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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 461/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 8/10/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Baldi e C.F._2
Nicola Favati, presso il cui studio sito in Pisa, alla Piazza del Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
CO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , sito in Controparte_2
Pisa, alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 8.10.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.4.2023, i ricorrenti, già dipendenti ATA del
[...]
, con il profilo di collaboratori scolastici, assunti con vari Controparte_3 contratti a tempo determinato, dedussero di non aver percepito il “compenso individuale accessorio” (CIA), secondo quanto previsto dall'art 25 del CCNI 31/8/1999.
Evidenziarono, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale in ruolo e quello precario con contratti a termine e, richiamando a sostegno
Pag. 1 di 7 precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione del compenso individuale accessorio e la condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle somme determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio così articolati: Per “Anno Persona_1
Scolastico 2018/2019 (18 ore settimanali): Dal 4/12/2018 al 14/2/2019: I.C. A.
Pontedera (PI) Dal 19/2/2019 al 23/2/2019: I.C. A. Pontedera (PI) Per_2 Per_2
Dal 24/2/2019 al 24/4/2019: I.C. A. Pontedera (PI) Dal 25/4/2019 al Per_2
10/6/2019: I.C. A. Pontedera (PI) Anno Scolastico 2019/2020 (36 ore Per_2 settimanali): Dal 27/9/2019 al 12/10/2019: I.C. V. Galilei Pisa Dal 13/10/2019 al
13/3/2020: I.C. V. Galilei Pisa Dal 27/6/2020 al 30/6/2020: I.C. V. Galilei Pisa Dal
1/7/2020 al 8/7/2020: I.C. V. Galilei Pisa Dal 9/7/2020 al 18/7/2020:
[...]
Dal 19/7/2020 al 24/7/2020: Anno Controparte_4 Controparte_4
Scolastico 2020/2021 (36 ore settimanali): Dal 28/9/2020 al 22/10/2020: I.C. V. Galilei
Pisa Dal 23/10/2020 al 23/11/2020: I.C. V. Galilei Pisa Dal 24/11/2020 al 21/12/2020:
I.C. V. Galilei Pisa Dal 22/12/2020 al 14/1/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal 15/1/2021 al
14/2/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal 15/2/2021 al 14/3/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal
15/3/2021 al 11/4/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal 12/4/2021 al 9/5/2021: I.C. V. Galilei
Pisa Dal 10/5/2021 al 9/6/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal 10/6/2021 al 30/6/2021: I.C.
V. Galilei Pisa”. Per “Anno Scolastico 2020/2021 (18 ore Parte_2 settimanali): Dal 8/4/2021 al 10/6/2021, Istituto “A. Pesenti” di Cascina Anno
Scolastico 2021/2022 Dal 1/10/2021 al 30/12/2021, Liceo Artistico “Russoli” di Pisa,
(18 ore settimanali) Dal 31/12/2021 al 31/3/2022, Liceo Artistico “Russoli” di Pisa (18 ore settimanali); Dal 1/4/2022 al 10/6/2022, Liceo Artistico “Russoli” di Pisa (13 ore settimanali)”.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento della CP_1 domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese maturate oltre il quinquennio anteriore alla proposizione del giudizio.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Come è noto, “il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso
Pag. 2 di 7 del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento” (così, Cass. Civ., 20918/2019).
In considerazione del fatto che le pretese oggetto di causa sono maturate a far data dal
4.12.2018, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale sino alla data della messa in mora del 29.3.2023.
3.2. Quanto agli altri profili di merito, deve evidenziarsi come l'art. 25 del CCNI del
31.8.1999 disponga “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in
Pag. 3 di 7 ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'art. 82 del CCNL 2006-2009, inoltre, prevede che “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Ai sensi del comma quinto della stessa disposizione “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Infine, il comma sette della stessa clausola prevede che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Non può residuare dubbio sul fatto che tale istituto contrattuale sia identico a quello della c.d. retribuzione professionale docenti, la quale ha sostituito proprio il compenso individuale di anzianità con riferimento al personale docente. Essa è disciplinata dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 secondo cui “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto
Pag. 4 di 7 avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
3.3. Premesso che è documentato l'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni indicate in ricorso sulla base dei contratti a tempo determinato (cfr. all. fasc. ricorrente e resistente), la questione oggetto del presente giudizio appare analoga a quella rappresentata dal riconoscimento in favore dei docenti, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001. In proposito, deve osservarsi come secondo il giudice della nomofilachia “L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n.
20015/2018).
Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta
Pag. 5 di 7 con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, che seppure formatosi con riguardo alla c.d.
RPD è pienamente estensibile anche alla c.d. CIA, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento del compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL 2006-2009 per i rapporti di lavoro a tempo determinato svolti, per come documentato in questa sede (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente) ed il essere CO condannato al pagamento di euro 1.252,80 oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di e di euro 328,06, oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di Parte_1
Parte_2
La quantificazione di tale somma non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del resistente, onde la stessa può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di CP_1 calcolo.
5. Le spes e di lit e, compensate per m et à in ragione dell a serialit à dell a controvers ia, s ono liquidat e in disposi tivo tenendo cont o dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per la professione f orense di cui al decret o minist erial e D.M. n. 147 del 13/08/2022 , ed i n parti col are, dei valori medi previ sti per l o scagl ione di ri ferim ent o.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti alla percezione del compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati in parte motiva;
2) condanna il CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...]
euro 1.252,80 oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di e di Parte_1
euro 328,06, oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di Parte_2
3) condann a il CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagam ent o i n favore della part e ri corrent e dell e spese processual i, liquidate in € 657,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
Pag. 6 di 7 e CPA com e per l egge, da distrarsi ex art . 93 c.p.c. i n favore dei procuratori costitui ti .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 461/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 8/10/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simona Baldi e C.F._2
Nicola Favati, presso il cui studio sito in Pisa, alla Piazza del Pozzetto n. 9, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
CO
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , sito in Controparte_2
Pisa, alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione per l'udienza del 8.10.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.4.2023, i ricorrenti, già dipendenti ATA del
[...]
, con il profilo di collaboratori scolastici, assunti con vari Controparte_3 contratti a tempo determinato, dedussero di non aver percepito il “compenso individuale accessorio” (CIA), secondo quanto previsto dall'art 25 del CCNI 31/8/1999.
Evidenziarono, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione tra personale in ruolo e quello precario con contratti a termine e, richiamando a sostegno
Pag. 1 di 7 precedenti favorevoli di legittimità, chiese l'accertamento del diritto alla percezione del compenso individuale accessorio e la condanna del convenuto al pagamento CP_1 delle somme determinate secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio così articolati: Per “Anno Persona_1
Scolastico 2018/2019 (18 ore settimanali): Dal 4/12/2018 al 14/2/2019: I.C. A.
Pontedera (PI) Dal 19/2/2019 al 23/2/2019: I.C. A. Pontedera (PI) Per_2 Per_2
Dal 24/2/2019 al 24/4/2019: I.C. A. Pontedera (PI) Dal 25/4/2019 al Per_2
10/6/2019: I.C. A. Pontedera (PI) Anno Scolastico 2019/2020 (36 ore Per_2 settimanali): Dal 27/9/2019 al 12/10/2019: I.C. V. Galilei Pisa Dal 13/10/2019 al
13/3/2020: I.C. V. Galilei Pisa Dal 27/6/2020 al 30/6/2020: I.C. V. Galilei Pisa Dal
1/7/2020 al 8/7/2020: I.C. V. Galilei Pisa Dal 9/7/2020 al 18/7/2020:
[...]
Dal 19/7/2020 al 24/7/2020: Anno Controparte_4 Controparte_4
Scolastico 2020/2021 (36 ore settimanali): Dal 28/9/2020 al 22/10/2020: I.C. V. Galilei
Pisa Dal 23/10/2020 al 23/11/2020: I.C. V. Galilei Pisa Dal 24/11/2020 al 21/12/2020:
I.C. V. Galilei Pisa Dal 22/12/2020 al 14/1/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal 15/1/2021 al
14/2/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal 15/2/2021 al 14/3/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal
15/3/2021 al 11/4/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal 12/4/2021 al 9/5/2021: I.C. V. Galilei
Pisa Dal 10/5/2021 al 9/6/2021: I.C. V. Galilei Pisa Dal 10/6/2021 al 30/6/2021: I.C.
