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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1402/2019 di R.G. avente ad oggetto: responsabilità contrattuale.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Picardi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(P. I.V.A. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele
Caggiano, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Caggiano, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliato come in atti;
ALTRO CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Nola, l' e il , per sentirli condannare al CP_1 CP_1 Controparte_2
pagamento di euro 7.500,00, a titolo di risarcimento danni, per il furto subito durante la permanenza nella struttura alberghiera sita in Maiori.
Il sig. deduceva di essere titolare di un'agenzia di assicurazioni, Parte_1
denominata Pri. e di aver prenotato un Controparte_3
soggiorno per una vacanza estiva presso il b & b , sito in Maiori, in Controparte_2
via Corso Reginna, 5, per il quale aveva corrisposto la cifra di euro 950,00.
In data 10.08.2015, giorno di arrivo nella struttura menzionata, l'attore deduceva di aver depositato nella cassaforte, che si trovava nella propria camera, denaro in contanti per l'importo di euro 5.500,00, un assegno bancario di euro 800,00, intestato alla società di cui il sig. è titolare, due orologi marca Tudor e un bracciale di oro bianco e Pt_1
diamanti neri.
Dopo il deposito, l'attore aveva chiuso la cassaforte e impostato il codice di sicurezza n. 0203.
L'attore deduceva che il giorno della partenza aveva provato a riaprire la cassaforte come aveva fatto durante l'intero arco del soggiorno, ma l'apertura era risultata impossibile e, allarmato per l'accaduto, aveva chiamato i gestori della struttura, i quali erano riusciti ad aprire la cassaforte e avevano constatato, insieme all'attore, che la stessa era completamente vuota.
L'attore si era recato immediatamente presso la stazione dei carabinieri, dove aveva sporto formale querela per il furto subito, che ammontava a euro 7.500,00.
Si costituiva in giudizio l' unipersonale, che eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto, nel caso di specie, sarebbe competente il Tribunale di Salerno, poiché entrambe le società convenute hanno la propria sede legale a Maiori, che è in provincia di Salerno.
Ancora in via preliminare, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva del sig.
rispetto alle somme richieste, che sarebbero di proprietà della Pri. Pt_1 [...]
Controparte_3
Nel merito, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto non provata.
Si costituiva in giudizio anche il b & b che eccepiva, in via Controparte_2
preliminare, l'incompetenza del giudice adito, a favore del Tribunale di Salerno, la nullità dell'atto di citazione, la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva del Sig. . Parte_1
Nel merito, veniva contestata la fondatezza della domanda, in quanto sfornita di adeguata prova.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito sollevata dalle parti convenute.
Nel caso di specie, va affermata, invero, la competenza del Tribunale di Nola, in quanto il sig. agisce in proprio nel presente giudizio, per il recupero di somme e Parte_1
oggetti che asserisce fossero in suo possesso durante il suo soggiorno nella struttura sita in Maiori;
di conseguenza, egli propone la domanda risarcitoria nella veste di consumatore, in quanto ha usufruito dei servizi alberghieri per finalità esclusivamente personali e non professionali.
Per questo motivo, risultano inconferenti le argomentazioni svolte dalle parti convenute, le quali sostengono vada applicato il disposto di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., in quanto parte delle somme che l'attore asserisce siano state sottratte dalla cassaforte della propria camera d'albergo apparterrebbero all'agenzia di assicurazioni per cui il sig. lavora. Pt_1
Sul punto, la Cassazione ha statuito, invero, che anche il contratto di albergo deve essere ricondotto alla nozione – e al regime – di contratto del consumatore, ove ne ricorrano tutti gli estremi, in quanto, “la disciplina generale, tra cui appunto l'articolo 33 cod. consumo già richiamato, si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e
professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta e per il secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
e sempreché il contratto sia rivolto alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività del primo dei contraenti (mentre va considerata “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella
giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e quindi anche per scopi ad essa connessi)” (Cass. civ., sez. VI, ord.
18.09. 2013, n. 21419).
Infatti, ha precisato la Suprema Corte, “detta disciplina, sorta per garantire il consumatore dagli
abusi nella unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente e
individualmente negoziato per lo specifico affare (Cass., ord. 18 ottobre 2010, n. 21379). Poiché, nel caso di specie, è incontestato che gli odierni intimati abbiano stipulato il contratto quali fruitori dei
servizi alberghieri e, quindi o comunque, al di fuori di qualunque attività professionale da loro esercitata, mentre la qualifica di professionista in capo alla società gestrice di un albergo in nota località turistica
non può seriamente dubitarsi, ritiene il Collegio doversi de plano applicare la disciplina generale sui contratti dei consumatori o, quanto meno e per quel che qui rileva, la normativa sulla competenza
esclusiva e inderogabile da quella prevista in favore del luogo di residenza (o di domicilio) del consumatore” (Cass. civ., sez. VI, ord. 18.09. 2013, n. 21419).
Questo poiché “il contratto di albergo – che costituisce un contratto atipico o misto, con il quale
l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali
la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito -soggiace alla disciplina generale dei contratti dei consumatori quanto all'individuazione del giudice inderogabilmente competente – da individuarsi in
quello del luogo della residenza (o del domicilio) del consumatore – ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per la soddisfazione di sue esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio della propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
e tanto anche se non possa configurarsi un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest'ultima speciale ed
ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore” (Cass. civ., sez. VI, ord. 18.09.
2013, n. 21419).
Ai sensi dell'art. 66 - bis del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) deve essere affermata, in definitiva, la competenza di questo Tribunale, in quanto l'attore, il quale agisce nella veste di consumatore, ha la propria residenza nel Comune di Ottaviano.
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dalle parti convenute relativa al presunto difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Sul punto, va invero evidenziato che il sig. è il soggetto leso dal presunto Parte_1
danno conseguente al furto di valori, a nulla rilevando la sua qualità di rappresentante legale dell'agenzia di assicurazioni, in quanto tale questione attiene esclusivamente al rapporto interno tra lo stesso attore e l'agenzia menzionata e non riguarda il caso che ci occupa.
Ancora in via preliminare, va inoltre rigettata, in quanto fondata, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dal . Controparte_2
Sul punto, va evidenziato, invero, che gli oggetti che l'attore assume siano stati sottratti dalla cassaforte erano nella disponibilità giuridica del b & b, che ne aveva assunto la custodia e ogni responsabilità conseguente (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 05.02.2024, n.
662/2024).
Per questo motivo, non colgono nel segno le censure sollevate dal b & b, laddove afferma che il rapporto contrattuale si sarebbe instaurato soltanto con l'albergo
[...]
[...]
[...]
[...] , poiché la struttura avrebbe fornito soltanto “la copertura” nei giorni indicati, in CP_1
quanto in quelle date non vi sarebbe stata disponibilità presso l'albergo summenzionato.
Sempre in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal b & b relais.
In atti, risultano depositati, invero, gli avvisi di ricevimento dell'atto di citazione ritualmente notificato sia al che all'albergo S. Francesco. Parte_2
In particolare, all'udienza del 19.09.2019 (cfr. verbale), questo Giudicante, dopo aver dato atto del deposito del solo avviso di ricevimento della notifica al b & b (mentre non risultava agli atti la cartolina di accompagnamento), autorizzava parte attrice alla rinotifica della citazione nei confronti del b & b, nel rispetto dei termini a comparire.
La rinotifica effettuata da parte attrice, dunque, come comprovato dalla documentazione depositata (cfr. prod. attrice), è avvenuta a seguito di autorizzazione di questo Giudicante
e nel rispetto dei termini a comparire.
Inoltre, all'udienza del 10.03.2020, veniva dato atto dell'avvenuta rinotifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., nei confronti del , non Controparte_2
andata a buon fine perché il destinatario era “irreperibile”, come opportunamente documentato dal sig. (cfr. prod. parte attrice). Parte_1
Di conseguenza, parte attrice veniva rimessa in termini ai fini della rinotifica dell'atto anche nei confronti del legale rappresentante del , entro il Controparte_2
30.06.2020.
A seguito di autorizzazione, dunque, la rinotifica veniva effettuata nel rispetto delle suddette tempistiche (cfr. prod. attrice, all. 2). Di conseguenza, le doglianze di parte convenuta non colgono nel segno, in quanto la notifica è avvenuta ritualmente.
Anche qualora la notifica fosse stata “irrituale”, tuttavia, secondo quanto sostenuto dal
, è principio consolidato in giurisprudenza, che “posto che lo scopo Controparte_2
della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con
effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa” (Cass. civ., sez. VI – 2, ord. n.
3240/18).
Al di là dei presunti vizi denunciati da parte convenuta, dunque, la costituzione della società albergo e del b & b sana con effetto ex tunc CP_1 Controparte_2
qualsiasi eventuale vizio di notifica, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Sempre in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dal
[...]
, relativa alla presunta nullità dell'atto di citazione, in quanto Controparte_2
carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.
Secondo quanto dedotto da parte convenuta, invero, l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe determinato in maniera puntuale la cosa oggetto della domanda.
Le argomentazioni esposte non colgono nel segno, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione, risulta agevolmente desumibile il contenuto della domanda fatta valere dall'attore, il quale chiede di essere risarcito in conseguenza del presunto furto subito durante la sua permanenza in albergo.
Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha chiarito che un'eventuale pronuncia di nullità della citazione deve avvenire nelle ipotesi in cui l'oggetto risulti “assolutamente incerto” e non se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle ragioni dell'attore.
In particolare, la Corte ha specificato che “la nullità della citazione per assoluta incertezza del
petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando
l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso
anche alla parte espositiva”. (Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
La Cassazione ha evidenziato, dunque, che l'atto di citazione deve essere considerato valido e ammissibile, sia qualora sia stata quantificata con precisione la pretesa, sia laddove l'attore abbia indicato il titolo da cui essa deriva (cfr. Cass. civ., II sez.,
29.01.2015, n. 1681).
Nel caso di specie, risulta chiaro sia il contenuto della domanda che la quantificazione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, per questo l'atto di citazione non può essere considerato nullo.
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
Parte attrice agisce in giudizio per far valere la responsabilità contrattuale delle parti convenute, sulla base degli artt. 1783 e ss.
In punto di diritto, va premesso che, ai sensi dell'art. 1783 c.c., primo comma, è previsto che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e, al secondo comma, viene specificato che sono considerate cose portate in albergo:
- le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio
(n. 1);
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio (n. 2);
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio (n.3).
Ai sensi dell'art. 1783 c.c., è stabilito, inoltre, che il danno risarcibile è limitato, nel
quantum, in tali casi, a un valore massimo pari a cento volte il prezzo giornaliero dell'alloggio.
Diversamente, la responsabilità dell'albergatore per le cose che gli sono state consegnate dal cliente o per quelle che l'albergatore ha rifiutato di ricevere in custodia, ma che aveva l'obbligo di accettare, non è soggetta a limitazioni nel quantum, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 1784 c.c.
Come è stato più volte affermato in giurisprudenza, la responsabilità dell'albergatore sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo,
indipendentemente da qualsiasi consegna, in quanto l'albergatore è tenuto a garantire la clientela contro eventuali perdite, danni e furti (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5030 del 2014).
Per andare esente da responsabilità, a norma degli artt. 1783 e 1785 c.c., l'albergatore ha l'onere di provare che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa portata in albergo dal cliente siano dipesi dal cliente stesso (o da persone al suo servizio che lo accompagnano o da suoi ospiti), da forza maggiore o dalla natura della cosa (art. 1785
c.c.).
Anche in materia di responsabilità limitata dell'albergatore, ai sensi dell'art. 1783 c.c., trovano applicazione i generali principi espressi dall'art. 2697 c.c.; è il cliente dell'albergo,
dunque, a dovere dimostrare di aver effettivamente introdotto in albergo gli oggetti e i valori che assume siano stati sottratti da terzi (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 05.02.2024,
n. 662/2024).
Orbene, le parti convenute hanno contestato il verificarsi del sinistro, che non può essere provato sulla base dalla querela depositata in atti, al contrario di quanto sostenuto dall'attore, in quanto trattasi di dichiarazione unilaterale.
In particolare, come anticipato, è onere dell'attore fornire la prova dell'introduzione delle cose in albergo, che si assumono sottratte da terzi.
L'attore avrebbe dovuto provare la presenza dei contanti e degli orologi all'interno della cassetta di sicurezza, ad esempio, con la prova documentale relativa al prelievo bancario effettuato in prossimità della data dell'evento ovvero con un'attestazione rilasciata dall'albergatore relativa al deposito dei suddetti oggetti nella cassetta di sicurezza.
