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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/11/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1604/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa NN Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, promossa
DA
, nato a [...] il [...] ( , in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
con sede legale in Vittoria, C.da SU TO snc (p. iva n.
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Giampiccolo, per P.IVA_1 mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in
Ragusa, Via Dante n° 120/a
OPPONENTE
CONTRO
(partita IVA ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, alla Via Giovanni Battista Morgagni n. 30H, in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, CP_3
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa
[...] costitutiva, dall'Avv. Maria Luisa Madera, ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale in Roma, alla Via Giovanni Battista Morgagni n.
30/H
OPPOSTA 3
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 15/2024, notificata in data 17.05.2024, con cui gli si irrogava, su istanza di
[...]
, la sanzione amministrativa Controparte_4 pecuniaria di € 2.200,00, sulla scorta della pretesa violazione dell'art. 5, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 543/2011 del 07.06.2011 e s.m. e i., Allegato I del medesimo regolamento, parte B-10 “norme di commercializzazione specifiche per i pomodori”, Titolo VI, nonché degli artt. 75 e 76 del Rag. (UE) 1308/2013 e s.m. e i. “per aver la ditta in indirizzo, relativamente a prodotti ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione, trasportato un quantitativo di pomodori pari a circa Kg. 877 sull'automezzo targato FG826FP … emettendo il DDT n. 381 del 17.10.2019 privo delle informazioni obbligatorie di origine, di categoria di qualità del prodotto e del calibro”. Chiedeva l'opponente “- nel merito, ritenere e dichiarare illegittimo e infondato il provvedimento oggetto del presente giudizio con conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza/ingiunzione; - in via gradata, rideterminare l'irrogata sanzione rideterminandola nel minimo di legge, ovvero in € 550,00. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di averle interamente anticipate e di non avere ricevuto acconto alcuno sui compensi”.
Si costituiva la quale chiedeva “- rigettare il ricorso in Controparte_2 opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 15 del 17 maggio 2024 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza- ingiunzione opposta, con ogni statuizione sulle spese;
-rigettare la richiesta di sospensione per mancanza dei presupposti non indicati in violazione 4
dell'onus probandi;
- condannare parte ricorrente al pagamento immediato della sanzione comminata pari ad euro 2200,00 oltre interessi e rivalutazione essendo già passati ben 4 anni dalla notifica del verbale a cura dell' Parte_2
, e quasi
[...] un anno dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione notificata a cura di via pec in data 17 maggio 2024; -condannare parte Controparte_2 ricorrente le alle spese del presente giudizio atteso che tutte le eccezioni formulate sono infondate e vanno rigettate”.
A seguito di istanza di parte resistente di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo, la stessa veniva rigettata come da ordinanza del 29.03.2025, alle cui argomentazioni si fa integrale rinvio.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto infondata deve intendersi l'eccezione di parte opponente relativa alla pretesa omessa notifica degli atti prodromici all'ordinanza impugnata, nella specie il verbale di accertamento e di contestazione della violazione amministrativa, essendo stato esso, di contro, regolarmente notificato al a mezzo del servizio postale, come rilevabile Pt_1 dall'avviso di ricevimento prodotto in atti, dal quale è desumibile l'avvenuto ritiro del plico da parte del medesimo.
E' appena il caso di accennare che l'avviso di ricevimento fa prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato dall'Ufficiale a ciò preposto, e comunque nessun disconoscimento della firma ivi apposta è stato nella specie avanzato dalla parte interessata.
Altrettanto infondata deve intendersi l'ulteriore contestazione di parte opponente attinente all'ingiustificata irrogazione di una sanzione pari ad euro 2.200,000, anziché nel minimo previsto dalla normativa di riferimento (euro 550,00), essendo stata essa congruamente motivata dall'Autorità opposta, a fronte della richiesta dell'opponente di rideterminazione della stessa nel minimo edittale, formulata in maniera alquanto generica.
In particolare nell'ordinanza – ingiunzione in questione è rinvenibile la motivazione, seppure succinta, dell'applicazione della sanzione 5
nell'ammontare suindicato, “CONSIDERATO che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 11, della Legge n. 689/1981, risulta congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nell'importo di Euro 2200,00 (duemiladuecento/00) e che la congruità della sanzione è stata determinata anche considerando che la Controparte_5
non ha ritenuto di inviare, entro i termini di legge,
[...] scritti difensivi ovvero richiesta di audizione, da cui potessero emergere elementi tali da inficiare la fondatezza degli addebiti mossi dagli organi accertatori”.
Dal tenore dell'ordinanza impugnata si evince come la sanzione comminata nel quantum ivi indicato sia stata giustificata essenzialmente alla luce dei criteri ex art. 11 l.n. 689/1981, in particolare stante l'atteggiamento inerte tenuto dal soggetto interessato, che non ha fatto nulla per opporsi validamente agli addebiti contestatigli.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione in esame deve essere rigettata, e il provvedimento impugnato andrà confermato nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa rigetta l'opposizione presentata da , in proprio e nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della Controparte_1 avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 15/2024, emessa dall CP_2
e per l'effetto conferma l'atto citato.
[...] 6
Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa NN Scollo