Sentenza 17 luglio 2023
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Ordinanza collegiale 25 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro De Angelis, Mauro Venturino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda USL Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Valleriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota della Regione Lazio –Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio Sanitaria con la quale il Commissario ad acta afferma che “nelle more dell’esecuzione dei compiti connessi all’incarico, è pervenuta da parte della Direzione del Dipartimento Salute Mentale della AUSL di Latina, la relazione prot. n. -OMISSIS-, nella quale viene dato esaustivamente conto del percorso assistenziale riservato al minore, tenuto conto dell’età anagrafica e delle valutazioni svolte in relazione alla sua situazione psico – fisica ai fini del trattamento terapeutico ritenuto appropriato (allegato). Stante la situazione descritta, appare evidente che l’Azienda abbia provveduto, nell’ambito della predetta valutazione tecnica, ad effettuare le verifiche richieste e ad accertare, all’esito dei risultati dei test erogati al minore, l’opportunità o meno della prosecuzione del trattamento “A.B.A.” successivamente al mese di -OMISSIS-, come richiesto da codesto Tribunale”, nonché della stessa relazione;
- nonché avverso tutti gli atti agli stessi collegati e/o consequenziali;
E per l’accertamento
- del diritto a ricevere a carico del Sistema Sanitario Regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo domiciliare secondo le Linee Guida (tra le 20 e le 40 ore settimanali o comunque nella misura ritenuta di giustizia), essendo ciò necessario a migliorare le abilità comunicativo – relazionali e ridurre il disturbo comportamentale, mediante la metodologia “A.B.A.”, indicata dalle Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute nonché nei L.E.A.;
Nonché per la condanna
della Azienda USL di Latina a garantire detto trattamento mediante rifusione delle spese necessarie per garantire le terapie “A.B.A.” a domicilio, nei termini quali-quantitativi testé indicati nonché al rimborso delle somme che la famiglia ha speso e spenderà per il trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A. nel periodo intercorrente tra -OMISSIS- (primo mese non coperto dall’ordinanza del -OMISSIS- che ha definito il giudizio cautelare) e la definizione del presente giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda USL Latina;
Visto l'art. 35, co. 1 lett. c), cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa NU TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- con sentenza di questa sezione n.-OMISSIS- (come corretta con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-), in accoglimento del ricorso presentato dagli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è stato affermato l’obbligo dell’Azienda USL Latina di provvedere sull’istanza, dagli stessi presentata in data -OMISSIS-, finalizzata all’assunzione a carico del Sistema Sanitario Regionale del trattamento riabilitativo domiciliare mediante la metodologia “A.B.A.”, indicata dalle Linee Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, inserite nel sistema nazionale delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute nonché nei L.E.A., in favore del proprio figlio minore -OMISSIS-, entro giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione del provvedimento;
- nella sentenza citata il Collegio ha riservato alla richiesta di parte ricorrente la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Azienda convenuta;
- nelle more dell’insediamento del commissario ad acta – nominato da questa Sezione con Ordinanza n. -OMISSIS- – l’Azienda resistente, con nota prot. n.-OMISSIS- ha attestato che «(….) nonostante tutti gli interventi ancora in corso non si sono evidenziati miglioramenti significativi attribuibili al trattamento A.B.A.: considerato la sintomatologia clinica, l’età del minore e la gravità del caso, secondo le nuove linee guida dell’ISS di ottobre del 2023 non appare più opportuno con-tinuare l’intervento A.B.A. ma fornire interventi educativo occupazionali e il parent training per i genitori e le insegnanti che potrà effettuare presso i Centri Convenzionati Accreditati SSN ex art. 26 anche a domicilio (…) evitando così di sovraccaricare il minore con interventi inappropriati e poco efficaci (….) »;
- di tale provvedimento, unitamente alla nota del commissario ad acta che lo ha recepito, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità in ragione del contrasto delle conclusioni ivi rassegnate circa l’inefficacia della terapia “A.B.A.”, già da tempo seguita dal minore, con le relazioni cliniche in proprio possesso che attestano, invece, gli ottimi risultati conseguiti nel caso di specie all’esito della stessa;
- con ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS- è stato, pertanto, disposto procedersi a verificazione finalizzata all’accertamento dell’efficacia ed appropriatezza della terapia “A.B.A.” alla condizione del minore -OMISSIS- e nominato quale Verificatore il Rettore dell’Università La Sapienza – Roma, con facoltà di delega a docenti dello stesso Ateneo, con contestuale fissazione dei termini per l’espletamento della stessa (60 giorni per la presentazione di una bozza di relazione di verificazione, 30 giorni per la formulazione di eventuali osservazioni e ulteriori 30 giorni per il deposito della relazione finale) nonché dell’udienza di discussione del ricorso nel merito per il 19 febbraio 2025;
- con ordinanza n. -OMISSIS-, emessa all’esito di quest’ultima, il Collegio, rilevato il mancato deposito agli atti sia della relazione di verificazione sia di una richiesta di proroga dei termini fissati per l’espletamento dell’incombente ha sollecitato il Verificatore a procedere al deposito della relazione conclusiva della propria attività – previa comunicazione della bozza della stessa alle parti nonché acquisizione delle eventuali osservazioni delle stesse – entro trenta giorni, rinviando all’udienza del 9 luglio 2025;
- con ulteriore ordinanza n.-OMISSIS-, rilevato il persistente mancato deposito della relazione, si è disposto un ulteriore ed ultimativo sollecito al Verificatore affinché procedesse al deposito della relazione conclusiva della propria attività entro il 30 settembre 2025 e si è stabilito, a favore dello stesso, un acconto sul compenso pari a euro 1.000,00, da porsi provvisoriamente a carico della parte ricorrente; con lo stesso provvedimento è stata altresì fissata, per la discussione, la pubblica udienza del 3 dicembre 2025;
Rilevato che
- nel corso di quest’ultima parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e la parte resistente nulla ha opposto in proposito;
- il Verificatore non ha, peraltro, depositato la richiesta relazione né alcuna istanza e/o diverso documento;
Ritenuto che
- non resti al Collegio che prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, delibando l'improcedibilità del ricorso (tra le tante, Cons. di Stato, sez. II, 3 luglio 2023 n. 6437 e la giurisprudenza dallo stesso richiamata; id. sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418; sez. II. 18 ottobre 2022, n. 8886);
- deve, inoltre e per altro verso, in conseguenza della presa d’atto del sopravvenuto difetto di interesse, essere revocata la disposta verificazione, in relazione alla quale non risulta - come detto - svolta alcuna attività da parte del Verificatore, così che non vi è luogo a provvedere sulle relative spese;
- le spese del giudizio devono, infine, essere compensate, in ragione della relativa definizione con pronuncia meramente in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Revoca la verificazione disposta con ordinanza n. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Verificatore.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU TR | LA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.