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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 778 /2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Davide Rosselli, il quale impugna e contesta quanto ex adverso argomentato, dedotto ed eccepito, si riporta al proprio atto di appello e chiede che vengano accolte le conclusioni precisate dallo stesso;
E' presente per parte appellata l'Avv. Chiara Orilio in sostituzione dell'avv. Sparano, la quale impugna e contesta quanto ex adverso sostenuto, si riporta agli atti e precisa le conclusioni come rassegnate;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 04/06/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 778/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 550/2022 del
Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, depositata il 21.12.2022 nel proc. n. 613/2022 r.g.a.c., non notificata
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Rosselli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere Marittimo (CS), alla Via Beato Angelo d'Acri n. 5, in virtù di procura alle liti posta in calce al ricorso in appello, nonché di determinazione n. 45 Registro Generale datata
06.02.2023, del e della deliberazione Parte_2
della G.C. n. 11 del 27.01.2023, allegate in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele CP_1 CodiceFiscale_1
RI Sparano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere
Marittimo (CS), alla Via G. Fortunato n. 86, in virtù di procura alle liti allegata nel procedimento di primo grado iscritto al n. 613/22 RG - Giudice di Pace di Belvedere Marittimo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza odierna, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 20.06.2023 e ritualmente notificato, il
, in persona del Sindaco p.t., proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 550/22, emessa il 14.12.2022 e pubblicata il 21.12.22, non notificata, con la quale il Giudice di
Pace di Belvedere Marittimo accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, annullava in toto il verbale n. M6504/2022, del 18.08.2022, emesso dalla Polizia Municipale del Parte_1 , per la violazione delle norme di cui all'art. 142, comma 8, del C.d.S., condannando, al
[...] contempo, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 126,00, oltre spese anticipate, forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
L'ente appellante, nel ritenere ingiusta, errata e illegittima la decisione pronunciata dal Giudice di prime cure per non aver lo stesso correttamente valutato gli elementi di fatto e di diritto, oltre che la documentazione, anche fotografica, prodotta dall'ente in primo grado, nonché per essere il medesimo incorso in una inesatta interpretazione e applicazione sia del D.M. n. 3999/2004 che dell'art. 142, comma 8, c.d.s., oltre che delle altre disposizione disciplinanti la materia, contestava le doglianze già prospettate dalla controparte nel primo grado di giudizio.
Pertanto, l'appellante chiedeva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenersi fondati i motivi esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermarsi il verbale di accertamento n. M6504/2022, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Belvedere Marittimo il 18.08.2022, notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c.; emettersi ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno;
condannarsi l'appellato alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata in data 2.1.2024, si costituiva in giudizio l'appellata , la quale chiedeva, nel merito, rigettarsi il proposto gravame e, per l'effetto, CP_1
confermare la sentenza appellata, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Raffaele RI Sparano.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva discussa e decisa.
Va preliminarmente chiarito che “nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n.
150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014). Analoghe considerazioni valgono per i giudizi in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente al 6.10.2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con conseguente ammissibilità del presente appello, introdotto nella forma del ricorso depositato in data 20.06.2023.
Occorre, peraltro, rilevare che trattasi di impugnazione proposta avverso sentenza emessa in data
14.12.2022 e pubblicata in data 21.12.2022, non notificata, sicché il dies a quo del termine per impugnare va individuato nel giorno di deposito in cancelleria della sentenza. Infatti, “Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine
d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina
l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art.
327 c.p.c.)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020).
Dunque, pubblicata la sentenza in data 21.12.2022, il termine di proposizione dell'appello era a scadere in data 21.06.2023.
Alla luce di quanto argomentato, dunque, l'appello proposto è tempestivo.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, ha sostenuto che il avrebbe prodotto SInificativa Parte_1
documentazione fotografica dalla quale si evincerebbe, ictu oculi, che sul tratto di strada oggetto del controllo della velocità e, in particolare, lungo la corsia di marcia percorsa dall'appellata direzione
Reggio Calabria, era apposta tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigente in materia.
