TRIB
Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/10/2024, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1325/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1325/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 ottobre 2024 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi:
Per l'avv. BERTI RODOLFO, oggi sostituito dall'avv. Lorenzo Parte_1
Chiodoni che precisa le conclusioni come da atto di opposizione e da memoria ex art 171 ter c.p.c.
Per l'avv. PALUMBO LIDIO che precisa le conclusioni come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e da prima memoria ex art 171 ter c.p.cf.
Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1325/2023 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BERTI RODOLFO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALUMBO LIDIO
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.10.2024
* * * * *
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il precetto, notificatogli in data 06.05.2023, su istanza di
[...] con cui gli veniva intimato di pagare la somma complessiva di € 26.179,12 in forza della CP_1 sentenza n. 146 Corte di Appello di Ancona pronunciata in data 08.02.2022. In fatto esponeva: che con pagina 2 di 8 sentenza n. 2166/2014 il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda di manleva proposta dal CP_1 aveva condannato la (poi fusa per incorporazione nella CP_2 Controparte_3
) a tenere indenne il primo delle somme dovute a limitatamente all'importo di €
[...] CP_4
23.749,28, nonché a rifondergli le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 6.500,00, oltre accessori di legge;
che in data 28.02.2005 la bonificava in favore di quanto Parte_2 CP_4 dovuto;
che in data 10.06.2005 la sul presupposto che il massimale era pari ad € 15.000, CP_2 corrispondeva in favore di la somma di € 15.000 a titolo di rimborso delle spese legali liquidate
CP_1 con la sentenza di primo grado, con assunzione da parte del dell'obbligo di restituire la somma
CP_1 ricevuta “nel caso di vittoria delle spese in appello”; che, con sent. n. 146/2022, la Corte di Appello di Ancona respingeva l'appello incidentale proposto dal nei confronti della rigettava la domanda
CP_1 Parte_1 di copertura assicurativa del nei confronti di condannava e l'ing.
CP_1 Parte_1 Parte_3 CP_1 alla refusione delle spese di lite del grado in favore della per € 4 .000,0 0, oltre accessori di CP_4 legge, nonché delle spese di lite per entrambi i giudizi in favore dei condomini e del condominio per complessivi € 13.000,00, oltre accessori di legge;
condannava l'Ing. alla refusione delle
CP_1 spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in favore di per complessivi € 8.300,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
condannava la a tenere indenne l'Ing. di quanto questi fosse tenuto Parte_1 CP_1
a versare per spese legali di soccombenza;
che, con pec in data 03.05.2022, essa opponente richiedeva al difensore dell'opposto il pagamento della somma di € 20.526,59, quale differenza, operata la compensazione, tra quanto da essa dovuto al in forza della domanda di manleva accolta dalla CP_1
Corte di appello limitatamente alle spese legali poste a carico del in favore della e del CP_1 CP_4
e quanto, invece, dovuto dall'Ing. a titolo di rimborso delle spese legali e di CP_5 CP_1 restituzione delle somme corrisposte da essa attrice in forza della sentenza di primo grado in favore di e del che, con missive in data 15.03.2022, il convenuto riscontrava la richiesta CP_4 CP_1 proponendo di eseguire il pagamento in due rate, la prima di € 5.000,00 e la seconda, a saldo, entro il
15.07.2022; che, con pec in data 05.04.2022, essa opponente comunicava al convenuto l'accettazione della proposta di rateizzazione;
che in data 03.05.2022 il convenuto eseguiva il pagamento di € 5.000; che con pec del 03.05.2022 il difensore del convenuto comunicava che la somma di € 9.484,29 non doveva essere restituita dal in quanto la Corte di Appello aveva accolto la domanda di manleva del per CP_1 CP_1 le spese legali di soccombenza e chiedeva, pertanto, di rideterminare la somma dovuta;
che con pec in data
15.06.2022 essa attrice evidenziava che il credito residuo ammontava ad € 21.256,15, al lordo dell'acconto di € 5.000, in quanto, per mero errore, nella precedente comunicazione la somma di € 9.484,29 era stata pagina 3 di 8 erronamente indicata come somme versata alla a titolo di spese legali anzichè al e che le CP_4 CP_1 spese legali del grado di appello liquidate in favore della erano pari ad € 4.000,00 e non ad € 4.5000; CP_4 che il convenuto riscontrava la nota proponendo il pagamento della somma complessiva di € 10.000, da pagare in due rate e contestando comunque la richiesta di restituzione delle spese legali in quanto la Tutela giudiziaria, a suo avviso, copriva sia le spese di soccombenza che le spese sostenute dall'assicurato per difendersi;
che successivamente il comunicava ad essa attrice di aver ricevuto da parte del legale CP_1 del condominio di Via Lamaticci n. 12 la richiesta di pagamento della somma di € 15.548,00 relativa alle spese dei due gradi di giudizio liquidate in suo favore e dopo aver ribadito l'operatività della “Tutela
Giudiziaria”e la statuizione della Corte di Appello che obbligava “a manlevare l'Ing. di Parte_1 CP_1 quanto questi sia obbligato a versare per spese legali”, invitava nuovamente essa attrice a manlevarlo e tenerlo indenne dalla suddetta richiesta;
che essa attrice comunicava che, avendo acconsentito alla compensazione dei reciproci crediti, nulla era dovuto. In diritto, quindi, contestava il diritto del convenuto di procedure ad esecuzione, eccependo la intervenuta estinzione del credito per compensazione e, in via riconvenzionale, formulava domanda di condanna del convenuto al pagamento del credito residuo pari ad € 5.277,257.
Concludeva rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: -
Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione e per l'effetto dichiarare da un lato il venir meno dell'obbligo di di manlevare e tenere indenne l'Ing. dalle pretese pecuniarie avanzate da e dal Parte_1 CP_1 CP_4
e dall'altro che nulla deve all'Ing. in forza del titolo azionato, con Controparte_6 Parte_1 Controparte_1 conseguente dichiarazione di inefficacia del titolo stesso. - sempre nel merito accertare che l'operata compensazione è stata solo parziale e per l'effetto condannare l'Ing. al pagamento in favore di della residua somma di € Controparte_1 Parte_1
5.277,83. Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge.”
Si costituiva il convenuto che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, relativamente al credito eccepito in compensazione, contestava di dover restituire la somma di € 15.000 in quanto versata dalla opponente in forza della tutela giudiziaria convenuta autonomamente nella polizza.
Eccepiva, altresì, che il massimale convenuto per la tutela giudiziaria era pari ad € 30.000 di talchè esso convenuto era creditore della ulteriore somma residua di € 15.000; che, operata la compensazione tra le reciproche pretese, esso convenuto era creditore della della ulteriore somma di € 4.925,14 in Parte_1 forza del rinnovo della polizza “tutela giudiziaria” che aveva aumentato il massimale da € 15.000,00 ad €
30.000,00. Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: NEL MERITO rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese creditorie rivendicate dalla società dichiarare che nulla è a questa dovuto dall'Ing. Parte_1 CP_1
pagina 4 di 8 TITTARELLI per i titoli rivendicati da parte attrice;
SEMPRE NEL MERITO dichiarare che la società
è obbligata in forza della Sentenza N° 146 dell'8/02/2022 della Corte di Appello di Ancona a Parte_1 manlevare e tenere integralmente indenne l'Ing. dalle pretese pecuniarie avanzate dalla sig.ra Controparte_1
e dal a seguito dei notificati atti di precetto;
CP_4 Controparte_7 condannare con riguardo alla garanzia “”Tutela Giudiziaria”” la società al pagamento o esborso per Parte_1 quanto l'Ing. sia tenuta a corrispondere alla sig.ra e al Controparte_1 CP_4
seguito dei notificati atti di precetto. Con condanna al pagamento di spese, Controparte_7 competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.10.2024.
Diritto
L'opposizione è infondata e, pertanto, va disattesa.
In fatto, è pacifico in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta: che in data 28.02.2015 la odierna opponente, in forza della sentenza n. 2166/2014 del Tribunale di Ancona corrispondeva, su richiesta dell'assicurato del 22.01.2015 (v. doc. 3 allegato alla seconda memoria CP_1 integrativa dell'attore ex art 171 ter c.p.c.), in favore di la somma complessiva di € 23.749,28 CP_4
(v. doc. 5 allegato all'atto di citazione); che in data 19.06.2015 la odierna opponente corrispondeva in favore dell'opposto la somma di € 15.000 con assunzione da parte del dell'obbligo di restituire il
CP_1 predetto importo nel caso “nel caso di vittoria delle spese in appello” (v. doc. 7 allegato atto di citazione); che la sentenza della Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la inoperatività della polizza professionale stipulata dal con la ha condannato il al
CP_1 Controparte_8 CP_1 rimborso in favore della compagnia Assicurativa delle spese legali del primo grado e del grado di appello, quantificate in complessivi € 12.110,69 (di cui 4.500,00 per il primo grado ed € 3,800 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge) ed ha condannato la a tenere indenne Controparte_8 il delle spese legali dovute alle controparti (v. doc. 8 allegato atto di citazione); che con missiva in
CP_1 data 08.03.2023 la parte opponente invitava il a corrispondere la somma di € 20.526,59, quale
CP_1 differenza tra quanto ad essa asseritamente spettante a titolo restitutorio (per le somme pagate in forza della sentenza di primo grado) e quanto da essa dovuto (€ 25.534,59) in forza dell'obbligo di manleva accertato dalla Corte di Appello;
che il replicava di non essere tenuto a restituire la somma di €
CP_1
9.484,28 oltre accessori di legge in quanto la Corte di Appello aveva statuito l'obbligo della i Parte_1 tenere indenne il di quanto da quest'ultimo dovuto alle controparti a titolo di spese legali (v. doc. CP_1
pagina 5 di 8 15 allegato all'atto di citazione); che la replicava evidenziando che nella precedente missiva era CP_8 stato indicato l'importo di € 9.484,28 quale somma corrisposta in favore di laddove la CP_4 suddetta somma era stata corrisposta in favore del a titolo di rimborso delle spese legali e che, CP_1 pertanto, la somma residua ad essa dovuta, al netto dell'acconto di € 5.000,00 nelle more corrisposto dal ammontava ad € 16.256,15; che in data 20.12.2022 il eseguiva il pagamento della somma CP_1 CP_1 di € 15.526,59 (v. doc. 11 fascicolo convenuta); che con pec in data 13.12.2022, seguita da ulteriori due diffide, il chiedeva alla di provvedere al pagamento delle spese legali richieste dalle CP_1 CP_8 parti vincitrici in forza della sentenza della Corte di Appello di Ancona;
che la compagnia assicurativa rifiutava di eseguire il pagamento eccependo la estinzione del diritto di credito vantato dall'opponente per intervenuta compensazione con il credito da essa vantato a titolo restitutorio e a titolo di spese legali liquidate in suo favore.
Tanto esposto in fatto, come è noto, “Ove nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore opponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, tale domanda è ammissibile, salvo poi eventualmente a stabilire da parte del giudice dell'esecuzione che, essendo il maggior credito dedotto in compensazione di non pronta e facile liquidazione, il processo esecutivo non possa essere sospeso (v. cassa
Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003)
Nella specie il credito opposto dall'opponente in compensazione risulta provato nella misura di €
35.609,45.
Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la attrice compagnia aveva corrisposto in favore di in forza della sentenza di primo grado la somma di € 23.498,76 e che la Corte di Appello ha CP_4 accertato la inoperatività della polizza professionale stipulata dal con la parte attrice, di talchè CP_1 sussiste il diritto della opponente alla ripetizione della predetta somma.
La attrice ha dedotto e documentato che il pagamento in data 28.02.20215 della somma sopra indicata in favore della danneggiata è avvenuta su richiesta del in data 22.01.2015, di talchè, ai fini del diritto CP_1 alla ripetizione, è del tutto irrilevante la circostanza per cui il in data 15.06.2015 e quindi CP_1 successivamente alla richiesta inoltrata dalla compagnia assicurativa avrebbe provveduto ad eseguire il pagamento della stessa somma in favore della (v. doc. 12 fascicolo convenuta). CP_4
La giurisprudenza citata dall'opposto nella terza memoria non è conferente perché nel caso di specie a differenza che nel caso esaminato nella sentenza menzionata, non risulta riformato il capo della sentenza di primo grado contenente la condanna del al pagamento delle somme risarcitorie in favore della CP_1
pagina 6 di 8 danneggiata ma il solo capo contenente l'accoglimento della domanda di manleva, con la conseguenza che
“all'assicuratore della responsabilità civile che, chiamato in manleva, abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che
l'assicurato sia stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta - laddove tale sentenza sia stata riformata in appello con il rigetto della sola domanda di manleva - l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti dello stesso assicurato, per avere dato esecuzione alla condanna risarcitoria per suo conto e in sua sostituzione, quale terzo adempiente, nonostante non sussistesse alcun obbligo di manleva” (v. cass. 2020 n. 3999).
La sentenza della Corte di Appello ha condannato il al rimborso in favore della attrice delle CP_1 spese di lite del doppio grado, pari a complessivi € 12.110,69, di talchè anche il diritto al pagamento della predetta somma risulta documentato.
Deve, invece, ritenersi insussistente il diritto della opposta alla restituzione della somma di € 15.000 dovendo essere interpretata la quietanza sottoscritta dal nel senso che, nell'ipotesi in cui CP_1
l'assicurato fosse risultato vittorioso in appello in punto di spese processuali nei rapporti con la danneggiata il avrebbe dovuto restituire alla compagnia assicurativa la somma da quest'ultima corrisposta in CP_1 forza della polizza “tutela giudiziaria” che copriva anche le spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa. Nella quietanza si legge testualmente che la somma è stata corrisposta in forza della polizza “tutela giudiziaria”, di talchè deve escludersi che sia stata corrisposta in forza della condanna al rimborso delle spese processuali disposta dal Tribunale di Ancona e comunque nei limiti del massimale convenuto (pari ad € 15.000). peraltro nella quietanza è riportato testualmente quanto segue: “in caso di vittoria della spese in appello il percipiente (ossia, l'assicurato si impegna alla restituzione delle somme ripetute (ossia quelle CP_1 recuperate dalla parte soccombente)”
E' pacifico, in quanto non contestato, il pagamento da parte dell'opposto in favore dell'opponente delle seguenti somme: € 5.000 in data 03.05.2022 ed € 15.526,69 in data 20.12.2022, di talchè il credito residuo dell'opponente ammonta ad € 15.082,76.
L'opponente ha eccepito la compensazione con il credito per il quale l'opposto ha minacciato l'esecuzione pari ad € 25.907,00 (di cui € 20.889,00 per spese legali dovute al condominio e ai condomini ed
€ 5.018,00 per spese legale del grado di appello liquidate in favore della . CP_4
Operata la compensazione l'opposizione va accolta parzialmente e, per l'effetto, deve accertarsi che l'opposto ha il diritto di procedere ad esecuzione per la minor somma di € 10.824,73.
Quanto agli effetti della sentenza resa in giudizio di opposizione a precetto merita rilevare che come di ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione “poiché l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento pagina 7 di 8 negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata, è di tutta evidenza che il giudice dell'opposizione può alternativamente: a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti
l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza;
b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità; c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo”. (cfr Cass.
Civ. 2007/1239). “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità
o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”. (Cass. Civ. 2008/5515) . “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata "in executivis" dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per
l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata”. (cfr Cass.
Civ. 2008/10676)
Le spese di lite, stante la parziale fondatezza della opposizione, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta che il convenuto ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte attrice, in forza del precetto notificato in data 06.05.2023 limitatamente alla somma di € 10.824,73 oltre spese di notifica;
2) compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Macerata, 2 ottobre 2024
Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1325/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 2 ottobre 2024 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi:
Per l'avv. BERTI RODOLFO, oggi sostituito dall'avv. Lorenzo Parte_1
Chiodoni che precisa le conclusioni come da atto di opposizione e da memoria ex art 171 ter c.p.c.
Per l'avv. PALUMBO LIDIO che precisa le conclusioni come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e da prima memoria ex art 171 ter c.p.cf.
Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1325/2023 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BERTI RODOLFO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PALUMBO LIDIO
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 02.10.2024
* * * * *
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il precetto, notificatogli in data 06.05.2023, su istanza di
[...] con cui gli veniva intimato di pagare la somma complessiva di € 26.179,12 in forza della CP_1 sentenza n. 146 Corte di Appello di Ancona pronunciata in data 08.02.2022. In fatto esponeva: che con pagina 2 di 8 sentenza n. 2166/2014 il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda di manleva proposta dal CP_1 aveva condannato la (poi fusa per incorporazione nella CP_2 Controparte_3
) a tenere indenne il primo delle somme dovute a limitatamente all'importo di €
[...] CP_4
23.749,28, nonché a rifondergli le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 6.500,00, oltre accessori di legge;
che in data 28.02.2005 la bonificava in favore di quanto Parte_2 CP_4 dovuto;
che in data 10.06.2005 la sul presupposto che il massimale era pari ad € 15.000, CP_2 corrispondeva in favore di la somma di € 15.000 a titolo di rimborso delle spese legali liquidate
CP_1 con la sentenza di primo grado, con assunzione da parte del dell'obbligo di restituire la somma
CP_1 ricevuta “nel caso di vittoria delle spese in appello”; che, con sent. n. 146/2022, la Corte di Appello di Ancona respingeva l'appello incidentale proposto dal nei confronti della rigettava la domanda
CP_1 Parte_1 di copertura assicurativa del nei confronti di condannava e l'ing.
CP_1 Parte_1 Parte_3 CP_1 alla refusione delle spese di lite del grado in favore della per € 4 .000,0 0, oltre accessori di CP_4 legge, nonché delle spese di lite per entrambi i giudizi in favore dei condomini e del condominio per complessivi € 13.000,00, oltre accessori di legge;
condannava l'Ing. alla refusione delle
CP_1 spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in favore di per complessivi € 8.300,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
condannava la a tenere indenne l'Ing. di quanto questi fosse tenuto Parte_1 CP_1
a versare per spese legali di soccombenza;
che, con pec in data 03.05.2022, essa opponente richiedeva al difensore dell'opposto il pagamento della somma di € 20.526,59, quale differenza, operata la compensazione, tra quanto da essa dovuto al in forza della domanda di manleva accolta dalla CP_1
Corte di appello limitatamente alle spese legali poste a carico del in favore della e del CP_1 CP_4
e quanto, invece, dovuto dall'Ing. a titolo di rimborso delle spese legali e di CP_5 CP_1 restituzione delle somme corrisposte da essa attrice in forza della sentenza di primo grado in favore di e del che, con missive in data 15.03.2022, il convenuto riscontrava la richiesta CP_4 CP_1 proponendo di eseguire il pagamento in due rate, la prima di € 5.000,00 e la seconda, a saldo, entro il
15.07.2022; che, con pec in data 05.04.2022, essa opponente comunicava al convenuto l'accettazione della proposta di rateizzazione;
che in data 03.05.2022 il convenuto eseguiva il pagamento di € 5.000; che con pec del 03.05.2022 il difensore del convenuto comunicava che la somma di € 9.484,29 non doveva essere restituita dal in quanto la Corte di Appello aveva accolto la domanda di manleva del per CP_1 CP_1 le spese legali di soccombenza e chiedeva, pertanto, di rideterminare la somma dovuta;
che con pec in data
15.06.2022 essa attrice evidenziava che il credito residuo ammontava ad € 21.256,15, al lordo dell'acconto di € 5.000, in quanto, per mero errore, nella precedente comunicazione la somma di € 9.484,29 era stata pagina 3 di 8 erronamente indicata come somme versata alla a titolo di spese legali anzichè al e che le CP_4 CP_1 spese legali del grado di appello liquidate in favore della erano pari ad € 4.000,00 e non ad € 4.5000; CP_4 che il convenuto riscontrava la nota proponendo il pagamento della somma complessiva di € 10.000, da pagare in due rate e contestando comunque la richiesta di restituzione delle spese legali in quanto la Tutela giudiziaria, a suo avviso, copriva sia le spese di soccombenza che le spese sostenute dall'assicurato per difendersi;
che successivamente il comunicava ad essa attrice di aver ricevuto da parte del legale CP_1 del condominio di Via Lamaticci n. 12 la richiesta di pagamento della somma di € 15.548,00 relativa alle spese dei due gradi di giudizio liquidate in suo favore e dopo aver ribadito l'operatività della “Tutela
Giudiziaria”e la statuizione della Corte di Appello che obbligava “a manlevare l'Ing. di Parte_1 CP_1 quanto questi sia obbligato a versare per spese legali”, invitava nuovamente essa attrice a manlevarlo e tenerlo indenne dalla suddetta richiesta;
che essa attrice comunicava che, avendo acconsentito alla compensazione dei reciproci crediti, nulla era dovuto. In diritto, quindi, contestava il diritto del convenuto di procedure ad esecuzione, eccependo la intervenuta estinzione del credito per compensazione e, in via riconvenzionale, formulava domanda di condanna del convenuto al pagamento del credito residuo pari ad € 5.277,257.
Concludeva rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: -
Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione e per l'effetto dichiarare da un lato il venir meno dell'obbligo di di manlevare e tenere indenne l'Ing. dalle pretese pecuniarie avanzate da e dal Parte_1 CP_1 CP_4
e dall'altro che nulla deve all'Ing. in forza del titolo azionato, con Controparte_6 Parte_1 Controparte_1 conseguente dichiarazione di inefficacia del titolo stesso. - sempre nel merito accertare che l'operata compensazione è stata solo parziale e per l'effetto condannare l'Ing. al pagamento in favore di della residua somma di € Controparte_1 Parte_1
5.277,83. Il tutto con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge.”
Si costituiva il convenuto che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, relativamente al credito eccepito in compensazione, contestava di dover restituire la somma di € 15.000 in quanto versata dalla opponente in forza della tutela giudiziaria convenuta autonomamente nella polizza.
Eccepiva, altresì, che il massimale convenuto per la tutela giudiziaria era pari ad € 30.000 di talchè esso convenuto era creditore della ulteriore somma residua di € 15.000; che, operata la compensazione tra le reciproche pretese, esso convenuto era creditore della della ulteriore somma di € 4.925,14 in Parte_1 forza del rinnovo della polizza “tutela giudiziaria” che aveva aumentato il massimale da € 15.000,00 ad €
30.000,00. Concludeva, rassegnando le seguenti conclusioni: NEL MERITO rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese creditorie rivendicate dalla società dichiarare che nulla è a questa dovuto dall'Ing. Parte_1 CP_1
pagina 4 di 8 TITTARELLI per i titoli rivendicati da parte attrice;
SEMPRE NEL MERITO dichiarare che la società
è obbligata in forza della Sentenza N° 146 dell'8/02/2022 della Corte di Appello di Ancona a Parte_1 manlevare e tenere integralmente indenne l'Ing. dalle pretese pecuniarie avanzate dalla sig.ra Controparte_1
e dal a seguito dei notificati atti di precetto;
CP_4 Controparte_7 condannare con riguardo alla garanzia “”Tutela Giudiziaria”” la società al pagamento o esborso per Parte_1 quanto l'Ing. sia tenuta a corrispondere alla sig.ra e al Controparte_1 CP_4
seguito dei notificati atti di precetto. Con condanna al pagamento di spese, Controparte_7 competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.10.2024.
Diritto
L'opposizione è infondata e, pertanto, va disattesa.
In fatto, è pacifico in quanto non contestato, oltre che risultante dalla documentazione prodotta: che in data 28.02.2015 la odierna opponente, in forza della sentenza n. 2166/2014 del Tribunale di Ancona corrispondeva, su richiesta dell'assicurato del 22.01.2015 (v. doc. 3 allegato alla seconda memoria CP_1 integrativa dell'attore ex art 171 ter c.p.c.), in favore di la somma complessiva di € 23.749,28 CP_4
(v. doc. 5 allegato all'atto di citazione); che in data 19.06.2015 la odierna opponente corrispondeva in favore dell'opposto la somma di € 15.000 con assunzione da parte del dell'obbligo di restituire il
CP_1 predetto importo nel caso “nel caso di vittoria delle spese in appello” (v. doc. 7 allegato atto di citazione); che la sentenza della Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato la inoperatività della polizza professionale stipulata dal con la ha condannato il al
CP_1 Controparte_8 CP_1 rimborso in favore della compagnia Assicurativa delle spese legali del primo grado e del grado di appello, quantificate in complessivi € 12.110,69 (di cui 4.500,00 per il primo grado ed € 3,800 per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge) ed ha condannato la a tenere indenne Controparte_8 il delle spese legali dovute alle controparti (v. doc. 8 allegato atto di citazione); che con missiva in
CP_1 data 08.03.2023 la parte opponente invitava il a corrispondere la somma di € 20.526,59, quale
CP_1 differenza tra quanto ad essa asseritamente spettante a titolo restitutorio (per le somme pagate in forza della sentenza di primo grado) e quanto da essa dovuto (€ 25.534,59) in forza dell'obbligo di manleva accertato dalla Corte di Appello;
che il replicava di non essere tenuto a restituire la somma di €
CP_1
9.484,28 oltre accessori di legge in quanto la Corte di Appello aveva statuito l'obbligo della i Parte_1 tenere indenne il di quanto da quest'ultimo dovuto alle controparti a titolo di spese legali (v. doc. CP_1
pagina 5 di 8 15 allegato all'atto di citazione); che la replicava evidenziando che nella precedente missiva era CP_8 stato indicato l'importo di € 9.484,28 quale somma corrisposta in favore di laddove la CP_4 suddetta somma era stata corrisposta in favore del a titolo di rimborso delle spese legali e che, CP_1 pertanto, la somma residua ad essa dovuta, al netto dell'acconto di € 5.000,00 nelle more corrisposto dal ammontava ad € 16.256,15; che in data 20.12.2022 il eseguiva il pagamento della somma CP_1 CP_1 di € 15.526,59 (v. doc. 11 fascicolo convenuta); che con pec in data 13.12.2022, seguita da ulteriori due diffide, il chiedeva alla di provvedere al pagamento delle spese legali richieste dalle CP_1 CP_8 parti vincitrici in forza della sentenza della Corte di Appello di Ancona;
che la compagnia assicurativa rifiutava di eseguire il pagamento eccependo la estinzione del diritto di credito vantato dall'opponente per intervenuta compensazione con il credito da essa vantato a titolo restitutorio e a titolo di spese legali liquidate in suo favore.
Tanto esposto in fatto, come è noto, “Ove nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore opponente, minacciato col precetto, deduca un suo credito, di entità superiore a quella del debito opposto, non soltanto al fine di impedire e paralizzare l'esecuzione in suo danno, ma anche allo scopo di ottenere la condanna dell'opposto al pagamento della differenza, tale domanda è ammissibile, salvo poi eventualmente a stabilire da parte del giudice dell'esecuzione che, essendo il maggior credito dedotto in compensazione di non pronta e facile liquidazione, il processo esecutivo non possa essere sospeso (v. cassa
Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003)
Nella specie il credito opposto dall'opponente in compensazione risulta provato nella misura di €
35.609,45.
Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la attrice compagnia aveva corrisposto in favore di in forza della sentenza di primo grado la somma di € 23.498,76 e che la Corte di Appello ha CP_4 accertato la inoperatività della polizza professionale stipulata dal con la parte attrice, di talchè CP_1 sussiste il diritto della opponente alla ripetizione della predetta somma.
La attrice ha dedotto e documentato che il pagamento in data 28.02.20215 della somma sopra indicata in favore della danneggiata è avvenuta su richiesta del in data 22.01.2015, di talchè, ai fini del diritto CP_1 alla ripetizione, è del tutto irrilevante la circostanza per cui il in data 15.06.2015 e quindi CP_1 successivamente alla richiesta inoltrata dalla compagnia assicurativa avrebbe provveduto ad eseguire il pagamento della stessa somma in favore della (v. doc. 12 fascicolo convenuta). CP_4
La giurisprudenza citata dall'opposto nella terza memoria non è conferente perché nel caso di specie a differenza che nel caso esaminato nella sentenza menzionata, non risulta riformato il capo della sentenza di primo grado contenente la condanna del al pagamento delle somme risarcitorie in favore della CP_1
pagina 6 di 8 danneggiata ma il solo capo contenente l'accoglimento della domanda di manleva, con la conseguenza che
“all'assicuratore della responsabilità civile che, chiamato in manleva, abbia pagato direttamente al danneggiato la somma che
l'assicurato sia stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento del danno con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, spetta - laddove tale sentenza sia stata riformata in appello con il rigetto della sola domanda di manleva - l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti dello stesso assicurato, per avere dato esecuzione alla condanna risarcitoria per suo conto e in sua sostituzione, quale terzo adempiente, nonostante non sussistesse alcun obbligo di manleva” (v. cass. 2020 n. 3999).
La sentenza della Corte di Appello ha condannato il al rimborso in favore della attrice delle CP_1 spese di lite del doppio grado, pari a complessivi € 12.110,69, di talchè anche il diritto al pagamento della predetta somma risulta documentato.
Deve, invece, ritenersi insussistente il diritto della opposta alla restituzione della somma di € 15.000 dovendo essere interpretata la quietanza sottoscritta dal nel senso che, nell'ipotesi in cui CP_1
l'assicurato fosse risultato vittorioso in appello in punto di spese processuali nei rapporti con la danneggiata il avrebbe dovuto restituire alla compagnia assicurativa la somma da quest'ultima corrisposta in CP_1 forza della polizza “tutela giudiziaria” che copriva anche le spese sostenute dall'assicurato per la propria difesa. Nella quietanza si legge testualmente che la somma è stata corrisposta in forza della polizza “tutela giudiziaria”, di talchè deve escludersi che sia stata corrisposta in forza della condanna al rimborso delle spese processuali disposta dal Tribunale di Ancona e comunque nei limiti del massimale convenuto (pari ad € 15.000). peraltro nella quietanza è riportato testualmente quanto segue: “in caso di vittoria della spese in appello il percipiente (ossia, l'assicurato si impegna alla restituzione delle somme ripetute (ossia quelle CP_1 recuperate dalla parte soccombente)”
E' pacifico, in quanto non contestato, il pagamento da parte dell'opposto in favore dell'opponente delle seguenti somme: € 5.000 in data 03.05.2022 ed € 15.526,69 in data 20.12.2022, di talchè il credito residuo dell'opponente ammonta ad € 15.082,76.
L'opponente ha eccepito la compensazione con il credito per il quale l'opposto ha minacciato l'esecuzione pari ad € 25.907,00 (di cui € 20.889,00 per spese legali dovute al condominio e ai condomini ed
€ 5.018,00 per spese legale del grado di appello liquidate in favore della . CP_4
Operata la compensazione l'opposizione va accolta parzialmente e, per l'effetto, deve accertarsi che l'opposto ha il diritto di procedere ad esecuzione per la minor somma di € 10.824,73.
Quanto agli effetti della sentenza resa in giudizio di opposizione a precetto merita rilevare che come di ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione “poiché l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento pagina 7 di 8 negativo della sussistenza del diritto posto a base dell'esecuzione minacciata od iniziata, è di tutta evidenza che il giudice dell'opposizione può alternativamente: a) riconoscere l'infondatezza dell'opposizione e, quindi, rigettarla in toto, qualora accerti
l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa esecutiva nella loro interezza;
b) al contrario, nel presupposto del riconoscimento della loro totale inesistenza, accogliere l'opposizione in toto, negando il diritto di procedere esecutivamente nella sua totalità; c) ma anche riconoscere la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di procedere esecutivamente soltanto pro parte, qualora il diritto per cui è minacciata od iniziata l'esecuzione concerna un oggetto divisibile, di modo che il diritto stesso possa esistere per parte di esso, e, quindi, in tal caso accogliere soltanto parzialmente l'opposizione all'esecuzione e rigettarla per la parte restante, con la conseguenza che quel diritto resta accertato come esistente in parte e come inesistente per il residuo”. (cfr Cass.
Civ. 2007/1239). “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità
o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”. (Cass. Civ. 2008/5515) . “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata "in executivis" dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per
l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata”. (cfr Cass.
Civ. 2008/10676)
Le spese di lite, stante la parziale fondatezza della opposizione, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta che il convenuto ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte attrice, in forza del precetto notificato in data 06.05.2023 limitatamente alla somma di € 10.824,73 oltre spese di notifica;
2) compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Macerata, 2 ottobre 2024
Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
pagina 8 di 8