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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/10/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1282/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
M A L A T O P R E S . E E Pt_1 Pt_2
F R A N C E Z A G I U D I C E Pt_3 Pt_4
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_5
e rappresentati e difesi dall'avvocato ROMANO STEFANO per mandato
[...] Parte_6 in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli e , ormai maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_5 Parte_6 matrimonio in Mazara del Vallo il 14/09/1983 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 267, parte II, serie A, anno 1983, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Mazara del Vallo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 23/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
ON AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
M A L A T O P R E S . E E Pt_1 Pt_2
F R A N C E Z A G I U D I C E Pt_3 Pt_4
A L E X C O S T A N Z A G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi Pt_5
e rappresentati e difesi dall'avvocato ROMANO STEFANO per mandato
[...] Parte_6 in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale sono nati i figli e , ormai maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3 ed economicamente autosufficienti;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_5 Parte_6 matrimonio in Mazara del Vallo il 14/09/1983 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo al n. 267, parte II, serie A, anno 1983, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Mazara del Vallo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 23/10/2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
ON AL