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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 8405/2020 del R.G.A.C., avente a oggetto Lesione personale, pendente tra
(C.f.: ) nato il [...] in Parte_1 C.F._1
Aversa (Ce) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Roma alla via Areliana n° 2, presso lo studio legale degli Avv.ti Verrengia Renato
Giuseppe (C.f.: p.e.c.: C.F._2
e De Michele Mario (C.f.: Email_1
), che lo rappresentano e difendono in giudizio giusta C.F._3 procura alle liti a margine della citazione.
- Attore -
e
C.f.: , in qualità d'impresa designata Controparte_1 P.IVA_1 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania
(F.G.V.R.), in persona di , nella sua qualità di Chief Controparte_2
Property&Casuality Officer e di procuratore, e , nella sua qualità di Controparte_3
Dirigente e procuratore, con sede in Mogliano Veneto (Tv) alla via Marocchesa n°
14, elettivamente domiciliata in Caserta (Ce) alla via Laviano n° 130 presso lo studio legale dell'Avv. Fusco Vincenzo, rappresenta e difesa in giudizio dall'Avv. Gagliardi
Carlo (C.f.: ; p.e.c.: giusta C.F._4 Email_2 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/10/2024, le parti concludevano riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in
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decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli
132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.09.2020 alla controparte,
ha convenuto in giudizio (da qui in avanti solo Parte_1 Controparte_1
“ ), in qualità d'impresa designata per la gestione sinistri del Fondo di CP_1
Garanzia per le Vittima della Strada per la Regione Campania, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la responsabilità del conducente il ciclomotore rimasto ignoto nella produzione del sinistro descritto in narrativa;
2) Condannare la
[…] S.p.A. […] al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attore a seguito del sinistro CP_1 di cui in narrativa e, quindi, al pagamento in favore dello stesso della somma che sarà quantificata in corso di giudizio e che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice adito;
3) In mero subordine, applicare una concorsualità ex art. 2054 c.c. II comma;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del sottoscritto difensore e con espressa richiesta di trasmettere, contestualmente al deposito in cancelleria, copia dell'istanza all'Ivass, così come precisato dall'art. 148/10 del Cod. d. Ass.”
A fondamento della pretesa, ha dedotto che in data 23/06/2017, in Parte_1
Trentola Ducenta, mentre conduceva il motociclo Triumph targato DV05384 (di sua proprietà) lungo la via De Nicola, giunto all'intersezione di quest'ultima con la via
Gramsci, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo andando ad impattare contro la vettura Fiat punto targata DN922DH, sopraggiunta dall'opposto senso di marcia;
che la responsabilità del sinistro sarebbe da imputarsi al conducente di un ciclomotore, rimasto ignoto, che, sopraggiunto a forte velocità dalla medesima via e direzione da lui percorsa, gli avrebbe tagliato la strada nel verosimile intento di svoltare in via Gramsci, strada posta sulla sinistra di entrambi i centauri, senza neanche preventivamente segnalare detta manovra, per effetto della quale l'istante avrebbe perso il controllo del proprio mezzo nel tentativo di evitarlo senza poter,
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invece, riuscire ad evitare l'impatto con la vettura proveniente dall'opposta direzione di marcia;
che la dinamica del sinistro, così come prospettata, emergerebbe dal verbale redatto dai Vigili Urbani di Trentola Ducenta, intervenuti sul luogo teatro del sinistro;
che, a causa dell'impatto con la vettura e della conseguente caduta al suolo,
l'attore avrebbe riportato lesioni personali quantificabili in un danno biologico non inferiore al 14%, patito 30 giorni di invalidità temporanea totale e 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; che gli esiti permanenti del sinistro avrebbero inciso sulla capacità lavorativa generica e specifica dell'attore in misura non inferiore al 20% della stessa, svolgendo egli attività di operaio/manovale; che anche lo svolgimento delle banali attività quotidiane e di quelle ricreative sarebbe stato pregiudicato dai medesimi esiti invalidanti;
che il nocumento patito gli avrebbe altresì prodotto una sofferenza morale distintamente risarcibile rispetto al danno biologico, di cui, pertanto, andrebbe applicata una personalizzazione non inferiore al 30% dello stesso;
che, per effetto del sinistro, anche il motociclo di proprietà dell'attore avrebbe riportato danni materiali ammontanti a € 9.716,52, cui andrebbero aggiunti € 200,00 per ognuno dei tre giorni di fermo tecnico a cui sarebbe stato sottoposto il mezzo;
che, infine, a dette voci di danno andrebbe aggiunto il lucro cessante, consistente nel mancato godimento della complessiva somma liquidabile a titolo risarcitorio.
