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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 927/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSCIALE Parte_1 C.F._1
BI AR, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 5 BOLOGNA presso il difensore avv. LOSCIALE BI AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARDUCCI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PICO DELLA MIRANDOLA 9 FIRENZE presso il difensore avv. TARDUCCI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per come da note conclusive) Parte_1
“Voglia l'On.le TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA, previa declaratoria di responsabilità, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, a pagare in favore dell'attore sig. , a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 tutti, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati a causa del sinistro di cui è causa, somme di Giustizia da liquidare in base alle risultanze istruttorie.
Con computo della svalutazione monetaria e degli interessi legali da quando dovuti al saldo.
Vittoria delle spese di causa (con iva, cpa e spese generali) da distrarsi e sentenza esecutiva.”
Per (come da note conclusive) Controparte_1
“CONCLUDE affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia Nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa;
In denegata ipotesi, voglia accertare quanto meno il concorso di colpa del Signor per le Pt_1 ragioni esposte in narrativa. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge. Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa di una caduta
[...] avvenuta a in via Larga, in data 15.02.2022, alle ore 19,20 circa. CP_1
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che in tale data si trovava a in via Larga, CP_1 trasportato sull'auto condotta dalla sig.ra che aveva appena parcheggiato in detta Persona_1 via, all'altezza del civico 36.
Una volta sceso dall'autovettura, mentre si recava verso il sito di fronte al parcheggio, Parte_2 cadeva improvvisamente a terra.
In particolare, la caduta sarebbe avvenuta a causa di una buca presente sul manto stradale in corrispondenza del marciapiede che non era visibile per forma e colore e per la scarsa luce all'ora suddetta.
In seguito all'accaduto l'attore avrebbe riportato lesioni per le quali veniva trasportato tramite autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Maggiore di ove i sanitari diagnosticavano la CP_1 frattura collo femore sx – epifisi (separazione) (superiore). Il paziente riferiva, altresì, trauma cranico minore.
Seguivano ricovero e, in data 18.02.22, intervento di “artroprotesi anca destra”.
Nonostante le cure ricevute, l'attore ha allegato di aver riportato postumi permanenti derivanti dall'infortunio di cui chiede il ristoro nel presente giudizio.
Si è costituito il sostenendo l'infondatezza della domanda, dovendosi configurare Controparte_1 l'esclusiva responsabilità dell'attore o quantomeno la responsabilità concorrente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Segnatamente, parte convenuta ha eccepito l'inesistenza nel luogo del sinistro di un'insidia tale da determinare la caduta che, pertanto, sarebbe stata determinata da esclusiva responsabilità dell'attore che non ha mantenuto una condotta diligente nell'uso della cosa né ha rispettato le norme comportamentali dettate dal Codice della Strada.
Assunte le prove testimoniali ammesse, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., solo in punto di an della domanda risarcitoria.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Come noto, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto risulta integrato quando il danno è cagionato dalla cosa: “il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali” (Cass. sent. n. 11027 del 2023).
Il secondo presupposto ricorre quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode, “sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo pagina 2 di 5 di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n.2480 del 2018).” (Cass. sentenza n. 11027 del 2023).
Entrambi tali presupposti, devono essere provati dal danneggiato.
L'attore ha fornito adeguata prova sia della presenza del potere di custodia, neppure contestato, sia del fatto e del nesso causale tra l'insidia (buca su manto stradale in corrispondenza del marciapiede) e la caduta occorsa.
Sono state allegate le foto del luogo del sinistro (doc. 10 fascicolo attoreo), che attestano la presenza e la pericolosità della buca in questione.
In particolare la buca si trova in corrispondenza del “marciapiede” (che funge anche da area di parcheggio) e si è formata a margine di uno “scavo” del manto stradale che si estende per tutta la larghezza della strada interna in via Larga, all'altezza del civico 36.
La sig.ra - presente al momento del sinistro in quanto conducente dell'auto su cui Persona_1 era trasportato il sig. ed escussa in qualità di teste di parte attrice all'udienza in data Pt_1
01.10.2024 - ha confermato che l'attore è caduto su una buca presente sul manto stradale, in corrispondenza del marciapiede, non visibile per forma e colore, nonché per la scarsa luce all'ora suddetta.
Tale ultima circostanza ha ricevuto conferma anche nelle dichiarazioni rilasciate dal teste Tes_1 che ha riferito che la buca era buia al punto tale che per effettuare le foto – riversate nel
[...] fascicolo dell'attore all'allegato 10 - aveva dovuto utilizzare il flash.
Infatti, essendo la strada in questione interna rispetto alla principale, l'illuminazione pubblica ivi presente era coperta dagli alberi situati sulla via Larga.
Risulta, dunque, documentato che la caduta sia avvenuta a causa della buca che non era né visibile né segnalata, costituendo perciò un pericolo per l'utente della strada.
Infatti, risulta dagli atti di causa che il in seguito al sinistro in discorso, si sia Controparte_1 attivato immediatamente con interventi finalizzati a segnalare e, successivamente, riparare il dissesto in questione.
Dalle deposizioni di entrambi i testi escussi, corroborate dal materiale fotografico in atti, è emerso che la buca in questione è stata segnalata con apposita “riga gialla”, dopodiché si è provveduto mediante ripristino del manto stradale.
Ciò costituisce prova della concreta potenzialità dannosa della buca.
Per quanto concerne, invece, l'onere della prova in capo al custode, ai fini della sua esimente, è necessario e sufficiente che esso dia prova del caso fortuito, per il quale si intende “un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 11027/2023).
In particolare, il caso fortuito “(…) il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (…)” (Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 35558 del 2022).
Per quanto concerne la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, essa “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del
pagina 3 di 5 dovere generale di cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 35558 del 2022)
Ne discende che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 35558 del 2022; Tribunale di Roma sentenza n. 14783/2023)
Dunque, al fine di integrare il caso fortuito e quindi per l'esclusione della responsabilità del custode è necessario un duplice accertamento:
- che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
- che quella condotta non fosse prevedibile.
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e di quanto allegato dall'ente convenuto in giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova in relazione a tali profili.
Non colgono nel segno, infatti, i rilievi sollevati dal Controparte_1
Il convenuto ha in primo luogo dedotto l'insussistenza dell'insidia, trattandosi di un lungo scavo - che, peraltro, insiste sulla carreggiata dedicata allo scorrimento dei veicoli - regolare, sagomato e ben visibile e dunque privo delle caratteristiche di pericolo occulto.
L'ente comunale, inoltre ha dedotto che vi sarebbe stato comportamento negligente dell'attore per aver attraversato la strada in un punto non dedicato all'attraversamento pedonale, pur essendo presenti nelle vicinanze le strisce pedonali.
Ebbene, per quanto riguarda la visibilità della buca, il sinistro si è verificato alle ore 19,20 del 15.02.2022, quando il sole era certamente già tramontato e l'illuminazione pubblica, seppur presente, era coperta dagli alberi. Dunque la visibilità, sul luogo del sinistro, non era affatto adeguata. E a ciò deve aggiungersi, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali assunte e non contrastate da alcun elemento di prova contraria, l'assenza di qualsivoglia segnalazione della buca, di guisa che essa può senz'altro essere qualificata come insidia.
Tanto meno, dall'esame della documentazione fotografica, può ritenersi che la condotta tenuta dal danneggiato sia idonea ad escludere il nesso causale tra insidia e caduta.
Infatti, dall'esame dell'immagine satellitare prodotta dall'attore (all. 1 alla memoria 183, commaVI, n.
3), c.p.c.) si evince che la via Larga – nell'area del sinistro – non ha marciapiede sul lato opposto a quello ove l'autovettura (dalla quale era appena sceso l'attore) aveva parcheggiato.
Pertanto, anche ove l'attore avesse percorso la via Larga fino alle strisce pedonali e, attraversate le stesse, fosse andato sul lato opposto, avrebbe dovuto comunque camminare per strada stante l'assenza di marciapiede, per raggiungere il ove era diretto. Parte_2
Né può ritenersi che la condotta dell'attore non fosse prevedibile, atteso che il sinistro si è verificato in una strada interna per accedere ai numeri civici di Via Larga, priva di marciapiede ed adiacente sia ai posti auto che ai cassonetti della spazzatura, ragion per cui inevitabilmente sul tratto interessato dalla sconnessione transitavano numerosi pedoni.
pagina 4 di 5 Del resto, non si può ignorare che l'utente della strada nutra un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo.
Alla luce di tutto quanto sopra, la caduta non può essere considerata conseguenza di condotta negligente dell'attore.
Si è quindi, certamente, in presenza di una responsabilità del per cattiva Controparte_1 manutenzione, mentre non pare ravvisabile un concorso colposo dell'attore.
Stabilita, dunque, la sussistenza dell'an della domanda risarcitoria, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la determinazione del quantum risarcitorio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, del sinistro occorso a in il giorno 15.02.2022. Parte_1 CP_1
2) Rimette la causa in istruttoria per la determinazione del quantum risarcitorio, come da separata ordinanza.
3) Spese la definitivo.
Bologna 02.04.2025
Il Giudice dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 927/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSCIALE Parte_1 C.F._1
BI AR, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 5 BOLOGNA presso il difensore avv. LOSCIALE BI AR
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARDUCCI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA PICO DELLA MIRANDOLA 9 FIRENZE presso il difensore avv. TARDUCCI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per come da note conclusive) Parte_1
“Voglia l'On.le TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA, previa declaratoria di responsabilità, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro- Controparte_1 tempore, a pagare in favore dell'attore sig. , a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 tutti, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati a causa del sinistro di cui è causa, somme di Giustizia da liquidare in base alle risultanze istruttorie.
Con computo della svalutazione monetaria e degli interessi legali da quando dovuti al saldo.
Vittoria delle spese di causa (con iva, cpa e spese generali) da distrarsi e sentenza esecutiva.”
Per (come da note conclusive) Controparte_1
“CONCLUDE affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia Nel merito respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa;
In denegata ipotesi, voglia accertare quanto meno il concorso di colpa del Signor per le Pt_1 ragioni esposte in narrativa. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge. Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa di una caduta
[...] avvenuta a in via Larga, in data 15.02.2022, alle ore 19,20 circa. CP_1
A sostegno della domanda, l'attore ha allegato che in tale data si trovava a in via Larga, CP_1 trasportato sull'auto condotta dalla sig.ra che aveva appena parcheggiato in detta Persona_1 via, all'altezza del civico 36.
Una volta sceso dall'autovettura, mentre si recava verso il sito di fronte al parcheggio, Parte_2 cadeva improvvisamente a terra.
In particolare, la caduta sarebbe avvenuta a causa di una buca presente sul manto stradale in corrispondenza del marciapiede che non era visibile per forma e colore e per la scarsa luce all'ora suddetta.
In seguito all'accaduto l'attore avrebbe riportato lesioni per le quali veniva trasportato tramite autoambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Maggiore di ove i sanitari diagnosticavano la CP_1 frattura collo femore sx – epifisi (separazione) (superiore). Il paziente riferiva, altresì, trauma cranico minore.
Seguivano ricovero e, in data 18.02.22, intervento di “artroprotesi anca destra”.
Nonostante le cure ricevute, l'attore ha allegato di aver riportato postumi permanenti derivanti dall'infortunio di cui chiede il ristoro nel presente giudizio.
Si è costituito il sostenendo l'infondatezza della domanda, dovendosi configurare Controparte_1 l'esclusiva responsabilità dell'attore o quantomeno la responsabilità concorrente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Segnatamente, parte convenuta ha eccepito l'inesistenza nel luogo del sinistro di un'insidia tale da determinare la caduta che, pertanto, sarebbe stata determinata da esclusiva responsabilità dell'attore che non ha mantenuto una condotta diligente nell'uso della cosa né ha rispettato le norme comportamentali dettate dal Codice della Strada.
Assunte le prove testimoniali ammesse, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., solo in punto di an della domanda risarcitoria.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Come noto, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Il primo presupposto risulta integrato quando il danno è cagionato dalla cosa: “il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali” (Cass. sent. n. 11027 del 2023).
Il secondo presupposto ricorre quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode, “sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo pagina 2 di 5 di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. n.2480 del 2018).” (Cass. sentenza n. 11027 del 2023).
Entrambi tali presupposti, devono essere provati dal danneggiato.
L'attore ha fornito adeguata prova sia della presenza del potere di custodia, neppure contestato, sia del fatto e del nesso causale tra l'insidia (buca su manto stradale in corrispondenza del marciapiede) e la caduta occorsa.
Sono state allegate le foto del luogo del sinistro (doc. 10 fascicolo attoreo), che attestano la presenza e la pericolosità della buca in questione.
In particolare la buca si trova in corrispondenza del “marciapiede” (che funge anche da area di parcheggio) e si è formata a margine di uno “scavo” del manto stradale che si estende per tutta la larghezza della strada interna in via Larga, all'altezza del civico 36.
La sig.ra - presente al momento del sinistro in quanto conducente dell'auto su cui Persona_1 era trasportato il sig. ed escussa in qualità di teste di parte attrice all'udienza in data Pt_1
01.10.2024 - ha confermato che l'attore è caduto su una buca presente sul manto stradale, in corrispondenza del marciapiede, non visibile per forma e colore, nonché per la scarsa luce all'ora suddetta.
Tale ultima circostanza ha ricevuto conferma anche nelle dichiarazioni rilasciate dal teste Tes_1 che ha riferito che la buca era buia al punto tale che per effettuare le foto – riversate nel
[...] fascicolo dell'attore all'allegato 10 - aveva dovuto utilizzare il flash.
Infatti, essendo la strada in questione interna rispetto alla principale, l'illuminazione pubblica ivi presente era coperta dagli alberi situati sulla via Larga.
Risulta, dunque, documentato che la caduta sia avvenuta a causa della buca che non era né visibile né segnalata, costituendo perciò un pericolo per l'utente della strada.
Infatti, risulta dagli atti di causa che il in seguito al sinistro in discorso, si sia Controparte_1 attivato immediatamente con interventi finalizzati a segnalare e, successivamente, riparare il dissesto in questione.
Dalle deposizioni di entrambi i testi escussi, corroborate dal materiale fotografico in atti, è emerso che la buca in questione è stata segnalata con apposita “riga gialla”, dopodiché si è provveduto mediante ripristino del manto stradale.
Ciò costituisce prova della concreta potenzialità dannosa della buca.
Per quanto concerne, invece, l'onere della prova in capo al custode, ai fini della sua esimente, è necessario e sufficiente che esso dia prova del caso fortuito, per il quale si intende “un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale del danno, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res” (Cass. Civ. Sez. III, Sent. n. 11027/2023).
In particolare, il caso fortuito “(…) il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (…)” (Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 35558 del 2022).
Per quanto concerne la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, essa “si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del
pagina 3 di 5 dovere generale di cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 35558 del 2022)
Ne discende che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 35558 del 2022; Tribunale di Roma sentenza n. 14783/2023)
Dunque, al fine di integrare il caso fortuito e quindi per l'esclusione della responsabilità del custode è necessario un duplice accertamento:
- che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
- che quella condotta non fosse prevedibile.
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e di quanto allegato dall'ente convenuto in giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova in relazione a tali profili.
Non colgono nel segno, infatti, i rilievi sollevati dal Controparte_1
Il convenuto ha in primo luogo dedotto l'insussistenza dell'insidia, trattandosi di un lungo scavo - che, peraltro, insiste sulla carreggiata dedicata allo scorrimento dei veicoli - regolare, sagomato e ben visibile e dunque privo delle caratteristiche di pericolo occulto.
L'ente comunale, inoltre ha dedotto che vi sarebbe stato comportamento negligente dell'attore per aver attraversato la strada in un punto non dedicato all'attraversamento pedonale, pur essendo presenti nelle vicinanze le strisce pedonali.
Ebbene, per quanto riguarda la visibilità della buca, il sinistro si è verificato alle ore 19,20 del 15.02.2022, quando il sole era certamente già tramontato e l'illuminazione pubblica, seppur presente, era coperta dagli alberi. Dunque la visibilità, sul luogo del sinistro, non era affatto adeguata. E a ciò deve aggiungersi, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali assunte e non contrastate da alcun elemento di prova contraria, l'assenza di qualsivoglia segnalazione della buca, di guisa che essa può senz'altro essere qualificata come insidia.
Tanto meno, dall'esame della documentazione fotografica, può ritenersi che la condotta tenuta dal danneggiato sia idonea ad escludere il nesso causale tra insidia e caduta.
Infatti, dall'esame dell'immagine satellitare prodotta dall'attore (all. 1 alla memoria 183, commaVI, n.
3), c.p.c.) si evince che la via Larga – nell'area del sinistro – non ha marciapiede sul lato opposto a quello ove l'autovettura (dalla quale era appena sceso l'attore) aveva parcheggiato.
Pertanto, anche ove l'attore avesse percorso la via Larga fino alle strisce pedonali e, attraversate le stesse, fosse andato sul lato opposto, avrebbe dovuto comunque camminare per strada stante l'assenza di marciapiede, per raggiungere il ove era diretto. Parte_2
Né può ritenersi che la condotta dell'attore non fosse prevedibile, atteso che il sinistro si è verificato in una strada interna per accedere ai numeri civici di Via Larga, priva di marciapiede ed adiacente sia ai posti auto che ai cassonetti della spazzatura, ragion per cui inevitabilmente sul tratto interessato dalla sconnessione transitavano numerosi pedoni.
pagina 4 di 5 Del resto, non si può ignorare che l'utente della strada nutra un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo.
Alla luce di tutto quanto sopra, la caduta non può essere considerata conseguenza di condotta negligente dell'attore.
Si è quindi, certamente, in presenza di una responsabilità del per cattiva Controparte_1 manutenzione, mentre non pare ravvisabile un concorso colposo dell'attore.
Stabilita, dunque, la sussistenza dell'an della domanda risarcitoria, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la determinazione del quantum risarcitorio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, del sinistro occorso a in il giorno 15.02.2022. Parte_1 CP_1
2) Rimette la causa in istruttoria per la determinazione del quantum risarcitorio, come da separata ordinanza.
3) Spese la definitivo.
Bologna 02.04.2025
Il Giudice dott. Cinzia Gamberini
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