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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2024, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia A campora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3263/2022
TRA
1) elett.te dom.to in Vico Equense presso lo studio Parte 1 C.F. 1
'dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura C.F. 2dell'Avv. Giulio Somma (C.F. posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
[
]E
Controparte 1 in persona del sindaco p. t. elett.te dom.to presso la Casa Comunale in
Pianod i Sorrento alla Piazza D. Cota n. 1 CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 si oppone all'ordinanza ingiunzione n. 45 del 4-5-2022, Con atto di citazione,
notificata il 23-5-2022, nonché all'ordinanza ingiunzione n. 48 notificata in pari data con cui viene ordinato e intimato il pagamento in favore del della somma di euro Controparte 1
20.000,00 per sanzioni amministrative applicate nella misura massima prevista dall'art. 4 DPR
380/2001.
Il Controparte 1 restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va affrontata la questione di giurisdizione, rilevabile d'ufficio. Il Pt 1 ha chiesto (con istanza protocollata al n. 27431 del 30-10-2018) l'emissione di un permesso di costruire in sanatoria per l'intervenuta esecuzione, in difformità rispetto all'originario progetto e permesso di costruire (pratica n. 275/2015) afferente ad alcune opere di riqualificazione del locale tecnico ed anche della rampa, oggetto di un precedente provvedimento d'interruzione dei lavori n. 8173 e dell'ordinanza di ripristino.
E' di tutta evidenza che si tratti di sanzioni amministrative collegate alla disciplina urbanistica, emesse ai sensi del DPR 380/2001.
Ebbene, in materia urbanistica, anche per quel che concerne le sanzioni pecuniarie, tutte le questioni sono sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tali provvedimenti non sono altro che espressioni del potere della pubblica amministrazione avente ad oggetto l'uso del territorio.
Ad ogni modo, i dubbi interpretativi sono stati superati con la nota sentenza delle Sezioni Unite n.
12429/2021, con cui è stato sancito che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs. n. 150 del
2001, che ha abrogato l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 e modificato l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio.
Ne deriva, pertanto, la declaratoria di difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo.
Le spese vanno compensate, visto il rilievo d'ufficio e la contumacia del Controparte 1
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice o. dr.ssa
Patrizia Acampora, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
"avente ad oggetto l'impugnativa delle ordinanze-ingiunzione contro il Controparte 1
n. 45 del 4-5-2022 e n. 48 del 5-5-2022, entrambe notificate il 23-5-2022, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione amministrativa e pertanto del TAR Campania, sede centrale;
2) Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.
Torre Annunziata il 9-7-2024 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia A campora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 3263/2022
TRA
1) elett.te dom.to in Vico Equense presso lo studio Parte 1 C.F. 1
'dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura C.F. 2dell'Avv. Giulio Somma (C.F. posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
[
]E
Controparte 1 in persona del sindaco p. t. elett.te dom.to presso la Casa Comunale in
Pianod i Sorrento alla Piazza D. Cota n. 1 CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 si oppone all'ordinanza ingiunzione n. 45 del 4-5-2022, Con atto di citazione,
notificata il 23-5-2022, nonché all'ordinanza ingiunzione n. 48 notificata in pari data con cui viene ordinato e intimato il pagamento in favore del della somma di euro Controparte 1
20.000,00 per sanzioni amministrative applicate nella misura massima prevista dall'art. 4 DPR
380/2001.
Il Controparte 1 restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va affrontata la questione di giurisdizione, rilevabile d'ufficio. Il Pt 1 ha chiesto (con istanza protocollata al n. 27431 del 30-10-2018) l'emissione di un permesso di costruire in sanatoria per l'intervenuta esecuzione, in difformità rispetto all'originario progetto e permesso di costruire (pratica n. 275/2015) afferente ad alcune opere di riqualificazione del locale tecnico ed anche della rampa, oggetto di un precedente provvedimento d'interruzione dei lavori n. 8173 e dell'ordinanza di ripristino.
E' di tutta evidenza che si tratti di sanzioni amministrative collegate alla disciplina urbanistica, emesse ai sensi del DPR 380/2001.
Ebbene, in materia urbanistica, anche per quel che concerne le sanzioni pecuniarie, tutte le questioni sono sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo. Tali provvedimenti non sono altro che espressioni del potere della pubblica amministrazione avente ad oggetto l'uso del territorio.
Ad ogni modo, i dubbi interpretativi sono stati superati con la nota sentenza delle Sezioni Unite n.
12429/2021, con cui è stato sancito che l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs. n. 150 del
2001, che ha abrogato l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 e modificato l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio.
Ne deriva, pertanto, la declaratoria di difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo.
Le spese vanno compensate, visto il rilievo d'ufficio e la contumacia del Controparte 1
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice o. dr.ssa
Patrizia Acampora, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
"avente ad oggetto l'impugnativa delle ordinanze-ingiunzione contro il Controparte 1
n. 45 del 4-5-2022 e n. 48 del 5-5-2022, entrambe notificate il 23-5-2022, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione amministrativa e pertanto del TAR Campania, sede centrale;
2) Fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.
Torre Annunziata il 9-7-2024 il Giudice o. dr.ssa Patrizia Acampora