Fontanella Nicola, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to
ON CA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 12.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione di inabilità/assegno d'invalidità nonchè dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.G. 13169/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 17.06.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 16.05.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
12.07.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Preliminarmente va rilevato che oggetto del giudizio è l'accertamento del requisito sanitario ai fini della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento, laddove il ricorrente già nella fase di Atp (cfr. verbale 12.01.2025) aveva rinunciato alla domanda relativa all'assegno d'invalidità, stante il superamento, alla data della domanda amministrativa (anno 2022), dei limiti reddituali previsti per la concessione della prestazione de qua (cfr.: doc. all. 3 e 4 - Estratto conto previdenziale;
Mod..
730/2023 redditi 2022 allegati alla memoria dell' ). Parte_1 CP_1
Orbene il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza dalla domanda amministrativa e senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto deambula autonomamente e compie regolarmente gli atti quotidiani della vita (cfr. Ctu Dott. del 21.04.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Invero come precisato dal consulente a seguito di richiesta integrazione dell'elaborato peritale e alla luce della nuova certificazione medica depositata nella fase di opposizione “(richiesta di 50% per “insufficienza respiratoria”) la documentazione riporta una spirometria con disventilazione severa Parte (Dott.ssa , ma, nella stessa cornice temporale, l'atto (Polo Pneumologico) del Per_2
21/06/2024 descrive il paziente eupnoico, SatO₂ 96% in aria ambiente, e solo lievi broncostenosi all'auscultazione.(…)• Conclusione respiratoria: in assenza di elementi oggettivi di insufficienza respiratoria cronica (ipossiemia documentata/ABG – emogasanalisi), OLT continuativa, instabilità clinica), la nuova documentazione non giustifica il passaggio ad un 50% respiratorio. Rimane confermato il 30% già attribuito per gli esiti chirurgici polmonari, che rispecchiano l'effettiva ricaduta funzionale documentata negli atti”, mentre con riguardo alla patologia cardiologica “Nel fascicolo non si rinvengono evidenze di classe ≥ II stabile, né di scompenso o FE ridotta. La classe NYHA I,
21% già attribuita risulta dunque confermata rispetto agli atti esaminati” e “La certificazione cardiologica 28/10/2024 è stata considerata, ma non apporta – per come perviene agli atti – gli elementi oggettivi (stress test/eco-stress positivi, FE <40%, episodi di scompenso) che possano innalzare la classe funzionale in modo stabile oltre la I”. Pertanto, ha concluso che “La nuova documentazione acquisita non dimostra un aggravamento clinico certo e misurabile secondo i parametri tabellari tale da modificare le percentuali già attribuite. In particolare, manca evidenza oggettiva di insufficienza respiratoria cronica (ABG/OLT) e di peggioramento cardiologico di classe.
2. La quantificazione difensiva risente di sovrastima del comparto respiratorio e di un approccio algebrico non conforme alle regole applicative del D.M. 05/02/1992 (divieto di duplicazione intradistrettuale;
Balthazard obbligatorio).
3. Alla luce di quanto sopra, si confermano integralmente le conclusioni della C.T.U. già depositata: grado di invalidità complessiva = 67%, con assenza di requisiti per l'indennità di accompagnamento”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413). Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente è affetto da patologie (Diabete mellito tipo 2 – cod. 9309 41%, Esiti resezione apicale dx per processo granulomatoso – cod. 6413 (analogia) 30%, Miocardiopatia ischemica-ipertensiva, NYHA I – cod. 6441 21%) che determinano un'invalidità nella misura del
67%, non sufficienti per ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 30.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9020/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Fontanella Nicola, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.to
ON CA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 12.07.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti sanitari CP_1 utili per il riconoscimento in proprio favore della pensione di inabilità/assegno d'invalidità nonchè dell'indennità di accompagnamento, sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del ricorso per mancata CP_1 specificazione dei motivi di contestazione, e nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso. Disposta la riunione con il procedimento per ATP n. R.G. 13169/2023, all'odierna udienza visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis: la dichiarazione di dissenso del 17.06.2024 risulta depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art. 445 bis c.p.c. del 16.05.2024, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione risulta depositato in data
12.07.2024, ossia nei 30 gg successivi alla dichiarazione di dissenso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito, deve rilevarsi che il ricorso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Preliminarmente va rilevato che oggetto del giudizio è l'accertamento del requisito sanitario ai fini della pensione d'invalidità e dell'indennità di accompagnamento, laddove il ricorrente già nella fase di Atp (cfr. verbale 12.01.2025) aveva rinunciato alla domanda relativa all'assegno d'invalidità, stante il superamento, alla data della domanda amministrativa (anno 2022), dei limiti reddituali previsti per la concessione della prestazione de qua (cfr.: doc. all. 3 e 4 - Estratto conto previdenziale;
Mod..
730/2023 redditi 2022 allegati alla memoria dell' ). Parte_1 CP_1
Orbene il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza dalla domanda amministrativa e senza diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto deambula autonomamente e compie regolarmente gli atti quotidiani della vita (cfr. Ctu Dott. del 21.04.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Ed, infatti, alcun rilievo, alla luce delle puntuali osservazioni espletate dal CTU, appaiono avere le generiche contestazioni circa una presunta sottovalutazione delle patologie di cui è affetto, non supportata peraltro da alcun riscontro documentale.
Invero come precisato dal consulente a seguito di richiesta integrazione dell'elaborato peritale e alla luce della nuova certificazione medica depositata nella fase di opposizione “(richiesta di 50% per “insufficienza respiratoria”) la documentazione riporta una spirometria con disventilazione severa Parte (Dott.ssa , ma, nella stessa cornice temporale, l'atto (Polo Pneumologico) del Per_2
21/06/2024 descrive il paziente eupnoico, SatO₂ 96% in aria ambiente, e solo lievi broncostenosi all'auscultazione.(…)• Conclusione respiratoria: in assenza di elementi oggettivi di insufficienza respiratoria cronica (ipossiemia documentata/ABG – emogasanalisi), OLT continuativa, instabilità clinica), la nuova documentazione non giustifica il passaggio ad un 50% respiratorio. Rimane confermato il 30% già attribuito per gli esiti chirurgici polmonari, che rispecchiano l'effettiva ricaduta funzionale documentata negli atti”, mentre con riguardo alla patologia cardiologica “Nel fascicolo non si rinvengono evidenze di classe ≥ II stabile, né di scompenso o FE ridotta. La classe NYHA I,
21% già attribuita risulta dunque confermata rispetto agli atti esaminati” e “La certificazione cardiologica 28/10/2024 è stata considerata, ma non apporta – per come perviene agli atti – gli elementi oggettivi (stress test/eco-stress positivi, FE <40%, episodi di scompenso) che possano innalzare la classe funzionale in modo stabile oltre la I”. Pertanto, ha concluso che “La nuova documentazione acquisita non dimostra un aggravamento clinico certo e misurabile secondo i parametri tabellari tale da modificare le percentuali già attribuite. In particolare, manca evidenza oggettiva di insufficienza respiratoria cronica (ABG/OLT) e di peggioramento cardiologico di classe.
2. La quantificazione difensiva risente di sovrastima del comparto respiratorio e di un approccio algebrico non conforme alle regole applicative del D.M. 05/02/1992 (divieto di duplicazione intradistrettuale;
Balthazard obbligatorio).
3. Alla luce di quanto sopra, si confermano integralmente le conclusioni della C.T.U. già depositata: grado di invalidità complessiva = 67%, con assenza di requisiti per l'indennità di accompagnamento”.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413). Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il ricorrente è affetto da patologie (Diabete mellito tipo 2 – cod. 9309 41%, Esiti resezione apicale dx per processo granulomatoso – cod. 6413 (analogia) 30%, Miocardiopatia ischemica-ipertensiva, NYHA I – cod. 6441 21%) che determinano un'invalidità nella misura del
67%, non sufficienti per ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 30.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano