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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4957/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4957 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 02 aprile
2025 con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, già decorsi, e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA SABBETTI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in FOGGIA – alla Via Vittime Civili, n. 13 - presso lo studio legale dell'avv.
NICOLA SABETTI
APPELLANTE contro
(p. iva: ), in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dall'avv. SALVATORE DE GAETANIS, elettivamente domiciliato in LECCE alla Via
Leuca, n. 198 – presso lo studio legale dell'avv. SALVATORE DE GAETANIS
APPELLATO
e
e CP_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 77/2022, depositata il 08.02.2022, emessa dal Giudice di
Pace di Foggia, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 284/2020, non notificata.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato, , nella qualità di proprietario Parte_1 dell'autovettura Fiat 500, tg. EY116RY ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Foggia,
, e l' nelle rispettive qualità di proprietario e conducente CP_2 Controparte_3 P_ dell'autovettura Ford Mondeo targata BH0654BX, i primi due e impresa garante della responsabilità
r.c.a. – trattandosi di sinistro con veicolo immatricolato all'estero - la terza, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti allorché il giorno 09/07/2016, in abitato di
Foggia, mentre percorreva la Via Motta della Regina giunto all'altezza della intersezione con la Via
Tratturo Castiglione veniva tamponato da tergo dall'autovettura Ford Mondeo e scaraventato con la parte anteriore contro un muretto ivi posizionato.
e regolarmente citati in giudizio in giudizio, non si sono costituiti e CP_4 Controparte_3
pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi P_ dell'art. 2947, comma 2, c.c. mentre nel merito ha contestato la domanda sia in merito all'an che al quantum poiché non provata, con conseguente vittoria delle spese di lite e compensi professionali.
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un solo teste e nell'audizione di CTU tecnico-ricostruttiva è stato definito con sentenza n. 77/2022 depositata in data 08.02.2022, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale ha accolto la domanda attorea e condannato la convenuta al risarcimento dei danni subiti nella misura pari ad euro 8.502,18, P_
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , il quale in parziale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, ha chiesto di condannare la convenuta appellata, al pagamento dell'ulteriore importo di € 507,50, a titolo di spese di CTU, avendo sul punto il Giudice di prime cure omesso qualsiasi statuizione a riguardo.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.11.2022 si è costituita nel presente giudizio d'appello
Contr l' la quale ha, preliminarmente, eccepito la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., comb. disp. art. 126 Codice delle Assicurazioni private, per mancato rispetto dei termini a comparire e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 2 di 6 Rilevata la regolarità e tempestività della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione nei confronti dell' e degli appellati e ne è stata dichiarata la P_ CP_4 Controparte_3
contumacia anche in appello.
Il Giudice, all'udienza del 05.06.2024, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni concedendo termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Precisate le conclusioni all'udienza del 02.04.2025, pervenuta a seguito di un rinvio d'ufficio, la causa
è stata trattenuta per la decisione.
*****
Preliminarmente, va rilevato che, la causa in oggetto può essere decisa allo stato degli atti non essendo indispensabile l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d'appello può decidere il gravame solo in un caso: quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame” (cfr. cass. n. 9498/2019).
Nel caso di specie l'unico motivo di gravame sollevato dall'appellante riguarda l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure in ordine alle spese di CTU che, nel caso di spese, andavano poste a carico della convenuta-appellata, risultando quest'ultima completamente soccombente.
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado, infatti, pur avendo richiamato la CTU espletata nel corso del giudizio accogliendo completamente la domanda attorea ha trascurato di provvedere sulle spese di consulenza tecnica violando così l'art. 112 c.p.c.
A riguardo si segnala l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 10804 del 5 giugno 2020 ha chiarito ogni aspetto sul punto.
I principi enunciati dall'ordinanza sono i seguenti: “Il decreto di liquidazione delle spese di c.t.u. regola il rapporto tra l'ausiliare e le parti, mentre la regolamentazione delle spese all'esito del giudizio è affidata alla sentenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; Le parti sono sempre responsabili in solido del pagamento dei compensi del c.t.u., a prescindere dall'imputazione contenuta nel decreto di liquidazione e della ripartizione definitiva delle spese;
Il giudice deve sempre pronunciarsi in maniera espressa, o quanto meno inequivoca, sulla ripartizione delle spese di c.t.u., non potendo questa ricavarsi per implicito né dalla statuizione sulle spese processuali, né dal decreto di liquidazione ex art. 168, D.P.R. cit.; E' pertanto «affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato”.
pagina 3 di 6 Da ciò ne deriva che l'omessa statuizione sulle spese di CTU non può essere sanata dal procedimento di correzione di errore materiale, determinando la stessa una vera e propria omessa pronuncia sul punto che solo l'appello avverso la sentenza incriminata può determinare la correzione.
Infatti, secondo la giurisprudenza il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che avrebbe dovuto procedervi, in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento, integra un vizio di omessa pronuncia riparabile solo con l'impugnazione, solamente quando il giudice non abbia statuito sulle spese nemmeno in parte motiva
(cfr. cass. 18.02.2020 n. 3968).
Nel caso di specie il giudice di prime cure si è limitato ad indicare genericamente nella parte motiva che “le spese del presente giudizio seguono la soccombenza”.
Ciò posto tale totale carenza di statuizioni non può essere superata in via interpretativa.
Non è possibile, infatti, né supporre che il giudice di primo grado abbia voluto richiamare implicitamente le statuizioni sulle spese di consulenza adottate nel decreto di liquidazione di queste ultime (ove vennero poste a carico delle parti in solido); né supporre che il Giudice di Pace addossando ai convenuti (soccombenti) le spese di lite, abbia implicitamente voluto porre a loro carico anche le spese di consulenza;
né, infine, supporre che la abbia voluto addossare le suddette spese all' P_
Per spiegare queste tre affermazioni è necessario ripercorrere brevemente il quadro normativo che disciplina la liquidazione e la ripartizione delle spese di consulenza nel processo civile.
Le spese di consulenza, come tutte le spese processuali, pongono un triplice problema: quello della loro anticipazione, quello della loro liquidazione, e quello della loro ripartizione tra i litiganti.
All'anticipazione (che può anche mancare, non essendo imposta da alcuna norma di legge) ed alla liquidazione definitiva delle spese di consulenza provvede il magistrato che procede, ma con atti diversi dalla sentenza.
La liquidazione delle spese di consulenza deve infatti avvenire con decreto motivato comunicato alle parti ed al c.t.u. (art. 168 d.p.r. 30.5.2002 n. 115), suscettibile di autonoma opposizione nelle forme prescritte dall'art. 15 d. Lgs.
1.9.2011 n. 150 (art. 170 d.p.r. 115/02, cit.). Nel provvedimento con cui si accorda al c.t.u. un'anticipazione (c.d. "fondo-spese"), e col decreto di liquidazione definitiva delle spese di consulenza il giudice può stabilire quale, tra le parti in causa, debba sopportare il relativo onere: ma questa statuizione non ha nulla a che vedere col provvedimento di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., ed ha l'unico scopo di consentire al c.t.u. di disporre di un titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata.
Le statuizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione di cui all'art. 168 d.p.r. 115/02, infatti, non sono opponibili al c.t.u., il quale ha diritto di pretendere il compenso da pagina 4 di 6 qualunque delle parti in causa: e se la parte di fatto escussa dal c.t.u. per il pagamento non fosse quella onerata delle spese di consulenza nel decreto di liquidazione, tale circostanza non potrà essere opposta all'ausiliario. Unica conseguenza sarà che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata (oppure se all'esito della lite le spese processuali saranno poste a carico di altre parti), potrà agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di queste ultime.
Ciò in quanto il principio della soccombenza "opera solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare" (cfr. Sentenza n. 25047 del 10/10/2018; Rv. 650671 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23522 del 05/11/2014, Rv. 633222 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008, Rv. 605201 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 6199 del 08/07/1996, Rv. 498416 - 01).
Pertanto, il silenzio serbato dalla sentenza circa la sorte delle spese di c.t.u. non può mai ritenersi un silenzio concludente, perché esso non consente di stabilire se il giudice abbia inteso regolare le spese di c.t.u. richiamando il principio stabilito nel decreto ex art. 168 d.p.r. cit., oppure abbia inteso compensarle, od ancora abbia inteso addossarle ad una delle parti.
Infatti, anche a prescindere dal silenzio serbato sul punto dalla sentenza di primo grado, si è già detto che il decreto col quale il giudice, su istanza dell'ausiliario, liquida le spese di consulenza ponendole a carico d'una o d'ambo le parti in solido è un provvedimento che rileva unicamente nei rapporti tra le parti e il c.t.u..
Nei rapporti tra le parti, invece, il riparto delle spese di consulenza non può che essere regolato da una statuizione espressa e contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio. Statuizione che necessariamente è destinata a travolgere, se non coincidenti con essa, le disposizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione.
Deve, in conclusione, rilevarsi che la sentenza impugnata ha omesso di provvedere sulla regolazione delle spese di consulenza, regolazione che spetterà ora al giudice del rinvio compiere, e che dovrà essere effettuata in applicazione del seguente principio di diritto: " Si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2000” (cfr. Cass. n. 10804 del 05.06.2020).
Ciò posto, a parziale riforma della sentenza di primo grado si statuisce che le spese di C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico dei convenuti-appellati, in solido tra loro, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice-appellante di ripetere dagli stessi le pagina 5 di 6 somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza;
non vi sono ragioni per riformare le spese di giudizio relativamente al primo grado.
Le spese processuali nei confronti dei resistenti contumaci devono essere dichiarate irripetibili in ragione della contumacia degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l' in aggiunta a P_ quanto già statuito dal GDP, al pagamento, in favore di , dell'ulteriore importo pari Parte_1 ad € 507,52, a titolo di spese di CTU;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di P_
, che liquida in € 462,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, Parte_1
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dei resistenti contumaci.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 8.4.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4957 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 02 aprile
2025 con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, già decorsi, e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA SABBETTI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in FOGGIA – alla Via Vittime Civili, n. 13 - presso lo studio legale dell'avv.
NICOLA SABETTI
APPELLANTE contro
(p. iva: ), in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dall'avv. SALVATORE DE GAETANIS, elettivamente domiciliato in LECCE alla Via
Leuca, n. 198 – presso lo studio legale dell'avv. SALVATORE DE GAETANIS
APPELLATO
e
e CP_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 77/2022, depositata il 08.02.2022, emessa dal Giudice di
Pace di Foggia, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 284/2020, non notificata.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato, , nella qualità di proprietario Parte_1 dell'autovettura Fiat 500, tg. EY116RY ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Foggia,
, e l' nelle rispettive qualità di proprietario e conducente CP_2 Controparte_3 P_ dell'autovettura Ford Mondeo targata BH0654BX, i primi due e impresa garante della responsabilità
r.c.a. – trattandosi di sinistro con veicolo immatricolato all'estero - la terza, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali subiti allorché il giorno 09/07/2016, in abitato di
Foggia, mentre percorreva la Via Motta della Regina giunto all'altezza della intersezione con la Via
Tratturo Castiglione veniva tamponato da tergo dall'autovettura Ford Mondeo e scaraventato con la parte anteriore contro un muretto ivi posizionato.
e regolarmente citati in giudizio in giudizio, non si sono costituiti e CP_4 Controparte_3
pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi P_ dell'art. 2947, comma 2, c.c. mentre nel merito ha contestato la domanda sia in merito all'an che al quantum poiché non provata, con conseguente vittoria delle spese di lite e compensi professionali.
Il giudizio di primo grado, consistito in attività di produzione documentale, nell'escussione di un solo teste e nell'audizione di CTU tecnico-ricostruttiva è stato definito con sentenza n. 77/2022 depositata in data 08.02.2022, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, il quale ha accolto la domanda attorea e condannato la convenuta al risarcimento dei danni subiti nella misura pari ad euro 8.502,18, P_
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso questa sentenza ha proposto appello , il quale in parziale riforma della Parte_1
sentenza impugnata, ha chiesto di condannare la convenuta appellata, al pagamento dell'ulteriore importo di € 507,50, a titolo di spese di CTU, avendo sul punto il Giudice di prime cure omesso qualsiasi statuizione a riguardo.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.11.2022 si è costituita nel presente giudizio d'appello
Contr l' la quale ha, preliminarmente, eccepito la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., comb. disp. art. 126 Codice delle Assicurazioni private, per mancato rispetto dei termini a comparire e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
pagina 2 di 6 Rilevata la regolarità e tempestività della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione nei confronti dell' e degli appellati e ne è stata dichiarata la P_ CP_4 Controparte_3
contumacia anche in appello.
Il Giudice, all'udienza del 05.06.2024, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni concedendo termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Precisate le conclusioni all'udienza del 02.04.2025, pervenuta a seguito di un rinvio d'ufficio, la causa
è stata trattenuta per la decisione.
*****
Preliminarmente, va rilevato che, la causa in oggetto può essere decisa allo stato degli atti non essendo indispensabile l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d'appello può decidere il gravame solo in un caso: quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame” (cfr. cass. n. 9498/2019).
Nel caso di specie l'unico motivo di gravame sollevato dall'appellante riguarda l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure in ordine alle spese di CTU che, nel caso di spese, andavano poste a carico della convenuta-appellata, risultando quest'ultima completamente soccombente.
Ciò posto, nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado, infatti, pur avendo richiamato la CTU espletata nel corso del giudizio accogliendo completamente la domanda attorea ha trascurato di provvedere sulle spese di consulenza tecnica violando così l'art. 112 c.p.c.
A riguardo si segnala l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 10804 del 5 giugno 2020 ha chiarito ogni aspetto sul punto.
I principi enunciati dall'ordinanza sono i seguenti: “Il decreto di liquidazione delle spese di c.t.u. regola il rapporto tra l'ausiliare e le parti, mentre la regolamentazione delle spese all'esito del giudizio è affidata alla sentenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; Le parti sono sempre responsabili in solido del pagamento dei compensi del c.t.u., a prescindere dall'imputazione contenuta nel decreto di liquidazione e della ripartizione definitiva delle spese;
Il giudice deve sempre pronunciarsi in maniera espressa, o quanto meno inequivoca, sulla ripartizione delle spese di c.t.u., non potendo questa ricavarsi per implicito né dalla statuizione sulle spese processuali, né dal decreto di liquidazione ex art. 168, D.P.R. cit.; E' pertanto «affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato”.
pagina 3 di 6 Da ciò ne deriva che l'omessa statuizione sulle spese di CTU non può essere sanata dal procedimento di correzione di errore materiale, determinando la stessa una vera e propria omessa pronuncia sul punto che solo l'appello avverso la sentenza incriminata può determinare la correzione.
Infatti, secondo la giurisprudenza il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che avrebbe dovuto procedervi, in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento, integra un vizio di omessa pronuncia riparabile solo con l'impugnazione, solamente quando il giudice non abbia statuito sulle spese nemmeno in parte motiva
(cfr. cass. 18.02.2020 n. 3968).
Nel caso di specie il giudice di prime cure si è limitato ad indicare genericamente nella parte motiva che “le spese del presente giudizio seguono la soccombenza”.
Ciò posto tale totale carenza di statuizioni non può essere superata in via interpretativa.
Non è possibile, infatti, né supporre che il giudice di primo grado abbia voluto richiamare implicitamente le statuizioni sulle spese di consulenza adottate nel decreto di liquidazione di queste ultime (ove vennero poste a carico delle parti in solido); né supporre che il Giudice di Pace addossando ai convenuti (soccombenti) le spese di lite, abbia implicitamente voluto porre a loro carico anche le spese di consulenza;
né, infine, supporre che la abbia voluto addossare le suddette spese all' P_
Per spiegare queste tre affermazioni è necessario ripercorrere brevemente il quadro normativo che disciplina la liquidazione e la ripartizione delle spese di consulenza nel processo civile.
Le spese di consulenza, come tutte le spese processuali, pongono un triplice problema: quello della loro anticipazione, quello della loro liquidazione, e quello della loro ripartizione tra i litiganti.
All'anticipazione (che può anche mancare, non essendo imposta da alcuna norma di legge) ed alla liquidazione definitiva delle spese di consulenza provvede il magistrato che procede, ma con atti diversi dalla sentenza.
La liquidazione delle spese di consulenza deve infatti avvenire con decreto motivato comunicato alle parti ed al c.t.u. (art. 168 d.p.r. 30.5.2002 n. 115), suscettibile di autonoma opposizione nelle forme prescritte dall'art. 15 d. Lgs.
1.9.2011 n. 150 (art. 170 d.p.r. 115/02, cit.). Nel provvedimento con cui si accorda al c.t.u. un'anticipazione (c.d. "fondo-spese"), e col decreto di liquidazione definitiva delle spese di consulenza il giudice può stabilire quale, tra le parti in causa, debba sopportare il relativo onere: ma questa statuizione non ha nulla a che vedere col provvedimento di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., ed ha l'unico scopo di consentire al c.t.u. di disporre di un titolo esecutivo nei confronti della parte obbligata.
Le statuizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione di cui all'art. 168 d.p.r. 115/02, infatti, non sono opponibili al c.t.u., il quale ha diritto di pretendere il compenso da pagina 4 di 6 qualunque delle parti in causa: e se la parte di fatto escussa dal c.t.u. per il pagamento non fosse quella onerata delle spese di consulenza nel decreto di liquidazione, tale circostanza non potrà essere opposta all'ausiliario. Unica conseguenza sarà che la parte richiesta del pagamento da parte del c.t.u., se diversa da quella onerata (oppure se all'esito della lite le spese processuali saranno poste a carico di altre parti), potrà agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di queste ultime.
Ciò in quanto il principio della soccombenza "opera solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare" (cfr. Sentenza n. 25047 del 10/10/2018; Rv. 650671 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23522 del 05/11/2014, Rv. 633222 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008, Rv. 605201 - 01; Sez. 1,
Sentenza n. 6199 del 08/07/1996, Rv. 498416 - 01).
Pertanto, il silenzio serbato dalla sentenza circa la sorte delle spese di c.t.u. non può mai ritenersi un silenzio concludente, perché esso non consente di stabilire se il giudice abbia inteso regolare le spese di c.t.u. richiamando il principio stabilito nel decreto ex art. 168 d.p.r. cit., oppure abbia inteso compensarle, od ancora abbia inteso addossarle ad una delle parti.
Infatti, anche a prescindere dal silenzio serbato sul punto dalla sentenza di primo grado, si è già detto che il decreto col quale il giudice, su istanza dell'ausiliario, liquida le spese di consulenza ponendole a carico d'una o d'ambo le parti in solido è un provvedimento che rileva unicamente nei rapporti tra le parti e il c.t.u..
Nei rapporti tra le parti, invece, il riparto delle spese di consulenza non può che essere regolato da una statuizione espressa e contenuta nella sentenza conclusiva del giudizio. Statuizione che necessariamente è destinata a travolgere, se non coincidenti con essa, le disposizioni sul riparto delle spese di consulenza contenute nel decreto di liquidazione.
Deve, in conclusione, rilevarsi che la sentenza impugnata ha omesso di provvedere sulla regolazione delle spese di consulenza, regolazione che spetterà ora al giudice del rinvio compiere, e che dovrà essere effettuata in applicazione del seguente principio di diritto: " Si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2000” (cfr. Cass. n. 10804 del 05.06.2020).
Ciò posto, a parziale riforma della sentenza di primo grado si statuisce che le spese di C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico dei convenuti-appellati, in solido tra loro, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice-appellante di ripetere dagli stessi le pagina 5 di 6 somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
Le spese processuali liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza;
non vi sono ragioni per riformare le spese di giudizio relativamente al primo grado.
Le spese processuali nei confronti dei resistenti contumaci devono essere dichiarate irripetibili in ragione della contumacia degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l' in aggiunta a P_ quanto già statuito dal GDP, al pagamento, in favore di , dell'ulteriore importo pari Parte_1 ad € 507,52, a titolo di spese di CTU;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di P_
, che liquida in € 462,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, Parte_1
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dei resistenti contumaci.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 8.4.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
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