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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 184/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. AN Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bertona Fiorenzo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/05/1966 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Bertona Fiorenzo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 24/03/1991, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1991. Dall'unione è nato il figlio AN, oggi maggiorenne
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 49 del 03/04/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Borgosesia (VC) il 24/03/1991, trascritto nei Registri Pt_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1991 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Serravalle Sesia (VC), Frazione Bornate, via Antonio De Curtis n.
20, di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà definitivamente in godimento Parte_2 esclusivo alla stessa, con tutti gli arredi che attualmente la compongono;
2. parimenti si dà atto che l'autorimessa annessa e di pertinenza della suddetta casa è di proprietà esclusiva della sig. e rimarrà definitivamente in godimento Parte_3 esclusivo della stessa;
3. si dà atto che il pagamento del mutuo cointestato ai ricorrenti e gravante sugli immobili di cui sovra è stato pagato dalla sola sig.ra e la restante parte continuerà ad Parte_2 essere esclusivamente pagato dalla stessa;
4. si dà atto che l'autovettura Citroen C1, Tg. EX720AX, intestata alla sig.ra Parte_2 rimarrà di proprietà ed uso esclusivo della stessa;
5. si dà atto che il figlio AN ha occupazione stabile presso la società Loro Piana Spa, da
Quarona ed è economicamente autosufficiente;
6. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di concorso nel mantenimento;
7. si dà atto che i coniugi confermano di aver così definito ogni e qualsiasi questione di carattere economico patrimoniale e di nulla avere a pretendere reciprocamente;
8. si dà atto che i coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 184/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. AN Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Bertona Fiorenzo del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/05/1966 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Bertona Fiorenzo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/01/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 24/03/1991, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1991. Dall'unione è nato il figlio AN, oggi maggiorenne
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 49 del 03/04/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Borgosesia (VC) il 24/03/1991, trascritto nei Registri Pt_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 1991 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Serravalle Sesia (VC), Frazione Bornate, via Antonio De Curtis n.
20, di proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà definitivamente in godimento Parte_2 esclusivo alla stessa, con tutti gli arredi che attualmente la compongono;
2. parimenti si dà atto che l'autorimessa annessa e di pertinenza della suddetta casa è di proprietà esclusiva della sig. e rimarrà definitivamente in godimento Parte_3 esclusivo della stessa;
3. si dà atto che il pagamento del mutuo cointestato ai ricorrenti e gravante sugli immobili di cui sovra è stato pagato dalla sola sig.ra e la restante parte continuerà ad Parte_2 essere esclusivamente pagato dalla stessa;
4. si dà atto che l'autovettura Citroen C1, Tg. EX720AX, intestata alla sig.ra Parte_2 rimarrà di proprietà ed uso esclusivo della stessa;
5. si dà atto che il figlio AN ha occupazione stabile presso la società Loro Piana Spa, da
Quarona ed è economicamente autosufficiente;
6. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di concorso nel mantenimento;
7. si dà atto che i coniugi confermano di aver così definito ogni e qualsiasi questione di carattere economico patrimoniale e di nulla avere a pretendere reciprocamente;
8. si dà atto che i coniugi prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 10/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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