Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/1969, n. 2118
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Sentenza 13 giugno 1969

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La norma di cui all'art. 1482 cod. civ. (vendita di cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli) e applicabile, indifferentemente, alla vendita perfetta e alla promessa bilaterale di vendita. ( V. 1150-67, massima n. 327576).*

L'elemento differenziatore di un contratto definitivo di compra-vendita da uno preliminare e costituito dalla volonta dei contraenti, rivolta rispettivamente a trasferire direttamente la proprieta ovvero ad obbligarsi a prestare in un momento successivo il consenso al trasferimento. La Determinazione e la valutazione di siffatto elemento e riservata al giudice di merito e, ove sia sorretta da motivazione congrua ed esente di vizi logico-giuridici, si sottrae a Sindacato in Sede di legittimita. V. 2415-67, massima n. 329693 1157-67, massima n. 327587 e numerose altre.*

La norma dell'art. 1482 cod. civ. (vendita di cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli), nel subordinare la risoluzione del contratto per inadempimento all'inutile decorso del termine stabilito dal giudice per liberare la cosa dai vincoli, rappresenta una deroga al principio generale dell'art. 1455 dello stesso codice, che impone al giudice di pronunziare la risoluzione quando accerti la gravita dello inadempimento. ( V. 419-66, massima n. 320828).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/06/1969, n. 2118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2118
    Data del deposito : 13 giugno 1969

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