Si è ritualmente e tempestivamente costituita in giudizio la la quale ha CP_1 chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della domanda […], anche ex artt. 283 e
287, nonché ex artt. 143, 145, 148, del D.Lgs del 7/09/2005 N. 209/2005 e successive modifiche;
2) Nel merito, in via principale: rigettare la domanda […] stante la carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, di legittimazione passiva della nella Controparte_1 qualità di Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Campania […]; nel merito, in via subordinata: respingere in toto le domande formulate da parte attrice, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, oltreché non provate, con l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali;
nel merito, in via di ulteriore subordine: in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, opponendosi sin d'ora alla richiesta di prova testimoniale, per la mancata indicazione dei testi ed evidente inattendibilità di quelli eventualmente indicati in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. nelle misure di legge”.
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A fondamento della difesa, la ha eccepito: preliminarmente, l'inammissibilità CP_1
e l'improcedibilità della domanda, poiché l'attore non avrebbe né allegato alla richiesta risarcitoria e né prodotto in atti il modello C.a.i. (constatazione amichevole d'incidente); ancora preliminarmente, la carenza della propria legittimazione passiva, avendo omesso di produrre alcuna querela sporta contro ignoti per i fatti di causa;
nel merito, che dalle dichiarazioni spontanee rese dal conducente e dal passeggero della vettura entrata in collisione con il motociclo guidato dall'attore (allegate al rapporto redatto della Polizia Municipale) emergerebbe una dinamica del sinistro che smentirebbe totalmente quella prospettata dall'istante in citazione;
che, difatti, contrariamente a quanto ivi dedotto, dalle risultanze documentali si evincerebbe l'elevata velocità di transito del motociclo guidato dall'attore che, sopraggiunto all'incrocio, avrebbe invaso la corsia percorsa dalla vettura e terminato la propria corsa contro la stessa;
che nel Decreto di dissequestro emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord sarebbe specificata l'assenza di testi in grado di riferire notizie utili all'individuazione del conducente del ciclomotore, rimasto ignoto;
che, infatti, l'attore non avrebbe indicato alcun teste nella richiesta risarcitoria inoltratale;
che risulterebbe sfornita di prova la richiesta di personalizzazione del danno e, pertanto, l'eventuale suo riconoscimento integrerebbe gli estremi di un duplicazione di quanto già chiesto a titolo di danno biologico;
che, in ogni caso, vi sarebbe un assoluto difetto dei presupposti per il riconoscimento del danno morale, anche in considerazione della modesta entità delle lamentate lesioni;
che la quantificazione del danno da perdita di capacità lavorativa sarebbe stata operata in maniera assolutamente arbitraria;
che, ai sensi dell'art. 283 del Codice delle
Assicurazioni private, gli invocati danni al motociclo andrebbero liquidati esclusivamente in caso di gravi danni alla persona, mai prodottisi nel caso di specie.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escussi due testi di parte attrice, disposta la C.t.u. medico legale sulla persona di , all'esito Parte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/10/2024 il Giudice riservava la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari
Vanno disattese le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità della domanda sollevate dalla ex artt. 143, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private. CP_1
Difatti, con missiva inoltrata il 06/06/2018 a mezzo posta elettronica certificata,
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l'attore ha provveduto a formulare una richiesta risarcitoria alla convenuta
Compagnia Assicuratrice e, ampiamente decorso il termine dilatorio di 90 giorni
(previsto dall'art. 145), ossia in data 21/09/2020, ha poi promosso l'azione giudiziaria;
detta richiesta, benché effettivamente priva dell'allegazione del modello
C.a.i., risulta completa di tutti egli elementi contenutistici essenziali (previsti dall'art. 148) utili alla Compagnia assicuratrice per consentirle di procedere all'istruzione della pratica liquidatoria, all'invito a visita medica del danneggiato e, pertanto, alla stima dell'entità delle lamentate lesioni, ivi essendo contenuta, tra l'altro, anche l'informazione circa l'intervento della Polizia Municipale di Trentola Ducenta sul luogo teatro del sinistro che ne ha constatato l'effettivo verificarsi (cfr. documento
“ allegato alla citazione con Email_3
Cassazione Civile, Sezione III, n° 9912 del 05/05/2011); su quest'ultimo punto, peraltro, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private impone, infatti, la correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art. 148 del Codice delle Assicurazioni private rende la richiesta, ex se, inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d'altro canto, la Compagnia assicuratrice è chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris; ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta
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non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
2. Nel merito
La domanda è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti di seguito precisati.
2.1. Sull'an debeatur
Preliminarmente, va rilevato che l'attore ha dimostrato la propria legittimazione attiva nonché la legittimazione passiva della convenuta in qualità d'impresa CP_1 designata dal Fondo di Garanzia per le Vittima della Strada per la Regione Campania, poiché il coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto nel sinistro oggetto del presente giudizio, a prescindere da ogni valutazione sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli per il suo verificarsi, risulta dimostrato dal “Rapporto semplificato di incidente stradale” redatto dalla Polizia Municipale di Trentola
Ducenta intervenuta in loco e, in ogni caso, è circostanza pacifica tra le parti (cfr., per la prima, i documenti denominati “cartella_clinica_villano_I_parte” e
“cartella_clinica_villano_II_parte”, nonché, per la seconda, il documento denominato “Rapporto_Polizia_Municipale_Di_Trentola_Ducenta”, entrambi allegati alla citazione).
Chiarito che tra le parti non risulta contestata né l'effettiva esistenza del sinistro dedotto in giudizio e né il coinvolgimento nello stesso di tre veicoli, vanno evidenziate le differenti prospettazioni di attore e convenuta sulle modalità secondo le quali l'incidente si sarebbe verificato.
Circa la dinamica descritta dall'attore, si rileva che essa risulta parzialmente suffragata, da un lato, dal “Rapporto semplificato di incidente stradale” redatto dalla Polizia
Municipale di Trentola Ducenta, ove gli agenti intervenuti in loco hanno verbalizzato, nella parte relativa alla “Dinamica presunta del sinistro”, che “il veicolo “B” motociclo, circolava in via De Nicola direzione piazzetta Pertini via Romaniello, arrivato all'incrocio con via
Gramsci, si vedeva tagliare la strada da un ciclomotore che sopraggiungeva a forte velocità a andava via mentre il veicolo “B” per evitare l'impatto andava a sbattere nella parte anteriore sinistra del veicolo “A””, e, dall'altro, dalle dichiarazioni rese dal testimone che, Testimone_1 trovatosi sul posto mentre usciva da un parrucchiere ubicato nei pressi dell'incrocio teatro del sinistro, ha affermato “ho visto una motocicletta di colore nero che percorreva via De
Nicola in direzione incrocio via Romaniello - e io la vedevo di faccia perché stavo andando nel verso
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opposto - che nel tentativo di evitare un motorino di colore rosso sbucato dal lato destro della moto che le tagliava la strada andava a sbattere contro un'auto che percorreva via De Nicola nel senso opposto di marcia […] preciso che per evitare di impattare con il ciclomotore che le tagliava la strada la moto invadeva l'opposta corsia di marcia e urtava con la ruota anteriore al lato anteriore sinistro dell'auto una punto di colore chiaro […] la strada dove è avvenuto il sinistro è a doppio senso” (cfr. il documento denominato “Rapporto_Polizia_Municipale_Di_Trentola_Ducenta” allegato alla citazione con verbale d'udienza del 16/05/2023).
Dette risultanze istruttorie, tuttavia, non appaiono sufficienti per poter ritenere che il sinistro si sia verificato esattamente secondo la dinamica prospettata dall'attore, poiché:
▪ circa il valore probatorio del “Rapporto semplificato di incidente stradale”, va rammentato, innanzitutto, che esso è stato redatto dagli agenti della Polizia
Municipale di Trentola Ducenta intervenuti sul luogo teatro del sinistro solo successivamente al suo verificarsi e, pertanto, nell'ottica di una ricostruzione precisa dei fatti di causa, non può godere di una valenza probatoria superiore rispetto agli altri documenti parimenti acquisiti;
trattasi, infatti, di una verbalizzazione di fatti non avvenuti alla presenza dei roganti e da quest'ultimi solamente presunti (come ivi specificato dagli stessi) e, in proposito, giova ribadire il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dai roganti come avvenuti in loro presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento e a quelli da loro compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso Pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti;
difatti, l'efficacia probatoria del verbale redatto dal Pubblico ufficiale non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni dei verbalizzanti e, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a loro rese, esse fanno fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al Giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (cfr., in tal senso, Cassazione
Civile, Sezione II, n° 6565 del 20 marzo 2007).
▪ circa il valore probatorio della testimonianza resa da va Testimone_1 evidenziato che essa risulta divergente dalle dichiarazioni spontanee rese da e , rispettivamente, passeggero e guidatore Parte_2 Parte_3
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della vettura contro la quale il motociclo dell'attore ha terminato la sua corsa, avendo, il primo, affermato che “mentre percorrevo via E. De Nicola in direzione
Ischitella come passeggero dell'autovettura di mio zio , all'incrocio con via Parte_3
Gramsci, dal verso opposto sopraggiungeva un motociclo a grande velocità, che nel sorpassare un ciclomotore fermo al centro strada con l'intento di svoltare a sinistra in via Gramsci perdeva il controllo del mezzo e urtava il ciclomotore, contestualmente carambolava e compattava nella parte anteriore sinistra della mia autovettura, provocando evidenti danni.
Non so perché non so percome il ciclomotore investito si rimetteva in moto e si dileguava per ignota destinazione. Sulla conoscenza del guidatore del ciclomotore non sono in grado di riferire in merito”, e, il secondo, che “mentre percorrevo via E. De Nicola in direzione
Ischitella con la mia autovettura all'incrocio con via Gramsci, dal verso opposto sopraggiungeva un motociclo a grande velocità, che nel sorpassare un ciclomotore fermo al centro strada con l'intento di svoltare a sinistra in via Gramsci perdeva il controllo del mezzo
e urtava il ciclomotore, contestualmente carambolava e compattava nella parte anteriore sinistra della mia autovettura, provocando evidenti danni. Non so perché non so percome il ciclomotore investito si rimetteva in moto e si dileguava per ignota destinazione. Sulla conoscenza del guidatore del ciclomotore non sono in grado di riferire in merito” (cfr.
“ allegato alla citazione Email_3 con il verbale d'udienza del 16/05/2023).
Il contenuto delle dichiarazioni spontanee poc'anzi vagliato, dunque, impedisce di poter ritenere pienamente fondata la dinamica prospettata dall'attore mettendone parzialmente in dubbio la veridicità e, per giunta, parrebbe avallare una ricostruzione dell'evento praticamente contraria a quella effettuata da , secondo la Parte_1 quale quest'ultimo, ben lungi dall'essersi visto tagliare la strada dal ciclomotore rimasto ignoto, avrebbe, dapprima, impattato ad elevata velocità con il proprio motociclo il veicolo ‹‹pirata›› fermo lungo la carreggiata e, successivamente, perdendo il controllo del mezzo, si sarebbe schiantato contro la vettura accorrente dall'opposto senso di marcia (cfr. “Rapporto_Polizia_Municipale_Di_Trentola_Ducenta” allegato alla citazione).
