TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2576/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
COLLOVINI MARTA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
matrimonio non trascritto in Italia
CONCLUSIONI: come da nota scritta di precisazione delle conclusioni e cioé
per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) pronunciare la separazione personale giudiziale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al marito per le ragioni esposte in atti;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e a fissare ove ciascuno vorrà la propria dimora;
3)
1 affidare in via esclusiva alla madre i figli minori Persona_1
e la quale potrà adottare Persona_2 Persona_3 Persona_4
in autonomia e senza il consenso del padre ogni decisione nell'interesse dei figli, comprese quelle di maggior interesse (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé e per i figli); con collocazione prevalente presso la madre;
4) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pramaggiore (Ve), Via Leopardi 77,
a favore della signora;
5) disporre la sospensione delle frequentazioni Pt_1
padre- figli;
quando il padre sarà di nuovo reperibile, disporre che lo stesso potrà incontrare i figli solo in modalità protetta presso i locali del Consultorio
familiare Aulss 4 Veneto Orientale, che avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
6) porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 800,00, in ragione di euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
7) porre altresì a carico del signor il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli CP_1
individuate come da Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018; 8) disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre;
9) disporre a carico del signor e a CP_1
favore della signora un assegno a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della stessa pari ad € 200,00 mensili, che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi in base agli indici Istat;
Con condanna del resistente alla integrale
2 rifusione delle spese di lite e dei compensi, oltre agli accessori come per legge”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 21/11/2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in Marocco, in data 13/08/2009, non trascritto in Italia
precisando che dal matrimonio erano nati i figli il 10.08.2012, Persona_1
il 12.07.2014, il 29.06.2017 e il 30.08.2021 e deducendo, a Per_2 Per_3 Per_4
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa dei comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, visite protette tra padre e figli, l'attribuzione di un assegno di euro 800,00 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie sostenute per la prole, e la previsione di un assegno di euro 200,00 per il proprio mantenimento;
ha chiesto, infine, che dell'assegno unico universale potesse beneficiarne totalmente la madre.
All'udienza del 19 dicembre 2022, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori, prevedendo che gli stessi vivano con la madre nella casa coniugale in Pramaggiore (Ve), Via Leopardi n. 77/A, che ha assegnato alla stessa;
ha sospeso la frequentazione dei figli con il genitore non collocatario,
stante la sua irreperibilità, ed ha determinato in € 800,00 mensili l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
3 da versarsi in forma tracciabile entro i primi cinque giorni di ogni mese, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50%
delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
nonostante la rituale notifica degli atti del giudizio, non CP_1
si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del giorno 11
ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Rimessa
la causa in istruttoria per consentire il deposito dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, tradotto e apostillato, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione con ordinanza del 21 marzo 2025.
DIRITTO
1. Status.
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi degli artt. 3,
lett a), i), e 7, comma primo, del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità
giurisdizionale dello Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi e della prole, preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido,
quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato nel Regno del
Marocco dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come
4 risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è
corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte
secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia,
indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò posto, la domanda di separazione personale proposta da Parte_1
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il
5 quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie è stato definitivamente accertato, con sentenza di condanna n. 1057/23, pronunciata dal Tribunale di Pordenone nel procedimento n. 2145/21 rg.n.r./ n. 955/22 r.g.trib., divenuta definitiva, che dal 2014 sino al giugno 2021, maltrattava la moglie CP_1
sottoponendola ad un regime di vita vessatorio ed umiliante consistito in vessazioni di ordine fisico e psicologico, alla presenza dei figli minori e durante il periodo in cui era in stato di gravidanza e, in data 11 giugno 2021
percuoteva la moglie con una testata cagionandole lesioni personali, sempre mentre era in stato di gravidanza.
Secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, “Le
reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia
6 vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Sez. 1,
07/08/2024, n. 22294; Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022).
La separazione, pertanto, è senza dubbio addebitabile al marito.
