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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
La giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
ritenuta la propria competenza, atteso che il debitore ingiunto risulta residente in [...]di Val
d'Elsa (SI), come da certificato di residenza in atti;
viste le integrazioni fornite dalla ricorrente a seguito dei chiarimenti richiesti con provvedimento del 17.3.2025, con cui è stato precisato che trattasi di decreto ingiuntivo richiesto nei confronti della persona fisica , qualificabile come consumatore;
Parte_2
rilevato che la pretesa creditoria, come chiarito dalla stessa ricorrente in sede di memoria integrativa, si fonda sul solo saldo negativo del conto corrente n. C01/03/003030438 tra la
[...]
e (v. doc. 3); Controparte_1 Parte_2
rilevato che la domanda non risulta esaustivamente giustificata con riferimento alla quantificazione del credito, dovendosi richiamare i principi espressi da Cass., sez. 1, ord n.
29577/2020, in motivazione: “Allo stato, dunque, è un punto fermo che «l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 della legge bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'art. 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere» (Cass. 30 maggio 2017, n. 13542; ed inoltre Cass. 23 maggio
2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n. 12936)”; che tale, infatti, non può considerarsi l'estratto conto versato in atti dalla ricorrente (v. doc. 8 fasc. ricorrente), rilasciato dalla cessionaria
Pag. 1 di 2 ( e contenente la mera indicazione del debito finale, comprensivo di spese e CP_2 interessi;
ritenuto pertanto che, per le ragioni esposte e in considerazione delle carenze riscontrate, il ricorso proposto debba essere rigettato, stante peraltro l'incompatibilità del procedimento monitorio con il ricorso ad una istruttoria complessa;
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
rigetta
il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 506/2025 nei confronti di
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
Si comunichi.
Siena, 12 aprile 2025
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
La giudice,
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
ritenuta la propria competenza, atteso che il debitore ingiunto risulta residente in [...]di Val
d'Elsa (SI), come da certificato di residenza in atti;
viste le integrazioni fornite dalla ricorrente a seguito dei chiarimenti richiesti con provvedimento del 17.3.2025, con cui è stato precisato che trattasi di decreto ingiuntivo richiesto nei confronti della persona fisica , qualificabile come consumatore;
Parte_2
rilevato che la pretesa creditoria, come chiarito dalla stessa ricorrente in sede di memoria integrativa, si fonda sul solo saldo negativo del conto corrente n. C01/03/003030438 tra la
[...]
e (v. doc. 3); Controparte_1 Parte_2
rilevato che la domanda non risulta esaustivamente giustificata con riferimento alla quantificazione del credito, dovendosi richiamare i principi espressi da Cass., sez. 1, ord n.
29577/2020, in motivazione: “Allo stato, dunque, è un punto fermo che «l'estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale, idoneo nel vigore del previgente art. 102 della legge bancaria del 1938, non è più sufficiente ai sensi dell'art. 50 del T.u.b., che richiede finanche in monitorio un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere» (Cass. 30 maggio 2017, n. 13542; ed inoltre Cass. 23 maggio
2017, n. 12935; Cass. 23 maggio 2017, n. 12936)”; che tale, infatti, non può considerarsi l'estratto conto versato in atti dalla ricorrente (v. doc. 8 fasc. ricorrente), rilasciato dalla cessionaria
Pag. 1 di 2 ( e contenente la mera indicazione del debito finale, comprensivo di spese e CP_2 interessi;
ritenuto pertanto che, per le ragioni esposte e in considerazione delle carenze riscontrate, il ricorso proposto debba essere rigettato, stante peraltro l'incompatibilità del procedimento monitorio con il ricorso ad una istruttoria complessa;
visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
rigetta
il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 506/2025 nei confronti di
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
Si comunichi.
Siena, 12 aprile 2025
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 2 di 2