Neanche la dinamica che sembrerebbe emergere dalle vagliate dichiarazioni spontanee, tuttavia, può ritenersi sufficientemente dimostrata alla luce della complessiva analisi delle risultanze istruttorie, ponendosi la stessa in netto contrasto con le dichiarazioni rese da sulle modalità del sinistro;
la parziale Testimone_1
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attendibilità di quest'ultime, apparse precise e sufficientemente circostanziate, nemmeno può considerarsi minata, inoltre, dal contenuto del decreto di dissequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente: dalla lettura di detto provvedimento, difatti, si apprende solamente l'assenza di “testi in grado di riferire notizie utili all'individuazione del conducente della vettura privata” ma non anche di riferire circostanze utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro (cfr. il documento denominato
“Decreto_Dissequestro_Veicoli” allegato alla citazione).
Scrupolosamente esaminati il contenuto sia delle dichiarazioni testimoniali, sia del verbale della Polizia Municipale di Trentola Ducenta e sia del decreto di dissequestro, deve necessariamente concludersi che ciò che può ritenersi certamente provato è il coinvolgimento nel sinistro di un veicolo che, a seguito dell'incidente, si dileguava per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.
Pertanto, non può assolutamente revocarsi in dubbio la piena applicabilità al caso di specie dell'art. 283, lettera a), del Codice delle Assicurazioni Private e, a tal riguardo, va tenuto presente che su chi agisce nei confronti di nella Controparte_1 qualità d'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, incombe l'onere di fornire convincente prova sia del fatto che il veicolo investitore o il conducente dello stesso, cui viene ascritto il sinistro, siano rimasti effettivamente
‹‹non identificati›› e sia che il sinistro sia ascrivibile alla condotta dolosa o colposa di quest'ultimo. Difatti, l'articolo 283, lett. a), del Codice delle Assicurazione private, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è obbligo d'assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante ‹‹non identificato››, ha inequivocabilmente inteso riferirsi, con quest'ultima espressione, ai veicoli e ai natanti rimasti sconosciuti: conseguentemente, è ‹‹onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto››, sicché la mancata prova anche solo di una delle predette circostanze importa, quale inevitabile corollario, il rigetto della domanda (cfr. Cassazione n° 1860 dell'8 marzo
1990, a proposito del pregresso art. 19, lett. a), della l. 990/1969).
Con specifico riferimento alla seconda delle indagini predette, ossia a quella inerente alla mancata identificazione del veicolo rimasto poi sconosciuto, va rammentato che la relativa prova a carico del danneggiato deve riguardare, innanzitutto, la presenza di
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un veicolo non identificato e l'incolpevole impossibilità dell'istante per la sua mancata identificazione: invero, l'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo e/o del conducente cui va ascritto il sinistro è conforme alla stessa ratio della norma, posta in relazione, non soltanto, al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma anche, alla finalità perseguita dal Legislatore di evitare eventuali frodi che possono verificarsi con l'imputazione, a ipotetici conducenti sconosciuti, sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali e sia di danni causati da veicoli noti ma dichiarati non identificati allo scopo di evitare conseguenze penali al conducente (quale, tra le altre,
l'inasprimento dei premi assicurativi).
Del resto, in tal senso si è espressa da ultimo la giurisprudenza di legittimità statuendo che, in tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza (cfr. Cassazione, Sezione III, sentenza n° 18308 del 18 settembre 2015).
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di se gravante, va richiamato il principio per cui «la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto», ma, in tale ottica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”» (cfr. Cassazione n° 24449 del 18 novembre 2005).
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Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenuto a fornire, che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il Giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa» (cfr. Cassazione n° 18532 del 3 settembre 2007; Cassazione n° 4480 del 24 febbraio 2011).
Nello stesso ordine di idee, va poi considerato che «l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro» e, ancor più specificamente, che
«la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato» (cfr. Cassazione n° 20066 del 2 settembre 2013; Cassazione n° 23434 del 4 novembre 2014).