Ha, in particolare, precisato che da detta documentazione risultava come, con riguardo alla direzione
Reggio Calabria, non fosse raffigurata alcuna stazione di servizio, la quale non insisteva lungo il varco di rilevamento percorso dalla SI.ra . Ha, peraltro, ribadito che l'amministrazione CP_1
appellante, già nel corso del giudizio di primo grado aveva versato in atti copiosa documentazione dalla quale risultava la legittima installazione delle postazioni di controllo della velocità, ovvero: il
Decreto del Prefetto n. 0059014, i decreti rispettivamente n. 7175, 5298, 5072 e 4910 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
provvedimenti da cui si desume chiaramente che la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento era stata eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario o gestore della strada in ossequio, quindi, a quanto previsto dal D.M. 3999/2004, erroneamente interpretato dal Giudice di
Pace, atteso che dal tenore letterale della citata norma ministeriale non risultava sussistere alcun divieto di apposizione del sistema di rilevazione della velocità nei tratti stradali interessati da immissioni, uscite o aree di servizio. Ha, poi, aggiunto che l'ente appellante nel proprio fascicolo di parte, al fine di dimostrare il corretto funzionamento dello strumento di rilevazione, avrebbe all'uopo opportunamente prodotto i Certificati di Taratura rilasciati dalla TESI e la dichiarazione di conformità al campione omologato dalla quale risultava che il dispositivo identificato dal numero di matricola riportato nel certificato era conforme al prototipo depositato presso il Ministero dei Trasporti. A parere, dunque, dell'appellante la violazione contestata alla SI.ra doveva ritenersi CP_1
sussistente e fondata, non avendo il giudice di prime cure opportunamente vagliato le argomentazioni formulate dall'amministrazione resistente in primo grado, dirette a dimostrare la legittimità e/o validità e/o efficacia del verbale di accertamento. Nella specie, l'appellante, nel riproporre le contestazioni mosse alle argomentazioni della ricorrente in primo grado, ha sostenuto che, trattandosi di dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al
C.d.S., per i quali non era possibile procedere alla contestazione immediata, in forza di quanto disposto dall'art. 4 D.L. 121/2002, come modificato dall'art. 7, comma 9, del D.L. 151/2003, così per come imposto dal D.L. n. 117 del 3.8.2007 e dai successivi DD.MM., dette postazioni di controllo per il rilevamento della velocità risultavano preventivamente segnalate e ben visibili, stante l'apposizione, all'uopo dimostrata, da parte dell'ente appellante, su entrambe le direzioni di segnali di preavviso e avviso ben visibili a tutti gli utenti, per come evincibile dalla documentazione e dai rilievi fotografici versati in atti. L'appellante, inoltre, ha precisato che l'Ente, alla data della violazione, risultava, peraltro, regolarmente autorizzato a svolgere servizio di rilevamento elettronico del superamento dei limiti di velocità media, in modalità fissa, dal Decreto Prefetto di Cosenza n.
0059014 del 04/08/2017, emanato ai sensi del D. L. n. 121 del 20/06/2002, convertito e modificato dalla Legge n. 168/2002. Ha, dunque, ritenuto di aver assolto al proprio onere probatorio, evidenziando che, in merito alla distanza tra il cartello di preavviso e la postazione, gli stessi erano posti, in conformità ai Decreti Ministeriali vigenti e dell'art. 79 co. 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495
(Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada), ad una distanza tale da consentire e garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito.
L'amministrazione appellante ha, altresì, evidenziato che, per le infrazioni rilevate tramite l'apparecchiatura KRIA T-EXSPEED V 2.0 UNITA ELAB. 289 - 2126, non sussisterebbe la necessità di contestazione immediata in quanto l'art. 201 del C.d.S., novellato dal D.L. n. 151/2003 convertito con modificazioni dalla legge 214/03, al comma 1 bis, lett. f), ha previsto tra i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata anche i rilevamenti effettuati tramite le postazioni fisse di autovelox. Peraltro, a detta dell'appellante, le apparecchiature adottate dall'ente sarebbero state sottoposte a tutti i controlli contemplati dalla normativa vigente e, indi, ad omologazione, taratura e verifica iniziale di funzionalità. Il Comune appellante ha poi proseguito asserendo che il verbale di accertamento conterrebbe tutti i requisiti previsti dall'art. 383 co. 1 del Reg. Att. C.d.S., ossia l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della commessa infrazione, del tipo del veicolo e della relativa targa, della violazione contestata;
la progressiva chilometrica della ubicazione dei pannelli che preventivamente segnalano il controllo elettronico della velocità. Disquisito in ordine alla notifica del verbale opposto, ha, comunque, asserito che ogni difetto di notifica risulterebbe comunque sanato per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione del ricorso. Ha poi dedotto che la P.M. sarebbe legittimata e, indi, competente all'accertamento delle infrazioni al C.d.S. sul tutto il territorio dell'ente di appartenenza. Ha proseguito deducendo che l'azione del Parte_1
per il tramite della Polizia Municipale è svolta nel rispetto delle regole di correttezza e trasparenza.
In ultimo ha censurato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite, siccome ingiusto, deducendo che, pur senza rinunciare agli esposti motivi di gravame, in realtà, il giudice di prime cure avrebbe, quantomeno, dovuto compensarle.
Tanto chiarito in ordine agli esposti motivi di gravame, l'appello appare fondato e come tale meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
Ebbene, l'ente appellante censura il capo della sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice di
Pace, vagliando un solo motivo di opposizione in forza del quale ha accolto il ricorso proposto dalla SI.ra , nel richiamare quanto previsto dal D.M. n. 3999/2004, ossia che “all'interno CP_1 delle tratte interessate al controllo elettronico della velocità tramite il sistema “tutor” non devono essere presenti situazioni statisticamente rilevanti, quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio tali da determinare l'introduzione di elementi di discriminazione e iniquità tra gli stessi automobilisti”, ha concluso statuendo che, nel caso di specie, lungo il tratto di strada interessato dal controllo elettronico della velocità media era posta una stazione di servizio. Per tale motivo, dunque, ha ritenuto doversi annullare il verbale impugnato.
La censura dell'appellante appare fondata e come tale meritevole di accoglimento.
Il giudice di prime cure, incorrendo in una erronea interpretazione della normativa vigente in materia, non ha proceduto ad un attento esame della documentazione fotografica, peraltro allegata dalla stessa parte ricorrente in sede di prime cure.
Partendo dal dato letterale del summenzionato decreto ministeriale si evidenzia come con lo stesso, decretata l'approvazione del sistema per il controllo del rispetto dei limiti massimi di velocità denominato “SICVe” (Sistema Informativo Controllo Velocità), sia per rilevamenti in modalità istantanea che in modalità media su un tratto di strada di lunghezza accertata, siano state imposte prescrizioni, tra cui la seguente, ossia che: “la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità di traffico sul tronco stradale in esame;
del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media;
della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media;
per evitare contenziosi, nella modalità di rilevamento della velocità media, è necessario che l'accertamento riguardi la violazione di un limite massimo di velocità valido sull'intero tratto sorvegliato e non sia riferibile a limitazioni di velocità occasionali connesse a condizioni diverse (ambientali, cantieri, ecc.) che potrebbero interessare solo una parte dell'intera estesa;
- gli accertamenti delle violazioni in modalità istantanea e in modalità media non possono essere effettuati congiuntamente, nella medesima tratta, per evitare l'applicazione di più sanzioni per la stessa infrazione”; rinviando lo stesso decreto, nella parte in premessa, al voto n. 243/2004, reso nell'adunanza del 17 novembre 2004, con il quale la V Sezione del ConSIlio Superiore dei Lavori
Pubblici ha fornito le precisazioni di seguito descritte: “per SInificatività dell'accertamento si intende un rendimento ottimale del sistema quale rapporto tra il numero dei veicoli dei quali viene utilmente controllata la velocità media ed il numero dei veicoli identificati in una delle due basi utilizzate per il rilevamento;
rendimento che, inevitabilmente, diminuisce se fra le due basi esistono svincoli o aree di servizio o parcheggio, senza che ciò costituisca ostacolo per la utile applicazione del sistema, anche ai fini di una doverosa funzione preventiva per il miglioramento della sicurezza stradale”.
Dunque, procedendo ad una semplice interpretazione letterale del provvedimento ministeriale, non si rinviene alcun divieto dal medesimo posto all'installazione dei sistemi di rilevazione media della velocità lungo tratti di strada ove vi siano aree di servizio, svincoli o parcheggi. Anzi, dalle premesse del decreto, per come previsto dal voto n. 243/2004, in realtà la presenza di aree di servizio o svincoli, pur diminuendo il rendimento, non è ostativa all'installazione del sistema che parrebbe, peraltro, avere una funzione preventiva per il miglioramento della sicurezza stradale, all'uopo valutata da parte dei competenti organi di polizia stradale, unitamente all'Ente proprietario della strada.
È, dunque, lapalissiano come il giudicante di prime cure sia incorso in un chiaro errore interpretativo del D.M. citato dal ricorrente, riportando, peraltro, un passo argomentativo che affatto si rinviene in esso.
In ogni caso, l'intestato Tribunale ritiene che il Giudice di Pace non abbia, comunque, attentamente vagliato il materiale probatorio in atti e, nella specie, la riproduzione fotografica raffigurante il tratto stradale lungo il quale sarebbe allocato il sistema di rilevamento della velocità, allegato dalla medesima opponente. Ebbene, detta foto, estratta da “Google”, reca la data del marzo 2021, mentre l'infrazione è stata commessa in data 17.08.2022; ne consegue che, dopo circa un anno e mezzo, lo stato dei luoghi ben potrebbe essere mutato. Inoltre, dalla medesima non si rinvengono dati certi da cui poter desumere che il tratto stradale raffigurato fosse proprio quello lungo il quale era ubicato il “tutor”. In ultimo, ma non per importanza, è solo in base alle descrizioni che la difesa della ricorrente riporta di proprio pugno sulla foto che può asserirsi che ivi fosse allocata un'area di servizio, peraltro denominata “Q8” (in realtà, nella foto non vi è alcuna insegna recante tale denominazione) e che vi fosse una strada ad utilizzo pubblico. Invero, esaminando attentamente detta foto, da ciò che nella stessa risulta raffigurato, non è certo né che ciò che è indicato come area di servizio corrisponda effettivamente a tanto, né che la strada laddove è raffigurato un veicolo di colore nero sia una strada ad utilizzo pubblico, avente svincolo di immissione sulla rete stradale principale, non intravedendosi nulla di ciò sulla foto. Dunque, è da escludere che le predette immagini forniscano prova certa in ordine a quanto contestato da parte opponente.
In ogni caso, poiché in base a quanto previsto dal citato D.M. 3999/2004, l'installazione dei sistemi in questione presuppone la previa valutazione dei competenti organi di polizia stradale, unitamente all'Ente proprietario della strada i quali devono tener conto di alcuni parametri (quali l'intensità del traffico sul tronco stradale in esame, del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli statisticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media),
è fuor di dubbio che, stante la documentazione allegata in atti, nel caso di specie la valutazione dell'ubicazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità è avvenuta previa opportuna valutazione da parte dei competenti organi di polizia stradale, d'intesa con l'ente proprietario ovvero il gestore della strada.
In ragione di tanto, dunque, la sentenza oggetto di gravame, siccome errata, deve essere riformata.
L'accoglimento di detto motivo di impugnazione impone di vagliare gli ulteriori motivi di doglianza esposti dalla ricorrente in primo grado avverso il verbale di contestazione, siccome affatto esaminati dal giudice di prime cure.
Tra i motivi posti a fondamento dell'opposizione e riproposti in appello, la SI.ra , CP_1
odierna appellata, ha lamentato l'omessa verifica di funzionalità e taratura periodica del sistema di rilevazione T-EXSPEED V.2, oltre che l'assenza di prova in ordine all'omologazione dello stesso;
eccezione che il appellante ha contestato, evidenziandone l'assoluta erroneità e deducendo Pt_1
di aver assolto all'onere probatorio a tal riguardo.
Con riguardo, in particolare, al difetto di omologazione, nella comparsa di risposta l'appellata ha dedotto che “nel verbale impugnato, con mera frase di stile, viene riportato che lo strumento è stato omologato. In atti non vi è però alcuna prova in tal senso”.
Indi, la predetta ha riproposto la censura, di mancata omologazione o comunque di mancata prova dell'omologazione, già compiuta nel ricorso introduttivo del primo grado, a pag. 5 del medesimo.
Tale censura è fondata. La Suprema Corte ha definitivamente distinto tra omologazione e approvazione.
