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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/09/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3198/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Marina Righi Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/05/2025,
da con il patrocinio dell'avv. SBAIZ MMAURIZIO,e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BIADENE FRANCESCO Parte_2
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 04.09.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3198/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. in BOSNIA-ERZEGOVINA il 06/04/1965, e C.F._1
(CF: , n. a PAESE (TV) il 20/11/1962, Parte_2 C.F._2
che hanno contratto matrimonio il 13.01.1990 a PAESE (TV), atto trascritto al n. 1, parte I, anno 1990, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Le parti concordano che il sig. lasci l'attuale Parte_2
residenza familiare di Treviso, asportando tutti i suoi effetti
personali, e si trasferisca altrove entro il 5 giugno 2025.
3) Il sig. verserà alla GN , a titolo di Pt_2 Parte_1
contributo per il mantenimento, l'importo mensile di € 500,00 da
corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico
bancario, con decorrenza dal 10 giugno 2025.
4) il sig. si obbliga a versare alla GN – a Pt_2 Parte_1
titolo di rimborso di spese da essa anticipate per mantenimento e
spese domestiche e condominiali – l'importo complessivo di € 4.500,00
che sarà così corrisposto:
- € 1500,00 entro la data del deposito del ricorso per separazione;
- € 1500,00 entro 60 giorni dal deposito;
- € 1500,00 entro 120 giorni dal deposito.
I coniugi concordano che il mancato o ritardato pagamento anche di
una sola rata comporterà l'automatica perdita del beneficio della
rateizzazione, con facoltà per la GN di agire per Parte_1
l'intero importo ancora dovuto, oltre ad interessi.
Per il resto i coniugi danno atto di aver già definito ogni altra
questione relativa alla suddivisione dei mobili e degli arredi di
casa.
5) Con competenze e spese di lite compensate tra le parti.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PAESE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 09/09/2025.
Il presidente relatore dott.ssa Susanna Menegazzi