Articolo 2 della Legge 31 maggio 1949, n. 359
Articolo 1
Versione
23 luglio 1949
Art. 2.
La spesa relativa al contributo di cui all'art. 1 fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49, e verra' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 luglio 1949