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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/08/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 5147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in V. SAN BIAGIO DI VALPOLCEVERA 20E/9 GENOVA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MABERINO FRANCESCA (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata in [...], il [...], residente CP_1 C.F._3 in V. D.G. VERITA' 21/5 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PINCIONE ENRICO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._4 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18 e 19 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/06/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 3230/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 25/06/2009 dai IGnori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I IGnori e sono economicamente autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere Pt_1 CP_1 al personale mantenimento con le proprietà capacità di lavoro e di reddito;
i IGnori e CP_1 Pt_1 espressamente rinunciano a percepire l'uno dall'altro un assegno divorzile.
2. Il seguiterà ad abitare e godere della casa di via san Biagio di Val Polcevera n. 20E interno Pt_1
9 piano 2 e ciò a fronte dell'accordo raggiunto nell'ambito delle condizioni economiche della separazione – quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale – per cui con atto a rogito Notaio del 14\2\2025 rep. 12017 e racc. 8470 è Persona_1 stato costituito – in esecuzione degli accordi separativi - diritto di usufrutto a di lui favore sua vita natural durante sulla casa e relative pertinenze;
il sosterrà sua vita natural durante il Pt_1 pagamento del rateo di mutuo ipotecario contratto con Ing Direct in data 5 settembre 2012 con atto
Notaio rep 36865 e racc. 26484 (reg Genova il 21\9\2012 n. 14170 S 15 – Iscritto Genova il Per_2
24\9\2012 rg n 27150) facendosi carico anche della quota di DM . Per l'effetto il IG. CP_1 [...]
- che sosterrà sua vita natural durante interamente la spesa - avrà titolo per usufruire della Pt_1 detrazione per entrambe le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori, previa occorrendo rinegoziazione del mutuo con l'Istituto mutuante.
3. Le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria relative alla casa già coniugale di Via San Biagio di Val Polcevera n. 20E interno 9 piano 2 ed alle relative pertinenze, saranno a carico del solo IG. , in deroga all'art. 1005 c.c. Parte_1
4. La IG.ra in proprio e quale socia accomandataria di VA e UC sas espressamente CP_1 si riconosce debitrice e si impegna a rimborsare al IG. la somma di euro 15.662,52 da Parte_1 lui mutuatale e ciò seguitando a versare al l'importo mensile di euro 352,15 entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, fino al 4 settembre 2026 ovvero fino a completa estinzione prestito CIT
20220802ANBSH3P, prestito che il ha contratto in data 5\8\2022 con Younited Credit per Pt_1 sovvenzionare l'attività della (durata del rimborso 48 mesi – Taeg 5,99 %). Le parti CP_1 convengono espressamente che, in caso di inosservanza da parte della IG.ra del termine CP_1 previsto per il pagamento di ogni singola rata, la medesima – fermi gli effetti ricognitivi ed CP_1 obbligatori a suo carico derivanti dalla presente pattuizione – decadrà dal beneficio del termine anche ai sensi dell'art. 1186 c.c., con diritto per il creditore di esigere immediatamente l'intera somma dovuta, maggiorata di interessi e spese e di dar corso alla procedura esecutiva.
5. Il cagnolino IR di razza IH nato il [...] - avente microchip
380260140151011, per cui la IG.ra risulta in anagrafe canina essere l'acquirente - CP_1 viene assegnato in proprietà esclusiva al IG. , con oneri e spese di mantenimento in Parte_1 carico al medesimo proprietario. La IG.ra si impegna a prestare il consenso, nelle forme che CP_1 saranno richieste, per la registrazione presso l'anagrafe canina del trasferimento della proprietà dell'animale a titolo gratuito in favore di . Parte_1
6. I ricorrenti concordano di dare immediata esecuzione al presente accordo e dichiarano che con la corretta e puntuale esecuzione di quanto pattuito sono soddisfatti e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione anche eventualmente a titolo di risarcimento danni morali e\o materiali.
7. Le spese legali tutte sono compensate rinunciando i legali al vincolo della solidarietà
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 479, Parte 1, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in V. SAN BIAGIO DI VALPOLCEVERA 20E/9 GENOVA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MABERINO FRANCESCA (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata in [...], il [...], residente CP_1 C.F._3 in V. D.G. VERITA' 21/5 GENOVA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PINCIONE ENRICO (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._4 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18 e 19 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/06/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 3230/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 25/06/2009 dai IGnori
e Parte_1 Parte_2
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I IGnori e sono economicamente autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere Pt_1 CP_1 al personale mantenimento con le proprietà capacità di lavoro e di reddito;
i IGnori e CP_1 Pt_1 espressamente rinunciano a percepire l'uno dall'altro un assegno divorzile.
2. Il seguiterà ad abitare e godere della casa di via san Biagio di Val Polcevera n. 20E interno Pt_1
9 piano 2 e ciò a fronte dell'accordo raggiunto nell'ambito delle condizioni economiche della separazione – quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale – per cui con atto a rogito Notaio del 14\2\2025 rep. 12017 e racc. 8470 è Persona_1 stato costituito – in esecuzione degli accordi separativi - diritto di usufrutto a di lui favore sua vita natural durante sulla casa e relative pertinenze;
il sosterrà sua vita natural durante il Pt_1 pagamento del rateo di mutuo ipotecario contratto con Ing Direct in data 5 settembre 2012 con atto
Notaio rep 36865 e racc. 26484 (reg Genova il 21\9\2012 n. 14170 S 15 – Iscritto Genova il Per_2
24\9\2012 rg n 27150) facendosi carico anche della quota di DM . Per l'effetto il IG. CP_1 [...]
- che sosterrà sua vita natural durante interamente la spesa - avrà titolo per usufruire della Pt_1 detrazione per entrambe le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori, previa occorrendo rinegoziazione del mutuo con l'Istituto mutuante.
3. Le spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria relative alla casa già coniugale di Via San Biagio di Val Polcevera n. 20E interno 9 piano 2 ed alle relative pertinenze, saranno a carico del solo IG. , in deroga all'art. 1005 c.c. Parte_1
4. La IG.ra in proprio e quale socia accomandataria di VA e UC sas espressamente CP_1 si riconosce debitrice e si impegna a rimborsare al IG. la somma di euro 15.662,52 da Parte_1 lui mutuatale e ciò seguitando a versare al l'importo mensile di euro 352,15 entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, fino al 4 settembre 2026 ovvero fino a completa estinzione prestito CIT
20220802ANBSH3P, prestito che il ha contratto in data 5\8\2022 con Younited Credit per Pt_1 sovvenzionare l'attività della (durata del rimborso 48 mesi – Taeg 5,99 %). Le parti CP_1 convengono espressamente che, in caso di inosservanza da parte della IG.ra del termine CP_1 previsto per il pagamento di ogni singola rata, la medesima – fermi gli effetti ricognitivi ed CP_1 obbligatori a suo carico derivanti dalla presente pattuizione – decadrà dal beneficio del termine anche ai sensi dell'art. 1186 c.c., con diritto per il creditore di esigere immediatamente l'intera somma dovuta, maggiorata di interessi e spese e di dar corso alla procedura esecutiva.
5. Il cagnolino IR di razza IH nato il [...] - avente microchip
380260140151011, per cui la IG.ra risulta in anagrafe canina essere l'acquirente - CP_1 viene assegnato in proprietà esclusiva al IG. , con oneri e spese di mantenimento in Parte_1 carico al medesimo proprietario. La IG.ra si impegna a prestare il consenso, nelle forme che CP_1 saranno richieste, per la registrazione presso l'anagrafe canina del trasferimento della proprietà dell'animale a titolo gratuito in favore di . Parte_1
6. I ricorrenti concordano di dare immediata esecuzione al presente accordo e dichiarano che con la corretta e puntuale esecuzione di quanto pattuito sono soddisfatti e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione anche eventualmente a titolo di risarcimento danni morali e\o materiali.
7. Le spese legali tutte sono compensate rinunciando i legali al vincolo della solidarietà
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009,
Numero 479, Parte 1, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba