Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 04/06/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04259/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06469/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 6469 del 2024, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori, esercenti la relativa responsabilità sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del PEI consegnato il 21.10.2024 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 18, a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore, in palese violazione della patologia risultante dalle certificazioni mediche;
- del verbale del GLO consegnato nella medesima data, nella parte in cui omette di indicare la proposta delle ore di sostegno da assegnare al minore in base alla propria patologia;
- nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall’ufficio scolastico regionale;
- nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap, ad oggi ignoti, che non tengono conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore;
previa declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario di frequenza scolastica in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento, nonché dell’obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l’inclusione scolastica, necessaria per un adeguato apprendimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e della Scuola Secondaria di I Grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza, n. 81 del 14.01.2025, la Sezione così regolava la fase cautelare del giudizio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
il minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stato riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92”;
frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la -OMISSIS- della Scuola Secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, plesso-OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, per 30 ore settimanali;
egli ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 30 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, gli ha assegnato 18 ore di sostegno, giusta il P.E.I. a.s. 2024/2025 gravato;
Rilevato che la diagnosi funzionale in atti prescrive, per il minore, il sostegno scolastico, con rapporto in deroga per gravità;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024 – 2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dello stesso P.E.I. a.s. 2024-2025, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 18 ore, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore, tenuto conto della disabilità del minore e della diagnosi funzionale in atti;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assegnando allo stesso le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura auspicabilmente pari all’intero tempo – scuola (30 ore);
Considerato che è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, da ultimo depositando memoria, con allegata relazione del d.s. dell’Istituto resistente, dalla quale emerge l’esecuzione della predetta ordinanza cautelare (l’Istituto “ha provveduto ad assegnare all’alunno in oggetto n. 30 ore di sostegno settimanali, pari al numero di ore di frequenza scolastica, modificando di conseguenza il PEI”);
Rilevato che, dopo la pronunzia della predetta ordinanza cautelare, parte ricorrente depositava note conclusive, del seguente tenore: “Con ordinanza il Tar ha accolto ha accolto la domanda cautelare riconoscendo le ore richieste. La famiglia ha comunicato allo scrivente che la scuola ha riconosciuto le ore previste nell’ordinanza. Alla luce dei principi sopra richiamati si chiede l’accoglimento del ricorso, se del caso con sentenza in forma semplificata e con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese legali per le quali è stata dichiarata l’antistatarietà”;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio si dava avviso alle parti della possibile pronuncia di sentenza, ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che – stante quanto riferito dalle parti – il ricorso va accolto, per le stesse ragioni, già espresse nell’ordinanza cautelare predetta, che s’abbiano qui per integralmente richiamate, in quanto condivise dal Collegio (la cui pregnanza argomentativa risulta, del resto, confermata dall’ottemperanza, prestata dalla P.A. all’arresto cautelare in questione);
Rilevato che le spese di lite, per la soccombenza dell’Amministrazione, vanno poste a suo carico, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore degli stessi ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.