Sentenza 24 luglio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/07/2014, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04198/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03904/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3904 del 2006, proposto da TA NA, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Esposito, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Napoli, piazza Municipio,
contro
Comune di Praiano, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensione
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza del Comune di Praiano n.10 del 23 febbraio 2006 di demolizione di opere abusive;
B) con i primi motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2008:
- dell’ordinanza del Comune di Praiano n. 31 del 30 maggio 2008, notificata il 31 maggio 2008;
C) con i secondi motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2008:
- dell'ordinanza del Comune di Praiano n. 6519 del 12 agosto 2008 notificata il 14 agosto 2008 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
viste le ordinanze cautelari del 26 luglio 2006 n. 2187; del 29 ottobre n. 2805; del 17 dicembre 2008 n. 3306;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un fondo sito in via Petraro, in Comune di Praiano, sul quale ha realizzato alcune opere in muratura, prive di titoli abilitativi, che sono state oggetto di un ordine di demolizione da parte del Comune.
In particolare si trattava di una pavimentazione in cls allo stato grezzo, di circa 10 cm di spessore; della realizzazione di alcune piazzole di metri 63 x 4; dell’apposizione di unità di condizionamento.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso a questo Tar, lamentando:
- eccesso di potere per contraddittorietà, genericità del richiamo normativo, carenza di motivazione, carenza di istruttoria, violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
- violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 3 e 10 del medesimo D.P.R.; eccesso di potere per erroneità e travisamento del presupposto.
- violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/01 in relazione ad altre norme; eccesso di potere e carenza della motivazione.
2. Con successivi motivi aggiunti notificati il 31 luglio 2008 e depositati l’ 8 ottobre successivo, ha impugnato l’ordinanza n. 31 del 30 maggio 2008, con la quale il Comune ha ingiunto la demolizione della pavimentazione tipo clinker in cemento per tutto il terrazzamento esterno al fabbricato posto di fronte al mare.
Avverso l’ordinanza ha lamentato:
- eccesso di potere per contraddittorietà tra preambolo e dispositivo; genericità; contraddittorietà; carenza di motivazione; illogicità; violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01;
- violazione dell’art. 31 in relazione all’art. 3 co. 1 lett. c) del d.P.R. 380/01 e all’art. 10 co. 1 lett. c) del medesimo D.P.R.; violazione art. 7 l. 241/90; eccesso di potere per genericità della motivazione; travisamento, erroneità dei presupposti;
- eccesso di potere per carenza di motivazione; illogicità; violazione di legge; violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 in relazione all’art. 35 co. 14 della l. 47/85.
3. Con motivi aggiunti notificati il 7 novembre 2008 e depositati il 26 novembre 2008, ha impugnato il provvedimento sub C), ovverosia l’ordinanza di acquisizione dell’area di sedime al patrimonio del Comune, che è stata impugnata per:
- violazione dell’art. 31 co. 3 del d.P.R. 380/01; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; violazione del giusto procedimento; contraddittorietà; travisamento dei fatti; sviamento;
- violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 34 e 37 10 ; eccesso di potere per genericità della motivazione; erroneità dei presupposti.
4. Il Comune di Praiano non si è costituito.
5. In data 8 maggio 2014, il ricorrente ha depositato documenti allegando il provvedimento del 4 novembre 2013 con il quale la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino ha respinto l’accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere realizzate dal ricorrente.
6. All’udienza del 18 giugno 2014 il collegio, previo avviso ex art. 73 della presenza di profili di improcedibilità del ricorso, lo ha trattenuto in decisione.
7. Al di là dei profili di legittimità sollevati, il collegio prende atto che è lo stesso ricorrente ad aver prodotto in atti il provvedimento con il quale la Soprintendenza di Salerno ha espresso parere contrario all’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/04 richiesto dal Comune di Praiano, con nota del 19 luglio 2013, in relazione alle opere abusivamente realizzate dal TA sul proprio fondo.
Deve rammentarsi che il ricorrente aveva più volte, nei propri atti difensivi, prospettato di aver proposto domanda di sanatoria edilizia e che l’area nella quale gli abusi ricadono è vincolata ai sensi del D.M. 10 giugno 1957 e sottoposta alle disposizioni del d.lgs. 42/2004.
Di conseguenza, il Comune, in applicazione dell’art. 167, comma 4 e 5, del medesimo D.lgs. 42/2004, aveva interessato la locale Soprintendenza.
Al di là del contenuto del parere, il collegio si riporta alla giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, secondo la quale la presentazione dell'istanza di sanatoria che riguardi opere abusive realizzate su un'area oggetto di vincolo paesaggistico — ambientale, produce l'effetto, così come in caso di proposizione di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per carenza di interesse. Infatti, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito), che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio, oggetto dell'originario ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse perché l'interesse del responsabile dell'abuso si sposta, dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace, all'annullamento dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori (ex multis T.A.R. Napoli sez. VII, 7 ottobre 2011 n. 4633).
Tali conclusioni valgono a condizione che si tratti di opere che, prima facie , non hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, e questo in quanto l'art. 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 esclude dal divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, in sanatoria (ossia successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi) i casi previsti dall'articolo 167, comma 4, del medesimo decreto legislativo, costituiti - oltre che dall'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria - proprio dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati” (per contro, per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica che hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, deve affermarsi l'inidoneità della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità a determinare l'inefficacia dell'ordine di demolizione relativo a tali lavori, posto che tale istanza avrebbe un intento meramente dilatorio ed è palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato - ossia l'ordine di demolizione - non potrà essere diverso a seguito della pronuncia dell'Amministrazione sulla richiesta di sanatoria)
Peraltro detto giudizio di prognosi postuma sull'assentibilità dell'istanza risulta precluso nell'ipotesi di specie in quanto, come detto, l'istanza di compatibilità paesaggistica è stata denegata col parere sopra citato, sul quale dunque si è spostato l’interesse al ricorso.
Sotto questo profilo, pertanto, non si attaglia alla vicenda in questione quella oggetto del giudizio deciso dal Tar Salerno con la sentenza 419/14, allegata dal ricorrente, che aveva annullato il provvedimento emesso dalla Soprintendenza.
Nel caso oggetto del presente giudizio, il parere emesso dalla Soprintendenza è radicalmente negativo in quanto:
- le opere eseguite abusivamente hanno determinato un’alterazione dei terrazzamenti esistenti con aumento di superficie, in quanto ampiamente pavimentati ed impermeabilizzati, in contrasto con quanto previsto dal P.U.T. l.r. 35/87 per la zona 1 b;
- le opere di completamento presenti nella richiesta di compatibilità paesaggistica, ove ve ne siano i presupposti, devono essere oggetto di una ulteriore richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/04.
Correttamente, pertanto, il Comune aveva attivato la Soprintendenza ai sensi dell’art. 167.
8. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è improcedibile.
Nulla spese in quanto il Comune di Praiano non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2014
IL SEGRETARIO