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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2351/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti, 5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006942807 RUOL.796-24 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006942807 RUOLO. 803-2015 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006942807 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006942807 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 796/2024 TARI 2015
- RUOLO n. 803/2024 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1679/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti di ON SI SP e del Comune di Canicattì la cartella di pagamento n. 29120240006942807comunicata il 18/04/2024 a tritolo di
Tari e Tefa anno 2015 per l'importo di € 336,00 e per l' anno 2014 per € 308,00 e i ruoli nn. 2024/000796 per l'anno 2014 e 2024/000803 per l'anno 2015, con i quali l'Agenzia delle Entrate, ON, ha intimato il pagamento complessivo di € 649,88.
Il ricorrente ha affidato l'impugnazione a diversi articolati motivi cosi come indicati nel ricorso introduttivo, con i quali ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione, rilevando che dalla documentazione versata in atti emerge l'infondatezza di tutti i rilievi svolti nei confronti della condotta dell'agente della riscossione, ragione per cui chiede dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Si costituisce anche il Comune di Canicattì ritenendo motivato l'atto impugnato e produce copia della ricevuta attestante la notifica dell'atto impugnato, debitamente sottoscritta.
Il ricorrente ha successivamente depositato in giudizio memorie difensive con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso stante la illegittimità dell'atto impugnato.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 11 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
In ogni caso, la notifica, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dalla cartella, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto.
Lamenta, parte ricorrente, la prescrizione pretesa creditoria ex art. 2948 cc. e art. 20 D.lgs n. 472/1997 e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
Il motivo è infondato.
La prescrizione per le sanzioni tributarie è quinquennale (5 anni) ex art. 20 D.Lgs. 472/97, mentre gli interessi seguono l'art. 2948 c.c. (5 anni), mentre il tributo principale (imposta) è decennale (10 anni), salvo eccezioni;
la mancata impugnazione della cartella non converte la prescrizione breve in quella lunga (decennale), che si ha solo con sentenza passata in giudicato.
La decadenza impedisce all'ente di accertare il credito oltre un certo termine, mentre la prescrizione ne preclude la riscossione dopo un certo periodo, con termini distinti per imposte, sanzioni e interessi.
Nel caso di specie il Comune di Canicattì ha provato che l'atto impugnato è stato preceduto da un avviso di accertamento prodromico il cui avviso è stato poi spedito il 28.11.2019.
Ciò che rileva, tuttavia, ai fini del rispetto del termine di decadenza, è la data di spedizione dell'atto, in ossequio al principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato, normato dall'art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600/1973.
La norma recita testualmente: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”, per tale l'ente impositore non è incorso in decadenza per quel che riguarda l'attività di competenza del proprio ufficio.
Con altro motivo si oppone la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex art. 25 DPR 602/1973.
Osserva che, trattandosi di ruoli che sono stati resi esecutivi in data 12.2.2024 e consegnati il 10.3.2024, se ne deduce che l'Ente della riscossione avendo nello stesso anno provveduto all'estrazione e alla notifica delle cartelle di pagamento, nessuna censura può muoversi alla condotta di quest'ultimo, che, ricevuto il ruolo, ha tempestivamente provveduto all'estrazione della cartella e alla notifica della stessa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia.
Deduce, ancora, la richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia.
Sul punto il collegio ritiene tale eccezione irrilevante, perché non si rileva in atti, la mancata produzione della prova di notificazione perché la ricorrente si è regolarmente opposta e quindi era chiara ed individuata la notifica sull'atto successivamente opposto.
Con il successivo motivo invoca l'esame diretto degli elementi costitutivi della documentazione prodotta ex adverso. Soluzione art. 112 c.p.c..
La richiesta viene disattesa perchè l'analisi degli "elementi costitutivi" dell'atto va valutata alla luce dell'art. 112 c.p.c., assicurando che questo Giudice si pronuncerà su tutta la domanda e non su una parte di essa garantendo il principio fondamentale per il corretto svolgimento del processo.
Parimenti infondato anche il motivo con il quale lamenta la insussistenza della pretesa tributaria, ritenendola insussistente nell'an e nel quantum debeatur.
Invero, la somma è dovuta all'ente impositore da parte dell'odierno ricorrente per il titolo per il quale procede, poiché trattandosi di mancato pagamento tributi locali (TARI e TEFA), e nessuna contestazione a riguardo risulta suffragata da elementi che deducano la illegittimità dell'atto impugnato, la chiesta pretesa è più che giustificata, tranne che parte ricorrente non comunica di avere ottemperato.
Rileva ancora, con altro motivo il difetto di motivazione - violazione art.- 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000.
Dagli atti di causa sembra che i presupposti di cui sopra, sono stati rispettati dall'Ufficio, non riscontrando nella censura di parte appellante elementi sufficienti a ritenere illegittima la cartella impugnata sotto questo profilo, anche alla luce che il contribuente ha dimostrato di già conoscere, o meglio è in condizione di conoscere, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa fiscale, risultando dunque sufficiente, un mero richiamo alla dichiarazione o agli estremi del provvedimento di diniego.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di €.
400.00 in favore dei difensori dell'ente impositori dichiaratisi antistatari e dell'agente della riscossione in parti uguali.
Cosi deciso in Agrigento il 11.12.2025
IL GIUDICE monocratico
VA SP NF
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2351/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti, 5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006942807 RUOL.796-24 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006942807 RUOLO. 803-2015 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006942807 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240006942807 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 796/2024 TARI 2015
- RUOLO n. 803/2024 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1679/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti di ON SI SP e del Comune di Canicattì la cartella di pagamento n. 29120240006942807comunicata il 18/04/2024 a tritolo di
Tari e Tefa anno 2015 per l'importo di € 336,00 e per l' anno 2014 per € 308,00 e i ruoli nn. 2024/000796 per l'anno 2014 e 2024/000803 per l'anno 2015, con i quali l'Agenzia delle Entrate, ON, ha intimato il pagamento complessivo di € 649,88.
Il ricorrente ha affidato l'impugnazione a diversi articolati motivi cosi come indicati nel ricorso introduttivo, con i quali ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, col favore delle spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituisce l'agenzia delle entrate riscossione, rilevando che dalla documentazione versata in atti emerge l'infondatezza di tutti i rilievi svolti nei confronti della condotta dell'agente della riscossione, ragione per cui chiede dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Si costituisce anche il Comune di Canicattì ritenendo motivato l'atto impugnato e produce copia della ricevuta attestante la notifica dell'atto impugnato, debitamente sottoscritta.
Il ricorrente ha successivamente depositato in giudizio memorie difensive con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso stante la illegittimità dell'atto impugnato.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 11 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e va rigettato. Preliminarmente va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
In ogni caso, la notifica, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dalla cartella, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto.
Lamenta, parte ricorrente, la prescrizione pretesa creditoria ex art. 2948 cc. e art. 20 D.lgs n. 472/1997 e decadenza del potere accertativo dell'ente impositore.
Il motivo è infondato.
La prescrizione per le sanzioni tributarie è quinquennale (5 anni) ex art. 20 D.Lgs. 472/97, mentre gli interessi seguono l'art. 2948 c.c. (5 anni), mentre il tributo principale (imposta) è decennale (10 anni), salvo eccezioni;
la mancata impugnazione della cartella non converte la prescrizione breve in quella lunga (decennale), che si ha solo con sentenza passata in giudicato.
La decadenza impedisce all'ente di accertare il credito oltre un certo termine, mentre la prescrizione ne preclude la riscossione dopo un certo periodo, con termini distinti per imposte, sanzioni e interessi.
Nel caso di specie il Comune di Canicattì ha provato che l'atto impugnato è stato preceduto da un avviso di accertamento prodromico il cui avviso è stato poi spedito il 28.11.2019.
Ciò che rileva, tuttavia, ai fini del rispetto del termine di decadenza, è la data di spedizione dell'atto, in ossequio al principio di scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il notificato, normato dall'art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600/1973.
La norma recita testualmente: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”, per tale l'ente impositore non è incorso in decadenza per quel che riguarda l'attività di competenza del proprio ufficio.
Con altro motivo si oppone la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex art. 25 DPR 602/1973.
Osserva che, trattandosi di ruoli che sono stati resi esecutivi in data 12.2.2024 e consegnati il 10.3.2024, se ne deduce che l'Ente della riscossione avendo nello stesso anno provveduto all'estrazione e alla notifica delle cartelle di pagamento, nessuna censura può muoversi alla condotta di quest'ultimo, che, ricevuto il ruolo, ha tempestivamente provveduto all'estrazione della cartella e alla notifica della stessa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia.
Deduce, ancora, la richiesta ordinanza produzione documentale ex art. 26, comma 5, DPR 602/73 siccome punto decisivo della controversia.
Sul punto il collegio ritiene tale eccezione irrilevante, perché non si rileva in atti, la mancata produzione della prova di notificazione perché la ricorrente si è regolarmente opposta e quindi era chiara ed individuata la notifica sull'atto successivamente opposto.
Con il successivo motivo invoca l'esame diretto degli elementi costitutivi della documentazione prodotta ex adverso. Soluzione art. 112 c.p.c..
La richiesta viene disattesa perchè l'analisi degli "elementi costitutivi" dell'atto va valutata alla luce dell'art. 112 c.p.c., assicurando che questo Giudice si pronuncerà su tutta la domanda e non su una parte di essa garantendo il principio fondamentale per il corretto svolgimento del processo.
Parimenti infondato anche il motivo con il quale lamenta la insussistenza della pretesa tributaria, ritenendola insussistente nell'an e nel quantum debeatur.
Invero, la somma è dovuta all'ente impositore da parte dell'odierno ricorrente per il titolo per il quale procede, poiché trattandosi di mancato pagamento tributi locali (TARI e TEFA), e nessuna contestazione a riguardo risulta suffragata da elementi che deducano la illegittimità dell'atto impugnato, la chiesta pretesa è più che giustificata, tranne che parte ricorrente non comunica di avere ottemperato.
Rileva ancora, con altro motivo il difetto di motivazione - violazione art.- 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000.
Dagli atti di causa sembra che i presupposti di cui sopra, sono stati rispettati dall'Ufficio, non riscontrando nella censura di parte appellante elementi sufficienti a ritenere illegittima la cartella impugnata sotto questo profilo, anche alla luce che il contribuente ha dimostrato di già conoscere, o meglio è in condizione di conoscere, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa fiscale, risultando dunque sufficiente, un mero richiamo alla dichiarazione o agli estremi del provvedimento di diniego.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di €.
400.00 in favore dei difensori dell'ente impositori dichiaratisi antistatari e dell'agente della riscossione in parti uguali.
Cosi deciso in Agrigento il 11.12.2025
IL GIUDICE monocratico
VA SP NF
Firmato digitalmente