TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6168
TAR
Ordinanza cautelare 27 aprile 2023
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990; Carenza di motivazione e difetto di istruttoria

    Il giudice cautelare ha ritenuto che i precedenti di polizia citati nel provvedimento fossero confermati dalla relazione della Questura e che l'avviso orale, essendo un invito a comportarsi conformemente alle norme, non richieda prove compiute come per una sentenza penale, essendo sufficienti risultanze fattuali che inducano l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 27, secondo comma, della Costituzione; Erronea valutazione dei presupposti in relazione alla pericolosità sociale del soggetto avvisato

    Il giudice cautelare ha ritenuto che il giudizio sulla pericolosità sociale non richieda prove compiute e che siano sufficienti risultanze fattuali che inducano l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011; Erronea valutazione dei presupposti in relazione al pericolo “concreto e attuale” al momento dell’adozione della misura, espressamente richiesto dalla norma

    Il giudice cautelare ha ritenuto che i precedenti di polizia e le indagini in corso fossero elementi sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità sociale, finalizzato alla prevenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 03/04/2026, n. 6168
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6168
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo