Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 419/2024
promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
AN OM (LO) Via Don Giuseppe Arfani, 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Linda
Soffientini e Chiara Giustivi del Foro di Lodi;
- Ricorrente –
Nei confronti di c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
OM (LO), Via Don Arfani 3 rappresentato e difeso dall'Avv.ta Caterina Invernizzi del foro di Lodi.
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente concordando le seguenti condizioni:
1) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Nessun regime di affidamento Per_1 per il figlio , stante la maggiore età dello stesso. Per_2
2) Attesa la non definitiva indipendenza economica di , lo stesso sarà collocato abitativamente Per_2 insieme al TE minore in modo paritario presso ciascun genitore, secondo la seguente Per_1
modalità:
1
Nel periodo scolastico verrà prelevato da scuola dal genitore collocatario e riaccompagnato a Per_1 scuola il mattino successivo. La madre potrà essere coadiuvata nella gestione dei figli dai propri genitori o all'occorrenza da una baby-sitter, mentre il padre potrà essere coadiuvato dalla sorella o all'occorrenza da una baby-sitter. Le spese per dette gestioni verranno sostenute dal genitore che ne usufruirà.
3) trascorrerà inoltre con ciascun genitore: Per_1
-nelle vacanze estive 15/20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
in caso di mancato soggiorno di villeggiatura, i genitori terranno comunque con sé il minore per il medesimo periodo di cui sopra;
- vacanze natalizie: 7 giorni nelle vacanze natalizie, nei periodi dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando annualmente sia il periodo di competenza che il giorno di Natale e Santo Stefano con l'uno o l'altro genitore;
- vacanze pasquali: 3 giorni nelle vacanze pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua e
Pasquetta con l'uno o l'altro genitore;
- ulteriori festività civili e religiose infrasettimanali e compleanni del figlio alternati con l'uno o l'altro genitore.
sarà libero di trascorrere, col padre o con la madre, le vacanze (estive, pasquali, natalizie, ponti, Per_2
festività civili o religione, etc.), compatibilmente con gli impegni dei genitori.
4) I genitori dovranno sempre conoscere le località di villeggiatura nelle quali il figlio minore si Per_1 recherà ed eventuali suoi spostamenti fuori dal territorio italiano dovranno essere concordati tra i genitori.
5) Entrambi i genitori potranno presenziare agli avvenimenti scolastici, religiosi, sportivi ed extrascolastici riguardanti il figlio minore indipendentemente dalla propria turnazione e potranno sentire telefonicamente il figlio - o effettuare videochiamate - nel periodo di competenza dell'altro.
6) I signori e provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di loro Pt_2 Parte_1 competenza, e contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative al figlio minore come previste dalle linee guida stabilite dal Tribunale di Milano in uso anche presso il Per_1
Tribunale di Lodi, e più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
2 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti da quest'ultimo ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi pubblici (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature sportive
(comprese le spese di iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse del figlio, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta, a mezzo mail o whatsapp - ai recapiti sottoindicati
- contenente le indicazioni della spesa all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale dissenso motivato, con la medesima modalità, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso di dissenso espresso, l'altro genitore potrà, se del caso, sostenerne il costo in via esclusiva. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro, (a mezzo e-mail, whatsapp o consegna a mani) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) In considerazione del mantenimento diretto di le parti si faranno carico anche del 50% Per_1 ciascuno delle spese che si renderanno necessarie per il figlio per abbigliamento, scarpe, accessori personali, mensa scolastica, cellulari e ricariche, pc, previo accordo, esibizione dei relativi giustificativi
3 di spesa. In caso di dissenso espresso e motivato, l'altro genitore potrà, se del caso, sostenere il costo in via esclusiva.
9) Le parti concordano l'utilizzo dei seguenti recapiti elettronici per lo scambio della documentazione: per la OR e-mail: Parte_1 Email_1
per il signor e-mail: Pt_2 Email_2
In alternativa, le parti potranno utilizzare, per le comunicazioni, anche messaggi di testo tramite l'applicazione whatsapp.
Nel caso di variazione degli indirizzi elettronici sopra indicati, la parte interessata provvederà a notiziare l'altra dei relativi aggiornamenti.
10) In considerazione della non definitiva indipendenza economica di , assunto dal 1 ottobre 2024 Per_2 presso l'Autofficina Andreoli di Lodi, con contratto di apprendistato fino al 2029 con un attuale stipendio mensile di € 1.100,00/1.150,00, per 13 mensilità, come confermato da in udienza e dalle buste Per_2
paga prodotte, le spese straordinarie e personali di cui ai precedenti punti 6) e 8) verranno sostenute direttamente da , ad eccezione delle spese per importi particolarmente elevati e dei costi relativi Per_2 alla patente di guida, che verranno versati nella misura del 50% da ciascuno dai genitori, sempre previo accordo, e previa esibizione dei preventivi di spesa.
11) L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
allo stesso modo le detrazioni fiscali relative ai figli, ove possibile, verranno suddivise al 50% tra i genitori.
12) I signori e si sono obbligati a porre in vendita la casa familiare sita in AN Pt_2 Parte_1
OM via don Arfani 3, e hanno già sottoscritto accettazione di proposta di acquisto per l'ammontare di € 182.000,00
13) Come da accordi delle parti, la casa familiare sarà temporaneamente abitata dalla sig.ra Parte_1 sino al termine sottoindicato e il sig. ha già lasciato l'abitazione nel settembre 2024 asportando i Pt_2 suoi beni personali. L'atto notarile verrà stipulato entro e non oltre il 31 luglio 2025. A seguito di accordi intercorsi tra parte acquirente e parte venditrice su richiesta della sig.ra quest'ultima potrà Parte_1 rimanere nell'immobile non oltre il 25.09.2025.
Le parti si impegnano a non dilatare in alcun modo i tempi della stipula dell'atto notarile per la vendita della casa familiare.
14) Dal settembre 2024, tutte le spese dell'abitazione familiare, ivi comprese le rate delle spese condominiali ordinarie, verranno sostenute dalla OR (che tempestivamente dovrà Parte_1
provvedere alla voltura delle utenze) ad eccezione delle spese straordinarie che verranno corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
15) I signori e verseranno nella misura del 50% ciascuno la rata del mutuo sino alla Pt_2 Parte_1 vendita dell'immobile. Con il ricavato della vendita dell'immobile, le parti provvederanno ad estinguere il mutuo, dividendo a metà l'importo che residuerà;
4 16) le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni pendenza economica relativa al periodo di convivenza e di nulla più avere reciprocamente a pretendere, fatti salvi i punti del presente accordo. 17)
Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti, anche validi per l'espatrio, per il figlio minore e, ove richiesto, anche per quelli personali.
18) Le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1.Con ricorso depositato in data 1.03.2024 ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1
l'affido condiviso dei figli (oggi maggiorenne) e ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 Per_1 prevalente presso la madre, di assegnare la casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà insieme ai Parte_1
figli, di regolamentare i rapporti padre-figlio come da calendario proposto, di stabilire che i figli saranno accuditi anche dai nonni materni o da una baby-sitter, di disporre per vacanze, compleanni, ponti e festività
la turnazione secondo il calendario proposto fatti salvi eventuali accordi tra le parti, di stabilire che gli spostamenti dei figli al di fuori del territorio italiano dovranno essere concordati dai genitori per iscritto,
di partecipare agli avvenimenti scolastici, religiosi, sportivi ed extrascolastici dei figli a prescindere dalla propria turnazione, di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli di € 1.000,00 (
€ 500,00 per ciascun figlio) oltre al 70 % delle spese straordinarie, di stabilire che eventuali spese nei confronti degli stessi dovranno essere concordate mediante comunicazione scritta, di percepire integralmente l'assegno unico.
A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha allegato di aver instaurato una stabile convivenza a far tempo dall'anno 2005 con il sig. che dalla loro unione sono nati in data Parte_2 Per_2
02.01.2007 e in data 06.10.2014, che per l'acquisto della casa familiare veniva contratto un mutuo Per_1
cointestato al 50% a tasso variabile, che la convivenza diventava insostenibile a causa dei continui atteggiamenti prepotenti e di superiorità assunti dal marito, il quale occultava il suo effettivo reddito,
sottraeva i suoi introiti alla famiglia, tratteneva tutti i guadagni derivanti dalla sua attività lavorativa, ricorrendo solo ed esclusivamente allo stipendio della moglie, denigrava la moglie rispetto al suo ruolo di madre e di donna lavoratrice e, nonostante vari tentativi della ricorrente diretti a trovare una definizione consensuale per la regolamentazione dei rapporti con i figli, iniziava una serie di ricatti psicologici e di natura economica.
2. Costituitosi con comparsa di risposta depositata il 3.05.2024, ha contestato quanto Parte_2
dedotto da controparte, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé, la possibilità per i figli di vedere la madre nonché trascorrere le vacanze estive, natalizie e pasquali come da calendario proposto nel rispetto delle loro esigenze e necessità, di conoscere le località di villeggiatura nelle quali si recheranno i figli, di porre a carico della sig.ra la somma mensile ritenuta congrua Parte_1
dal Tribunale a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, di
5 rilasciare il consenso per i documenti validi per l'espatrio.
3. All'udienza del 7.06.2024 sono state ascoltate le parti e, all'esito dell'udienza, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“affido condiviso dei figli minori;
impegno delle parti alla vendita della casa familiare;
temporanea attribuzione dell'abitazione alla ricorrente per il tempo necessario alla messa in vendita dell'immobile e reperimento di nuova collocazione;
impegno del resistente a corrispondere nel predetto periodo in favore della ricorrente il
50% del mutuo;
il padre non corrisponderà alla madre una ulteriore somma a titolo di contributo al mantenimento di se il minore percepirà la retribuzione attesa per circa 1000 euro mensili nonché in ipotesi di Per_2
collocamento paritario del medesimo;
collocamento paritario del minore con mantenimento diretto dello stesso da parte dei genitori Per_1
nel periodo che il minore trascorrerà presso ciascuno di loro.
Con note depositate per l'udienza del 24.09.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Ritenuto peraltro necessario convocare le parti per chiarimenti in ordine alle condizioni concordate,
all'udienza del 7.02.2025 sono state nuovamente sentite le parti.
La sig.ra ha dichiarato: “vivo ancora nella casa familiare a AN OM con entrambi Parte_1
i miei figli;
il maggiore ha iniziato a lavorare come meccanico a ottobre dell'anno scorso con contratto di apprendistato , guadagna circa 1100 euro al mese e lavora a tempo pieno, a lavoro lo portiamo io o mia mamma i giorni di mia competenza oppure il padre nei giorni di sua competenza, attualmente entrambi i figli si recano dalla fine delle rispettive attività a casa del padre il martedì e il giovedì e il minore rimane a dormire dal padre mentre il maggiore torna a casa mia per il pernottamento. Io e il sig.
abitiamo molto vicini nello stesso paese. Il minore ora va a calcio, invece che a tennis, due giorni Pt_2
a settimana oltre al sabato mattina o pomeriggio per le partite, finisce alle 16,30 a scuola. La mia situazione patrimoniale è invariata, attualmente ognuno paga la propria metà della rata del mutuo versando direttamente la somma sul conto cointestato. Le spese condominiali le pago solo io. Per le spese relative al minore come prescuola, l'attività sportiva, ecc. facciamo a metà; talvolta le anticipo io e il sig. mi dà la metà. sta facendo dei corsi di aggiornamento sempre a Lodi ma in un altro Pt_2 Per_2 quartiere e vorrei capire come possiamo organizzarci. Nei finesettimana il maggiore è sempre a casa mia anche a mangiare, il minore resta con me a week end alternati, nel mio finesettimana dalla fine della scuola fino al martedì mattina quando lo porto a scuola e viceversa. Abbiamo firmato sabato scorso un compromesso per la vendita della casa, sto cercando un'altra cassa preferibilmente nello stesso paese ma non ho ancora fatto proposte” e aggiunto: “Il maggiore nel finesettimana resta da me e lo porto sempre io a Lodi quando esce. Capita che vada fuori a mangiare ma sempre io a occuparmi di lui e anche a farlo mangiare almeno a pranzo. Inoltre, sta facendo la patente”. Per_2
Il sig. ha dichiarato: “viviamo a 50 metri quindi il maggiore attualmente si sposta da solo. Pt_2
6 Confermo con riguardo all'organizzazione dei figli quanto detto dalla ricorrente. Sui corsi di aggiornamento del maggiore per me non ci sono problemi a portarlo io per le 14,00 dal lavoro a Lodi alla sede del corso che è sempre in Lodi i giorni in cui la mia attività lavorativa me lo permette, in alternativa il ragazzo può prendere un mezzo. Ognuno provvede al mantenimento diretto. È vero che il maggiore va a dormire sempre dalla OR nel finesettimana ma è fuori tutto il giorno con i suoi amici e mangia sempre fuori casa. È capitato che lo portassi io a Lodi. Attualmente vivo a casa di mia sorella a AN OM. Pago a mia sorella circa 300 euro al mese. Dopo la vendita della casa vorrei valutare la possibilità di spostarmi”.
All'udienza del 19.03.2025 è stato sentito il figlio maggiorenne il quale ha dichiarato: Persona_3
“ho compiuto 18 anni il 02.01.2025. Vivo con mia mamma a AN OM. Lavoro come meccanico dal 01/10/2024 in un'officina a Lodi, con contratto di apprendistato. Lavoro dalle 08,00 alle
18.00. Guadagno circa 1100 -1150 Euro netti al mese per 13 mensilità. Non pratico sport né altre attività.
Vado d'accordo con entrambi i miei genitori. Vedo mio padre il martedì e il giovedì e a weekend alterni.
Non mi fermo mai a dormire da lui. Dopo il lavoro, vado a casa di mia mamma, faccio la doccia e poi vado per cena a casa di mio papà. Il sabato e la domenica, il pomeriggio lo trascorro sempre fuori casa con gli amici e torno a casa per mangiare. A pranzo molte volte mi fermo da mia mamma, poi esco e dopo vado a cena da mio papà, la sera esco di nuovo e torno a casa di mia mamma a dormire. Le case dei miei genitori sono vicine, distano neanche 100 metri l'una dall'altra. Non mi fermo a dormire da mio padre perché mi trovo meglio a dormire a casa di mia mamma dove ho tutte le mie cose. Anche mio TE va d'accordo con i miei genitori. Lui però si ferma a dormire da mio padre anche nel corso della settimana entrambi i giorni. A lavoro mi accompagnano i miei genitori: mia mamma e il martedì e il giovedì mio papà. In pratica i giorni di sua spettanza mi accompagna mio papà. Sto facendo la patente e non avrei problemi a spostarmi con i mezzi pubblici. Ho frequentato un corso di formazione ma ora non ne ho altri in programma. Prima, quando dormivo da mio padre, lasciavo anche i vestiti da lui che li lavava e stirava ora non capita più perché da novembre/dicembre 2024 circa non mi fermo più a dormire da lui”.
All'esito, il giudice ha fissato udienza per la rimessione in decisione sostituita dal deposito di note scritte.
4. Con note scritte depositate per l'udienza del 11.04.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate e il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non si è provveduto all'audizione del minore, tenuto conto della sua tenera età, dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al suo interesse delle condizioni concordate dai genitori.
7 Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_4
paritario presso ciascun genitore secondo le seguenti modalità:
- con la madre il lunedì e il mercoledì e con il padre il martedì e il giovedì, oltre weekend alternati con l'uno o l'altro genitore a decorrere dal venerdì fino al lunedì mattina;
- nel periodo scolastico verrà prelevato da scuola dal genitore collocatario e Per_1
riaccompagnato a scuola il mattino successivo. La madre potrà essere coadiuvata nella gestione dei figli dai propri genitori o all'occorrenza da una baby-sitter, mentre il padre potrà essere coadiuvato dalla sorella o all'occorrenza da una baby-sitter. Le spese per dette gestioni verranno sostenute dal genitore che ne usufruirà;
2) Dispone che il figlio minore trascorrerà inoltre con ciascun genitore: Persona_4
- nelle vacanze estive 15/20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 marzo di ogni anno;
in caso di mancato soggiorno di villeggiatura, i genitori terranno comunque con sé il minore per il medesimo periodo di cui sopra;
- vacanze natalizie: 7 giorni nelle vacanze natalizie, nei periodi dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando annualmente sia il periodo di competenza che il giorno di Natale
e Santo Stefano con l'uno o l'altro genitore;
- vacanze pasquali: 3 giorni nelle vacanze pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua e
Pasquetta con l'uno o l'altro genitore;
- ulteriori festività civili e religiose infrasettimanali e compleanni del figlio alternati con l'uno o l'altro genitore.
3) Prende atto dell'accordo delle parti per cui il figlio maggiorenne sarà collocato Persona_3
abitativamente insieme al TE minore in modo paritario presso ciascun genitore, secondo le Per_1
modalità di cui al precedente punto 2), e sarà libero di trascorrere, col padre o con la madre, le vacanze
(estive, pasquali, natalizie, ponti, festività civili o religione, etc.), compatibilmente con gli impegni dei genitori.
4) Dispone che i signori e provvedano al mantenimento diretto dei figli nei periodi di Pt_2 Parte_1
loro competenza, e contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative al figlio minore come previste dalle linee guida stabilite dal Tribunale di Milano in uso anche presso il Per_1
Tribunale di Lodi come indicato ai punti 6) e 7) delle condizioni concordate dalle parti che si intendono qui integralmente richiamati;
5) Prende atto che le parti sono concordi nel prevedere che i genitori dovranno sempre conoscere le località di villeggiatura nelle quali il figlio minore si recherà ed eventuali suoi spostamenti fuori Per_1
dal territorio italiano dovranno essere concordati tra i genitori.
8 6) Prende atto che le parti sono concordi nel prevedere che entrambi i genitori potranno presenziare agli avvenimenti scolastici, religiosi, sportivi ed extrascolastici riguardanti il figlio minore indipendentemente dalla propria turnazione e potranno sentire telefonicamente il figlio - o effettuare videochiamate - nel periodo di competenza dell'altro.
7) Prende atto che le parti sono concordi nel prevedere che, in considerazione del mantenimento diretto di le parti si faranno carico anche del 50% ciascuno delle spese che si renderanno necessarie per Per_1
il figlio per abbigliamento, scarpe, accessori personali, mensa scolastica, cellulari e ricariche, pc, previo accordo, esibizione dei relativi giustificativi di spesa. In caso di dissenso espresso e motivato, l'altro genitore potrà, se del caso, sostenere il costo in via esclusiva.
8) Prende atto che le parti concordano l'utilizzo dei seguenti recapiti elettronici per lo scambio della documentazione:
per la OR e-mail: Parte_1 Email_1
per il signor e-mail: Pt_2 Email_2
In alternativa, le parti potranno utilizzare, per le comunicazioni, anche messaggi di testo tramite l'applicazione whatsapp.
Nel caso di variazione degli indirizzi elettronici sopra indicati, la parte interessata provvederà a notiziare l'altra dei relativi aggiornamenti.
9) Prende atto che le parti sono concordi nel prevedere che le spese straordinarie e personali di cui ai punti 6) e 8) delle condizioni concordate relative al figlio maggiorenne verranno sostenute Per_2
direttamente da , ad eccezione delle spese per importi particolarmente elevati e dei costi relativi Per_2 alla patente di guida, che verranno versati nella misura del 50% da ciascuno dai genitori, sempre previo accordo, e previa esibizione dei preventivi di spesa.
10) Prende atto che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
allo stesso modo le detrazioni fiscali relative ai figli, ove possibile, verranno suddivise al 50% tra i genitori.
11) Prende atto che le parti concordano che i signori e si sono obbligati a porre in Pt_2 Parte_1 vendita la casa familiare sita in AN OM via don Arfani 3, e hanno già sottoscritto accettazione di proposta di acquisto per l'ammontare di € 182.000,00;
12) Assegna, in attesa della vendita dell'immobile, la casa familiare alla sig.ra Parte_1
13) Prende atto che il sig. ha già lasciato la casa familiare nel settembre 2024 asportando i suoi Pt_2
beni personali e che le parti concordano nel prevedere che l'atto notarile di vendita della casa familiare verrà stipulato entro e non oltre il 31 luglio 2025; che a seguito di accordi intercorsi tra parte acquirente e parte venditrice su richiesta della sig.ra quest'ultima potrà rimanere nell'immobile non oltre il Parte_1
25.09.2025; che le parti si impegnano a non dilatare in alcun modo i tempi della stipula dell'atto notarile per la vendita della casa familiare.
9 14) Prende atto che le parti concordano che dal settembre 2024, tutte le spese dell'abitazione familiare,
ivi comprese le rate delle spese condominiali ordinarie, verranno sostenute dalla OR (che Parte_1 tempestivamente dovrà provvedere alla voltura delle utenze) ad eccezione delle spese straordinarie che verranno corrisposte dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
15) Prende atto che le parti concordano che i signori e verseranno nella misura del 50% Pt_2 Parte_1 ciascuno la rata del mutuo sino alla vendita dell'immobile. Con il ricavato della vendita dell'immobile, le parti provvederanno ad estinguere il mutuo, dividendo a metà l'importo che residuerà;
16) Prende atto che le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni pendenza economica relativa al periodo di convivenza e di nulla più avere reciprocamente a pretendere, fatti salvi i punti del presente accordo.
17) Autorizza il rilascio a favore del minore dei documenti di identità anche validi per Persona_4
l'espatrio e prende atto che le parti si autorizzano reciprocamente anche al rilascio dei documenti per quelli personali, come concordato tra le parti al punto 17) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
18) Spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
10