L'assenza di idonea prova che fondi l'introduzione dei beni in albergo deve necessariamente comportare il rigetto della domanda. Alcun apporto probatorio avrebbero offerto in tal senso le prove dichiarative richieste dalle parti, essendo articolate su circostanze da provarsi documentalmente.
Sul punto, alcun valore probatorio può essere riconosciuto alla presunta verifica effettuata dal responsabile dell'albergo, sul luogo di causa, il quale avrebbe constatato,
secondo quanto dedotto da parte attrice, l'impossibilità di aprire la cassetta senza il dovuto passepartout.
Tale circostanza appare invero irrilevante sotto il profilo probatorio ma, in ogni caso, sulla base degli atti di causa, non emerge alcuna attestazione circa una verifica effettuata in tal senso dalle parti convenute.
Inoltre, non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria al verbale di dissequestro di un bracciale in oro bianco e diamanti neri e ai certificati di garanzia di orologi Tudor depositati in atti da parte attrice, documentazione sulla base della quale non è possibile evincere alcun collegamento con l'attore e il soggiorno da questi effettuato presso la struttura alberghiera.
Infine, va rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata da parte convenuta.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la
domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di
avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191). Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla
giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Nel caso di specie, il contegno assunto da parte attrice non può essere considerato meramente pretestuoso, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
Conclusivamente, va rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata da parte attrice relativa al risarcimento dei danni conseguenti al presunto furto subito durante la propria permanenza presso l'albergo , in quanto sfornita di adeguata prova. CP_1
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'andamento del giudizio, della decisione sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale degli orientamenti di legittimità in materia consumeristica, del rigetto delle diverse eccezioni formulate in via preliminare e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
1402/2019, così provvede:
- compensa le spese di lite. Così deciso in Nola, lì 16.06.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1402/2019 di R.G. avente ad oggetto: responsabilità contrattuale.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Picardi, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(P. I.V.A. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele
Caggiano, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Caggiano, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliato come in atti;
ALTRO CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.03.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Nola, l' e il , per sentirli condannare al CP_1 CP_1 Controparte_2
pagamento di euro 7.500,00, a titolo di risarcimento danni, per il furto subito durante la permanenza nella struttura alberghiera sita in Maiori.
Il sig. deduceva di essere titolare di un'agenzia di assicurazioni, Parte_1
denominata Pri. e di aver prenotato un Controparte_3
soggiorno per una vacanza estiva presso il b & b , sito in Maiori, in Controparte_2
via Corso Reginna, 5, per il quale aveva corrisposto la cifra di euro 950,00.
In data 10.08.2015, giorno di arrivo nella struttura menzionata, l'attore deduceva di aver depositato nella cassaforte, che si trovava nella propria camera, denaro in contanti per l'importo di euro 5.500,00, un assegno bancario di euro 800,00, intestato alla società di cui il sig. è titolare, due orologi marca Tudor e un bracciale di oro bianco e Pt_1
diamanti neri.
Dopo il deposito, l'attore aveva chiuso la cassaforte e impostato il codice di sicurezza n. 0203.
L'attore deduceva che il giorno della partenza aveva provato a riaprire la cassaforte come aveva fatto durante l'intero arco del soggiorno, ma l'apertura era risultata impossibile e, allarmato per l'accaduto, aveva chiamato i gestori della struttura, i quali erano riusciti ad aprire la cassaforte e avevano constatato, insieme all'attore, che la stessa era completamente vuota.
L'attore si era recato immediatamente presso la stazione dei carabinieri, dove aveva sporto formale querela per il furto subito, che ammontava a euro 7.500,00.
Si costituiva in giudizio l' unipersonale, che eccepiva, Controparte_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto, nel caso di specie, sarebbe competente il Tribunale di Salerno, poiché entrambe le società convenute hanno la propria sede legale a Maiori, che è in provincia di Salerno.
Ancora in via preliminare, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva del sig.
rispetto alle somme richieste, che sarebbero di proprietà della Pri. Pt_1 [...]
Controparte_3
Nel merito, il convenuto eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, in quanto non provata.
Si costituiva in giudizio anche il b & b che eccepiva, in via Controparte_2
preliminare, l'incompetenza del giudice adito, a favore del Tribunale di Salerno, la nullità dell'atto di citazione, la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva del Sig. . Parte_1
Nel merito, veniva contestata la fondatezza della domanda, in quanto sfornita di adeguata prova.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito sollevata dalle parti convenute.
Nel caso di specie, va affermata, invero, la competenza del Tribunale di Nola, in quanto il sig. agisce in proprio nel presente giudizio, per il recupero di somme e Parte_1
oggetti che asserisce fossero in suo possesso durante il suo soggiorno nella struttura sita in Maiori;
di conseguenza, egli propone la domanda risarcitoria nella veste di consumatore, in quanto ha usufruito dei servizi alberghieri per finalità esclusivamente personali e non professionali.
Per questo motivo, risultano inconferenti le argomentazioni svolte dalle parti convenute, le quali sostengono vada applicato il disposto di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c., in quanto parte delle somme che l'attore asserisce siano state sottratte dalla cassaforte della propria camera d'albergo apparterrebbero all'agenzia di assicurazioni per cui il sig. lavora. Pt_1
Sul punto, la Cassazione ha statuito, invero, che anche il contratto di albergo deve essere ricondotto alla nozione – e al regime – di contratto del consumatore, ove ne ricorrano tutti gli estremi, in quanto, “la disciplina generale, tra cui appunto l'articolo 33 cod. consumo già richiamato, si applica ogniqualvolta vi sia un contratto stipulato tra consumatore o utente e
professionista, intendendosi per i primi la persona fisica che agisce per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana e comunque per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta e per il secondo la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
e sempreché il contratto sia rivolto alla soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività del primo dei contraenti (mentre va considerata “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella
giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale e quindi anche per scopi ad essa connessi)” (Cass. civ., sez. VI, ord.
18.09. 2013, n. 21419).
Infatti, ha precisato la Suprema Corte, “detta disciplina, sorta per garantire il consumatore dagli
abusi nella unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente e
individualmente negoziato per lo specifico affare (Cass., ord. 18 ottobre 2010, n. 21379). Poiché, nel caso di specie, è incontestato che gli odierni intimati abbiano stipulato il contratto quali fruitori dei
servizi alberghieri e, quindi o comunque, al di fuori di qualunque attività professionale da loro esercitata, mentre la qualifica di professionista in capo alla società gestrice di un albergo in nota località turistica
non può seriamente dubitarsi, ritiene il Collegio doversi de plano applicare la disciplina generale sui contratti dei consumatori o, quanto meno e per quel che qui rileva, la normativa sulla competenza
esclusiva e inderogabile da quella prevista in favore del luogo di residenza (o di domicilio) del consumatore” (Cass. civ., sez. VI, ord. 18.09. 2013, n. 21419).
Questo poiché “il contratto di albergo – che costituisce un contratto atipico o misto, con il quale
l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, quali
la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito -soggiace alla disciplina generale dei contratti dei consumatori quanto all'individuazione del giudice inderogabilmente competente – da individuarsi in
quello del luogo della residenza (o del domicilio) del consumatore – ove il cliente persona fisica lo abbia stipulato per la soddisfazione di sue esigenze della vita quotidiana, estranee all'esercizio della propria eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale;
e tanto anche se non possa configurarsi un contratto di pacchetto turistico, essendo la disciplina relativa a quest'ultima speciale ed
ulteriore rispetto a quella generale dei contratti del consumatore” (Cass. civ., sez. VI, ord. 18.09.
2013, n. 21419).
Ai sensi dell'art. 66 - bis del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) deve essere affermata, in definitiva, la competenza di questo Tribunale, in quanto l'attore, il quale agisce nella veste di consumatore, ha la propria residenza nel Comune di Ottaviano.
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dalle parti convenute relativa al presunto difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Sul punto, va invero evidenziato che il sig. è il soggetto leso dal presunto Parte_1
danno conseguente al furto di valori, a nulla rilevando la sua qualità di rappresentante legale dell'agenzia di assicurazioni, in quanto tale questione attiene esclusivamente al rapporto interno tra lo stesso attore e l'agenzia menzionata e non riguarda il caso che ci occupa.
Ancora in via preliminare, va inoltre rigettata, in quanto fondata, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dal . Controparte_2
Sul punto, va evidenziato, invero, che gli oggetti che l'attore assume siano stati sottratti dalla cassaforte erano nella disponibilità giuridica del b & b, che ne aveva assunto la custodia e ogni responsabilità conseguente (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 05.02.2024, n.
662/2024).