3. Affido della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, disposto con l'ordinanza presidenziale.
Infatti, se l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura, costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse
del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è
rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo
7 comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
deve essere disposto l'affidamento dei figli minori alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Tanto si rende opportuno alla luce della condotta maltrattante del padre nei confronti della madre, del disinteresse manifestato del padre nei confronti dei figli, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli – come dichiarato da parte ricorrente, affermando la pendenza di procedimento penale n. 3758/2022 R.g.n.r. avanti al Tribunale di
Pordenone, cfr. querela del 03.09.2022 e sentenza n. 880/24 pervenuta d'ufficio nel fascicolo telematico in data 05.11.2024, che, ancorché di non luogo a procedere per irreperibilità dell'imputato, attesta l'imputazione; tale condotta valutata unitamente al disinteresse che il convenuto ha dimostrato scegliendo di non costituirsi in giudizio e non comparire all'udienza fissata dal Tribunale
per sentire le parti, nonchè la sua successiva irreperibilità assoluta (come attestato dalla predetta sentenza penale) avvalora il fatto che costui, allo stato,
non può reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
Data la situazione sopra riportata, le frequentazioni padre-figli saranno
8 sospese e, quando il resistente sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare i figli esclusivamente presso i locali del Servizio sociale competente per il Comune
di Pramaggiore, alla presenza degli operatori.
4. Assegnazione della casa familiare.
Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa familiare sita in sita in
Pramaggiore (Ve), Via Leopardi n. 77/A, sarà assegnata alla madre Pt_1
quale genitore collocatario dei figli minori.
[...]
5. Assegno di mantenimento a favore della moglie e mantenimento della
prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie, volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli.
La moglie è disoccupata ed ha dichiarato di non essere in condizioni di poter lavorare in quanto ciò non è compatibile con le particolari esigenze di accudimento del piccolo e con l'impegno terapeutico che la sua Per_4
malattia richiede. Il minore, infatti, è affetto da una malattia genetica del tipo
“anomalia congenita cranio- ossa- faccia-tegumenti- mucose, dislasia cleido cranico”, e da una condizione di ritardo nello sviluppo psicomotorio per il quale il piccolo è in carico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Aulss 4
“Veneto Orientale”. Il nucleo si sostenta grazie all'assegno unico per la prole
(di circa 1.100 euro al mese) e agli aiuti pubblici.
A carico del marito pende una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti commessi nei confronti della signora , pena Pt_1
ancora non eseguita per latitanza del convenuto. Parte ricorrente ha dichiarato che fino al mese di luglio 2022, ha lavorato come operaio presso la ditta
“Proxital”, di Motta di Livenza (TV), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Pertanto, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il
9 tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, il Tribunale ritiene equo determinare in euro
200,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 200,00, dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto della potenziale capacità economica delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e gli esclusivi oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 800,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo.
6. Spese.
La totale soccombenza del convenuto comporta la condanna di CP_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore
[...]
di ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (valore Parte_1
indeterminabile -complessità bassa, tutte le fasi, valori minimi).
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Marocco, in data 13/08/2009;
dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
affida i figli minori, Persona_1 Persona_2
e alla madre, alla quale è attribuito Persona_3 Persona_4
in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà
adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé e per i figli); con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Pramaggiore
(Ve), Via Leopardi n. 77/A alla madre Parte_1
dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figli; quando il padre sarà
di nuovo reperibile, potrà incontrare i figli esclusivamente in forma protetta presso i Servizi sociali competenti per il Comune di residenza dei minori, che avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a
[...] Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, in forma tracciabile con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli CP_1
in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
11 dell'importo di euro 800,00 mensili (euro 200,00 a figlio), da versarsi in forma tracciabile e via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli
Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.600,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2576/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
COLLOVINI MARTA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
matrimonio non trascritto in Italia
CONCLUSIONI: come da nota scritta di precisazione delle conclusioni e cioé
per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) pronunciare la separazione personale giudiziale fra i coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito al marito per le ragioni esposte in atti;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e a fissare ove ciascuno vorrà la propria dimora;
3)
1 affidare in via esclusiva alla madre i figli minori Persona_1
e la quale potrà adottare Persona_2 Persona_3 Persona_4
in autonomia e senza il consenso del padre ogni decisione nell'interesse dei figli, comprese quelle di maggior interesse (concernenti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé e per i figli); con collocazione prevalente presso la madre;
4) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Pramaggiore (Ve), Via Leopardi 77,
a favore della signora;
5) disporre la sospensione delle frequentazioni Pt_1
padre- figli;
quando il padre sarà di nuovo reperibile, disporre che lo stesso potrà incontrare i figli solo in modalità protetta presso i locali del Consultorio
familiare Aulss 4 Veneto Orientale, che avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
6) porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 800,00, in ragione di euro 200,00 per ciascun figlio, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
7) porre altresì a carico del signor il 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli CP_1
individuate come da Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio, stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018; 8) disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre;
9) disporre a carico del signor e a CP_1
favore della signora un assegno a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della stessa pari ad € 200,00 mensili, che dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, da rivalutarsi in base agli indici Istat;
Con condanna del resistente alla integrale
2 rifusione delle spese di lite e dei compensi, oltre agli accessori come per legge”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 21/11/2022 ha chiesto la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in Marocco, in data 13/08/2009, non trascritto in Italia
precisando che dal matrimonio erano nati i figli il 10.08.2012, Persona_1
il 12.07.2014, il 29.06.2017 e il 30.08.2021 e deducendo, a Per_2 Per_3 Per_4
fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa dei comportamenti del coniuge contrari ai doveri coniugali.
Parte ricorrente ha chiesto, oltre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, l'affidamento esclusivo dei figli minori, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, visite protette tra padre e figli, l'attribuzione di un assegno di euro 800,00 a titolo di contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie sostenute per la prole, e la previsione di un assegno di euro 200,00 per il proprio mantenimento;
ha chiesto, infine, che dell'assegno unico universale potesse beneficiarne totalmente la madre.
All'udienza del 19 dicembre 2022, è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori, prevedendo che gli stessi vivano con la madre nella casa coniugale in Pramaggiore (Ve), Via Leopardi n. 77/A, che ha assegnato alla stessa;
ha sospeso la frequentazione dei figli con il genitore non collocatario,
stante la sua irreperibilità, ed ha determinato in € 800,00 mensili l'assegno da corrispondersi alla medesima a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
3 da versarsi in forma tracciabile entro i primi cinque giorni di ogni mese, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50%
delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
nonostante la rituale notifica degli atti del giudizio, non CP_1
si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del giorno 11
ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. Rimessa
la causa in istruttoria per consentire il deposito dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, tradotto e apostillato, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione con ordinanza del 21 marzo 2025.
DIRITTO
1. Status.
Ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi degli artt. 3,
lett a), i), e 7, comma primo, del Regolamento UE 2019/1111, quale autorità
giurisdizionale dello Stato membro dove si trova la residenza abituale dei coniugi e della prole, preliminarmente, deve osservarsi che il matrimonio contratto dalle parti non risulta trascritto in Italia.
A tal proposito, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l.n. 218/95, secondo il quale il matrimonio è valido,
quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato nel Regno del
Marocco dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come
4 risulta dalla copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro Paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile. Il principio enunciato è
corollario del più ampio principio della rilevanza della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, diverse sono state le pronunce della Suprema Corte
secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia,
indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione (Sez. 1, Sentenza n. 9578 del 17/09/1993).
Ciò posto, la domanda di separazione personale proposta da Parte_1
deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il
5 quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale.
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie è stato definitivamente accertato, con sentenza di condanna n. 1057/23, pronunciata dal Tribunale di Pordenone nel procedimento n. 2145/21 rg.n.r./ n. 955/22 r.g.trib., divenuta definitiva, che dal 2014 sino al giugno 2021, maltrattava la moglie CP_1
sottoponendola ad un regime di vita vessatorio ed umiliante consistito in vessazioni di ordine fisico e psicologico, alla presenza dei figli minori e durante il periodo in cui era in stato di gravidanza e, in data 11 giugno 2021
percuoteva la moglie con una testata cagionandole lesioni personali, sempre mentre era in stato di gravidanza.
Secondo costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, “Le
reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia
6 vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Sez. 1,
07/08/2024, n. 22294; Sez. 1 - , Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022).
La separazione, pertanto, è senza dubbio addebitabile al marito.
3. Affido della prole.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve confermarsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, disposto con l'ordinanza presidenziale.
Infatti, se l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura, costituisce eccezione a tale regola la soluzione dell'affidamento dei minori ad uno solo dei genitori, nei casi in cui l'affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse
del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.); in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è
rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori,
una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, obiettiva lontananza,
indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento).
Quanto al contenuto dell'affidamento esclusivo, deve ritenersi che la necessità
di garantire l'interesse del minore consente al giudice di modulare in concreto l'ambito dei poteri-doveri spettanti al genitore non affidatario;
questo
7 comporta che, nell'ipotesi di affidamento monogenitoriale, è possibile che il genitore non affidatario – in base ad un provvedimento motivato, suscettibile di modifica nel tempo, che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso -
sia escluso in tutto o in parte dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando una diversa soluzione sia contraria all'interesse del minore (art. 337
quater, terzo comma, c.c.). Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per il figlio.
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
deve essere disposto l'affidamento dei figli minori alla madre, alla quale deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Tanto si rende opportuno alla luce della condotta maltrattante del padre nei confronti della madre, del disinteresse manifestato del padre nei confronti dei figli, che si è tradotto in particolare nella violazione sistematica dell'obbligo di cura e sostegno, dal momento che il resistente ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli – come dichiarato da parte ricorrente, affermando la pendenza di procedimento penale n. 3758/2022 R.g.n.r. avanti al Tribunale di
Pordenone, cfr. querela del 03.09.2022 e sentenza n. 880/24 pervenuta d'ufficio nel fascicolo telematico in data 05.11.2024, che, ancorché di non luogo a procedere per irreperibilità dell'imputato, attesta l'imputazione; tale condotta valutata unitamente al disinteresse che il convenuto ha dimostrato scegliendo di non costituirsi in giudizio e non comparire all'udienza fissata dal Tribunale
per sentire le parti, nonchè la sua successiva irreperibilità assoluta (come attestato dalla predetta sentenza penale) avvalora il fatto che costui, allo stato,
non può reputarsi un genitore adeguato, per cui è opportuno attribuire alla madre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale).
Data la situazione sopra riportata, le frequentazioni padre-figli saranno
8 sospese e, quando il resistente sarà di nuovo reperibile, potrà incontrare i figli esclusivamente presso i locali del Servizio sociale competente per il Comune
di Pramaggiore, alla presenza degli operatori.
4. Assegnazione della casa familiare.
Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., la casa familiare sita in sita in
Pramaggiore (Ve), Via Leopardi n. 77/A, sarà assegnata alla madre Pt_1
quale genitore collocatario dei figli minori.
[...]
5. Assegno di mantenimento a favore della moglie e mantenimento della
prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla moglie, volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al mantenimento dei figli.
La moglie è disoccupata ed ha dichiarato di non essere in condizioni di poter lavorare in quanto ciò non è compatibile con le particolari esigenze di accudimento del piccolo e con l'impegno terapeutico che la sua Per_4
malattia richiede. Il minore, infatti, è affetto da una malattia genetica del tipo
“anomalia congenita cranio- ossa- faccia-tegumenti- mucose, dislasia cleido cranico”, e da una condizione di ritardo nello sviluppo psicomotorio per il quale il piccolo è in carico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Aulss 4
“Veneto Orientale”. Il nucleo si sostenta grazie all'assegno unico per la prole
(di circa 1.100 euro al mese) e agli aiuti pubblici.
A carico del marito pende una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti commessi nei confronti della signora , pena Pt_1
ancora non eseguita per latitanza del convenuto. Parte ricorrente ha dichiarato che fino al mese di luglio 2022, ha lavorato come operaio presso la ditta
“Proxital”, di Motta di Livenza (TV), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Pertanto, dal momento che i redditi della moglie non le garantirebbero il
9 tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito, il Tribunale ritiene equo determinare in euro
200,00 mensili l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 200,00, dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
In ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto della potenziale capacità economica delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e gli esclusivi oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei minori;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 800,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre, come previsto dalla legge in caso di affido esclusivo.
6. Spese.
La totale soccombenza del convenuto comporta la condanna di CP_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo in favore
[...]
di ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (valore Parte_1
indeterminabile -complessità bassa, tutte le fasi, valori minimi).
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale tra e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Marocco, in data 13/08/2009;
dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
affida i figli minori, Persona_1 Persona_2
e alla madre, alla quale è attribuito Persona_3 Persona_4
in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà
adottare in autonomia e senza il consenso del padre tutte le decisioni di maggior interesse per i minori (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio, il rinnovo del permesso di soggiorno per sé e per i figli); con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Pramaggiore
(Ve), Via Leopardi n. 77/A alla madre Parte_1
dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figli; quando il padre sarà
di nuovo reperibile, potrà incontrare i figli esclusivamente in forma protetta presso i Servizi sociali competenti per il Comune di residenza dei minori, che avrà l'onere di contattare per una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori;
determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento della moglie, da corrispondere a
[...] Parte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, in forma tracciabile con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli CP_1
in via indiretta, mediante versamento alla madre Parte_1
11 dell'importo di euro 800,00 mensili (euro 200,00 a figlio), da versarsi in forma tracciabile e via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat, se in aumento;
dispone che il padre provveda al pagamento del 50% CP_1
delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli
Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.600,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 15/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
12