V. Galilei Pisa”. Per “Anno Scolastico 2020/2021 (18 ore Parte_2 settimanali): Dal 8/4/2021 al 10/6/2021, Istituto “A. Pesenti” di Cascina Anno
Scolastico 2021/2022 Dal 1/10/2021 al 30/12/2021, Liceo Artistico “Russoli” di Pisa,
(18 ore settimanali) Dal 31/12/2021 al 31/3/2022, Liceo Artistico “Russoli” di Pisa (18 ore settimanali); Dal 1/4/2022 al 10/6/2022, Liceo Artistico “Russoli” di Pisa (13 ore settimanali)”.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento della CP_1 domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione delle pretese maturate oltre il quinquennio anteriore alla proposizione del giudizio.
3. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto nei limiti e per quanto di seguito esposto.
3.1. L'eccezione di prescrizione è infondata.
Come è noto, “il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso
Pag. 2 di 7 del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento” (così, Cass. Civ., 20918/2019).
In considerazione del fatto che le pretese oggetto di causa sono maturate a far data dal
4.12.2018, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione quinquennale sino alla data della messa in mora del 29.3.2023.
3.2. Quanto agli altri profili di merito, deve evidenziarsi come l'art. 25 del CCNI del
31.8.1999 disponga “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in
Pag. 3 di 7 ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'art. 82 del CCNL 2006-2009, inoltre, prevede che “Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam”. Ai sensi del comma quinto della stessa disposizione “Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”.
Infine, il comma sette della stessa clausola prevede che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Non può residuare dubbio sul fatto che tale istituto contrattuale sia identico a quello della c.d. retribuzione professionale docenti, la quale ha sostituito proprio il compenso individuale di anzianità con riferimento al personale docente. Essa è disciplinata dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 secondo cui “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto
Pag. 4 di 7 avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
3.3. Premesso che è documentato l'espletamento da parte del ricorrente delle mansioni indicate in ricorso sulla base dei contratti a tempo determinato (cfr. all. fasc. ricorrente e resistente), la questione oggetto del presente giudizio appare analoga a quella rappresentata dal riconoscimento in favore dei docenti, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001. In proposito, deve osservarsi come secondo il giudice della nomofilachia “L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (così, Cass. civ., n.
20015/2018).
Secondo l'opzione ermeneutica in esame, alle cui argomentazioni deve in tale sede farsi rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta
Pag. 5 di 7 con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
4. Sulla base di tale indirizzo interpretativo, che seppure formatosi con riguardo alla c.d.
RPD è pienamente estensibile anche alla c.d. CIA, la domanda deve quindi essere accolta con la declaratoria del diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento del compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL 2006-2009 per i rapporti di lavoro a tempo determinato svolti, per come documentato in questa sede (cfr. stato matricolare allegato da parte resistente) ed il essere CO condannato al pagamento di euro 1.252,80 oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di e di euro 328,06, oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di Parte_1
Parte_2
La quantificazione di tale somma non è stata oggetto di contestazione specifica da parte del resistente, onde la stessa può essere ritenuta corretta ed immune da vizi di CP_1 calcolo.
5. Le spes e di lit e, compensate per m et à in ragione dell a serialit à dell a controvers ia, s ono liquidat e in disposi tivo tenendo cont o dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per la professione f orense di cui al decret o minist erial e D.M. n. 147 del 13/08/2022 , ed i n parti col are, dei valori medi previ sti per l o scagl ione di ri ferim ent o.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti alla percezione del compenso individuale accessorio in relazione al servizio prestato con i contratti a tempo determinato meglio indicati in parte motiva;
2) condanna il CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di
[...]
euro 1.252,80 oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di e di Parte_1
euro 328,06, oltre interessi dal dovuto al saldo, in favore di Parte_2
3) condann a il CO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagam ent o i n favore della part e ri corrent e dell e spese processual i, liquidate in € 657,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
Pag. 6 di 7 e CPA com e per l egge, da distrarsi ex art . 93 c.p.c. i n favore dei procuratori costitui ti .
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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