Per questo motivo, non colgono nel segno le censure sollevate dal b & b, laddove afferma che il rapporto contrattuale si sarebbe instaurato soltanto con l'albergo
[...]
[...]
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[...] , poiché la struttura avrebbe fornito soltanto “la copertura” nei giorni indicati, in CP_1
quanto in quelle date non vi sarebbe stata disponibilità presso l'albergo summenzionato.
Sempre in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal b & b relais.
In atti, risultano depositati, invero, gli avvisi di ricevimento dell'atto di citazione ritualmente notificato sia al che all'albergo S. Francesco. Parte_2
In particolare, all'udienza del 19.09.2019 (cfr. verbale), questo Giudicante, dopo aver dato atto del deposito del solo avviso di ricevimento della notifica al b & b (mentre non risultava agli atti la cartolina di accompagnamento), autorizzava parte attrice alla rinotifica della citazione nei confronti del b & b, nel rispetto dei termini a comparire.
La rinotifica effettuata da parte attrice, dunque, come comprovato dalla documentazione depositata (cfr. prod. attrice), è avvenuta a seguito di autorizzazione di questo Giudicante
e nel rispetto dei termini a comparire.
Inoltre, all'udienza del 10.03.2020, veniva dato atto dell'avvenuta rinotifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., nei confronti del , non Controparte_2
andata a buon fine perché il destinatario era “irreperibile”, come opportunamente documentato dal sig. (cfr. prod. parte attrice). Parte_1
Di conseguenza, parte attrice veniva rimessa in termini ai fini della rinotifica dell'atto anche nei confronti del legale rappresentante del , entro il Controparte_2
30.06.2020.
A seguito di autorizzazione, dunque, la rinotifica veniva effettuata nel rispetto delle suddette tempistiche (cfr. prod. attrice, all. 2). Di conseguenza, le doglianze di parte convenuta non colgono nel segno, in quanto la notifica è avvenuta ritualmente.
Anche qualora la notifica fosse stata “irrituale”, tuttavia, secondo quanto sostenuto dal
, è principio consolidato in giurisprudenza, che “posto che lo scopo Controparte_2
della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con
effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa” (Cass. civ., sez. VI – 2, ord. n.
3240/18).
Al di là dei presunti vizi denunciati da parte convenuta, dunque, la costituzione della società albergo e del b & b sana con effetto ex tunc CP_1 Controparte_2
qualsiasi eventuale vizio di notifica, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
Sempre in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dal
[...]
, relativa alla presunta nullità dell'atto di citazione, in quanto Controparte_2
carente dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.
Secondo quanto dedotto da parte convenuta, invero, l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe determinato in maniera puntuale la cosa oggetto della domanda.
Le argomentazioni esposte non colgono nel segno, in quanto dalla lettura dell'atto di citazione, risulta agevolmente desumibile il contenuto della domanda fatta valere dall'attore, il quale chiede di essere risarcito in conseguenza del presunto furto subito durante la sua permanenza in albergo.
Va ricordato, inoltre, che la Cassazione ha chiarito che un'eventuale pronuncia di nullità della citazione deve avvenire nelle ipotesi in cui l'oggetto risulti “assolutamente incerto” e non se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione delle ragioni dell'attore.
In particolare, la Corte ha specificato che “la nullità della citazione per assoluta incertezza del
petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando
l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso
anche alla parte espositiva”. (Cass. civ., II sez., 29.01.2015, n. 1681).
La Cassazione ha evidenziato, dunque, che l'atto di citazione deve essere considerato valido e ammissibile, sia qualora sia stata quantificata con precisione la pretesa, sia laddove l'attore abbia indicato il titolo da cui essa deriva (cfr. Cass. civ., II sez.,
29.01.2015, n. 1681).
Nel caso di specie, risulta chiaro sia il contenuto della domanda che la quantificazione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, per questo l'atto di citazione non può essere considerato nullo.
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito.
Parte attrice agisce in giudizio per far valere la responsabilità contrattuale delle parti convenute, sulla base degli artt. 1783 e ss.
In punto di diritto, va premesso che, ai sensi dell'art. 1783 c.c., primo comma, è previsto che gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo e, al secondo comma, viene specificato che sono considerate cose portate in albergo:
- le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio
(n. 1);
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio (n. 2);
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio (n.3).
Ai sensi dell'art. 1783 c.c., è stabilito, inoltre, che il danno risarcibile è limitato, nel
quantum, in tali casi, a un valore massimo pari a cento volte il prezzo giornaliero dell'alloggio.
Diversamente, la responsabilità dell'albergatore per le cose che gli sono state consegnate dal cliente o per quelle che l'albergatore ha rifiutato di ricevere in custodia, ma che aveva l'obbligo di accettare, non è soggetta a limitazioni nel quantum, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 1784 c.c.
Come è stato più volte affermato in giurisprudenza, la responsabilità dell'albergatore sorge per il solo fatto della introduzione, da parte del cliente, delle cose nell'albergo,
indipendentemente da qualsiasi consegna, in quanto l'albergatore è tenuto a garantire la clientela contro eventuali perdite, danni e furti (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5030 del 2014).
Per andare esente da responsabilità, a norma degli artt. 1783 e 1785 c.c., l'albergatore ha l'onere di provare che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa portata in albergo dal cliente siano dipesi dal cliente stesso (o da persone al suo servizio che lo accompagnano o da suoi ospiti), da forza maggiore o dalla natura della cosa (art. 1785
c.c.).
Anche in materia di responsabilità limitata dell'albergatore, ai sensi dell'art. 1783 c.c., trovano applicazione i generali principi espressi dall'art. 2697 c.c.; è il cliente dell'albergo,
dunque, a dovere dimostrare di aver effettivamente introdotto in albergo gli oggetti e i valori che assume siano stati sottratti da terzi (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 05.02.2024,
n. 662/2024).
Orbene, le parti convenute hanno contestato il verificarsi del sinistro, che non può essere provato sulla base dalla querela depositata in atti, al contrario di quanto sostenuto dall'attore, in quanto trattasi di dichiarazione unilaterale.
In particolare, come anticipato, è onere dell'attore fornire la prova dell'introduzione delle cose in albergo, che si assumono sottratte da terzi.
L'attore avrebbe dovuto provare la presenza dei contanti e degli orologi all'interno della cassetta di sicurezza, ad esempio, con la prova documentale relativa al prelievo bancario effettuato in prossimità della data dell'evento ovvero con un'attestazione rilasciata dall'albergatore relativa al deposito dei suddetti oggetti nella cassetta di sicurezza.
L'assenza di idonea prova che fondi l'introduzione dei beni in albergo deve necessariamente comportare il rigetto della domanda. Alcun apporto probatorio avrebbero offerto in tal senso le prove dichiarative richieste dalle parti, essendo articolate su circostanze da provarsi documentalmente.
Sul punto, alcun valore probatorio può essere riconosciuto alla presunta verifica effettuata dal responsabile dell'albergo, sul luogo di causa, il quale avrebbe constatato,
secondo quanto dedotto da parte attrice, l'impossibilità di aprire la cassetta senza il dovuto passepartout.
Tale circostanza appare invero irrilevante sotto il profilo probatorio ma, in ogni caso, sulla base degli atti di causa, non emerge alcuna attestazione circa una verifica effettuata in tal senso dalle parti convenute.
Inoltre, non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria al verbale di dissequestro di un bracciale in oro bianco e diamanti neri e ai certificati di garanzia di orologi Tudor depositati in atti da parte attrice, documentazione sulla base della quale non è possibile evincere alcun collegamento con l'attore e il soggiorno da questi effettuato presso la struttura alberghiera.
Infine, va rigettata, in quanto infondata, la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria formulata da parte convenuta.
Sul punto, la Cassazione ha stabilito che: “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la
domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di
avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191). Ha inoltre stabilito la Cassazione che: “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla
giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 20.02.2023, n.5191).
Nel caso di specie, il contegno assunto da parte attrice non può essere considerato meramente pretestuoso, in quanto deriva dalla semplice prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
Conclusivamente, va rigettata, in quanto infondata, la domanda formulata da parte attrice relativa al risarcimento dei danni conseguenti al presunto furto subito durante la propria permanenza presso l'albergo , in quanto sfornita di adeguata prova. CP_1
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'andamento del giudizio, della decisione sulla base dell'interpretazione giurisprudenziale degli orientamenti di legittimità in materia consumeristica, del rigetto delle diverse eccezioni formulate in via preliminare e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G.
1402/2019, così provvede:
- compensa le spese di lite. Così deciso in Nola, lì 16.06.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura