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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1117/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1117 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
27.07.1976, entrambi elettivamente domiciliati in Marina di Minturno (LT) via S. Reparata n. 32, presso lo studio dell'avv. Pelle Ilaria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.05.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.10.2016 a Minturno (LT) e che dallo loro unione è nata la figlia Per_1
(l'8.08.2023), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento per la moglie per l'importo di euro Pt_2 mensili 100,00 e a favore della figlia nella misura di euro mensili 400,00, oltre rivalutazione ISTAT,
e oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore;
l'assegno unico INPS sarò percepito per intero dalla madre. All'udienza cartolare del 30.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni della separazione, di cui al ricorso, appaiono conformi alla legge e agli interessi della minore. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1117/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 30.06.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Minturno (LT) il 13.10.2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2016, al n.
49 , parte 2, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1117 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al
Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
27.07.1976, entrambi elettivamente domiciliati in Marina di Minturno (LT) via S. Reparata n. 32, presso lo studio dell'avv. Pelle Ilaria, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 30.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.05.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13.10.2016 a Minturno (LT) e che dallo loro unione è nata la figlia Per_1
(l'8.08.2023), hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento per la moglie per l'importo di euro Pt_2 mensili 100,00 e a favore della figlia nella misura di euro mensili 400,00, oltre rivalutazione ISTAT,
e oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore;
l'assegno unico INPS sarò percepito per intero dalla madre. All'udienza cartolare del 30.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni della separazione, di cui al ricorso, appaiono conformi alla legge e agli interessi della minore. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1117/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 30.06.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Minturno (LT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Minturno (LT) il 13.10.2016, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2016, al n.
49 , parte 2, Serie A);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)