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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2276/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2276/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLI FEBIA Parte_1 P.IVA_1 ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIVELLI CRISTINA ELISA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente
- Revocare o sospendere l'opposto decreto ingiuntivo ut supra emarginato ordinando alla parte attrice di tentare l'obbligatoria fase di mediazione, posta la grave situazione debitoria in essere e la possibilità di pacifica risoluzione bonaria della controversia, tenuto altresì conto che l'opposta potrà soddisfarsi, anche parzialmente, ottenendo indietro i propri bene, con conseguente rideterminazione nel dettaglio dell'eventuale piano debitorio persistente.
- In subordine, concedere un rinvio all'odierno opponente, anche in virtù del mancato esperimento del rituale tentativo stragiudiziale, per consentire a questi di porre in vendita le proprie giacenze in magazzino, necessario affinché possa monetizzare ed estinguere l'eventuale debito residuante.
- Con spese, oneri ed attribuzioni tra le parti compensate.
Per la convenuta opposta In via preliminare:
1. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutte le motivazioni addotte nella comparsa di costituzione e risposta, non essendo rispettati i requisiti richiesti dall'art. 163 c.p.c. Nel merito
2. Respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni espressamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 757/2024 – 1810/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Como.
3. In ogni caso, condannare SE. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 pagamento a favore di della somma pari ad € 57.326,00 in linea capitale, oltre agli Controparte_1 interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle singole fatture al saldo ed alle spese e compensi professionali anche della procedura monitoria. pagina 1 di 3 4. Con integrale rifusione delle spese e compensi professionali di causa. Pa
5. Tenuto conto dell'evidente temerarietà della lite proposta da . condannare la stessa ex CP_2 art. 96 c.p.c. comma 3, al pagamento a favore di di una somma equitativamente CP_1 determinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n 757/2024 del 5/6/2024, ottenuto da per il pagamento di una fornitura Controparte_1 di mobili, in quanto l'importo richiesto era, seppur parzialmente, eccessivo, perché non erano state prese in considerazione le difficoltà che aveva incontrato, in quanto i beni consegnati non avevano avuto sufficiente appeal sul mercato, per cui erano rimasti invenduti, costringendola così a chiudere lo showroom di Roma, per la cui locazione pagava un canone oneroso, di € 4.000,00. Chiedeva pertanto di ordinare l'obbligatoria fase di mediazione, posta la grave situazione debitoria, stante la possibilità di pacifica risoluzione bonaria della controversia, tenuto altresì conto che l'opposta potrà soddisfarsi, anche parzialmente, ottenendo indietro i propri bene, con conseguente rideterminazione nel dettaglio dell'eventuale piano debitorio persistente. In subordine, di concederle un rinvio, per la vendita delle giacenze in magazzino, necessaria per monetizzare ed estinguere l'eventuale debito residuo.
Si costituiva e deduceva la natura strumentale e dilatoria dell'opposizione in Controparte_1 quanto l'opponente aveva richiesto la prima fornitura nel 2022 e fin dalla prima scadenza aveva mostrato di trovarsi in difficoltà economiche, nonostante fosse riuscita a vendere i mobili forniti per l'esposizione (che godono di condizioni contrattuali diverse e più vantaggiose per il rivenditore) e comunque, aveva ammesso la debenza degli importi oggetto di ingiunzione, giustificando il loro mancato pagamento con difficoltà economiche che non potevano ridondare a suo danno.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della citazione, in quanto è stata indicata la domanda svolta (rideterminare il debito o differire il pagamento) e le sue ragioni, le difficoltà economiche, fermo restando che l'indicazione di tali elementi, necessaria per consentire alla controparte di comprenderli, non comporta automaticamente anche l'ammissibilità dell'azione.
Sempre in via preliminare occorre osservare che le parti hanno concluso degli ordinari contratti di vendita (mobili, oggetti di arredo) e non uno dei contratti compresi nell'elenco di cui all'art 5 D Lgs
28/2010, per cui deve escludersi che la mediazione sia una condizione di procedibilità della domanda di condanna svolta dall'opposta.
Quanto al merito, l'opponente non ha contestato l'acquisto della merce, ma solo la necessità di ottenere una riduzione del prezzo, a causa delle proprie difficoltà finanziarie, che lo rendevano sproporzionato.
Si tratta evidentemente, di un motivo inconsistente, in quanto il prezzo non è stato contestato al momento in cui l'ordine si è perfezionato, né può essere rideterminato successivamente, senza pagina 2 di 3 l'accordo delle parti.
Dal momento che non è in contestazione la consegna della merce venduta né l'accordo su un prezzo diverso da quello esposto nelle fatture, l'opposizione dev'essere respinta in quanto il venditore non è tenuto a ridurre il prezzo dovutogli o accettare di dilazionarne il pagamento senza una scadenza definita, solo per venire incontro alle difficoltà finanziarie dell'acquirente, posto che l'obbligo di eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede non si estende fino al punto di imporgli anche un apprezzabile sacrificio dei propri interessi.
L'opposizione dev'essere pertanto respinta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, V scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità della causa, senza la fase 3 non svolta) seguono la soccombenza della società opponente.
La totale inconsistenza dei motivi di opposizione comporta l'ulteriore condanna ex art 96 co 3 cpc dell'opponente per un importo corrispondente alla metà delle spese di giudizio e di € 500,00 alla CP_3 delle ammende.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto n 757/2024 del 4-5/6/2024;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.217,00 per Parte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, nonché dell'ulteriore somma di €
2.108,50 ex art 96 co 3 cpc e giudizio e di € 500,00 alla Controparte_4
Como, 25/9/2025
Il giudice (Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2276/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLI FEBIA Parte_1 P.IVA_1 ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIVELLI CRISTINA ELISA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente
- Revocare o sospendere l'opposto decreto ingiuntivo ut supra emarginato ordinando alla parte attrice di tentare l'obbligatoria fase di mediazione, posta la grave situazione debitoria in essere e la possibilità di pacifica risoluzione bonaria della controversia, tenuto altresì conto che l'opposta potrà soddisfarsi, anche parzialmente, ottenendo indietro i propri bene, con conseguente rideterminazione nel dettaglio dell'eventuale piano debitorio persistente.
- In subordine, concedere un rinvio all'odierno opponente, anche in virtù del mancato esperimento del rituale tentativo stragiudiziale, per consentire a questi di porre in vendita le proprie giacenze in magazzino, necessario affinché possa monetizzare ed estinguere l'eventuale debito residuante.
- Con spese, oneri ed attribuzioni tra le parti compensate.
Per la convenuta opposta In via preliminare:
1. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutte le motivazioni addotte nella comparsa di costituzione e risposta, non essendo rispettati i requisiti richiesti dall'art. 163 c.p.c. Nel merito
2. Respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'opponente in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni espressamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 757/2024 – 1810/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Como.
3. In ogni caso, condannare SE. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_2 pagamento a favore di della somma pari ad € 57.326,00 in linea capitale, oltre agli Controparte_1 interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle singole fatture al saldo ed alle spese e compensi professionali anche della procedura monitoria. pagina 1 di 3 4. Con integrale rifusione delle spese e compensi professionali di causa. Pa
5. Tenuto conto dell'evidente temerarietà della lite proposta da . condannare la stessa ex CP_2 art. 96 c.p.c. comma 3, al pagamento a favore di di una somma equitativamente CP_1 determinata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n 757/2024 del 5/6/2024, ottenuto da per il pagamento di una fornitura Controparte_1 di mobili, in quanto l'importo richiesto era, seppur parzialmente, eccessivo, perché non erano state prese in considerazione le difficoltà che aveva incontrato, in quanto i beni consegnati non avevano avuto sufficiente appeal sul mercato, per cui erano rimasti invenduti, costringendola così a chiudere lo showroom di Roma, per la cui locazione pagava un canone oneroso, di € 4.000,00. Chiedeva pertanto di ordinare l'obbligatoria fase di mediazione, posta la grave situazione debitoria, stante la possibilità di pacifica risoluzione bonaria della controversia, tenuto altresì conto che l'opposta potrà soddisfarsi, anche parzialmente, ottenendo indietro i propri bene, con conseguente rideterminazione nel dettaglio dell'eventuale piano debitorio persistente. In subordine, di concederle un rinvio, per la vendita delle giacenze in magazzino, necessaria per monetizzare ed estinguere l'eventuale debito residuo.
Si costituiva e deduceva la natura strumentale e dilatoria dell'opposizione in Controparte_1 quanto l'opponente aveva richiesto la prima fornitura nel 2022 e fin dalla prima scadenza aveva mostrato di trovarsi in difficoltà economiche, nonostante fosse riuscita a vendere i mobili forniti per l'esposizione (che godono di condizioni contrattuali diverse e più vantaggiose per il rivenditore) e comunque, aveva ammesso la debenza degli importi oggetto di ingiunzione, giustificando il loro mancato pagamento con difficoltà economiche che non potevano ridondare a suo danno.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Dev'essere preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della citazione, in quanto è stata indicata la domanda svolta (rideterminare il debito o differire il pagamento) e le sue ragioni, le difficoltà economiche, fermo restando che l'indicazione di tali elementi, necessaria per consentire alla controparte di comprenderli, non comporta automaticamente anche l'ammissibilità dell'azione.
Sempre in via preliminare occorre osservare che le parti hanno concluso degli ordinari contratti di vendita (mobili, oggetti di arredo) e non uno dei contratti compresi nell'elenco di cui all'art 5 D Lgs
28/2010, per cui deve escludersi che la mediazione sia una condizione di procedibilità della domanda di condanna svolta dall'opposta.
Quanto al merito, l'opponente non ha contestato l'acquisto della merce, ma solo la necessità di ottenere una riduzione del prezzo, a causa delle proprie difficoltà finanziarie, che lo rendevano sproporzionato.
Si tratta evidentemente, di un motivo inconsistente, in quanto il prezzo non è stato contestato al momento in cui l'ordine si è perfezionato, né può essere rideterminato successivamente, senza pagina 2 di 3 l'accordo delle parti.
Dal momento che non è in contestazione la consegna della merce venduta né l'accordo su un prezzo diverso da quello esposto nelle fatture, l'opposizione dev'essere respinta in quanto il venditore non è tenuto a ridurre il prezzo dovutogli o accettare di dilazionarne il pagamento senza una scadenza definita, solo per venire incontro alle difficoltà finanziarie dell'acquirente, posto che l'obbligo di eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede non si estende fino al punto di imporgli anche un apprezzabile sacrificio dei propri interessi.
L'opposizione dev'essere pertanto respinta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, V scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità della causa, senza la fase 3 non svolta) seguono la soccombenza della società opponente.
La totale inconsistenza dei motivi di opposizione comporta l'ulteriore condanna ex art 96 co 3 cpc dell'opponente per un importo corrispondente alla metà delle spese di giudizio e di € 500,00 alla CP_3 delle ammende.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto n 757/2024 del 4-5/6/2024;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.217,00 per Parte_1 onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, nonché dell'ulteriore somma di €
2.108,50 ex art 96 co 3 cpc e giudizio e di € 500,00 alla Controparte_4
Como, 25/9/2025
Il giudice (Giovanni Luca Ortore)
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