Venendo al caso concreto sottoposto al vaglio di questo Giudicante, non può evitarsi di osservare che sul luogo teatro del sinistro sono prontamente intervenute le autorità della Polizia Municipale di Trentola Ducenta, la quali hanno redatto apposito verbale e preso atto che nell'incidente fosse coinvolto un terzo veicolo da doversi identificare ricorrendo agli strumenti investigativi in proprio possesso e/o attraverso l'attivazione di un procedimento penale finalizzato e rivelarne l'identità, esonerando l'attore dall'onere di dover sporgere una denuncia querela che sarebbe certamente risultate ultronea;
l'avvio di un procedimento penale sui presenti fatti causa, in ogni caso, risulta provato dal deposito del decreto di dissequestro dei mezzi coinvolti nel sinistro (cfr. il documento denominato “Decreto_Dissequestro_Veicoli” allegato alla citazione).
Tuttavia, le risultanze istruttorie precludono la possibilità di poter addivenire all'accertamento della dinamica prospettata dall'attore piuttosto che di quella prospettata dalla convenuta e, pertanto, non sono sufficienti a dissipare i dubbi
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sull'effettivo riparto di responsabilità nella produzione dell'incidente, derivandone il mancato superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., la necessaria dichiarazione di concorsualità dei conducenti, in egual misura, nella produzione del sinistro e il parziale accoglimento della domanda proposta dall'attore.
Infine, per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno materiale riportato dal motociclo di proprietà dell'attore, si ritiene pienamente condivisibile l'eccezione della convenuta fondata sul disposto dell'art. 283 del Codice delle CP_1
Assicurazioni private, il cui comma 2 espressamente recita che “2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) [ossia nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato], il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”: difatti, come si avrà modo di meglio evidenziare nella parte relativa alla stima del danno, il sinistro in esame ha cagionato all'attore una lesione personale cosiddetta “micropermanente”, non suscettibile di essere annoverate tra i gravi danni alla persona richiesti dalla norma poc'anzi citata.
2.2. Sul quantum debeatur
Accertata la corresponsabilità tra l'attore, conducente del motociclo, e il conducente del ciclomotore rimasto ignoto nella causazione del sinistro in esame, occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da , Parte_1 tenendo conto, preliminarmente, di quanto il Consulente tecnico d'ufficio condivisibilmente sostiene circa il nesso eziologico tra la dinamica e il fatto dannoso.
A tal riguardo, preliminarmente all'analisi della relazione redatta dal C.t.u., va precisato che, per quanto non sia stato possibile addivenire ad un preciso accertamento sulla dinamica del sinistro, ha sicuramente riportato Parte_1 lesioni che, nella loro genericità, sono causalmente riconducibili all'effettivo verificarsi dell'incidente e che l'analisi dell'Ausiliario del Giudice mirava a stabilire se fossero riconducibili al sinistro anche quelle specifiche lamentate dall'attore.
Ciò posto, venendo al vaglio della relazione tecnica redatta dal Dott. Per_1
si evince che “dalla ricostruzione della fattispecie in esame, emergono elementi
[...] medico/legali univoci per una sicura sussistenza del nesso di causalità materiale tra la dinamica riferitaci in sede di C.t.u. e la lesività riportata […] In base all'istruttoria compiuta si riconosce la
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sussistenza del nesso di causalità tra la suddetta lesione e la modalità dell'evento” (cfr. pagina 11 e pagina 14 della relazione di C.t.u.).
Ebbene, circa il danno risarcibile, sulla scorta della sentenza n° 184/86 della Corte
Costituzionale, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona;
esso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione e il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di un'uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato;
il danno alla salute, pertanto, va valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo, quindi, da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, facendo salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto;
se è dimostrato che il soggetto ha altresì subito ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
infine, ove il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
Sul punto, dalla documentazione medica prodotta e dalla relazione di C.t.u. è risultato che ha riportato nel sinistro in oggetto un “trauma addominale chiuso, Parte_1 con perforazione di due anse digiunali. Tale evento configura il quadro clinico di una sindrome peritonitica, che ha richiesto laparotomia esplorativa (25/06/2017). Durante l'esplorazione dell'addome, venivano evidenziate due perforazioni digiunali che venivano riparate con raffia in duplice strato […] il trauma addominale patito nell'impatto ha determinato la perforazione di due anse digiunale, questo ha reso necessario intervento chirurgico di raffia delle perforazioni ed una toilette del cavo peritoneale con relativi drenaggi addominali. Attualmente si registra la persistenza di un esito estetico rappresentato da una incisione chirurgica mediana dell'addome della lunghezza di venti cm. irregolare, ipocromica e cheloidea […] Dalla descrizione delle lesioni descritte, si evince che
l'unico postumo permanente e da intendersi la cicatrice chirurgica addominale, si ritiene […] che essa non incida sull'integrità psicofisica del periziando e che non influisca in nessun modo sulla sfera individuale, delle relazioni e dell'espletamento delle normali attività quotidiane […] Il sig. Pt_1
allo stato attuale, risulta affetto da: esiti diestetici di incisione chirurgica mediana
[...]
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dell'addome per sindrome peritonitica da duplice perforazione digiunale” (cfr. pagina 11, pagina
12 e pagina 13 della relazione di C.t.u.).
Ciò posto, risultano pienamente condivisibili le valutazioni svolte dal Dott. Per_1 in merito alla percentuale del danno permanente residuato all'attore in
[...] conseguenza del sinistro, avendo il Consulente specificato che “Nella considerazione quantitativa specifica del danno i sopra indicati esiti permanenti possono essere valutati, in accordo alle vigenti normative […] ed al criterio dell'analogia con una valutazione complessiva come di seguito espressa: ITT di giorni 20, ITP al 50% di giorni 20, ITP al 25% di giorni 20. Invalidità permanente, intesa come danno alla capacità relazionale del soggetto e, quindi, come danno alla salute o danno biologico, tenuto conto delle indicazioni tabellari in uso, valutabile al 7% […] Tali postumi hanno determinato un'inabilità temporanea totale quantizzabile in giorni venti (I.T.T. 20 gg.), un'inabilità temporanea parziale quantizzabile in giorni venti da valutare con una formula a scalare del quaranta per cento (I.T.P. 20 gg. al 50%), un'inabilità temporanea parziale quantizzabile in giorni venti da valutare con una formula a scalare del venticinque per cento (I.T.P.
20 gg. al 25%), con postumi residui che determinano un danno biologico quantizzabile nella misura del sette per cento (postumi 7%)” (cfr. da pagina 11 a pagina 12 nonché pagina 13 della relazione di C.t.u.).
Quanto all'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, essendosi prodotte nel caso di specie lesioni cosiddette
“micropermanenti” (ossia inferiori al 9%), trova applicazione l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private e, in considerazione dell'età del danneggiato al momento del sinistro (20 anni), si ritiene di determinare il “quantum debeatur” in: € 11.969,14 per il danno biologico al 7%; € 1.104,80 per 20 giorni d'invalidità temporanea totale;
€
552,40 per 20 giorni d'invalidità temporanea parziale al 50%; € 276,20 per 20 giorni d'invalidità temporanea parziale al 25%; nonché € 400,00 per spese mediche documentate.
Quanto al danno morale richiesto da parte attrice, giova innanzitutto osservare che la
Corte di Cassazione ha affermato nella sentenza a Sezioni Unite n° 26972/2008 che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso
(fatto illecito integrante reato) e quelle in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di un'interpretazione
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costituzionalmente orientata dell'art 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge.
Sul medesimo tema del danno morale, appare altresì condivisibile quanto indicato dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sezione lavoro, n°
25614 del 12 novembre 2020), secondo cui, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 138 del Codice delle Assicurazioni private, ha trovato definitiva conferma normativa il principio giurisprudenziale dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico/legale e, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico/relazionali della vita del danneggiato;
a tanto, consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il Giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico/relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di MI
(che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento e, dunque, di esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico/relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cosiddetta personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in Tabella, giusto il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle
Assicurazioni private.
In tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare
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rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice, rilevando, a tal fine, pure le massime d'esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante;
pertanto, costituisce un corretto criterio logico/presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale, quale autonoma componente del danno alla salute, quello fondato sulla massima d'esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (nella specie, la Suprema Corte ha avvallato la decisione impugnata di liquidare, in applicazione di tale ragionamento probatorio e al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi, la somma assegnata dalle Tabelle milanesi alle sofferenze di natura interiore e non relazionale, già ricompresa nel quantum complessivo indicato da queste Tabelle per il danno non patrimoniale da invalidità permanente)
Alla luce dell'orientamento prospettato e con espresso riguardo alla fattispecie in esame, questo Tribunale ritiene che non avendo parte attrice dimostrato, al di là di generiche affermazioni, di aver riportato nell'evento per cui è causa alcuna sofferenza interiore e relazionale, né alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa (dovendo a tal riguardo rammentarsi che a pagina 12 della relazione di
C.t.u. l'Ausiliario del Giudice ha sostenuto che “l'unico postumo permanente è da intendersi la cicatrice chirurgica addominale, si ritiene secondo scienza e coscienza che essa non incida sull'integrità psicofisica del periziando e che non influisca in nessun modo sulla sfera individuale, delle relazioni e dell'espletamento delle normali attività quotidiane”) non sussistono i presupposti giustificativi di una “personalizzazione” in aumento della liquidazione risarcitoria effettuata.
Il danno alla salute riconosciuto a in conseguenza del sinistro in Parte_1 esame ammonta a complessivi € 14.302,54 (già rivalutato all'attualità) ma, in considerazione dell'acclarata corresponsabilità al 50% dell'attore nella causazione dell'incidente, esso può liquidarsi in suo favore ed esser posto a carico della convenuta solo per la metà, ossia per l'importo di € 7.151,27. CP_1
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro
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cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che essi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria e né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base a un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cassazione, Sezioni
Unite, n° 1712 del 17 febbraio 1995, nonché Cassazione n° 2796 del 10 marzo 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al Parte_1 tasso legale dalla data del sinistro, calcolati sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari a € 7.151,27) ma devalutata, in base agli indici istat, al 23/06/2017 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, a partire dal 23/06/2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c. (in tal senso, cfr. Cassazione n° 13470 del 3 dicembre 1999; Cassazione n° 4030 del 21 aprile 1998). Anche il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico di CP_1
3. Spese di lite
Le spese processuali sostenute dall'attore sono a carico del convenuto per il 50%, dovendosi compensare il restante 50% in ragione del riconosciuto concorso di colpa,
e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore degli Avv.ti
Verrengia Renato Giuseppe e De Michele Mario, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale (e, quindi, rientrante nello scaglione che va da € 5.200,00 e fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dal difensore dell'attore, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
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Le spese della consulenza tecnica, in mancanza di istanza di liquidazione depositata dal C.t.u. vengono liquidate solo in acconto e sono Persona_1 definitivamente poste a carico dell'attore e della convenuta nella misura del 50% nei rapporti interni, ferma la solidarietà nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 8405/2020 del R.G.A.C., avente a oggetto Lesione personale, pendente tra e Parte_1 Controparte_1
in qualità d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
[...] strada per la Regione Campania (F.G.V.R.), ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda, dichiarando la concorrente responsabilità, in egual misura, nella causazione del sinistro oggetto di causa, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Pt_1
dell'importo di € 7.151,27, oltre interessi al tasso legale con
[...] decorrenza dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi come specificato in motivazione sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici
I.s.t.a.t., al 23/06/2017 (ossia al momento del sinistro) e, quindi, da rivalutarsi anno per anno, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla precedente rivalutazione annuale, con divieto di anatocismo;
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
degli interessi al saggio legale, con decorrenza dalla data del
[...] deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. Compensa le spese di giudizio in misura del 50% e condanna
[...] al pagamento in favore di del restante 50% CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi e
€ 2.538,00 (duemilacinquecentotrentotto/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Verrengia
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Renato Giuseppe e De Michele Mario, dichiaratisene anticipatari ex art. 93
c.p.c.;
5. Pone definitivamente a carico di attore e convenuta le spese della C.t.u. liquidate in acconto in favore del nominato consulente d'ufficio, nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni.
Così deciso in Aversa, il 20/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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