Ordinanza cautelare 27 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03651/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3651 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Rocco e Leonardo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fabio Rocco in Roma, via Flaminia 362;
contro
Questura Viterbo nonché Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , ambedue rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’avviso orale emesso dal Questore di Viterbo, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, datato 1.7.2022, notificato in data 12.12.20221, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. CE EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del provvedimento di avviso orale emesso ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, datato 1.7.2022, notificato in data 12.12.2022, da un lato, allegando in punto di fatto di essere rinomata antiquaria da circa 40 anni con sede operativa in Viterbo, socio unico e amministratore unico dell’-OMISSIS- S.r.l., nonché soggetto incensurato, non avendo mai subìto nell’arco della sua lunga carriera professionale la benché minima condanna penale; dall’altro, deducendo, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame: 1) “Violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990; Carenza di motivazione e difetto di istruttoria ”; 2) “ Violazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione; Erronea valutazione dei presupposti in relazione alla pericolosità sociale del soggetto avvisato ”; 3) “ Violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011; Erronea valutazione dei presupposti in relazione al pericolo “concreto e attuale” al momento dell’adozione della misura, espressamente richiesto dalla norma ”;
Letta la memoria di costituzione depositata in giudizio delle amministrazioni resistenti, con allegata relazione;
Dato atto che con ordinanza cautelare n. 2246 del 2023, il Collegio adito ha rigettato l’istanza di sospensione per le seguenti ragioni: “ Rilevato che il riferimento ai numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio contenuto nel provvedimento impugnato trova conferma nella relazione della Questura del 16 febbraio 2023; che, trattandosi mero invito a comportarsi in conformità alle norme ed atteso che “il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario di avviso non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, stante la finalità preventiva della misura, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili” (così CdS I 1433/2022), non appaiono, allo stato, sussistere i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare; che l’art. 67 d.lgs. 159/2011 non fa riferimento alle misure di prevenzione previste dal capo I del titolo I del libro I del codice antimafia, ma alle misure di prevenzione di cui al capo II, che non comprendono l’avviso orale; che, a fronte dei pregiudizi di polizia elencati dalla Questura e dalla pendenza di indagini, eventuali danni di immagine appaiono derivare da questi ultimi piuttosto che dal provvedimento qui gravato; che le spese di fase seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta misura cautelare. Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) ”;
Considerato che rispetto alle riportate considerazioni parte ricorrente non ha allegato e dedotto alcun ulteriore elemento, essendosi limitata a depositare in data 19.3.2026 una mera memoria di passaggio in decisione da remoto;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto che il ricorso debba essere respinto in quanto manifestamente infondato, dovendosi anche in sede di merito essere confermate le condivisibili argomentazioni del giudice cautelare, tenuto conto altresì che le valutazioni amministrative sottese alla tipologia dei provvedimenti in esame sono connotate da discrezionalità tecnica, a sua volta sindacabile dal giudice amministrativo unicamente in punto di c.d. credibilità logica, la quale deve ritenersi sussistente nella fattispecie;
Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa, nonché la già intervenuta condanna alle spese di lite della parte ricorrente in sede cautelare, si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite della sola presente fase di merito, confermando quella già statuita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto manifestamente infondato.
Spese di lite della presente fase di merito compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
CE EL, Consigliere, Estensore
IO LL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE EL | TO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.