Innanzitutto, giova evidenziare che le apparecchiature di rilevazione della velocità, per poter essere legittimamente utilizzate devono essere sottoposte alla procedura di omologazione prevista dall'art. 192 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
In particolare, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con recente ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024 evidenziando come “omologazione” e “approvazione” siano due procedimenti diversi, con finalità e caratteristiche distinte. Con ordinanza del 26/7/2024 n. 20913, la Suprema Corte ha confermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “i due procedimenti, approvazione ed omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione di competenza al già Ministero per lo Sviluppo Economico, in SIla
Mi.S.E., ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (M.I.M.It.),"nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari precisazioni previste dal regolamento". E precisa che
"l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come
l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica, e tale specifica connotazione, risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.” (cfr. Cassazione Civile, seconda sezione, ordinanza del 26/7/2024 n. 20913).
In caso di contestazioni al riguardo, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, come precisato dalla Suprema Corte, Sez. 2,
Ordinanza n. 3335 del 2024, la quale ha evidenziato che “detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del
11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018)”. In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, “spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione” dello strumento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del
26/05/2021).
“Attualmente anche i controlli periodici di funzionamento e taratura (così come l'omologazione), costituiscono condizioni imprescindibili affinché gli accertamenti tramite le dette apparecchiature possano acquistare efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 142, d.lgs. 285/1992” (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 22499 del 2018).
L'Amministrazione non produceva in atti il decreto di omologazione.
Infatti, dalla documentazione depositata dall'ente appellante nel primo grado di giudizio si evince che il prototipo del suddetto dispositivo per l'accertamento automatico delle violazioni stradali afferenti ai limiti di velocità è stato regolarmente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i decreti all'uopo allegati dall'amministrazione comunale e menzionati nel medesimo verbale opposto: decreto prot. n 5298 del 27.10.2011, decreto prot. n. 4910 del 16.10.2014 e quelli successivi per estensione prot. n. 5072 del 27.10.2014 e prot. n. 7175 del 29.12.2016. Inoltre, il medesimo ente comunale ha depositato certificazione attestante la conformità del prototipo al campione omologato.
In particolare, detto certificato, datato 24.10.2017, rilasciato dall'azienda produttrice dei sistemi di rilevamento della velocità T-Exspeed v.2.0., ossia società attesta che il dispositivo CP_2
identificato con il numero di matricola ivi indicato 002126 è conforme al prototipo campione depositato presso il Ministero dei Trasporti e che risulta conforme alla procedura interna di collaudo
AQ/PO-02_08_02, rinviando ai menzionati decreti autorizzativi.
La dichiarazione di conformità, rilasciata dall'azienda produttrice, e i decreti di approvazione non equivalgono al decreto di omologazione, nemmeno espressamente menzionato nel verbale opposto e, comunque, non allegato.
Quanto rilevato sinora esime dalla delibazione delle ulteriori questioni prospettate, in quanto assorbite.
Evidenziato che “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7616 del 2021), per l'effetto della riforma della sentenza impugnata e dell'annullamento del verbale di contestazione opposto, sulla scorta di un'eccezione non esaminata dal giudice di pace e riproposta dall'appellata, va applicato il principio generale di soccombenza, in relazione all'esito complessivo della lite.
La liquidazione delle spese di lite va operata secondo i valori di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. Per entrambi i gradi di giudizio, gli onorari devono essere liquidati nella misura minima, avendo la controversia ad oggetto una fattispecie che non presenta alcuna difficoltà né teorica né pratica.
Si rammenta, infine, che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., (come aggiunto dal d.l. n. 212/2011, conv. in L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a sanzione amministrativa o a verbale di contestazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha fornito, con la decisione n. 922/2022, una precisazione di rilievo:
“la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad €
1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°,
c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità”.
Trattasi, infatti, di pronunce definite (anche se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente €. 1.100,00) con giudizio secondo diritto (Cassazione civile, sez. II, sentenza 30/04/2014
n. 9556, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, eSIono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione”).
Va evidenziato, infine, che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr
Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 778/2023 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa e/o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza impugnata, che riforma integralmente;
- annulla il verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Belvedere
Marittimo, oggetto di opposizione in primo grado;
- condanna il appellante, in persona del Sindaco p.t., a rifondere, in favore di , Pt_1 CP_1 le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 505,00 per compenso professionale (di cui euro
173,00 per il primo grado ed euro 332,00 per l'appello), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Raffaele RI Sparano.
Paola (CS) lì, 4.6.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero