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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15012/2018 R.G., discussa all'udienza del 3/2/2025, promossa da:
in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. R. Pecorella
Opponente
C O N T R O
, in proprio e quale mandatario della rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'avv. C. La Gatta;
Opposti
-Agenzia delle Entrate – Riscossione
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/12/2018, , premesso di essere Parte_1
titolare di una ditta individuale esercente attività di macelleria/braceria, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2018 00045633 28 000, CP_1
notificatogli in data 31/10/2018, per l'importo di € 6.918,53 a titolo di Modello DM
10/V, somme aggiuntive, oneri di riscossione e sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. b) L.
388/2000.
Eccepiva la nullità dell'avviso, per violazione dell'art. 30 D.L. 78/2010, atteso che l'avviso non conteneva la causale del credito;
per violazione degli artt. 7 e 17 l.n. 212/2000 nonché dell'art. 3 l.n. 241/90; infine, eccepiva l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 25, comma 1 d.lgs. n. 46/1999; nel merito, impugnava e contestava il verbale di accertamento redatto dall'Ispettorato del Lavoro di Bari, sotteso all'avviso opposto, in quanto infondato.
Concludeva, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso oggetto dell'odierna opposizione, l'accertamento e la declaratoria di nullità dell'avviso opposto e di ogni atto presupposto, nonché l'ordine di revoca al concessionario e di sgravio del tributo all'ente impositore nei confronti della ditta opponente;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi indicati nell'avviso, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
Con decreto datato 14/12/2018, il Tribunale, ritenuto che, “alla luce di una valutazione sommaria degli atti prodotti, non risulta in alcun modo provato il requisito del periculum e risulta la necessità di procedere ad istruttoria anche orale relativamente all'oggetto del giudizio”, rigettava la richiesta di sospensione.
Si costituiva in giudizio l , in proprio e quale mandatario della CP_1 Controparte_2
invocando il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata.
Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note, la stessa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e va disatteso.
In ordine all'eccezione di nullità dell'avviso, in quanto privo di causale, si osserva che, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, l'avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo e deve contenere a pena di nullità la causale del credito
(comma 2).
Ebbene, una semplice lettura dell'avviso di addebito consente di verificare che esso contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 30 d.l. 78/2010, essendo indicati puntualmente la causale del pagamento (contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti); i periodi cui si riferiscono le omissioni contributive;
gli importi addebitati per ciascun periodo ripartiti tra quota capitale, sanzioni ex l. 388/2000,
Pag. 2 di 13 compensi di riscossione e spese di notifica;
di tal che, deve ritenersi che l'eccezione sia infondata, essendo evincibili sia la causale del credito che il periodo al quale il titolo si riferisce.
In ordine all'eccezione relativa alla violazione degli artt. 7 e 17 l.n. 212/2000 nonché dell'art. 3 l.n. 241/90, essa è del pari infondata.
Ed invero, l'avviso di addebito non solo non costituisce 'atto amministrativo' ma risulta, peraltro, correttamente redatto secondo le prescrizioni della normativa primaria e regolamentare di riferimento, recando in sé, seppur sinteticamente, tutti gli elementi necessari a individuare il credito azionato e dalla cui lettura si risale agevolmente alle ragioni della pretesa creditoria.
Infine, quanto all'eccezione di decadenza, l'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli esecutivi,
a pena di decadenza: … b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
2. Dopo l'iscrizione a ruolo
l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.
Nello specifico, il verbale unico di accertamento del 5/7/2018 è stato notificato in data
20/7/2018 e l'avviso di addebito è stato notificato in data 31/10/2018 e, pertanto, nel rispetto dei termini previsti dal sopra citato art. 25 che devono essere osservati, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, anche in pendenza di ricorso amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio.
Sul punto, è utile richiamare il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 1584/2010) secondo cui “in tema di omissioni contributive, il D.
Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro
Pag. 3 di 13 i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato D. Lgs. n. 46, esclude
l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Ne consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione” (cfr. Cass. n. 14907/2012).
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, sicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, in forza delle quali, ex art. 2697 c.c., grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, essendo l attore sostanziale, al di là della formale posizione processuale rivestita nel CP_1
giudizio di opposizione ad avviso di addebito.
E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la
CP_ sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_3
verbale non riveste efficacia probatoria" (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 22862/2010); ancora, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa … (v. ex aliis
Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., 11/2/2020 n. 3279).
Ciò premesso, facendo applicazione dei superiori principi dai quali non v'è motivo di discostarsi ed alla luce della documentazione prodotta in giudizio, ritiene il Giudicante
Pag. 4 di 13 che l' previdenziale convenuto abbia dato dimostrazione della pretesa creditoria CP_3
sottesa all'avviso di addebito opposto.
L'avviso di addebito opposto trae origine dal verbale unico di accertamento n.
Con BA00001/2018-845-01 del 5/7/2018, redatto dal funzionario dell' di Bari nei confronti di , relativo al periodo lavorativo dal 18/11/2016 al Parte_1
28/2/2018, che, oltre ad aver accertato le irregolarità nell'assunzione dei dipendenti in relazione alle quali procedeva ad CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
emettere provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, revocato in data
27/2/2018, avendo il provveduto a regolarizzare i quattro lavoratori, ha Pt_1
evidenziato delle irregolarità anche con riferimento all'inquadramento del lavoratore
[...]
. Persona_1
In particolare, dal richiamato verbale, emerge che, in seguito all'accesso ispettivo del
24/2/2018, il funzionario aveva provveduto ad acquisire il libro unico sezione presenze e paga relativo ai mesi da novembre 2016 a dicembre 2017, con riferimento alla posizione del suddetto lavoratore, in quanto questi “nel rilasciare la dichiarazione aveva dichiarato di lavorare per sei giorni la settimana. L'orario di lavoro settimanale era di 40h che si svolgeva nell'arco temporale la mattina dalle ore 8 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21. La dichiarazione del lavoratore era confermata, nel corso dell'accesso ispettivo, da altro dipendente che aveva orario uguale a quello del sig. Il dipendente era stato assunto in data 16/11/2016, con Parte_2
decorrenza del rapporto di lavoro dal 18/11/2016, con contratto di lavoro a tempo part time per 20 ore settimanali, così come indicato nella comunicazione di assunzione prot.
n. 1146303 del 16/11/2016 e nella lettera di assunzione consegnato al dipendente. Sul libro unico del lavoro è riportato un orario settimanale di 20 ore.
Per tali discordanze il dipendente era convocato per il giorno 20/06/2018 presso il
Centro per l'Impiego di Monopoli. La lettera di convocazione era restituita al mittente per compiuta giacenza.
Pertanto, sulla base di quanto accertato in sede di accesso ispettivo il rapporto di lavoro del sig. sin dall'origine, di fatto è stato un rapporto di Persona_1
lavoro a tempo pieno indeterminato.
Pag. 5 di 13 … Nel rilasciare la dichiarazione il sig. dichiarava che la retribuzione Per_1
percepita era quella risultante dai prospetti paga che gli venivano regolarmente consegnati. Al lavoratore sono da corrispondere, pertanto, le differenze retributive, atteso che la retribuzione corrisposta è relativa ad una prestazione di lavoro di 20 ore settimanali” (cfr. all.n.2 ricorso).
In particolare, l'ispettore verbalizzante era giunto a tali conclusioni, prendendo visione del libro unico del lavoro sezione presenze e paga relativo ai mesi da gennaio 2018 a febbraio 2018; del libro unico del lavoro sezione presenze e paga relativo ai mesi da novembre 2016 a dicembre 2018 relativamente alla posizione del;
del Per_1
contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore e dai prospetti paga sottoscritti dal lavoratore e raffrontando quanto emergeva da tali documenti con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo dal lavoratore , oltre che da un Per_1
secondo lavoratore le cui generalità non risultano indicate.
Sotto tale profilo, va osservato che, con ordinanza datata 25/10/2022, il Tribunale disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dal lavoratore e, da un'analisi delle stesse, emerge chiaramente che il lavoratore dichiarò al funzionario ispettivo che il proprio orario di lavoro era di 40 ore settimanali, distribuite su 6 giorni, segnatamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle 21,00 e che la retribuzione dallo stesso percepita era quella risultante dalle buste paga (cfr. nota di deposito dell'avv. Pecorella del 7/12/2022).
Lo stesso lavoratore, escusso all'udienza del 9/2/2022, ha reso dichiarazioni contraddittorie e di tenore tale da risultare del tutto inattendibili;
in particolare, dopo aver riferito di essere dipendente della “Macelleria Recchia Domenico” dal 2016 alla data della escussione testimoniale, con le mansioni di operaio, ha affermato: “ A D.R.
Lavoro per 40 ore settimanali con orario dalle 8 alle 11 circa dal lunedì al giovedì o venerdì in base al turno;
a seconda del turno lavoro anche nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21.00. A D.R. Preciso che a seconda dei turni o faccio la mattina dalle 8 alle
11,00 dal lunedì al giovedì o venerdì oppure nel pomeriggio dalle ore 17 alle 21,00. A
D.R. Tra il giovedì e il sabato, non lavoro di mattina e il pomeriggio lavoro dalle 17 alle ore 21,00. A D.R. Preciso che le ore lavorate sono 20 ore e non 40 ore come detto
Pag. 6 di 13 perché mi sono confuso. A D.R. Confermo che c'era corrispondenza tra quanto percepito e quanto indicato in busta paga”.
In particolare, osserva il Tribunale che il teste ha dichiarato ancora una volta di lavorare per 40 ore settimanali esattamente come ebbe a dichiarare all'ispettore verbalizzante, salvo poi correggersi e riferire che le ore lavorate sono 20 e non 40 come affermato, essendosi confuso. Tale ripensamento è certamente espressione di scarsa attendibilità del teste che, per converso, nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, ha reso dichiarazioni caratterizzate da genuinità, spontaneità e precisione.
Del pari inattendibili, risultano le dichiarazioni dei testimoni, Testimone_1
coniuge del ricorrente, che ha dichiarato di conoscere l'orario di lavoro del Per_1
per aver preso visione del contratto e di sorella del ricorrente, che ha Persona_2
dichiarato di svolgere turni di 4 ore al giorno come il , ma in orari differenti Per_1
da quelli osservati dal . Per_1
In ordine alle dichiarazioni rese dalle suddette testi, non sfugge al Giudicante che, pur non sussistendo alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela (o coniugale), stante il venir meno del divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974 e pur dovendosi, in ogni caso, valutare la predetta attendibilità alla luce di ulteriori elementi dai quali desumerne la credibilità del teste (Cass. Civ., 2 febbraio 2021, n. 2295) e, soprattutto, l'esistenza o meno in capo allo stesso di un interesse nella causa (Cass. Civ., sez. III, 6 dicembre 2011, n. 26205), trattasi di dichiarazioni che non appaiono credibili, in quanto poco plausibili.
In particolare, quanto alla è appena il caso di rilevare che, dalle dichiarazioni Tes_1
rese, emerge che la teste non prestava attività lavorava all'interno dell'attività commerciale del marito e, ciononostante, era a conoscenza dei contratti stipulati con i dipendenti del marito, circostanza che appare poco verosimile, essendo del tutto sfornita di alcuna valida giustificazione;
del pari, dipendente del fratello dal Persona_2
2016, ha dichiarato di essere a conoscenza che il svolgesse attività lavorativa Per_1
quale operaio di macelleria con orario di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì ma ha affermato di svolgere turni di lavoro differenti da quelli del , tranne in Per_1
qualche occasione ( A D.R. Con il abbiamo svolto turni differenti di 4 ore Parte_2
Pag. 7 di 13 ciascuno alternativamente dal lunedì al venerdì, tranne occasionalmente coincidevano i turni. A D.R. Quando è in attività la braceria d'estate tutti i giorni, tranne la domenica
e d'inverno il giovedì, venerdì e sabato, non so se in quest'ultimo turno serale era presente il sig. io non l'ho mai svolto”).Anche questa dichiarazione appare Per_1
poco convincente, atteso che svolgere turni differenti da quelli di un operaio che è presente tutti i giorni per almeno quattro ore – secondo quanto ricostruito dalla teste – appare circostanza quantomai singolare;
senza contare che non avendo la teste condiviso i turni con il la stessa non può essere in grado di riferire se il Per_1
lavoro si svolgesse per 4 ore al giorno o per un orario differente.
Del tutto inconferenti poi appaiono le dichiarazioni rese dal consulente del lavoro,
, il quale si è limitato a dichiarare che l'orario settimanale di Testimone_2
lavoro del fosse di 20 ore, distribuito su diversi turni da 4 ore per 5 giorni Per_1
alla settimana senza spiegare come fosse a conoscenza di tale circostanza, se non attraverso quanto gli veniva riferito dal datore di lavoro.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la documentazione in atti e l'istruttoria svolta hanno confermato quanto rilevato dal verbalizzante.
E difatti le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore contestualmente all'accesso ispettivo (avvenuto in data 24/2/2018) sono da ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle confuse rese dallo stesso in sede di prova testimoniale ed idonee a fornire la prova circa l'orario di lavoro osservato dal dipendente.
In ordine all'attendibilità delle prove acquisite e del verbale di accertamento, si ritiene utile richiamare il principio, più volte espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “la valutazione delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr.
Cass. n. 17555/02 e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua
Pag. 8 di 13 disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95)” (cfr. Cass. n. 24208/2020).
Orbene, anche la fattispecie in esame va letta alla stregua dei detti principi, in ragione dei quali è ben possibile che il giudice fondi il proprio convincimento anche solo sul materiale raccolto dagli ispettori e sulle dichiarazioni a questi rilasciate.
Invero, nulla esclude che il giudice valorizzi queste piuttosto che quelle rese nel giudizio, specie nell'ipotesi di contrasto tra le stesse, perché, essendo rese senza preavviso, appaiono più genuine e sincere in quanto non 'inquinate' dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro e si connotano per indubbia spontaneità, ammantandosi così di un livello di attendibilità di cui invece possono risultare prive le dichiarazioni rese in un momento successivo, in quanto frutto di inevitabili ripensamenti ed influenzate da fatti esterni.
Così stando le cose, si osserva che, spettando al Giudice il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio
2008 n. 2049), deve ritenersi che l' abbia offerto idonea prova in Controparte_9
ordine alla pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito opposto.
Quanto poi alla doglianza di parte ricorrente secondo la quale l' non avrebbe CP_1
dovuto emettere l'avviso di addebito, in considerazione della circostanza che, alla data del 31/10/2018, il procedimento amministrativo era ancora in corso, posto che “ Il verbale dell'Ispettorato del lavoro è stato infatti impugnato dalla ditta con lo strumento di tutela espressamente previsto costituito dagli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 CP_1 della L. 689/81, scritti ritualmente ricevuti in data 23.10.2018 dall' ” , è appena il caso di richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in virtù del quale
“in tema di omissioni contributive, il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a
Pag. 9 di 13 seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato D. Lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla L.
n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione.
Ne consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro
l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione" (Cass. Sez.
Lav. 1584/2010; Cass. Sez. Lav. 14907/2012).
In ogni caso, si deve precisare che il verbale di accertamento per violazioni punite con una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, dovendo intervenire al riguardo una ordinanza- ingiunzione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 28045/2011); pertanto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, “l'impugnazione” avverso il Verbale Unico di Accertamento e
Con Notificazione promosso ex art. 18 Legge 689/81 avanti la competente non costituisce “ricorso amministrativo”, ma semplice atto endoprocedimentale che permette al contribuente di presentare le proprie osservazioni all'amministrazione competente (vedi Cass., 14907/12 secondo cui “al di là della sua formale intestazione, non può essere considerato come un 'ricorso' avverso il verbale di accertamento ispettivo, ma piuttosto come uno 'scritto difensivo' a norma dell'art. 18 della legge n.
689 del 1981 …”).
Ne discende che la doglianza deve ritenersi infondata.
Con In ordine alla mancata audizione, da parte dell' , del lavoratore interessato, atteso che la lettera di convocazione per la data del 20/6/2018, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, l'accertamento degli ispettori era stato già compiuto e la violazione appariva integrata sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso da parte del lavoratore interessato;
ditalchè, la mancata audizione del
Pag. 10 di 13 lavoratore non può ritenersi tale da inficiare il quadro probatorio già acquisito dal
Con funzionario dell' .
Infine, ma non da ultimo, in ordine al verbale di conciliazione intervenuto tra il lavoratore interessato alla verifica ispettiva e il datore di lavoro a seguito dell'accesso ispettivo (cfr. all.n. 6 ricorso), osserva il Tribunale che le transazioni e/o conciliazioni intervenute tra il datore di lavoro ed i dipendenti, rimangono estranee al rapporto fra l'Istituto previdenziale ed il datore di lavoro, in quanto l'obbligazione contributiva non risente degli effetti della transazione intercorsa fra dipendente e datore di lavoro (ed anche nelle ipotesi di transazione e/o conciliazione stipulata in sede protetta). Invero,
l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera (peraltro, tale obbligo sussiste anche ove il lavoratore rinunzi integralmente ai suoi diritti retributivi).
Pertanto, attesa l'autonomia tra i due rapporti (contributivo e retributivo) le transazioni suddette non spiegano effetti nei confronti dell'ente previdenziale, il quale è legittimato a far valere il proprio credito contributivo (cfr. Cass. n. 3686/2014; Cass. n.
17495/2009; Cass. n. 17670/2007).
Per tali motivi, dunque, la domanda giudiziale deve essere rigettata.
Vanno, infine, rigettate le ulteriori doglianze attinenti all'importo contributivo precettato, in quanto, in disparte la genericità delle stesse, dalla lettura del dettaglio degli addebiti di cui all'avviso impugnato, emerge che l'ammontare contributivo sia stato correttamente determinato, riportando “il dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” gli importi dovuti, specificati in relazione a ciascun mese interessato ed alle specifiche voci retributive su cui è stata calcolata la contribuzione omessa indicata nei modelli DM/10.
Sul punto, basti ricordare come, anche di recente, la Cassazione abbia confermato l'orientamento secondo il quale “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i CP_1
modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma,
Pag. 11 di 13 dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento” (Cass. Sez. Lavoro,
n. 20446 del 24/6/2022).
Dal momento che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo) (cfr. Cass. citata) ed incombe sul datore di lavoro inadempiente - che voglia giovarsene - l'allegazione e la prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, non resta che dare atto del mancato assolvimento a tale onere da parte opponente.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con ricorso depositato in data 5/12/2018 da nei confronti dell , in proprio e Parte_1 CP_1
quale mandatario della e dell , così Controparte_2 Controparte_11
provvede: rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2018 00045633 28 000, notificato in data 31/10/2018; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, come per legge.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 12 di 13 Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 15012/2018 R.G., discussa all'udienza del 3/2/2025, promossa da:
in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. R. Pecorella
Opponente
C O N T R O
, in proprio e quale mandatario della rappresentati e difesi CP_1 Controparte_2
dall'avv. C. La Gatta;
Opposti
-Agenzia delle Entrate – Riscossione
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/12/2018, , premesso di essere Parte_1
titolare di una ditta individuale esercente attività di macelleria/braceria, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2018 00045633 28 000, CP_1
notificatogli in data 31/10/2018, per l'importo di € 6.918,53 a titolo di Modello DM
10/V, somme aggiuntive, oneri di riscossione e sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. b) L.
388/2000.
Eccepiva la nullità dell'avviso, per violazione dell'art. 30 D.L. 78/2010, atteso che l'avviso non conteneva la causale del credito;
per violazione degli artt. 7 e 17 l.n. 212/2000 nonché dell'art. 3 l.n. 241/90; infine, eccepiva l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 25, comma 1 d.lgs. n. 46/1999; nel merito, impugnava e contestava il verbale di accertamento redatto dall'Ispettorato del Lavoro di Bari, sotteso all'avviso opposto, in quanto infondato.
Concludeva, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso oggetto dell'odierna opposizione, l'accertamento e la declaratoria di nullità dell'avviso opposto e di ogni atto presupposto, nonché l'ordine di revoca al concessionario e di sgravio del tributo all'ente impositore nei confronti della ditta opponente;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità degli importi indicati nell'avviso, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
Con decreto datato 14/12/2018, il Tribunale, ritenuto che, “alla luce di una valutazione sommaria degli atti prodotti, non risulta in alcun modo provato il requisito del periculum e risulta la necessità di procedere ad istruttoria anche orale relativamente all'oggetto del giudizio”, rigettava la richiesta di sospensione.
Si costituiva in giudizio l , in proprio e quale mandatario della CP_1 Controparte_2
invocando il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata.
Istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale, all'udienza odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note, la stessa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato e va disatteso.
In ordine all'eccezione di nullità dell'avviso, in quanto privo di causale, si osserva che, ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, l'avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo e deve contenere a pena di nullità la causale del credito
(comma 2).
Ebbene, una semplice lettura dell'avviso di addebito consente di verificare che esso contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 30 d.l. 78/2010, essendo indicati puntualmente la causale del pagamento (contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti); i periodi cui si riferiscono le omissioni contributive;
gli importi addebitati per ciascun periodo ripartiti tra quota capitale, sanzioni ex l. 388/2000,
Pag. 2 di 13 compensi di riscossione e spese di notifica;
di tal che, deve ritenersi che l'eccezione sia infondata, essendo evincibili sia la causale del credito che il periodo al quale il titolo si riferisce.
In ordine all'eccezione relativa alla violazione degli artt. 7 e 17 l.n. 212/2000 nonché dell'art. 3 l.n. 241/90, essa è del pari infondata.
Ed invero, l'avviso di addebito non solo non costituisce 'atto amministrativo' ma risulta, peraltro, correttamente redatto secondo le prescrizioni della normativa primaria e regolamentare di riferimento, recando in sé, seppur sinteticamente, tutti gli elementi necessari a individuare il credito azionato e dalla cui lettura si risale agevolmente alle ragioni della pretesa creditoria.
Infine, quanto all'eccezione di decadenza, l'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli esecutivi,
a pena di decadenza: … b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
2. Dopo l'iscrizione a ruolo
l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione”.
Nello specifico, il verbale unico di accertamento del 5/7/2018 è stato notificato in data
20/7/2018 e l'avviso di addebito è stato notificato in data 31/10/2018 e, pertanto, nel rispetto dei termini previsti dal sopra citato art. 25 che devono essere osservati, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, anche in pendenza di ricorso amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio.
Sul punto, è utile richiamare il principio di diritto più volte affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 1584/2010) secondo cui “in tema di omissioni contributive, il D.
Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro
Pag. 3 di 13 i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato D. Lgs. n. 46, esclude
l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Ne consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione” (cfr. Cass. n. 14907/2012).
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Giova premettere che l'opposizione ad avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, sicché
l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, in forza delle quali, ex art. 2697 c.c., grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, essendo l attore sostanziale, al di là della formale posizione processuale rivestita nel CP_1
giudizio di opposizione ad avviso di addebito.
E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la
CP_ sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il CP_3
verbale non riveste efficacia probatoria" (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 22862/2010); ancora, “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa … (v. ex aliis
Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., 11/2/2020 n. 3279).
Ciò premesso, facendo applicazione dei superiori principi dai quali non v'è motivo di discostarsi ed alla luce della documentazione prodotta in giudizio, ritiene il Giudicante
Pag. 4 di 13 che l' previdenziale convenuto abbia dato dimostrazione della pretesa creditoria CP_3
sottesa all'avviso di addebito opposto.
L'avviso di addebito opposto trae origine dal verbale unico di accertamento n.
Con BA00001/2018-845-01 del 5/7/2018, redatto dal funzionario dell' di Bari nei confronti di , relativo al periodo lavorativo dal 18/11/2016 al Parte_1
28/2/2018, che, oltre ad aver accertato le irregolarità nell'assunzione dei dipendenti in relazione alle quali procedeva ad CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
emettere provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, revocato in data
27/2/2018, avendo il provveduto a regolarizzare i quattro lavoratori, ha Pt_1
evidenziato delle irregolarità anche con riferimento all'inquadramento del lavoratore
[...]
. Persona_1
In particolare, dal richiamato verbale, emerge che, in seguito all'accesso ispettivo del
24/2/2018, il funzionario aveva provveduto ad acquisire il libro unico sezione presenze e paga relativo ai mesi da novembre 2016 a dicembre 2017, con riferimento alla posizione del suddetto lavoratore, in quanto questi “nel rilasciare la dichiarazione aveva dichiarato di lavorare per sei giorni la settimana. L'orario di lavoro settimanale era di 40h che si svolgeva nell'arco temporale la mattina dalle ore 8 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21. La dichiarazione del lavoratore era confermata, nel corso dell'accesso ispettivo, da altro dipendente che aveva orario uguale a quello del sig. Il dipendente era stato assunto in data 16/11/2016, con Parte_2
decorrenza del rapporto di lavoro dal 18/11/2016, con contratto di lavoro a tempo part time per 20 ore settimanali, così come indicato nella comunicazione di assunzione prot.
n. 1146303 del 16/11/2016 e nella lettera di assunzione consegnato al dipendente. Sul libro unico del lavoro è riportato un orario settimanale di 20 ore.
Per tali discordanze il dipendente era convocato per il giorno 20/06/2018 presso il
Centro per l'Impiego di Monopoli. La lettera di convocazione era restituita al mittente per compiuta giacenza.
Pertanto, sulla base di quanto accertato in sede di accesso ispettivo il rapporto di lavoro del sig. sin dall'origine, di fatto è stato un rapporto di Persona_1
lavoro a tempo pieno indeterminato.
Pag. 5 di 13 … Nel rilasciare la dichiarazione il sig. dichiarava che la retribuzione Per_1
percepita era quella risultante dai prospetti paga che gli venivano regolarmente consegnati. Al lavoratore sono da corrispondere, pertanto, le differenze retributive, atteso che la retribuzione corrisposta è relativa ad una prestazione di lavoro di 20 ore settimanali” (cfr. all.n.2 ricorso).
In particolare, l'ispettore verbalizzante era giunto a tali conclusioni, prendendo visione del libro unico del lavoro sezione presenze e paga relativo ai mesi da gennaio 2018 a febbraio 2018; del libro unico del lavoro sezione presenze e paga relativo ai mesi da novembre 2016 a dicembre 2018 relativamente alla posizione del;
del Per_1
contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore e dai prospetti paga sottoscritti dal lavoratore e raffrontando quanto emergeva da tali documenti con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo dal lavoratore , oltre che da un Per_1
secondo lavoratore le cui generalità non risultano indicate.
Sotto tale profilo, va osservato che, con ordinanza datata 25/10/2022, il Tribunale disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dal lavoratore e, da un'analisi delle stesse, emerge chiaramente che il lavoratore dichiarò al funzionario ispettivo che il proprio orario di lavoro era di 40 ore settimanali, distribuite su 6 giorni, segnatamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle 21,00 e che la retribuzione dallo stesso percepita era quella risultante dalle buste paga (cfr. nota di deposito dell'avv. Pecorella del 7/12/2022).
Lo stesso lavoratore, escusso all'udienza del 9/2/2022, ha reso dichiarazioni contraddittorie e di tenore tale da risultare del tutto inattendibili;
in particolare, dopo aver riferito di essere dipendente della “Macelleria Recchia Domenico” dal 2016 alla data della escussione testimoniale, con le mansioni di operaio, ha affermato: “ A D.R.
Lavoro per 40 ore settimanali con orario dalle 8 alle 11 circa dal lunedì al giovedì o venerdì in base al turno;
a seconda del turno lavoro anche nel pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21.00. A D.R. Preciso che a seconda dei turni o faccio la mattina dalle 8 alle
11,00 dal lunedì al giovedì o venerdì oppure nel pomeriggio dalle ore 17 alle 21,00. A
D.R. Tra il giovedì e il sabato, non lavoro di mattina e il pomeriggio lavoro dalle 17 alle ore 21,00. A D.R. Preciso che le ore lavorate sono 20 ore e non 40 ore come detto
Pag. 6 di 13 perché mi sono confuso. A D.R. Confermo che c'era corrispondenza tra quanto percepito e quanto indicato in busta paga”.
In particolare, osserva il Tribunale che il teste ha dichiarato ancora una volta di lavorare per 40 ore settimanali esattamente come ebbe a dichiarare all'ispettore verbalizzante, salvo poi correggersi e riferire che le ore lavorate sono 20 e non 40 come affermato, essendosi confuso. Tale ripensamento è certamente espressione di scarsa attendibilità del teste che, per converso, nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, ha reso dichiarazioni caratterizzate da genuinità, spontaneità e precisione.
Del pari inattendibili, risultano le dichiarazioni dei testimoni, Testimone_1
coniuge del ricorrente, che ha dichiarato di conoscere l'orario di lavoro del Per_1
per aver preso visione del contratto e di sorella del ricorrente, che ha Persona_2
dichiarato di svolgere turni di 4 ore al giorno come il , ma in orari differenti Per_1
da quelli osservati dal . Per_1
In ordine alle dichiarazioni rese dalle suddette testi, non sfugge al Giudicante che, pur non sussistendo alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela (o coniugale), stante il venir meno del divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974 e pur dovendosi, in ogni caso, valutare la predetta attendibilità alla luce di ulteriori elementi dai quali desumerne la credibilità del teste (Cass. Civ., 2 febbraio 2021, n. 2295) e, soprattutto, l'esistenza o meno in capo allo stesso di un interesse nella causa (Cass. Civ., sez. III, 6 dicembre 2011, n. 26205), trattasi di dichiarazioni che non appaiono credibili, in quanto poco plausibili.
In particolare, quanto alla è appena il caso di rilevare che, dalle dichiarazioni Tes_1
rese, emerge che la teste non prestava attività lavorava all'interno dell'attività commerciale del marito e, ciononostante, era a conoscenza dei contratti stipulati con i dipendenti del marito, circostanza che appare poco verosimile, essendo del tutto sfornita di alcuna valida giustificazione;
del pari, dipendente del fratello dal Persona_2
2016, ha dichiarato di essere a conoscenza che il svolgesse attività lavorativa Per_1
quale operaio di macelleria con orario di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì ma ha affermato di svolgere turni di lavoro differenti da quelli del , tranne in Per_1
qualche occasione ( A D.R. Con il abbiamo svolto turni differenti di 4 ore Parte_2
Pag. 7 di 13 ciascuno alternativamente dal lunedì al venerdì, tranne occasionalmente coincidevano i turni. A D.R. Quando è in attività la braceria d'estate tutti i giorni, tranne la domenica
e d'inverno il giovedì, venerdì e sabato, non so se in quest'ultimo turno serale era presente il sig. io non l'ho mai svolto”).Anche questa dichiarazione appare Per_1
poco convincente, atteso che svolgere turni differenti da quelli di un operaio che è presente tutti i giorni per almeno quattro ore – secondo quanto ricostruito dalla teste – appare circostanza quantomai singolare;
senza contare che non avendo la teste condiviso i turni con il la stessa non può essere in grado di riferire se il Per_1
lavoro si svolgesse per 4 ore al giorno o per un orario differente.
Del tutto inconferenti poi appaiono le dichiarazioni rese dal consulente del lavoro,
, il quale si è limitato a dichiarare che l'orario settimanale di Testimone_2
lavoro del fosse di 20 ore, distribuito su diversi turni da 4 ore per 5 giorni Per_1
alla settimana senza spiegare come fosse a conoscenza di tale circostanza, se non attraverso quanto gli veniva riferito dal datore di lavoro.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la documentazione in atti e l'istruttoria svolta hanno confermato quanto rilevato dal verbalizzante.
E difatti le dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore contestualmente all'accesso ispettivo (avvenuto in data 24/2/2018) sono da ritenersi maggiormente attendibili rispetto a quelle confuse rese dallo stesso in sede di prova testimoniale ed idonee a fornire la prova circa l'orario di lavoro osservato dal dipendente.
In ordine all'attendibilità delle prove acquisite e del verbale di accertamento, si ritiene utile richiamare il principio, più volte espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “la valutazione delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr.
Cass. n. 17555/02 e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua
Pag. 8 di 13 disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95)” (cfr. Cass. n. 24208/2020).
Orbene, anche la fattispecie in esame va letta alla stregua dei detti principi, in ragione dei quali è ben possibile che il giudice fondi il proprio convincimento anche solo sul materiale raccolto dagli ispettori e sulle dichiarazioni a questi rilasciate.
Invero, nulla esclude che il giudice valorizzi queste piuttosto che quelle rese nel giudizio, specie nell'ipotesi di contrasto tra le stesse, perché, essendo rese senza preavviso, appaiono più genuine e sincere in quanto non 'inquinate' dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro e si connotano per indubbia spontaneità, ammantandosi così di un livello di attendibilità di cui invece possono risultare prive le dichiarazioni rese in un momento successivo, in quanto frutto di inevitabili ripensamenti ed influenzate da fatti esterni.
Così stando le cose, si osserva che, spettando al Giudice il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio
2008 n. 2049), deve ritenersi che l' abbia offerto idonea prova in Controparte_9
ordine alla pretesa creditoria sottesa all'avviso di addebito opposto.
Quanto poi alla doglianza di parte ricorrente secondo la quale l' non avrebbe CP_1
dovuto emettere l'avviso di addebito, in considerazione della circostanza che, alla data del 31/10/2018, il procedimento amministrativo era ancora in corso, posto che “ Il verbale dell'Ispettorato del lavoro è stato infatti impugnato dalla ditta con lo strumento di tutela espressamente previsto costituito dagli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 CP_1 della L. 689/81, scritti ritualmente ricevuti in data 23.10.2018 dall' ” , è appena il caso di richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in virtù del quale
“in tema di omissioni contributive, il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a
Pag. 9 di 13 seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato D. Lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla L.
n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione.
Ne consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro
l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione" (Cass. Sez.
Lav. 1584/2010; Cass. Sez. Lav. 14907/2012).
In ogni caso, si deve precisare che il verbale di accertamento per violazioni punite con una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sé, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, dovendo intervenire al riguardo una ordinanza- ingiunzione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 28045/2011); pertanto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, “l'impugnazione” avverso il Verbale Unico di Accertamento e
Con Notificazione promosso ex art. 18 Legge 689/81 avanti la competente non costituisce “ricorso amministrativo”, ma semplice atto endoprocedimentale che permette al contribuente di presentare le proprie osservazioni all'amministrazione competente (vedi Cass., 14907/12 secondo cui “al di là della sua formale intestazione, non può essere considerato come un 'ricorso' avverso il verbale di accertamento ispettivo, ma piuttosto come uno 'scritto difensivo' a norma dell'art. 18 della legge n.
689 del 1981 …”).
Ne discende che la doglianza deve ritenersi infondata.
Con In ordine alla mancata audizione, da parte dell' , del lavoratore interessato, atteso che la lettera di convocazione per la data del 20/6/2018, era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, l'accertamento degli ispettori era stato già compiuto e la violazione appariva integrata sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso da parte del lavoratore interessato;
ditalchè, la mancata audizione del
Pag. 10 di 13 lavoratore non può ritenersi tale da inficiare il quadro probatorio già acquisito dal
Con funzionario dell' .
Infine, ma non da ultimo, in ordine al verbale di conciliazione intervenuto tra il lavoratore interessato alla verifica ispettiva e il datore di lavoro a seguito dell'accesso ispettivo (cfr. all.n. 6 ricorso), osserva il Tribunale che le transazioni e/o conciliazioni intervenute tra il datore di lavoro ed i dipendenti, rimangono estranee al rapporto fra l'Istituto previdenziale ed il datore di lavoro, in quanto l'obbligazione contributiva non risente degli effetti della transazione intercorsa fra dipendente e datore di lavoro (ed anche nelle ipotesi di transazione e/o conciliazione stipulata in sede protetta). Invero,
l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera (peraltro, tale obbligo sussiste anche ove il lavoratore rinunzi integralmente ai suoi diritti retributivi).
Pertanto, attesa l'autonomia tra i due rapporti (contributivo e retributivo) le transazioni suddette non spiegano effetti nei confronti dell'ente previdenziale, il quale è legittimato a far valere il proprio credito contributivo (cfr. Cass. n. 3686/2014; Cass. n.
17495/2009; Cass. n. 17670/2007).
Per tali motivi, dunque, la domanda giudiziale deve essere rigettata.
Vanno, infine, rigettate le ulteriori doglianze attinenti all'importo contributivo precettato, in quanto, in disparte la genericità delle stesse, dalla lettura del dettaglio degli addebiti di cui all'avviso impugnato, emerge che l'ammontare contributivo sia stato correttamente determinato, riportando “il dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” gli importi dovuti, specificati in relazione a ciascun mese interessato ed alle specifiche voci retributive su cui è stata calcolata la contribuzione omessa indicata nei modelli DM/10.
Sul punto, basti ricordare come, anche di recente, la Cassazione abbia confermato l'orientamento secondo il quale “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i CP_1
modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma,
Pag. 11 di 13 dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento” (Cass. Sez. Lavoro,
n. 20446 del 24/6/2022).
Dal momento che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo) (cfr. Cass. citata) ed incombe sul datore di lavoro inadempiente - che voglia giovarsene - l'allegazione e la prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, non resta che dare atto del mancato assolvimento a tale onere da parte opponente.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con ricorso depositato in data 5/12/2018 da nei confronti dell , in proprio e Parte_1 CP_1
quale mandatario della e dell , così Controparte_2 Controparte_11
provvede: rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2018 00045633 28 000, notificato in data 31/10/2018; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, come per legge.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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