Art. 2.
La spesa relativa al contributo di cui all'art. 1 fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49, e verra' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La spesa relativa al contributo di cui all'art. 1 fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1948-49, e verra' compensata mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.