Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1892 2023 R.G. avente ad oggetto “Mutuo ”, promossa da
, con l'Avv. CAPOROTUNDO SERGIO;
Parte_1
parte attrice contro
; Controparte_1
parte convenuta contumace
L'attore adiva il Tribunale di Lecce al fine di contestare il contratto di finanziamento oggetto di causa stipulato con la convenuta e rassegnava le seguenti conclusioni: “1.
Nel merito accertare e dichiarare, nel contratto finanziamento la nullità della clausola di determinazione degli interessi in quanto il TAEG dichiarato dalla convenuta CP_1 risulta difforme dal TAEG applicato e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., individuato il saggio di interesse applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti 3. Sempre nel merito accertare, nel seno del contratto di finanziamento l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso contrattualmente pattuito e, per effetto del combinato disposto ex art. 1346,
1418, 1419, 1284 c.c., individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, previa compensazione delle maggiori somme non dovute, accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, determinare per le rate a scadere un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.
4. sempre nel merito accertare e dichiarare nullo il contratto per come strutturato con il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegittimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto 5.Per l'effetto, condannare la a rideterminare il CP_1
Condannare la convenuta opposta alle spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La Banca convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
L'eccezione di illegittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” non è fondata per i seguenti motivi.
Il piano di ammortamento c.d. alla francese non è un metodo di calcolo degli interessi dovuti dal debitore alla banca ma un modo per ripartire gli interessi – calcolati ex ante sul solo capitale – su di un determinato periodo di tempo. Ciò peraltro è coerente con il disposto dell'art. 1194 c.c., secondo cui il pagamento deve essere imputato dapprima agli interessi e, solo successivamente, a capitale e che, comunque, le parti possono pattuire altri criteri di imputazione. La giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di escludere qualsivoglia nesso tra piano di ammortamento alla francese e anatocismo
(Tribunale di Torino sentenza n. 1971/2019). Inoltre, “Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” ed effettui, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto sul solo capitale ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute, non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 cc..” (Corte di Appello di Roma 30 gennaio 2020 n.
731/2020 - Cassazione Civile sez. III 20 febbraio 2003 n. 2593).
Inoltre sull'ammortamento alla francese le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
L'eccezione sull'errata indicazione dell' o del non appare fondata. CP_2 CP_3
L' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto CP_2 in questione, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Risulta irrilevante, ai fini dell'art. 117 TUB, la eventuale divergenza tra
T.A.E.G. contrattuale ed effettivo in quanto tale difformità, ove accertata, non comporterebbe in ogni caso alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce semplicemente un indicatore di costo che sintetizza, ai soli fini informativi, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale. Conseguentemente, nel caso di specie, non può ritenersi applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 117 T.U.B. atteso che la presunta erronea quantificazione del T.A.E.G. e/o I.S.C. non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario.
Il CTU non ha riscontrato il superamento del tasso soglia.
Pertanto, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per i motivi di cui sopra;
- compensa le spese di lite;
- rigetta ogni altra domanda o eccezione.
Così deciso in Lecce, il 24/03/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore