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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa TA Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4672/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CAPONERA GABRIELE
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. CAPONERA GABRIELE
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 08.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 20.12.2018 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “a) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso Persona_1
la madre;
b) Mantenere assegnata la casa coniugale, sita in Roma, Via Ernesto Nathan 102, alla SI.ra
[...]
che vi abiterà con la figlia minore TA;
CP_1
c) Consentire al SI. di poter vedere e tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo CP_2 desideri e comunque:
• nei week-end a fine settimana alternati, dalle 19.00 del Venerdì sino alle ore 19.00 della Domenica;
• nel corso di ciascuna settimana due pomeriggi dall'uscita di scuola e fino alle ore 19.00;
• durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive con ciascun genitore un periodo di due settimane da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno;
• per le ulteriori festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
d) Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra un assegno mensile pari CP_2 Controparte_1
a € 200,00 (duecento/00), rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, per il mantenimento della figlia minore TA;
e) Disporre che le spese straordinarie sostenute per la figlia (spese scolastiche, ricreativo-sportive e mediche non mutuabili) siano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, con rendiconto trimestrale, salvo quelle urgenti e/o economicamente gravose, che verranno liquidate dietro opportuna ed immediata comunicazione;
f) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di personale mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e , in Roma, in data 13.09.1998, trascritto nel registro degli atti
[...] CP_2
di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1998, atto n.01050, parte 2, serie A04, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa TA Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa TA Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4672/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CAPONERA GABRIELE
E
CP_2
con il patrocinio dell'Avv. CAPONERA GABRIELE
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 08.10.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 20.12.2018 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “a) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso Persona_1
la madre;
b) Mantenere assegnata la casa coniugale, sita in Roma, Via Ernesto Nathan 102, alla SI.ra
[...]
che vi abiterà con la figlia minore TA;
CP_1
c) Consentire al SI. di poter vedere e tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo CP_2 desideri e comunque:
• nei week-end a fine settimana alternati, dalle 19.00 del Venerdì sino alle ore 19.00 della Domenica;
• nel corso di ciascuna settimana due pomeriggi dall'uscita di scuola e fino alle ore 19.00;
• durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 Dicembre o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e viceversa;
• nel periodo delle vacanze estive con ciascun genitore un periodo di due settimane da stabilirsi concordemente entro il 30 Maggio di ogni anno;
• per le ulteriori festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
d) Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra un assegno mensile pari CP_2 Controparte_1
a € 200,00 (duecento/00), rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, per il mantenimento della figlia minore TA;
e) Disporre che le spese straordinarie sostenute per la figlia (spese scolastiche, ricreativo-sportive e mediche non mutuabili) siano a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, con rendiconto trimestrale, salvo quelle urgenti e/o economicamente gravose, che verranno liquidate dietro opportuna ed immediata comunicazione;
f) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di personale mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, il Tribunale provvede in conformità.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e , in Roma, in data 13.09.1998, trascritto nel registro degli atti
[...] CP_2
di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1998, atto n.01050, parte 2, serie A04, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 19/2/2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa TA Ienzi