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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 352/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 352/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in in Penne alla via Parte_1 C.F._1
Pultone n.15 presso e nello studio degli avv.ti GIOIOSO ANTONIO e GIOIOSO ERICA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 337 quinquies depositato il 3 febbraio 2025 chiedeva: Parte_1
“affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
potrà Per_1 Persona_2 Controparte_1 avere con sé i figli, previo accordo con la madre, un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla cena serale compresa ed un sabato e/o una domenica a settimane alterne dalle ore 15 fino alla cena serale compresa, obbligandosi a prelevarli dallo loro abitazione per poi ivi riconsegnarli alla madre;
mentre verranno concordate di volta in volta con il padre, sentiti i figli, le vacanze estive, quelle natalizie e Pasquali, nonché la festa per i loro compleanni;
disporre che Controparte_1
versi a la somma mensile di euro 300,00 (trecento) a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli;
ordinare all'INPS di versare direttamente alla signora la Parte_1
quota di assegno unico erogato sino ad ora al sig. per il resto confermare le Controparte_1
condizioni di cui agli artt. sub 6-8 e 9 del ricorso congiunto in data 31-01-2024. In subordine, voglia il
Tribunale adito adottare quei provvedimenti ritenuti più idonei alla crescita sana ed equilibrata dei minori nella loro fase evolutiva della formazione della personalità, avendo riguardo all'oggettivo interesse dei minori a recuperare la sfera affettiva con il loro padre”.
2. La ricorrente riferiva, in punto di fatto, di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con il sig. e che da tale convivenza nascevano i figli e Controparte_1 Per_1 Persona_2
rispettivamente a Pescara il 07.06.2012 e il 21.11.2016 e che, con ricorso congiunto, in data 31.01.2024 adivano questo Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
3. La ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva altresì che per alcuni mesi successivi alla separazione il resistente ha mantenuto con la madre dei minori un canale di comunicazione, seppur in maniera superficiale e discontinua, limitato tuttavia alla sola trasmissione di informazioni di carattere ordinario e mostrando scarso coinvolgimento nella vita quotidiana, scolastica ed extrascolastica dei figli. In più occasioni, lo stesso non dava seguito agli impegni assunti di visita, manifestando, anche in presenza dei figli, la percezione degli incontri come un mero obbligo, privo di valore affettivo.
Esprimeva al figlio il proprio malessere per il contributo economico versato alla madre per il Per_1
mantenimento, definendolo come un sacrificio e, sempre riferendosi al figlio, addossava la responsabilità della separazione alla madre. Tali atteggiamenti e affermazioni hanno generato in un grave stato di ansia, con episodi di insonnia nelle notti precedenti agli incontri con il Per_1
padre, come successivamente accertato dal neuropsichiatra infantile, il quale ricollegava il disagio psicologico del minore alla relazione disfunzionale con il padre tanto da ritenere opportuno rimettere alla volontà del minore stesso l'eventualità di ulteriori contatti con lo stesso. pagina 2 di 5 4. Riferiva altresì che nel periodo estivo il sig. aveva volontariamente sospeso i contatti con i CP_1
figli, salvo riprenderli, successivamente, in modo sporadico e prevalentemente via telefono. Anche in occasione delle festività natalizie si rendeva irreperibile, disattendendo le sollecitazioni della ricorrente volte a favorire un incontro. A fronte di questa situazione, i minori, manifestavano un crescente disagio nel relazionarsi con il padre, rifiutando in più occasioni contatti diretti con lo stesso, nonostante i tentativi della ricorrente di promuovere un riavvicinamento.
5. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
6. All'udienza del 7 maggio 2025 il sig. veniva dichiarato contumace. La ricorrente, CP_1 riportandosi ai propri scritti difensivi, concludeva chiedendo l'affidamento in via super esclusiva dei minori e . La causa veniva trattenuta in decisione. Per_1 Per_2
7. La domanda di affidamento super esclusivo dei figli minori e avanzata dalla Per_1 Per_2
ricorrente merita di essere accolta, secondo le statuizioni che seguono.
8. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido superesclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
8. Ebbene, nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il padre ha progressivamente disatteso gli obblighi derivanti dall'affidamento condiviso, venendo meno a qualsiasi forma di collaborazione con la madre nella gestione dei figli, omettendo sistematicamente i contatti con i minori e assumendo atteggiamenti apertamente disinteressati e destabilizzanti per il loro equilibrio emotivo.
Tali comportamenti hanno determinato una rottura del rapporto fiduciario tra padre e figli e un deterioramento delle condizioni relazionali tali da rendere l'affidamento condiviso non più rispondente al superiore interesse dei minori.
9. Non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
10. Nonostante la regola dell'affidamento condiviso si riveli la scelta tendenzialmente preferenziale
(cfr. Cass. n. 6535/2019), onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, ciò non toglie che la stessa possa essere derogata ai sensi pagina 3 di 5 dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse dei minori.
11. Nel caso di specie, atteso il totale e grave disinteressamento del padre sia materiale che morale del padre nei confronti dei bisogni dei figli, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori in favore della madre, con facoltà di assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli, ivi comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, educative ed extrascolastiche.
12. Quanto alla richiesta relativa al profilo economico, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, dei minori presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età dei minori e delle loro presumibili esigenze di vita, ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda della resistente e, quindi, disposto a carico del resistente la somma di euro 300,00 al mese a titolo di concorso al mantenimento dei minori (euro 150,00 per ciascuna figlia), oltre alla rivalutazione annuale nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale. Alla ricorrente, altresì, va devoluto integralmente l'assegno unico per i figli minori.
13. Quanto al diritto di visita, il predetto diritto si esplicherà secondo le modalità di seguito descritte: potrà avere con sé i figli, previo accordo con la madre, un pomeriggio Controparte_1 infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla cena serale compresa ed un sabato e/o una domenica a settimane alterne dalle ore 15 fino alla cena serale compresa, obbligandosi a prelevarli dallo loro abitazione per poi ivi riconsegnarli alla madre;
mentre verranno concordate di volta in volta con il padre, sentiti i figli, le vacanze estive, quelle natalizie e Pasquali, nonché la festa per i loro compleanni.
14. Spese di giudizio interamente compensate in ragione della contumacia della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
pagina 4 di 5 a) affida i figli minori e in via esclusiva alla madre , quale Per_1 Persona_2 Parte_1 genitore collocatario e con la quale stabilmente vivranno nell'abitazione sita in Penne (PE) alla contrada San Salvatore n. 34, ai sensi dell'art. 337 quater cc anche per le decisioni di maggior interesse per i minori;
b) Dispone il diritto di visita del padre con i figli secondo le modalità di cui in Controparte_1
motivazione;
c) pone a carico del resistente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a , per Parte_1
il mantenimento dei figli minori, la somma di € 300,00 (€150 ciascuno) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, attribuisce a Parte_1 il 100% dell'assegno unico universale per i figli minori;
[...]
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Pescara 15 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 352/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in in Penne alla via Parte_1 C.F._1
Pultone n.15 presso e nello studio degli avv.ti GIOIOSO ANTONIO e GIOIOSO ERICA che la rappresentano e difendono giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 337 quinquies depositato il 3 febbraio 2025 chiedeva: Parte_1
“affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
potrà Per_1 Persona_2 Controparte_1 avere con sé i figli, previo accordo con la madre, un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla cena serale compresa ed un sabato e/o una domenica a settimane alterne dalle ore 15 fino alla cena serale compresa, obbligandosi a prelevarli dallo loro abitazione per poi ivi riconsegnarli alla madre;
mentre verranno concordate di volta in volta con il padre, sentiti i figli, le vacanze estive, quelle natalizie e Pasquali, nonché la festa per i loro compleanni;
disporre che Controparte_1
versi a la somma mensile di euro 300,00 (trecento) a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli;
ordinare all'INPS di versare direttamente alla signora la Parte_1
quota di assegno unico erogato sino ad ora al sig. per il resto confermare le Controparte_1
condizioni di cui agli artt. sub 6-8 e 9 del ricorso congiunto in data 31-01-2024. In subordine, voglia il
Tribunale adito adottare quei provvedimenti ritenuti più idonei alla crescita sana ed equilibrata dei minori nella loro fase evolutiva della formazione della personalità, avendo riguardo all'oggettivo interesse dei minori a recuperare la sfera affettiva con il loro padre”.
2. La ricorrente riferiva, in punto di fatto, di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con il sig. e che da tale convivenza nascevano i figli e Controparte_1 Per_1 Persona_2
rispettivamente a Pescara il 07.06.2012 e il 21.11.2016 e che, con ricorso congiunto, in data 31.01.2024 adivano questo Tribunale al fine di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
3. La ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva altresì che per alcuni mesi successivi alla separazione il resistente ha mantenuto con la madre dei minori un canale di comunicazione, seppur in maniera superficiale e discontinua, limitato tuttavia alla sola trasmissione di informazioni di carattere ordinario e mostrando scarso coinvolgimento nella vita quotidiana, scolastica ed extrascolastica dei figli. In più occasioni, lo stesso non dava seguito agli impegni assunti di visita, manifestando, anche in presenza dei figli, la percezione degli incontri come un mero obbligo, privo di valore affettivo.
Esprimeva al figlio il proprio malessere per il contributo economico versato alla madre per il Per_1
mantenimento, definendolo come un sacrificio e, sempre riferendosi al figlio, addossava la responsabilità della separazione alla madre. Tali atteggiamenti e affermazioni hanno generato in un grave stato di ansia, con episodi di insonnia nelle notti precedenti agli incontri con il Per_1
padre, come successivamente accertato dal neuropsichiatra infantile, il quale ricollegava il disagio psicologico del minore alla relazione disfunzionale con il padre tanto da ritenere opportuno rimettere alla volontà del minore stesso l'eventualità di ulteriori contatti con lo stesso. pagina 2 di 5 4. Riferiva altresì che nel periodo estivo il sig. aveva volontariamente sospeso i contatti con i CP_1
figli, salvo riprenderli, successivamente, in modo sporadico e prevalentemente via telefono. Anche in occasione delle festività natalizie si rendeva irreperibile, disattendendo le sollecitazioni della ricorrente volte a favorire un incontro. A fronte di questa situazione, i minori, manifestavano un crescente disagio nel relazionarsi con il padre, rifiutando in più occasioni contatti diretti con lo stesso, nonostante i tentativi della ricorrente di promuovere un riavvicinamento.
5. Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
6. All'udienza del 7 maggio 2025 il sig. veniva dichiarato contumace. La ricorrente, CP_1 riportandosi ai propri scritti difensivi, concludeva chiedendo l'affidamento in via super esclusiva dei minori e . La causa veniva trattenuta in decisione. Per_1 Per_2
7. La domanda di affidamento super esclusivo dei figli minori e avanzata dalla Per_1 Per_2
ricorrente merita di essere accolta, secondo le statuizioni che seguono.
8. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido superesclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
8. Ebbene, nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il padre ha progressivamente disatteso gli obblighi derivanti dall'affidamento condiviso, venendo meno a qualsiasi forma di collaborazione con la madre nella gestione dei figli, omettendo sistematicamente i contatti con i minori e assumendo atteggiamenti apertamente disinteressati e destabilizzanti per il loro equilibrio emotivo.
Tali comportamenti hanno determinato una rottura del rapporto fiduciario tra padre e figli e un deterioramento delle condizioni relazionali tali da rendere l'affidamento condiviso non più rispondente al superiore interesse dei minori.
9. Non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
10. Nonostante la regola dell'affidamento condiviso si riveli la scelta tendenzialmente preferenziale
(cfr. Cass. n. 6535/2019), onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, ciò non toglie che la stessa possa essere derogata ai sensi pagina 3 di 5 dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse dei minori.
11. Nel caso di specie, atteso il totale e grave disinteressamento del padre sia materiale che morale del padre nei confronti dei bisogni dei figli, sussistono i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo dei minori in favore della madre, con facoltà di assumere in via autonoma tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli, ivi comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche, educative ed extrascolastiche.
12. Quanto alla richiesta relativa al profilo economico, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, dei minori presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età dei minori e delle loro presumibili esigenze di vita, ritiene il Collegio che debba essere accolta la domanda della resistente e, quindi, disposto a carico del resistente la somma di euro 300,00 al mese a titolo di concorso al mantenimento dei minori (euro 150,00 per ciascuna figlia), oltre alla rivalutazione annuale nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale. Alla ricorrente, altresì, va devoluto integralmente l'assegno unico per i figli minori.
13. Quanto al diritto di visita, il predetto diritto si esplicherà secondo le modalità di seguito descritte: potrà avere con sé i figli, previo accordo con la madre, un pomeriggio Controparte_1 infrasettimanale dall'uscita di scuola sino alla cena serale compresa ed un sabato e/o una domenica a settimane alterne dalle ore 15 fino alla cena serale compresa, obbligandosi a prelevarli dallo loro abitazione per poi ivi riconsegnarli alla madre;
mentre verranno concordate di volta in volta con il padre, sentiti i figli, le vacanze estive, quelle natalizie e Pasquali, nonché la festa per i loro compleanni.
14. Spese di giudizio interamente compensate in ragione della contumacia della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
pagina 4 di 5 a) affida i figli minori e in via esclusiva alla madre , quale Per_1 Persona_2 Parte_1 genitore collocatario e con la quale stabilmente vivranno nell'abitazione sita in Penne (PE) alla contrada San Salvatore n. 34, ai sensi dell'art. 337 quater cc anche per le decisioni di maggior interesse per i minori;
b) Dispone il diritto di visita del padre con i figli secondo le modalità di cui in Controparte_1
motivazione;
c) pone a carico del resistente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a , per Parte_1
il mantenimento dei figli minori, la somma di € 300,00 (€150 ciascuno) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, attribuisce a Parte_1 il 100% dell'assegno unico universale per i figli minori;
[...]
d) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Pescara 15 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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