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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2527/2024 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Torre Annunziata (NA) alla Via Carlo Poerio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Maria Pirozzi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, depositate in sostituzione dell'udienza del
22.04.2025, i difensori hanno chiesto a questo Tribunale di recepire gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Il P.M., in data 23.06.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.12.2024, e hanno dedotto Parte_1 Parte_2 di aver intrapreso una relazione sentimentale more uxorio dalla quale sono nati due figli, riconosciuti da entrambi i genitori: nato il [...] a [...], e nata il [...] a [...]; Per_1 Per_2 che, a causa del venir meno dei presupposti alla base della vita di coppia, i ricorrenti interrompevano la convivenza dall'aprile 2024; che gli stessi erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente ai predetti figli minori.
In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, in ricorso le stesse dichiaravano che la sig.ra è insegnante con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito mensile di Pt_1 circa 1.700€; il sig. ambia spesso lavoro e, attualmente, è dipendente barman presso Hilton Pt_2
Ro Word in Nola (in atti vi è dichiarazione redditi modello 730/2023, di , per un Parte_2 importo annuo lordo di euro 19.526,00).
Allegavano che la casa familiare era stabilita in Torre del Greco, al Viale Francesco Balzano n. 9/A presso l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra la quale provvedeva al pagamento del Pt_1 relativo mutuo pari ad € 516,00 mensili, oltre € 294,00 mensili relativi al finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di sua proprietà.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 22.04.2025, tale udienza veniva sostituita per concorde volontà delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le suddette note scritte, il difensore delle parti chiedeva il recepimento degli accordi raggiunti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere.
Il PM in data 23.06.2025 esprimeva parere favorevole.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento delle minori, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse degli stessi;
il regime delle visite soddisfa il diritto delle minori a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto presentato da e , così provvede: Parte_1 Parte_2 prende atto degli accordi intervenuti tra , nata a [...] il Parte_1
20.05.1981 e , nato a [...] il [...], e dispone che il regime di affidamento Parte_2 dei minori ( nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a [...]), i tempi e Per_1 Per_2 modi di permanenza delle stesse presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
-Affida i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
-la prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Torre del Greco all'indirizzo viale
Francesco Balzano n.9/A, con collocamento prevalente con la madre.
-Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-Assegna a la casa familiare sita in Torre del Greco al viale Francesco Balzano Parte_1
n.9/A, con ogni arredo e pertinenza;
-le minori trascorreranno con il padre, compatibilmente, con le esigenze delle minori stesse, due giorni a settimana il lunedì ed il mercoledì dalla uscita da scuola e/o dalle ore 12 alle 20,00 prelevandole e riaccompagnandole a casa;
due giorni consecutivi (con previsione di pernottamento) ogni quindici giorni, dal sabato alle ore 12, nel caso in cui i minori non vanno a scuola, sino alle ore
20.00 della domenica;
- ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 1 gennaio con l'altro, il 6 gennaio ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro; nei ponti primaverili, 2 giugno, altre festività compleanni ed onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno alternativamente;
- nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo):
15 giorni con il padre da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
- I minori sentiranno telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) il padre almeno una volta al giorno;
-pone a carico di l'obbligo di versare in favore di a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, entro il giorno 28 di ogni mese, importo mensile da rivalutare secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora unitamente all'importo integrale dell'assegno unico per entrambi i minori;
Pt_1 -pone a carico di il pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Parte_2
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2527/2024 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis.51
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Torre Annunziata (NA) alla Via Carlo Poerio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Maria Pirozzi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, depositate in sostituzione dell'udienza del
22.04.2025, i difensori hanno chiesto a questo Tribunale di recepire gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Il P.M., in data 23.06.2025 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.12.2024, e hanno dedotto Parte_1 Parte_2 di aver intrapreso una relazione sentimentale more uxorio dalla quale sono nati due figli, riconosciuti da entrambi i genitori: nato il [...] a [...], e nata il [...] a [...]; Per_1 Per_2 che, a causa del venir meno dei presupposti alla base della vita di coppia, i ricorrenti interrompevano la convivenza dall'aprile 2024; che gli stessi erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente ai predetti figli minori.
In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, in ricorso le stesse dichiaravano che la sig.ra è insegnante con contratto a tempo indeterminato e percepisce un reddito mensile di Pt_1 circa 1.700€; il sig. ambia spesso lavoro e, attualmente, è dipendente barman presso Hilton Pt_2
Ro Word in Nola (in atti vi è dichiarazione redditi modello 730/2023, di , per un Parte_2 importo annuo lordo di euro 19.526,00).
Allegavano che la casa familiare era stabilita in Torre del Greco, al Viale Francesco Balzano n. 9/A presso l'unità immobiliare di proprietà della sig.ra la quale provvedeva al pagamento del Pt_1 relativo mutuo pari ad € 516,00 mensili, oltre € 294,00 mensili relativi al finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura di sua proprietà.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 22.04.2025, tale udienza veniva sostituita per concorde volontà delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le suddette note scritte, il difensore delle parti chiedeva il recepimento degli accordi raggiunti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere.
Il PM in data 23.06.2025 esprimeva parere favorevole.
Ciò posto, osserva il collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento delle minori, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse degli stessi;
il regime delle visite soddisfa il diritto delle minori a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto presentato da e , così provvede: Parte_1 Parte_2 prende atto degli accordi intervenuti tra , nata a [...] il Parte_1
20.05.1981 e , nato a [...] il [...], e dispone che il regime di affidamento Parte_2 dei minori ( nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a [...]), i tempi e Per_1 Per_2 modi di permanenza delle stesse presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati:
-Affida i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
-la prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Torre del Greco all'indirizzo viale
Francesco Balzano n.9/A, con collocamento prevalente con la madre.
-Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-Assegna a la casa familiare sita in Torre del Greco al viale Francesco Balzano Parte_1
n.9/A, con ogni arredo e pertinenza;
-le minori trascorreranno con il padre, compatibilmente, con le esigenze delle minori stesse, due giorni a settimana il lunedì ed il mercoledì dalla uscita da scuola e/o dalle ore 12 alle 20,00 prelevandole e riaccompagnandole a casa;
due giorni consecutivi (con previsione di pernottamento) ogni quindici giorni, dal sabato alle ore 12, nel caso in cui i minori non vanno a scuola, sino alle ore
20.00 della domenica;
- ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 1 gennaio con l'altro, il 6 gennaio ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro; nei ponti primaverili, 2 giugno, altre festività compleanni ed onomastici ed altre ricorrenze nel corso dell'anno alternativamente;
- nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo):
15 giorni con il padre da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
- I minori sentiranno telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) il padre almeno una volta al giorno;
-pone a carico di l'obbligo di versare in favore di a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori la somma di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, entro il giorno 28 di ogni mese, importo mensile da rivalutare secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora unitamente all'importo integrale dell'assegno unico per entrambi i minori;
Pt_1 -pone a carico di il pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Parte_2
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato