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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 653 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FAZIO MONICA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SAN BARNABA,
30 20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. POSSETTI Controparte_1 P.IVA_2
ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO PAOLO FERRARIS
N. 35 28845 DOMODOSSOLA;
- parte appellata
Oggetto: cessione di crediti da forniture di energia elettrica.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 425/2022 pubblicata l'8 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Verbania, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando in contraddittorio sulla causa civile iscritta al n. 1102/2020
R.G., condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di oltre a quanto statuito dal Giudice di primo grado, anche al Parte_2 pagamento degli interessi moratori pari, alla data del 24/11/21, ad € 7.162,92 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 1.487,95 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 6 – fascicolo primo grado di giudizio - e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 7 – fascicolo primo grado di giudizio -, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc e ci si oppone alle avversarie istanze”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avversa impugnazione siccome infondata, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con favore di spese e compensi professionali del presente grado.
In via istruttoria, nel caso in cui l'Ecc. ma Corte di Appello dovesse ritenere necessaria nella ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione l'assunzione della prova orale che il Giudice
2 di primo grado, in considerazione delle risultanze documentali non contestate, ha ritenuto superflua, ammettere la prova testimoniale dedotta dall'appellato nelle Controparte_1
proprie memorie ex art. 183 comma VI n. 2) e n. 3), da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte e con i testi ivi indicati, anche in prova contraria sulle circostanze dedotte da parte attrice che dovessero essere ammesse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – Tra il ed ENI s.p.a. - Divisione Gas & Power era stato stipulato Controparte_1
un contratto per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione su n. 41 punti di prelievo e applicazione delle condizioni previste dalla convenzione CONSIP CLGOLD 1
– Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – Gold Luce Pubblica
Amministrazione.
L'attivazione della fornitura è avvenuta in data 1.10.2013 ed è cessata il 1.06.2014.
1.2 - ENI ha emesso la fatt. n. E166033634 del 30.09.2016 dell'importo di € 25.759,09 per forniture di energia in favore del;
il credito è stato ceduto a Controparte_1 [...]
oggi . Parte_1 Parte_2
1.3 - ha convenuto dinanzi al Tribunale di Verbania il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme: CP_1
- € 17.579,77 per capitale;
- € 5.301,87 a titolo di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002;
- € 1.487,97 per la nota di debito n. 90009108, emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla predetta nota;
- gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.;
- la somma forfetaria di € 80 ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2002.
1.3 - Il si è costituito in giudizio ed ha contestato il fondamento delle Controparte_1 pretese attoree, chiedendone il rigetto, a causa dell'incertezza e inesigibilità del credito ceduto: gli importi richiesti da ENI erano stati più volte contestati a causa di difformità riscontrate nella fatturazione, in quanto i corrispettivi energia applicati risultavano superiori rispetto alle condizioni economiche pattuite e non era stato contabilizzato lo sconto “Consip
Power Index”; era stata anche attivata la mediazione presso ADCONSUM Sez. Piemonte 3 Orientale – VCO, ma ENI non aveva fornito chiarimenti;
da ultimo, e senza che le difformità riscontrate dall'Ente locale fossero state risolte, ENI aveva ceduto la fatt. n. E166033634 del 30.09.2016, per cui ora è processo, a , e Parte_1 [...]
aveva agito per un diverso importo rispetto a quello riportato nella Parte_1 predetta fattura (€ 17.579,77 più interessi di mora, interessi anatocistici e risarcimento à forfait ex art. 6 d.lgs. 231/2002, anziché € 25.759,05).
1.4 - Con la seconda memoria istruttoria, ha riconosciuto che Parte_1
effettivamente ENI aveva omesso di applicare lo sconto pattuito su tutti i trentacinque punti di fornitura di cui alla fatt. n. E15601099 del 3.11.2015; tale anomalia era stata risolta con l'emissione della fatt. n. E196000015 del 15.01.2019, nella quale erano stati calcolati gli sconti oggetto di contestazione;
si era inoltre resa necessaria una rettifica per bonificare consumi e competenze mediante l'emissione della fattura n. E196001184 del 31.01.2019.
Con tali fatture era stato aggiornato l'importo della fatt. n. E166033634 del 30.09.2016, oggetto del giudizio, riducendolo da € 25.759,09 ad € 17.579,77; per questo,
[...]
rideterminava la somma richiesta nell'importo complessivo di € Parte_1
24.449,59.
1.5 – In memoria di replica il convenuto ha eccepito l'inefficacia della cessione del CP_1 credito per cui è causa, perché essa era intervenuta senza l'accettazione del CP_1
, ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 70 R.D. 2440/1923.
[...]
1.6 - Con sent. n. 425/2022, pubblicata l'8.11.2022, il Tribunale di Verbania, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato il a pagare a Controparte_1
la somma di € 6.573,70 oltre agli interessi moratori ex art. 1284, Parte_1
4° co., c.c., dal deposito della sentenza all'effettivo pagamento.
Questi i rilievi del Tribunale:
- l'eccezione di inefficacia della cessione di credito formulata dal convenuto CP_1 era infondata poiché il divieto richiamato dall'art. 70 R.D. 2440/1923 (secondo cui, sul prezzo dei contratti in corso non poteva convenirsi cessione se alla stessa non avesse aderito l'Amministrazione interessata) rimaneva valido finché la fornitura non fosse completamente eseguita, mentre, una volta ultimata, non sussisteva alcuna ragione per differire l'inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'Amministrazione non poteva vantare ulteriori diritti, in deroga al principio dell'art. 1260 c.c.. Nel caso in esame,
4 la cessione del credito, relativa ad un contratto di somministrazione la cui esecuzione era cessata in data 30.05.2014, veniva effettuata il 23.12.2016, e dunque in un momento in cui non era più necessaria l'accettazione da parte dell'Ente pubblico-debitore ceduto;
- era altresì infondata l'eccezione con cui parte convenuta lamentava l'inefficacia della cessione di credito sulla base della mancata indicazione della fattura azionata dall'attrice nei solleciti di pagamento inviati da ENI: il credito cui si riferiva tale documento contabile derivava dalla fornitura di energia, effettuata presso determinati punti di prelievo in un dato periodo temporale e che non era stata contestata dal convenuto, di talché appariva CP_1
irrilevante la numerazione della fattura con cui veniva esposto il relativo diritto di credito;
- nel merito, non era stata disconosciuta la fornitura di energia per cui si chiedeva il corrispettivo, bensì era contestato solo il quantum della richiesta;
- l'attrice, con la seconda memoria istruttoria, confermava la fondatezza di tali contestazioni, quando allegava che ENI aveva riscontrato la mancata applicazione dello sconto su tutti i trentacinque punti di fornitura e aveva dovuto emettere due nuove fatture per bonificare consumi e competenze. Tali fatture, la n. E196000015 del 15.01.2019 e la n.
E196001184 del 31.01.2019, erano state prodotte da in quella Parte_1
circostanza. In particolare, con la fatt. n. E196000015 veniva conteggiato lo sconto da applicare ai consumi registrati da dieci punti di prelievo considerati dalla fatt. n. E166033634 del 30.09.2016, mentre con la fatt. n. E196001184 veniva conteggiato lo sconto da applicare ai consumi registrati di ventiquattro punti di prelievo considerati dalla fattura n. E166033634 del 30.09.2016, per un totale di trentaquattro su trentacinque punti di prelievo;
- dunque, con la produzione di tali fatture aveva assolto Parte_1 parzialmente l'onere probatorio rispetto al quantum debeatur, con riferimento a trentaquattro punti di prelievo, rispetto ai trentacinque POD oggetto della fornitura. Non poteva, quindi, essere accolta la domanda di pagamento dei consumi registrati dal trentacinquesimo punto di prelievo (il n. IT001E04638711), pari ad € 1.006,07, attesa la mancata prova in ordine alla quantificazione delle somme contrattualmente dovute dal Comune di . CP_1
Trattandosi di contratto di somministrazione di energia che prevedeva un corrispettivo a consumo, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei corrispettivi unitari applicati o dei consumi fatturati incombeva sul preteso creditore l'onere di dar prova della corrispondenza del corrispettivo unitario fatturato rispetto a quello concordato, ossia della corrispondenza del quantum dei consumi fatturati ai consumi erogati;
5 - doveva essere rigettata la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 poiché l'istruttoria aveva evidenziato come il ritardo nel pagamento della fornitura in esame non era imputabile al debitore (infatti, la fattura, concernente tale fornitura, veniva inviata al Comune di solo il 16.3.2021, con CP_1
l'indicazione di un corrispettivo errato, ossia al lordo dello sconto previsto in contratto);
- anche la domanda di pagamento della somma di € 80 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. 231/2002 era infondata a causa della non imputabilità al convenuto del ritardo nel pagamento della fornitura.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Pt_2
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_2
2.1 – Il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
difetto di specificità delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 342 c.p.c., e per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dato che non avrebbe spiegato le ragioni a sostegno della Pt_2
censura della sentenza di primo grado, ma si sarebbe limitata a riportare i passi della motivazione della sentenza che riguardano tali questioni.
La duplice eccezione è infondata.
L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba obbligatoriamente contenere (a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare (da intendersi nel senso di parti in senso logico della motivazione della sentenza, contro cui rivolgere le censure e gli argomenti volti ad incrinarne il fondamento: App. Roma, 29.01.2013) e delle modifiche che vengono richieste nella ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice, e (b) la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge denunciata e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante non deve, quindi, necessariamente spendere argomenti nuovi e ulteriori rispetto a quelli esaminati e decisi in primo grado, ma può limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, in quanto tuttavia nell'atto introduttivo della fase di gravame vengano contrapposte alle argomentazioni del primo giudice le argomentazioni dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico- giuridico, indicando, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto
6 oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Quanto alla riproposizione, in questa sede decisoria, della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è da dire che, come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art.
348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”), l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c.; viceversa, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.2 – Con il primo motivo, la banca appellante denuncia la violazione dell'art. 3 d.lgs.
231/2002, in relazione agli art. 2, 5 e 6 del medesimo testo normativo, e dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo: il Giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori sull'importo dovuto al netto dello sconto originariamente non praticato dalla cedente
ENI e successivamente riconosciuto, cioè a dire, una volta riconosciuto che una parte del credito era pacifica e non contestata, su di essa avrebbe dovuto riconoscere gli interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e condannare, altresì, il Controparte_1 al risarcimento del danno forfetario di cui all'art. 6, 2° co., d.lgs. cit., e agli interessi anatocistici dell'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale che fossero scaduti da almeno sei mesi.
2.2.1 - Il appellato replica che gli interessi moratori non sono stati riconosciuti per CP_1 via dell'inadempienza di ENI, che non ha applicato sin dall'origine lo sconto contrattuale, e a causa della mancata collaborazione di essa società fornitrice, che non ha mai chiarito al
Comune suo cliente l'importo effettivamente dovuto, tanto da giustificare la sospensione dei pagamenti e rendere necessaria la determinazione del Tribunale: ENI non aveva rispettato le condizioni di contratto, con riguardo allo sconto previsto dalla convenzione CONSIP
CLGOLD 1 – Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – Gold Luce Pubblica
Amministrazione e le plurime richieste di verifica e di rettifica dei corrispettivi esposti nelle fatture e di chiarimenti rispetto ad una situazione contabile alquanto confusa erano state completamente ignorate dalla stessa società fornitrice e dalla cessionaria del credito;
solo in corso di giudizio, e precisamente con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. di
7 erano stati chiariti gli errori di fatturazione di ENI, la quale aveva, quindi, Pt_2
proceduto alla rettifica di quanto in precedenza addebitato senza però mai prima chiarire la circostanza ad esso . Controparte_2
2.2.3 - Il motivo è infondato.
Risulta documentalmente che, a motivo delle difformità riscontrate dagli uffici dell'Ente nella fatturazione di ENI rispetto alle condizioni generali di contratto e allo storico dei consumi, il ha dapprima sospeso i pagamenti in attesa di chiarimenti;
poi ha svolto Controparte_1
numerosi tentativi di avviare un confronto con ENI per appurare gli importi effettivamente dovuti, attraverso le p.e.c. inviate sia a sia ad ENI contenenti Parte_1
le missive del 17.10.2017 - prot. 5002, del 11.01.2018 - prot. 152, del 6.06.2018 - prot. 2958, del 23.01.2019 - prot. 375, del 6.06.2019 - prot. 2794, del 30.10.2019 - prot. 5520: con tali missive, l'Ente ribadiva le contestazioni alle fatture emesse da ENI per il mancato rispetto della Convenzione CONSIP, manifestando la propria volontà di addivenire alla definizione della vicenda e di provvedere al pagamento previa verifica dei corrispettivi applicati ed applicazione dello sconto “Consip Power Index”, come previsto nelle condizioni generali di contratto. Il Comune di si era addirittura in precedenza rivolto all'organismo di CP_1 mediazione ADICONSUM Sez. Piemonte Orientale – VCO con lettera dell'8.03.2016 ed invito ad ENI a chiarire, una volta per tutte, la situazione.
Il tuttavia, non ha mai ricevuto risposta a tali richieste, se non in questo giudizio CP_1
con le produzioni di in allegato alla memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., ossia Pt_2
con il deposito in corso di causa (in data 6.05.2021) delle fatt.re nn. E196000015 del
15.01.2019 ed E196001184 del 31.01.2019.
Prima di quei chiarimenti, la confusione sugli importi era massima: risulta invero che in data
16.03.2021, poco prima del deposito della memoria in questione, ENI aveva inviato al
Comune di l'ulteriore fatt. n. E166033634 del 30.09.2016 dell'importo di € CP_1
30.016,43, che corrispondono all'importo della fatt. n. E166033634, per cui ora è causa, di
€ 25.759,05 al netto di IVA, fattura già ceduta a : tale nuova Parte_1
fattura reca ancora una volta un corrispettivo che non tiene conto dello sconto CONSIP, riporta quale scadenza di pagamento la data del 26.04.2021, indica per il pagamento un
IBAN diverso da quello precisato dalla cessionaria nelle proprie Parte_1
precedenti richieste ed è accompagnata da un bollettino di pagamento su conto postale intestato ad ENI Controparte_3
8 2.2.3 – Ora, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Analogamente, il risarcimento forfetizzato in relazione al numero delle fatture impagate, previsto dall'art. 6 d.lgs. 231/2002, è dovuto solo in quanto il ritardo nel pagamento sia imputabile al debitore, e non quando esso dipenda da circostanze a lui non imputabili.
Nella specie, risulta dagli atti di causa che il creditore originario ha ingenerato confusione sugli importi dovuti, non rispettando, anzitutto, le condizioni di contratto definite dalla convenzione CONSIP e non fornendo alcuna risposta esaustiva alle richieste di verifica e di modifica dei corrispettivi avanzate dal Comune di , come beneficiario delle forniture CP_1
– se non da ultimo, nel corso di questo giudizio, con la produzione, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. della cessionaria , della documentazione a chiarimento della Pt_2 situazione: stante tale mancata collaborazione nell'adempimento da parte del creditore, il
, anche in quanto tenuto ad una rigorosa gestione del denaro pubblico Controparte_1
in nome del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.), ha del tutto legittimamente sospeso i pagamenti in attesa di definire la sua posizione debitoria, ciò che è avvenuto solo in corso di causa.
Con tutta evidenza, le contestazioni non riguardavano soltanto l'applicazione dello sconto
CONSIP, ma anche l'entità dei consumi, e dunque l'intero importo del credito portato dalla fatt. n. E166033634. Non vi era, cioè, una parte non contestata e una parte non contestata, rispetto alla quale poteva essere effettuato un pagamento parziale: i conti non tornavano, e non tornavano per tutta la somma portata dal documento contabile. Del resto, il Tribunale, esaminando la documentazione relativa alle somministrazioni di energia elettrica nei trentacinque punti luce (la fornitura ne comprendeva all'origine n. 41), ha accertato che erano stati adeguatamente documentati i consumi relativi a trentaquattro di essi ed ha, perciò, ritenuto dovuti gli importi per i consumi riferibili ai predetti POD ed escluso gli importi per il trentacinquesimo POD.
E' perciò errata la pretesa di ottenere gli interessi di mora moratori sull'importo Pt_2
dovuto al netto dello sconto originariamente non praticato da ENI, dato che il diniego di pagamento era stato opposto dal anche per altre ragioni incidenti Controparte_1 sull'importo complessivo fatturato, in modo da rendere incerto ed illiquido l'intero credito.
9 Il ritardo nel pagamento della fornitura non può considerarsi imputabile all'Ente appellato, agli effetti di quanto prevede l'art. 3 d.lgs. 213/2002, e bene ha fatto il Giudicante di prime cure a negare a gli interessi moratori. Pt_2
2.2.4 – Quanto agli interessi anatocistici dal giorno della domanda giudiziale scaduti da almeno sei mesi, detti interessi secondari vengono richiesti sugli interessi di mora, che non sono dovuti per quanto sopra.
Anche la domanda per interessi anatocistici sugli interessi di mora deve, pertanto, come domanda accessoria alla domanda sugli interessi (moratori) primari, deve essere respinta.
2.3 - Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla nota di debito per Pt_2 interessi, per € 1.487,95, pur se questa risultava prodotta in atti: tale nota rappresenta interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture, ed è pacifico che il ritardo nel pagamento non sia stato contestato;
il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto condannare il al pagamento anche della nota di debito interessi, dato che nell'allegato Controparte_1 dettaglio inviato all'Ente locale, con la nota di debito sono indicate le singole fatture (per capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora per cui è stata emessa la nota stessa, e le informazioni utili relative a ciascuna fattura.
2.3.1 - Il replica ritenendo infondata anche tale richiesta: dal conteggio allegato alla CP_1 predetta nota di debito n. 90009180 del 18.04.2019 di € 1.487,95 risulta che sono stati calcolati interessi al tasso dell'8% dal 22.10.2016 al 30.01.2019 anche sull'importo di €
8.179,28, pari alla differenza tra € 25.759,09 ed € 17.579,77, che la stessa banca appellante riconosce essere ab origine non dovuta: nello specifico, l'ammontare di € 1.487,95 corrisponde alla somma di € 125,49, più € 324,48, più € 1.037,98, importi derivanti dall'applicazione del tasso di interesse dell'8% sulla cifra di € 8.179,28 per il periodo di 70 giorni, di 181 giorni e di 579 giorni. E se l'importo di € 8.179,28 non era dovuto, Pt_2
non può pretendere il pagamento di interessi dal 22.10.2016 al 30.01.2019 su una somma che non rientra nella sorte capitale dovuta.
2.3.2 – Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Gli interessi oggetto della nota di debito n. 90009180 del 18.04.2019, per € 1.487,95, corrispondono (il calcolo effettuato in modo analitico dal Comune di non viene CP_1
contestato in modo preciso e puntuale da agli interessi calcolati sulla maggior Pt_2
10 somma indebitamente richiesta da ENI con la fatt. n. E166033634 del 30.09.2016, rispetto alla somma realmente dovuta di € 17.579,77, al netto dello sconto CONSIP che la stessa società fornitrice si era impegnata a praticare;
gli interessi, cioè, vengono richiesti dalla banca appellante su una somma ab origine non dovuta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (ora ) contro il Parte_1 Pt_2 CP_1
avverso la sent. n. 425/2022 emessa dal Tribunale di Verbania in data
[...]
8.11.2022, con atto di citazione notificato in data 8.05.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali di questo secondo grado di Pt_2 giudizio in favore del , spese che liquida in complessivi € 3.966, oltre Controparte_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 653 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FAZIO MONICA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SAN BARNABA,
30 20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. POSSETTI Controparte_1 P.IVA_2
ANNA MARIA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO PAOLO FERRARIS
N. 35 28845 DOMODOSSOLA;
- parte appellata
Oggetto: cessione di crediti da forniture di energia elettrica.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 425/2022 pubblicata l'8 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Verbania, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando in contraddittorio sulla causa civile iscritta al n. 1102/2020
R.G., condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento Controparte_1
in favore di oltre a quanto statuito dal Giudice di primo grado, anche al Parte_2 pagamento degli interessi moratori pari, alla data del 24/11/21, ad € 7.162,92 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 1.487,95 per il mancato pagamento della NDI emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 6 – fascicolo primo grado di giudizio - e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 7 – fascicolo primo grado di giudizio -, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc e ci si oppone alle avversarie istanze”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avversa impugnazione siccome infondata, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
Con favore di spese e compensi professionali del presente grado.
In via istruttoria, nel caso in cui l'Ecc. ma Corte di Appello dovesse ritenere necessaria nella ricostruzione dei fatti rilevanti per la decisione l'assunzione della prova orale che il Giudice
2 di primo grado, in considerazione delle risultanze documentali non contestate, ha ritenuto superflua, ammettere la prova testimoniale dedotta dall'appellato nelle Controparte_1
proprie memorie ex art. 183 comma VI n. 2) e n. 3), da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte e con i testi ivi indicati, anche in prova contraria sulle circostanze dedotte da parte attrice che dovessero essere ammesse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – Tra il ed ENI s.p.a. - Divisione Gas & Power era stato stipulato Controparte_1
un contratto per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione su n. 41 punti di prelievo e applicazione delle condizioni previste dalla convenzione CONSIP CLGOLD 1
– Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – Gold Luce Pubblica
Amministrazione.
L'attivazione della fornitura è avvenuta in data 1.10.2013 ed è cessata il 1.06.2014.
1.2 - ENI ha emesso la fatt. n. E166033634 del 30.09.2016 dell'importo di € 25.759,09 per forniture di energia in favore del;
il credito è stato ceduto a Controparte_1 [...]
oggi . Parte_1 Parte_2
1.3 - ha convenuto dinanzi al Tribunale di Verbania il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna al pagamento delle seguenti somme: CP_1
- € 17.579,77 per capitale;
- € 5.301,87 a titolo di interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002;
- € 1.487,97 per la nota di debito n. 90009108, emessa per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla predetta nota;
- gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.;
- la somma forfetaria di € 80 ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2002.
1.3 - Il si è costituito in giudizio ed ha contestato il fondamento delle Controparte_1 pretese attoree, chiedendone il rigetto, a causa dell'incertezza e inesigibilità del credito ceduto: gli importi richiesti da ENI erano stati più volte contestati a causa di difformità riscontrate nella fatturazione, in quanto i corrispettivi energia applicati risultavano superiori rispetto alle condizioni economiche pattuite e non era stato contabilizzato lo sconto “Consip
Power Index”; era stata anche attivata la mediazione presso ADCONSUM Sez. Piemonte 3 Orientale – VCO, ma ENI non aveva fornito chiarimenti;
da ultimo, e senza che le difformità riscontrate dall'Ente locale fossero state risolte, ENI aveva ceduto la fatt. n. E166033634 del 30.09.2016, per cui ora è processo, a , e Parte_1 [...]
aveva agito per un diverso importo rispetto a quello riportato nella Parte_1 predetta fattura (€ 17.579,77 più interessi di mora, interessi anatocistici e risarcimento à forfait ex art. 6 d.lgs. 231/2002, anziché € 25.759,05).
1.4 - Con la seconda memoria istruttoria, ha riconosciuto che Parte_1
effettivamente ENI aveva omesso di applicare lo sconto pattuito su tutti i trentacinque punti di fornitura di cui alla fatt. n. E15601099 del 3.11.2015; tale anomalia era stata risolta con l'emissione della fatt. n. E196000015 del 15.01.2019, nella quale erano stati calcolati gli sconti oggetto di contestazione;
si era inoltre resa necessaria una rettifica per bonificare consumi e competenze mediante l'emissione della fattura n. E196001184 del 31.01.2019.
Con tali fatture era stato aggiornato l'importo della fatt. n. E166033634 del 30.09.2016, oggetto del giudizio, riducendolo da € 25.759,09 ad € 17.579,77; per questo,
[...]
rideterminava la somma richiesta nell'importo complessivo di € Parte_1
24.449,59.
1.5 – In memoria di replica il convenuto ha eccepito l'inefficacia della cessione del CP_1 credito per cui è causa, perché essa era intervenuta senza l'accettazione del CP_1
, ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 70 R.D. 2440/1923.
[...]
1.6 - Con sent. n. 425/2022, pubblicata l'8.11.2022, il Tribunale di Verbania, in parziale accoglimento delle domande attoree, ha condannato il a pagare a Controparte_1
la somma di € 6.573,70 oltre agli interessi moratori ex art. 1284, Parte_1
4° co., c.c., dal deposito della sentenza all'effettivo pagamento.
Questi i rilievi del Tribunale:
- l'eccezione di inefficacia della cessione di credito formulata dal convenuto CP_1 era infondata poiché il divieto richiamato dall'art. 70 R.D. 2440/1923 (secondo cui, sul prezzo dei contratti in corso non poteva convenirsi cessione se alla stessa non avesse aderito l'Amministrazione interessata) rimaneva valido finché la fornitura non fosse completamente eseguita, mentre, una volta ultimata, non sussisteva alcuna ragione per differire l'inefficacia provvisoria della cessione dei crediti residui sui quali l'Amministrazione non poteva vantare ulteriori diritti, in deroga al principio dell'art. 1260 c.c.. Nel caso in esame,
4 la cessione del credito, relativa ad un contratto di somministrazione la cui esecuzione era cessata in data 30.05.2014, veniva effettuata il 23.12.2016, e dunque in un momento in cui non era più necessaria l'accettazione da parte dell'Ente pubblico-debitore ceduto;
- era altresì infondata l'eccezione con cui parte convenuta lamentava l'inefficacia della cessione di credito sulla base della mancata indicazione della fattura azionata dall'attrice nei solleciti di pagamento inviati da ENI: il credito cui si riferiva tale documento contabile derivava dalla fornitura di energia, effettuata presso determinati punti di prelievo in un dato periodo temporale e che non era stata contestata dal convenuto, di talché appariva CP_1
irrilevante la numerazione della fattura con cui veniva esposto il relativo diritto di credito;
- nel merito, non era stata disconosciuta la fornitura di energia per cui si chiedeva il corrispettivo, bensì era contestato solo il quantum della richiesta;
- l'attrice, con la seconda memoria istruttoria, confermava la fondatezza di tali contestazioni, quando allegava che ENI aveva riscontrato la mancata applicazione dello sconto su tutti i trentacinque punti di fornitura e aveva dovuto emettere due nuove fatture per bonificare consumi e competenze. Tali fatture, la n. E196000015 del 15.01.2019 e la n.
E196001184 del 31.01.2019, erano state prodotte da in quella Parte_1
circostanza. In particolare, con la fatt. n. E196000015 veniva conteggiato lo sconto da applicare ai consumi registrati da dieci punti di prelievo considerati dalla fatt. n. E166033634 del 30.09.2016, mentre con la fatt. n. E196001184 veniva conteggiato lo sconto da applicare ai consumi registrati di ventiquattro punti di prelievo considerati dalla fattura n. E166033634 del 30.09.2016, per un totale di trentaquattro su trentacinque punti di prelievo;
- dunque, con la produzione di tali fatture aveva assolto Parte_1 parzialmente l'onere probatorio rispetto al quantum debeatur, con riferimento a trentaquattro punti di prelievo, rispetto ai trentacinque POD oggetto della fornitura. Non poteva, quindi, essere accolta la domanda di pagamento dei consumi registrati dal trentacinquesimo punto di prelievo (il n. IT001E04638711), pari ad € 1.006,07, attesa la mancata prova in ordine alla quantificazione delle somme contrattualmente dovute dal Comune di . CP_1
Trattandosi di contratto di somministrazione di energia che prevedeva un corrispettivo a consumo, in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei corrispettivi unitari applicati o dei consumi fatturati incombeva sul preteso creditore l'onere di dar prova della corrispondenza del corrispettivo unitario fatturato rispetto a quello concordato, ossia della corrispondenza del quantum dei consumi fatturati ai consumi erogati;
5 - doveva essere rigettata la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 poiché l'istruttoria aveva evidenziato come il ritardo nel pagamento della fornitura in esame non era imputabile al debitore (infatti, la fattura, concernente tale fornitura, veniva inviata al Comune di solo il 16.3.2021, con CP_1
l'indicazione di un corrispettivo errato, ossia al lordo dello sconto previsto in contratto);
- anche la domanda di pagamento della somma di € 80 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. 231/2002 era infondata a causa della non imputabilità al convenuto del ritardo nel pagamento della fornitura.
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Pt_2
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_2
2.1 – Il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1
difetto di specificità delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 342 c.p.c., e per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dato che non avrebbe spiegato le ragioni a sostegno della Pt_2
censura della sentenza di primo grado, ma si sarebbe limitata a riportare i passi della motivazione della sentenza che riguardano tali questioni.
La duplice eccezione è infondata.
L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevede che l'appello debba essere motivato e che la motivazione debba obbligatoriamente contenere (a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare (da intendersi nel senso di parti in senso logico della motivazione della sentenza, contro cui rivolgere le censure e gli argomenti volti ad incrinarne il fondamento: App. Roma, 29.01.2013) e delle modifiche che vengono richieste nella ricostruzione in fatto compiuta dal primo giudice, e (b) la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge denunciata e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante non deve, quindi, necessariamente spendere argomenti nuovi e ulteriori rispetto a quelli esaminati e decisi in primo grado, ma può limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, in quanto tuttavia nell'atto introduttivo della fase di gravame vengano contrapposte alle argomentazioni del primo giudice le argomentazioni dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico- giuridico, indicando, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto
6 oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
Quanto alla riproposizione, in questa sede decisoria, della richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., è da dire che, come si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c. (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art.
348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”), l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c.; viceversa, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.2 – Con il primo motivo, la banca appellante denuncia la violazione dell'art. 3 d.lgs.
231/2002, in relazione agli art. 2, 5 e 6 del medesimo testo normativo, e dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo: il Giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori sull'importo dovuto al netto dello sconto originariamente non praticato dalla cedente
ENI e successivamente riconosciuto, cioè a dire, una volta riconosciuto che una parte del credito era pacifica e non contestata, su di essa avrebbe dovuto riconoscere gli interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 e condannare, altresì, il Controparte_1 al risarcimento del danno forfetario di cui all'art. 6, 2° co., d.lgs. cit., e agli interessi anatocistici dell'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale che fossero scaduti da almeno sei mesi.
2.2.1 - Il appellato replica che gli interessi moratori non sono stati riconosciuti per CP_1 via dell'inadempienza di ENI, che non ha applicato sin dall'origine lo sconto contrattuale, e a causa della mancata collaborazione di essa società fornitrice, che non ha mai chiarito al
Comune suo cliente l'importo effettivamente dovuto, tanto da giustificare la sospensione dei pagamenti e rendere necessaria la determinazione del Tribunale: ENI non aveva rispettato le condizioni di contratto, con riguardo allo sconto previsto dalla convenzione CONSIP
CLGOLD 1 – Lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia) – Gold Luce Pubblica
Amministrazione e le plurime richieste di verifica e di rettifica dei corrispettivi esposti nelle fatture e di chiarimenti rispetto ad una situazione contabile alquanto confusa erano state completamente ignorate dalla stessa società fornitrice e dalla cessionaria del credito;
solo in corso di giudizio, e precisamente con la seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. di
7 erano stati chiariti gli errori di fatturazione di ENI, la quale aveva, quindi, Pt_2
proceduto alla rettifica di quanto in precedenza addebitato senza però mai prima chiarire la circostanza ad esso . Controparte_2
2.2.3 - Il motivo è infondato.
Risulta documentalmente che, a motivo delle difformità riscontrate dagli uffici dell'Ente nella fatturazione di ENI rispetto alle condizioni generali di contratto e allo storico dei consumi, il ha dapprima sospeso i pagamenti in attesa di chiarimenti;
poi ha svolto Controparte_1
numerosi tentativi di avviare un confronto con ENI per appurare gli importi effettivamente dovuti, attraverso le p.e.c. inviate sia a sia ad ENI contenenti Parte_1
le missive del 17.10.2017 - prot. 5002, del 11.01.2018 - prot. 152, del 6.06.2018 - prot. 2958, del 23.01.2019 - prot. 375, del 6.06.2019 - prot. 2794, del 30.10.2019 - prot. 5520: con tali missive, l'Ente ribadiva le contestazioni alle fatture emesse da ENI per il mancato rispetto della Convenzione CONSIP, manifestando la propria volontà di addivenire alla definizione della vicenda e di provvedere al pagamento previa verifica dei corrispettivi applicati ed applicazione dello sconto “Consip Power Index”, come previsto nelle condizioni generali di contratto. Il Comune di si era addirittura in precedenza rivolto all'organismo di CP_1 mediazione ADICONSUM Sez. Piemonte Orientale – VCO con lettera dell'8.03.2016 ed invito ad ENI a chiarire, una volta per tutte, la situazione.
Il tuttavia, non ha mai ricevuto risposta a tali richieste, se non in questo giudizio CP_1
con le produzioni di in allegato alla memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., ossia Pt_2
con il deposito in corso di causa (in data 6.05.2021) delle fatt.re nn. E196000015 del
15.01.2019 ed E196001184 del 31.01.2019.
Prima di quei chiarimenti, la confusione sugli importi era massima: risulta invero che in data
16.03.2021, poco prima del deposito della memoria in questione, ENI aveva inviato al
Comune di l'ulteriore fatt. n. E166033634 del 30.09.2016 dell'importo di € CP_1
30.016,43, che corrispondono all'importo della fatt. n. E166033634, per cui ora è causa, di
€ 25.759,05 al netto di IVA, fattura già ceduta a : tale nuova Parte_1
fattura reca ancora una volta un corrispettivo che non tiene conto dello sconto CONSIP, riporta quale scadenza di pagamento la data del 26.04.2021, indica per il pagamento un
IBAN diverso da quello precisato dalla cessionaria nelle proprie Parte_1
precedenti richieste ed è accompagnata da un bollettino di pagamento su conto postale intestato ad ENI Controparte_3
8 2.2.3 – Ora, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 231/2002, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Analogamente, il risarcimento forfetizzato in relazione al numero delle fatture impagate, previsto dall'art. 6 d.lgs. 231/2002, è dovuto solo in quanto il ritardo nel pagamento sia imputabile al debitore, e non quando esso dipenda da circostanze a lui non imputabili.
Nella specie, risulta dagli atti di causa che il creditore originario ha ingenerato confusione sugli importi dovuti, non rispettando, anzitutto, le condizioni di contratto definite dalla convenzione CONSIP e non fornendo alcuna risposta esaustiva alle richieste di verifica e di modifica dei corrispettivi avanzate dal Comune di , come beneficiario delle forniture CP_1
– se non da ultimo, nel corso di questo giudizio, con la produzione, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. della cessionaria , della documentazione a chiarimento della Pt_2 situazione: stante tale mancata collaborazione nell'adempimento da parte del creditore, il
, anche in quanto tenuto ad una rigorosa gestione del denaro pubblico Controparte_1
in nome del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.), ha del tutto legittimamente sospeso i pagamenti in attesa di definire la sua posizione debitoria, ciò che è avvenuto solo in corso di causa.
Con tutta evidenza, le contestazioni non riguardavano soltanto l'applicazione dello sconto
CONSIP, ma anche l'entità dei consumi, e dunque l'intero importo del credito portato dalla fatt. n. E166033634. Non vi era, cioè, una parte non contestata e una parte non contestata, rispetto alla quale poteva essere effettuato un pagamento parziale: i conti non tornavano, e non tornavano per tutta la somma portata dal documento contabile. Del resto, il Tribunale, esaminando la documentazione relativa alle somministrazioni di energia elettrica nei trentacinque punti luce (la fornitura ne comprendeva all'origine n. 41), ha accertato che erano stati adeguatamente documentati i consumi relativi a trentaquattro di essi ed ha, perciò, ritenuto dovuti gli importi per i consumi riferibili ai predetti POD ed escluso gli importi per il trentacinquesimo POD.
E' perciò errata la pretesa di ottenere gli interessi di mora moratori sull'importo Pt_2
dovuto al netto dello sconto originariamente non praticato da ENI, dato che il diniego di pagamento era stato opposto dal anche per altre ragioni incidenti Controparte_1 sull'importo complessivo fatturato, in modo da rendere incerto ed illiquido l'intero credito.
9 Il ritardo nel pagamento della fornitura non può considerarsi imputabile all'Ente appellato, agli effetti di quanto prevede l'art. 3 d.lgs. 213/2002, e bene ha fatto il Giudicante di prime cure a negare a gli interessi moratori. Pt_2
2.2.4 – Quanto agli interessi anatocistici dal giorno della domanda giudiziale scaduti da almeno sei mesi, detti interessi secondari vengono richiesti sugli interessi di mora, che non sono dovuti per quanto sopra.
Anche la domanda per interessi anatocistici sugli interessi di mora deve, pertanto, come domanda accessoria alla domanda sugli interessi (moratori) primari, deve essere respinta.
2.3 - Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia sulla nota di debito per Pt_2 interessi, per € 1.487,95, pur se questa risultava prodotta in atti: tale nota rappresenta interessi maturati per il ritardato pagamento di forniture, ed è pacifico che il ritardo nel pagamento non sia stato contestato;
il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto condannare il al pagamento anche della nota di debito interessi, dato che nell'allegato Controparte_1 dettaglio inviato all'Ente locale, con la nota di debito sono indicate le singole fatture (per capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora per cui è stata emessa la nota stessa, e le informazioni utili relative a ciascuna fattura.
2.3.1 - Il replica ritenendo infondata anche tale richiesta: dal conteggio allegato alla CP_1 predetta nota di debito n. 90009180 del 18.04.2019 di € 1.487,95 risulta che sono stati calcolati interessi al tasso dell'8% dal 22.10.2016 al 30.01.2019 anche sull'importo di €
8.179,28, pari alla differenza tra € 25.759,09 ed € 17.579,77, che la stessa banca appellante riconosce essere ab origine non dovuta: nello specifico, l'ammontare di € 1.487,95 corrisponde alla somma di € 125,49, più € 324,48, più € 1.037,98, importi derivanti dall'applicazione del tasso di interesse dell'8% sulla cifra di € 8.179,28 per il periodo di 70 giorni, di 181 giorni e di 579 giorni. E se l'importo di € 8.179,28 non era dovuto, Pt_2
non può pretendere il pagamento di interessi dal 22.10.2016 al 30.01.2019 su una somma che non rientra nella sorte capitale dovuta.
2.3.2 – Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Gli interessi oggetto della nota di debito n. 90009180 del 18.04.2019, per € 1.487,95, corrispondono (il calcolo effettuato in modo analitico dal Comune di non viene CP_1
contestato in modo preciso e puntuale da agli interessi calcolati sulla maggior Pt_2
10 somma indebitamente richiesta da ENI con la fatt. n. E166033634 del 30.09.2016, rispetto alla somma realmente dovuta di € 17.579,77, al netto dello sconto CONSIP che la stessa società fornitrice si era impegnata a praticare;
gli interessi, cioè, vengono richiesti dalla banca appellante su una somma ab origine non dovuta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (ora ) contro il Parte_1 Pt_2 CP_1
avverso la sent. n. 425/2022 emessa dal Tribunale di Verbania in data
[...]
8.11.2022, con atto di citazione notificato in data 8.05.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali di questo secondo grado di Pt_2 giudizio in favore del , spese che liquida in complessivi € 3.966, oltre Controparte_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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