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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 772/2021 R.G. promossa da:
, nato a $$, il , c.f. , CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Dipasquale, ; C.F._1
Appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso, avvocati prof. Alberto Controparte_2 P.IVA_2
Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. ), C.F._2 C.F._3
prof. Christian Romeo, (C.F. ), Flora Lettenmayer Controparte_3 C.F._4
( ) e Simona Daminelli, (C.F. ); CodiceFiscale_5 C.F._6
Appellato
°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - In fatto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2 CP_2
Ragusa. Esponeva di avere intrattenuto con l'istituto bancario un rapporto di conto corrente individuato dal n. 300206154 (già 32254) acceso nell'anno 2001 ed un rapporto di affidamento/anticipazione individuato dal n. 9013393.
Lamentava che la banca aveva applicato interessi debitori in misura illegittima perché non pattuiti in contratto e, comunque, superiori al tasso soglia ex lege 108/1996, capitalizzazione trimestrale degli stessi, CMS e spese non previste.
Domandava l'accertamento della somma indebitamente pagata e la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
La banca convenuta contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Ragusa, dichiarata l'inammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc avanzata da parte attrice, atteso che quest'ultima non aveva documentato di aver previamente richiesto ex art. 119 TUB la necessaria documentazione bancaria, rigettava la domanda proposta da parte attrice poiché non era stato prodotto il contratto di conto corrente, né gli estratti conto non soddisfacendo, così, l'onere probatorio.
Avverso la sentenza del Tribunale, propone i motivi di appello di Parte_2
seguito esaminati.
Resiste all'appello domandandone il rigetto. CP_2
All'udienza dell'11.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Prima di esaminare i motivi di censura occorre individuare su quale delle parti grava l'onere probatorio avuto riguardo alla domanda proposta.
La parte che agisce in ripetizione dell'indebito allegando l'illegittimità di versamenti/pagamenti eseguiti sul conto corrente in ragione della nullità di clausole del contratto ovvero dell'assenza di previsione nel contratto, è onerata della prova ed, anzi tutto, deve produrre il contratto e gli estratti del conto corrente, così da consentire
- 2 - all'organo giudicante il riscontro di quanto allegato a supporto della domanda di ripetizione dell'indebito e l'utile esperimento di un eventuale accertamento tecnico- contabile volto a rideterminare il saldo del conto individuando i pagamenti indebiti.
In proposito, la corte di legittimità afferma: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso” (così, tra le tante, Cass. 25373/19; conforme 31187/18).
Tale regola è poi declinata nel suo concreto atteggiarsi nel senso che la mancanza degli estratti conto “…. non si traduce però automaticamente nel rigetto della domanda. Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n.
30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere
"partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato"). Più in particolare è stato affermato che nel caso di domanda proposta dal correntista,
- 3 - l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Peraltro, che una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura non corrisponde al riconoscimento di una prova legale esclusiva, potendo concorrere all'individuazione del saldo finale anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass. 4 aprile 2019, n. 9526).
Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre
2020, n. 29190, in motivazione). Tali principi sono stati da ultimo confermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538” (così Cass. 10140/22).
In estrema sintesi, nel caso di incompletezza degli estratti conto la rideterminazione del saldo può (e deve) eseguirsi partendo dal primo estratto conto disponibile (sempre che da questo estratto conto in avanti vi sia continuità, cioè la possibilità di ricostruire in modo
- 4 - attendibile il saldo in base agli estratti conto ovvero ad altri documenti – prodotti in atti - a tal fine utili).
°°°
L'appellante critica la decisione che ha rilevato il difetto di prova della domanda di ripetizione proposta per le seguenti, distinte, ragioni.
Le risultanze processuali imponevano di ritenere raggiunta la prova a) I contratti e gli estratti conto sono stati prodotti anche se non completi, mancando il quarto trimestre 2016 per il contratto di conto corrente e tre interi trimestri per il contratto di affidamento.
Premessi e qui richiamati i principi sopra individuati, può concludersi che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui nega ogni accertamento in ragione della incompletezza degli estratti conto senza tenere conto del fatto che l'accertamento del saldo può (e deve farsi) farsi a partire dal primo estratto conto “utile”.
Nulla in atti consente, tuttavia, di colmare le lacune esistenti nella serie degli estratti conto prodotti;
né il correntista, al di là del generico richiamo dei principi tratti dalle pronunzie della Corte di legittimità, indica alcun documento che si riveli utile al fine di ricostruire la continuità contabile del conto corrente sopperendo alla mancanza degli estratti conto.
Il ricalcolo del saldo non potrà, dunque, che iniziare dal primo estratto conto utile cioè quello a partire dal quale si registra una continuità di documentazione dei movimenti contabili avvenuti sul conto (presupposto questo indefettibile per la attendibile rideterminazione del saldo).
b) La consulenza di parte non è stata contestata e quanto da essa accertato fa, pertanto, prova secondo il principio di non contestazione.
Il motivo è infondato.
La non contestazione può riguardare i fatti;
non le valutazioni.
La consulenza di parte è una valutazione del professionista, il quale partendo da determinati dati li rielabora secondo determinati criteri pervenendo ad un risultato che è frutto del suo giudizio, cioè esprimendo una valutazione.
- 5 - In ogni caso, la banca convenuta in primo grado ha espressamente affermato di non condividere la relazione di parte perché errata sia nei calcoli che nei criteri utilizzati (e ciò priverebbe, comunque, di fondamento la tesi della non contestazione).
Sotto diverso profilo, la consulenza di parte, oltre a presentare le criticità (che la rendono inattendibile) di seguito esposte con riferimento alla c.t.u., utilizza anche ulteriori criteri non condivisibili.
c) la prova del credito ritenuta mancante è data dalla c.t.u. esperita in primo grado.
Anche tale argomento è fallace, sol che si rilevi come il consulente, pur non essendo in grado di ricostruire contabilmente i periodi non documentati per mancanza degli estratti conto, ha eseguito il ricalcolo per l'intero arco temporale di durata del rapporto e non si è curato di verificare se il superamento del tasso soglia (accertato) integrasse usura originaria o sopravvenuta (pervenendo così ad un risultato tecnicamente inattendibile).
°°°
Il motivo in esame si palesa, pertanto, fondato solo nei limiti di quanto sopra osservato al punto a).
Richiesta di ordine di esibizione della documentazione mancante.
Il tribunale ha negato l'ordine di esibizione formulato dall'attore non avendo questi “né dedotto né dimostrato di avere richiesto alla banca convenuta copia del contratto di apertura del conto anticipi e degli estratti conto”.
L'appellante reitera la domanda, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di ordinare la produzione degli estratti conto mancanti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. atteso che ne era stata fatta richiesta (doc. 9), ai sensi dell'art. 119 TUB, rimasta senza riscontro.
Il motivo è infondato.
In linea di principio, l'ordine di esibizione non può valere a sopperire l'onere della prova rimasto inadempiuto. La parte deve, pertanto, dimostrare di non essere stata nelle condizioni di produrre i documenti necessari e tale presupposto può, in astratto, ritenersi sussistente quando la richiesta della consegna degli estratti conto, formulata ante causam ex art. 119 TUB, sia rimasta inaudita.
- 6 - Il documento che dovrebbe dimostrare la fondatezza del gravame è una comunicazione inviata dalla banca al correntista ove si legge “riguardo alla richiesta di documentazione da Voi avanzata, evidenziamo di avere interessato la filiale di Ragusa per un Parte_3 pronto incontro”.
La banca appellata nega che tale risposta riguardasse i documenti in questione.
Se è vero che tale difesa è di particolare genericità, altrettanto vero è che il correntista aveva l'onere preciso di dimostrare di avere richiesto proprio quei documenti che oggi assumono rilevanza in causa.
A fronte della negazione della banca che la propria risposta riguardasse proprio quei documenti non può ritenersi soddisfatto l'onere della prova che gravava sul correntista e che il tribunale ha ritenuto inadempiuto rigettando la richiesta di ordine di esibizione.
Corretta appare, pertanto, la decisione del primo giudice di non accogliere la richiesta di emissione di ordine di esibizione.
°°°
La parziale fondatezza dell'appello determina la necessità di procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di accertare il saldo dei conti oggetto di causa. conto apertura di credito/anticipi individuato dal n. 9013393
Quando con la domanda di ripetizione dell'indebito è allegata la nullità di clausole contrattuali o l'applicazione di condizioni difformi da quelle previste in contratto è onere della parte produrre il contratto di conto corrente oltre che gli estratti conto (cfr. Cass.
36595/22 ove è affermato “…. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire
l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, …”).
Nel caso in esame, il rapporto trova disciplina in un contratto solo a far data dal 14.6.2010 mentre per il periodo precedente non v'è alcun contratto (o comunque non è stato prodotto in atti).
L'omessa produzione del contratto priva di fondatezza per difetto di prova la domanda proposta con la conseguenza che fino al 14.6.10 nessun accertamento andrà svolto essendo
- 7 - corretto, per le ragioni in diritto in premessa riferite, il rilevo del tribunale relativo alla mancanza di prova della domanda.
P.Q.M.
Il giudice, non definitivamente pronunziando sulla causa n. 772/21 R.G., così statuisce: rigetta l'appello con riferimento alla domanda di ripetizione dei pagamenti indebiti eseguiti sul conto individuato dal n. 9013393 fino alla data del 13.06.2010; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania il 14.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 772/2021 R.G. promossa da:
, nato a $$, il , c.f. , CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Dipasquale, ; C.F._1
Appellante contro
c.f. , rappresentato e difeso, avvocati prof. Alberto Controparte_2 P.IVA_2
Toffoletto (C.F. ), Marco Pesenti (C.F. ), C.F._2 C.F._3
prof. Christian Romeo, (C.F. ), Flora Lettenmayer Controparte_3 C.F._4
( ) e Simona Daminelli, (C.F. ); CodiceFiscale_5 C.F._6
Appellato
°°°
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - In fatto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2 CP_2
Ragusa. Esponeva di avere intrattenuto con l'istituto bancario un rapporto di conto corrente individuato dal n. 300206154 (già 32254) acceso nell'anno 2001 ed un rapporto di affidamento/anticipazione individuato dal n. 9013393.
Lamentava che la banca aveva applicato interessi debitori in misura illegittima perché non pattuiti in contratto e, comunque, superiori al tasso soglia ex lege 108/1996, capitalizzazione trimestrale degli stessi, CMS e spese non previste.
Domandava l'accertamento della somma indebitamente pagata e la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
La banca convenuta contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Ragusa, dichiarata l'inammissibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 cpc avanzata da parte attrice, atteso che quest'ultima non aveva documentato di aver previamente richiesto ex art. 119 TUB la necessaria documentazione bancaria, rigettava la domanda proposta da parte attrice poiché non era stato prodotto il contratto di conto corrente, né gli estratti conto non soddisfacendo, così, l'onere probatorio.
Avverso la sentenza del Tribunale, propone i motivi di appello di Parte_2
seguito esaminati.
Resiste all'appello domandandone il rigetto. CP_2
All'udienza dell'11.10.2024 la causa è stata posta in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Prima di esaminare i motivi di censura occorre individuare su quale delle parti grava l'onere probatorio avuto riguardo alla domanda proposta.
La parte che agisce in ripetizione dell'indebito allegando l'illegittimità di versamenti/pagamenti eseguiti sul conto corrente in ragione della nullità di clausole del contratto ovvero dell'assenza di previsione nel contratto, è onerata della prova ed, anzi tutto, deve produrre il contratto e gli estratti del conto corrente, così da consentire
- 2 - all'organo giudicante il riscontro di quanto allegato a supporto della domanda di ripetizione dell'indebito e l'utile esperimento di un eventuale accertamento tecnico- contabile volto a rideterminare il saldo del conto individuando i pagamenti indebiti.
In proposito, la corte di legittimità afferma: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso” (così, tra le tante, Cass. 25373/19; conforme 31187/18).
Tale regola è poi declinata nel suo concreto atteggiarsi nel senso che la mancanza degli estratti conto “…. non si traduce però automaticamente nel rigetto della domanda. Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n.
30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere
"partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato"). Più in particolare è stato affermato che nel caso di domanda proposta dal correntista,
- 3 - l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Peraltro, che una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto debba avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura non corrisponde al riconoscimento di una prova legale esclusiva, potendo concorrere all'individuazione del saldo finale anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass. 4 aprile 2019, n. 9526).
Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021, n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicembre
2020, n. 29190, in motivazione). Tali principi sono stati da ultimo confermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538” (così Cass. 10140/22).
In estrema sintesi, nel caso di incompletezza degli estratti conto la rideterminazione del saldo può (e deve) eseguirsi partendo dal primo estratto conto disponibile (sempre che da questo estratto conto in avanti vi sia continuità, cioè la possibilità di ricostruire in modo
- 4 - attendibile il saldo in base agli estratti conto ovvero ad altri documenti – prodotti in atti - a tal fine utili).
°°°
L'appellante critica la decisione che ha rilevato il difetto di prova della domanda di ripetizione proposta per le seguenti, distinte, ragioni.
Le risultanze processuali imponevano di ritenere raggiunta la prova a) I contratti e gli estratti conto sono stati prodotti anche se non completi, mancando il quarto trimestre 2016 per il contratto di conto corrente e tre interi trimestri per il contratto di affidamento.
Premessi e qui richiamati i principi sopra individuati, può concludersi che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui nega ogni accertamento in ragione della incompletezza degli estratti conto senza tenere conto del fatto che l'accertamento del saldo può (e deve farsi) farsi a partire dal primo estratto conto “utile”.
Nulla in atti consente, tuttavia, di colmare le lacune esistenti nella serie degli estratti conto prodotti;
né il correntista, al di là del generico richiamo dei principi tratti dalle pronunzie della Corte di legittimità, indica alcun documento che si riveli utile al fine di ricostruire la continuità contabile del conto corrente sopperendo alla mancanza degli estratti conto.
Il ricalcolo del saldo non potrà, dunque, che iniziare dal primo estratto conto utile cioè quello a partire dal quale si registra una continuità di documentazione dei movimenti contabili avvenuti sul conto (presupposto questo indefettibile per la attendibile rideterminazione del saldo).
b) La consulenza di parte non è stata contestata e quanto da essa accertato fa, pertanto, prova secondo il principio di non contestazione.
Il motivo è infondato.
La non contestazione può riguardare i fatti;
non le valutazioni.
La consulenza di parte è una valutazione del professionista, il quale partendo da determinati dati li rielabora secondo determinati criteri pervenendo ad un risultato che è frutto del suo giudizio, cioè esprimendo una valutazione.
- 5 - In ogni caso, la banca convenuta in primo grado ha espressamente affermato di non condividere la relazione di parte perché errata sia nei calcoli che nei criteri utilizzati (e ciò priverebbe, comunque, di fondamento la tesi della non contestazione).
Sotto diverso profilo, la consulenza di parte, oltre a presentare le criticità (che la rendono inattendibile) di seguito esposte con riferimento alla c.t.u., utilizza anche ulteriori criteri non condivisibili.
c) la prova del credito ritenuta mancante è data dalla c.t.u. esperita in primo grado.
Anche tale argomento è fallace, sol che si rilevi come il consulente, pur non essendo in grado di ricostruire contabilmente i periodi non documentati per mancanza degli estratti conto, ha eseguito il ricalcolo per l'intero arco temporale di durata del rapporto e non si è curato di verificare se il superamento del tasso soglia (accertato) integrasse usura originaria o sopravvenuta (pervenendo così ad un risultato tecnicamente inattendibile).
°°°
Il motivo in esame si palesa, pertanto, fondato solo nei limiti di quanto sopra osservato al punto a).
Richiesta di ordine di esibizione della documentazione mancante.
Il tribunale ha negato l'ordine di esibizione formulato dall'attore non avendo questi “né dedotto né dimostrato di avere richiesto alla banca convenuta copia del contratto di apertura del conto anticipi e degli estratti conto”.
L'appellante reitera la domanda, lamentando che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la richiesta di ordinare la produzione degli estratti conto mancanti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. atteso che ne era stata fatta richiesta (doc. 9), ai sensi dell'art. 119 TUB, rimasta senza riscontro.
Il motivo è infondato.
In linea di principio, l'ordine di esibizione non può valere a sopperire l'onere della prova rimasto inadempiuto. La parte deve, pertanto, dimostrare di non essere stata nelle condizioni di produrre i documenti necessari e tale presupposto può, in astratto, ritenersi sussistente quando la richiesta della consegna degli estratti conto, formulata ante causam ex art. 119 TUB, sia rimasta inaudita.
- 6 - Il documento che dovrebbe dimostrare la fondatezza del gravame è una comunicazione inviata dalla banca al correntista ove si legge “riguardo alla richiesta di documentazione da Voi avanzata, evidenziamo di avere interessato la filiale di Ragusa per un Parte_3 pronto incontro”.
La banca appellata nega che tale risposta riguardasse i documenti in questione.
Se è vero che tale difesa è di particolare genericità, altrettanto vero è che il correntista aveva l'onere preciso di dimostrare di avere richiesto proprio quei documenti che oggi assumono rilevanza in causa.
A fronte della negazione della banca che la propria risposta riguardasse proprio quei documenti non può ritenersi soddisfatto l'onere della prova che gravava sul correntista e che il tribunale ha ritenuto inadempiuto rigettando la richiesta di ordine di esibizione.
Corretta appare, pertanto, la decisione del primo giudice di non accogliere la richiesta di emissione di ordine di esibizione.
°°°
La parziale fondatezza dell'appello determina la necessità di procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di accertare il saldo dei conti oggetto di causa. conto apertura di credito/anticipi individuato dal n. 9013393
Quando con la domanda di ripetizione dell'indebito è allegata la nullità di clausole contrattuali o l'applicazione di condizioni difformi da quelle previste in contratto è onere della parte produrre il contratto di conto corrente oltre che gli estratti conto (cfr. Cass.
36595/22 ove è affermato “…. Con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire
l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, …”).
Nel caso in esame, il rapporto trova disciplina in un contratto solo a far data dal 14.6.2010 mentre per il periodo precedente non v'è alcun contratto (o comunque non è stato prodotto in atti).
L'omessa produzione del contratto priva di fondatezza per difetto di prova la domanda proposta con la conseguenza che fino al 14.6.10 nessun accertamento andrà svolto essendo
- 7 - corretto, per le ragioni in diritto in premessa riferite, il rilevo del tribunale relativo alla mancanza di prova della domanda.
P.Q.M.
Il giudice, non definitivamente pronunziando sulla causa n. 772/21 R.G., così statuisce: rigetta l'appello con riferimento alla domanda di ripetizione dei pagamenti indebiti eseguiti sul conto individuato dal n. 9013393 fino alla data del 13.06.2010; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania il 14.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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