Sentenza 18 marzo 1987
Massime • 1
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), deve essere riconosciuto, oltre a un incremento di retribuzione, in considerazione del fatto che quella ordinaria compensa solo sei giorni di lavoro su sette, e sempre che non abbia goduto di un riposo compensativo nell'arco di sette giorni, anche una ulteriore maggiorazione di paga per il lavoro festivo, da determinarsi alla stregua delle previsioni del contratto collettivo, o, in difetto, mediante parametri idonei ad indennizzare il lavoratore medesimo del suo sacrificio, quale quello del compenso per lavoro straordinario. Tale ulteriore maggiorazione può essere esclusa solo quando, trattandosi di lavorazioni che debbano essere programmate secondo turni che implichino necessariamente lo spostamento del riposo in giorno diverso dalla domenica, sia lo stesso contratto collettivo a fissare una retribuzione complessiva differenziata rispetto a quella degli altri dipendenti, sì da conglobare il compenso per detto sacrificio. ( Conf 5923/82, mass n 423682).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1987, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1987 |
Testo completo
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), deve essere riconosciuto, oltre a un incremento di retribuzione, in considerazione del fatto che quella ordinaria compensa solo sei giorni di lavoro su sette, e sempre che non abbia goduto di un riposo compensativo nell'arco di sette giorni, anche una ulteriore maggiorazione di paga per il lavoro festivo, da determinarsi alla stregua delle previsioni del contratto collettivo, o, in difetto, mediante parametri idonei ad indennizzare il lavoratore medesimo del suo sacrificio, quale quello del compenso per lavoro straordinario. Tale ulteriore maggiorazione può essere esclusa solo quando, trattandosi di lavorazioni che debbano essere programmate secondo turni che implichino necessariamente lo spostamento del riposo in giorno diverso dalla domenica, sia lo stesso contratto collettivo a fissare una retribuzione complessiva differenziata rispetto a quella degli altri dipendenti, sì da conglobare il compenso per detto sacrificio. ( Conf 5923/82, mass n 423682).*