Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1695 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MATRANGOLO MARIA c/o il cui studio in VICO CAMPOROTA 14, CASTROVILLARI, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria, presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale svolto nella pregressa fase era estremamente lacunoso e non erano condivisibili le risultanze del medesimo che NON le aveva riconosciuto la pensione ex L. 118/71 né l'handicap in situazione di gravità.
Ha quindi concluso perché si accertasse che era persona cui andavano riconosciute le invocate provvidenze.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
1299/23 RG) veniva disposta la rinnovazione della CTU affidata alla Dott.ssa che, Persona_1 ultimate le operazioni peritali, depositava l'elaborato.
Alla odierna udienza le Parti presenti come da verbale chiedevano, previa discussione orale, decidersi la causa.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte della ricorrente, tutti i termini previsti a CP_ pena di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata in quanto non sussistono i presupposti di natura sanitaria per il riconoscimento dei richiesti benefici.
Il nominato CTU, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame della Per_1 perizianda e della documentazione sanitaria versata in atti, ha rilevato come le patologie riscontrate non possano condurre al riconoscimento della pensione ex L. 118/71 in quanto in capo alla sig.ra è stata Pt_1 riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 93% e l'handicap ex art. 3, comma 1°, L. 104/92.
La consulenza appare motivata e non suscettibile di censure e il Giudicante ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
A tal proposito mette conto evidenziare come a seguito di integrazione peritale l'Ausiliare del Giudice, nel rispondere alle osservazioni di parte ricorrente, confermava le proprie valutazioni;
ciò con ragionamento più che condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio.
Difatti in merito alla valutazione della BPCO il Consulente ha avuto modo di chiarire come il “fattore determinante. . . è rappresentato dalla gravità dell'ostruzione delle vie aeree” aggiungendo che quanto accertato nel caso di specie (con Codice Tabellare 6456 e percentuale del 65%) risulta, “per analogia e proporzionalità la più idonea a esprimere il deficit funzionale riscontrato nella ricorrente”; ciò sulla scorta della documentazione in atti in uno con l'esame obiettivo condotto. Analogamente è a dirsi per il mancato riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità atteso che nella ricorrente fanno difetto – tenuto conto della visita medica espletata e della documentazione agli atti – i presupposti sanitari suscettibili di condurre all'accertamento in positivo della provvidenza.
La domanda deve quindi RESPINGERSI.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza versata in atti;
per la medesima ragione quelle di CTU, con liquidazione con separato decreto, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari uditi i procuratori delle parti costituite presenti, definitivamente pronunciando sulla
CP_ opposizione proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t. da , a seguito di ATP avente n. Parte_1
1299/23 RG e sulla domanda da questa avanzata, così provvede:
- Rigetta l'opposizione dichiarando ed accertando:
a) l'insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti sanitari afferente alla pensione ex L. 118/71
essendo stato accertato un grado di invalidità pari al 93%;
b) l'insussistenza del requisito sanitario afferente all'handicap grave ex art. 3, comma 3°, L.
104/92.
- Nulla sulle spese di lite;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 16 Giugno 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo