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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avvocato Sergio Ariozzi, opponente;
e , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Giuseppe Parte_2
Leo, opposta;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con ricorso depositato in data 25.3.2024, la ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto n. 88/2024, con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 2.229,82 a titolo di Parte_2 retribuzione del mese di novembre 2023 e a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori e competenze della fase monitoria. In particolare, ha eccepito la Part compensazione del credito azionato dalla con il controcredito di euro 7.401,80 assertivamente vantato dalla opponente nei confronti della medesima lavoratrice, quale risarcimento del danno scaturente dagli “errori nella produzione legati all'attività di orlatura” denunciati dalla cliente FALC s.p.a. Costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni Parte_2 avversarie e ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, non è in contestazione l'ammontare della retribuzione e del Part trattamento di fine rapporto astrattamente spettanti alla in relazione al rapporto di lavoro dedotto in lite, laddove la difesa di parte opponente si incentra esclusivamente sull'estinzione del credito, in ragione e per effetto della compensazione con la pretesa risarcitoria qui fatta valere. Tanto premesso, occorre, tuttavia, rilevare in senso sfavorevole alla parte opponente, come le allegazioni a fondamento della suddetta pretesa risarcitoria (“… non eseguiva con diligenza le mansioni affidategli e non si adeguava alle direttive ed alle prestazione impartitegli, in particolare eseguiva in modo errato le specifiche operazioni richieste per il confezionamento ed il finissaggio dei semilavorati”) non siano in alcun modo suffragate dalla documentazione versata in atti (da cui non vi è, in particolare, modo di evincere le paventate “gravi e ripetute negligenze nell'attività lavorativa prestata dalla lavoratrice” e che, in ogni caso, la mancata corretta esecuzione delle lavorazioni in questione sia specificatamente ascrivibile ad un inadempimento Part contrattuale direttamente o indirettamente riferibile alla , né altrimenti asseverabili (in difetto di istanze di prova orale eventualmente utili a far emergere i denunciati profili Part di negligenza nella esecuzione delle prestazioni lavorative della medesima . Non essendo stata, in altri termini, fornita dimostrazione dei presupposti fattuali a fondamento del controcredito eccepito in compensazione, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta non può, dunque, che essere disattesa con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 88/2024. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto depositato in data 25.3.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_2
88/2024 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; condanna la parte opponente a pagare le spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge. Lecce, 22 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avvocato Sergio Ariozzi, opponente;
e , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Giuseppe Parte_2
Leo, opposta;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con ricorso depositato in data 25.3.2024, la ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto n. 88/2024, con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 2.229,82 a titolo di Parte_2 retribuzione del mese di novembre 2023 e a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori e competenze della fase monitoria. In particolare, ha eccepito la Part compensazione del credito azionato dalla con il controcredito di euro 7.401,80 assertivamente vantato dalla opponente nei confronti della medesima lavoratrice, quale risarcimento del danno scaturente dagli “errori nella produzione legati all'attività di orlatura” denunciati dalla cliente FALC s.p.a. Costituitasi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni Parte_2 avversarie e ha concluso per il rigetto dell'opposizione. Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, non è in contestazione l'ammontare della retribuzione e del Part trattamento di fine rapporto astrattamente spettanti alla in relazione al rapporto di lavoro dedotto in lite, laddove la difesa di parte opponente si incentra esclusivamente sull'estinzione del credito, in ragione e per effetto della compensazione con la pretesa risarcitoria qui fatta valere. Tanto premesso, occorre, tuttavia, rilevare in senso sfavorevole alla parte opponente, come le allegazioni a fondamento della suddetta pretesa risarcitoria (“… non eseguiva con diligenza le mansioni affidategli e non si adeguava alle direttive ed alle prestazione impartitegli, in particolare eseguiva in modo errato le specifiche operazioni richieste per il confezionamento ed il finissaggio dei semilavorati”) non siano in alcun modo suffragate dalla documentazione versata in atti (da cui non vi è, in particolare, modo di evincere le paventate “gravi e ripetute negligenze nell'attività lavorativa prestata dalla lavoratrice” e che, in ogni caso, la mancata corretta esecuzione delle lavorazioni in questione sia specificatamente ascrivibile ad un inadempimento Part contrattuale direttamente o indirettamente riferibile alla , né altrimenti asseverabili (in difetto di istanze di prova orale eventualmente utili a far emergere i denunciati profili Part di negligenza nella esecuzione delle prestazioni lavorative della medesima . Non essendo stata, in altri termini, fornita dimostrazione dei presupposti fattuali a fondamento del controcredito eccepito in compensazione, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta non può, dunque, che essere disattesa con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 88/2024. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto depositato in data 25.3.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_2
88/2024 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.; condanna la parte opponente a pagare le spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge. Lecce, 22 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma