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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/09/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1593/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 2 CIVILE
Il Giudice, dott. Domenico Stilo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1593/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
, presso il cui studio, in Ragusa, Piazza Cappuccini n. 24, CP_1
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. MUNAFO' C.F._1
ANGELA, presso il cui studio, in Augusta, via F. Turati n. 91, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Appellato
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Controparte_2 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Siracusa la società Parte_1 per sentire ivi accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avesse posto in essere una pratica commerciale scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale per i motivi di cui in narrativa;
2) conseguentemente e per l'effetto condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del Sig. della somma pari ad € 4.000,00, quale congrua Controparte_2 riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 130 e ss. del Codice del
Consumo (d.lgs. n. 206/2005), o di quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Giudice adito, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento fino al completo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, il sig. esponeva di aver acquistato CP_2 in data 6.8.2015 presso il punto vendita della Concessionaria “ Parte_1
di Siracusa, Contrada Targia n. 22, l'autovettura usata HYUNDAI
[...]
IX20, targata EG032EA, N° Telaio TMAPU81DABJ015985, per un importo complessivo pari ad € 7.500,00; di avere, in seguito a tale compravendita e prendendo visione del libretto dell'autovettura a lui consegnato all'atto dell'acquisto, notato un'anomalia in relazione al numero di chilometri dell'autovettura, ed in particolare una notevole discrepanza tra il numero di chilometri effettivamente percorsi dal
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veicolo ed il numero di chilometri prospettati dal venditore al momento della vendita;
che recatosi presso la concessionaria in questione tale circostanza non era stata negata dai dipendenti della società convenuta;
che la non aveva riscontrato la missiva con cui lo stesso, Parte_1 dopo essersi recato presso la concessionaria, l'aveva diffidata alla corresponsione in suo favore di una somma pari ad € 4.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 del D.lgs. n. 206/2005, a titolo di riduzione del prezzo, o, in subordine, alla restituzione dell'importo da lui pagato a titolo di prezzo d'acquisto (pari ad € 7.500,00), dietro contestuale restituzione della detta autovettura.
L'attore deduceva che la società convenuta aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta, alla luce del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 20 del Codice del Consumo, nonché dell'art. 22 del Codice del Consumo, essendoci stato un deficit informativo tale da indurre lo stesso, quale consumatore, ad addivenire ad una decisione commerciale che diversamente non avrebbe preso.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Parte_1 contestando la domanda attorea a fronte della presunta decadenza del
, ai sensi dell'art. 129 del Codice del Consumo, e della presunta CP_2 infondatezza di quanto da egli richiesto, asserendo che l'attore avesse conosciuto il lamentato difetto dell'autovettura al momento dell'acquisto, o potesse conoscerlo con l'ordinaria diligenza;
inoltre, escludeva che il diverso chilometraggio potesse di per sé determinare una diminuzione di valore del mezzo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Espletata la CTU tecnica da parte del Geom. ed escussi Persona_1
i testi ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione;
quindi, con sentenza n. 112/2021 pronunciata il 29.01.2021, il Giudice di Pace di Siracusa accoglieva
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parzialmente la domanda dell'attore e per l'effetto condannava la
[...] al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore di Parte_1 CP_2
oltre interessi rivalutazione, oltre le spese di Ctu, oltre al
[...] pagamento delle spese del presente giudizio.
1.2. La proponeva appello avverso la predetta sentenza n. Parte_1
112/2021 per riformare la sentenza di primo grado per i motivi di cui al gravame proposto.
Con molteplici profili di doglianza parte appellante: rilevava l'erroneità della applicazione da parte del Giudice di primo grado delle regole che disciplinano l'onere della prova, per aver omesso la pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., stante la sollevata eccezione di tardività ed inammissibilità delle richieste istruttorie formulate da controparte;
contestava la erroneità dell'affermazione in sentenza secondo la quale parte appellata avrebbe scoperto l'azzeramento del contachilometri dell'auto acquistata “dopo qualche tempo, consultando il libretto di manutenzione”, sostenendo, invece, che il detto difetto di conformità era stato riscontrato dal all'atto di acquisto, ciò comportando la CP_2 decadenza dell'azione volta alla denuncia di difformità e/o vizi del bene compravenduto;
parte appellante, ancora, contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione relativa all'esclusione di cui all'art. 129 del Codice del Consumo, il denunciato difetto, difatti, sarebbe stato agevolmente conoscibile dal in CP_2 applicazione dei principi di ordinaria diligenza, essendo stato messo a disposizione quanto necessario per la conoscibilità del lamentato vizio di conformità.
Infine, la chiedeva la riforma della sentenza nella parte in Parte_1 cui il Giudice di primo grado non aveva dichiarato, stante il parziale
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accoglimento della domanda attorea, la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tramite la proposizione di un appello incidentale chiedendo in via principale il rigetto delle Controparte_2 istanze avversarie e in via incidentale la parziale riforma della sentenza di primo grado condannando la al pagamento di euro Parte_1
4.000,00 in suo favore quale riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 130 del Codice del consumo e al pagamento delle spese di lite.
Peraltro, preliminarmente il sig. eccepiva l'inammissibilità CP_2 dell'appello principale proposto da per genericità e Parte_1 omessa indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
nonché perché palesemente infondato.
Radicatosi il contradditorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo e, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio
2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
***
2. Il Tribunale, valutati i fatti di causa, ritiene di dichiarare infondato l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 112/2021. Parte_1
2.1. In primo luogo, priva di pregio è l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità dell'appello per genericità ex art. 342 c.p.c.
Invero, richiamando l'orientamento di cui alla sentenza delle Sezioni
Unite, n. 36481/2022, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, prevede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
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contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, va osservato che nel caso di specie l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti della sentenza che si intendevano censurare, sia delle motivate critiche a tale decisione.
Per le medesime ragioni l'atto di appello non può essere ritenuto prima facie infondato.
2.2. Ciò premesso, col primo motivo d'appello parte appellante deduce la nullità della sentenza impugnata lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione mossa circa la tardività ed inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'attore: in particolare, la ha rilevato che il Giudice di Parte_1 prime cure non avrebbe dovuto concedere il termine di cui all'art. 320 ult. comma c.p.c., a fronte del presunto difetto di prova della domanda attorea, essendo il “limite temporale posto per l'assolvimento dell'onere probatorio rinvenibile nell'art. 163 comma 2 n. 5 c.p.c. che impone all'attore di indicare specificatamente in seno all'atto di citazione i mezzi di prova di cui intende avvalersi.
Tale assunto è infondato dovendosi evidenziare che già in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado erano stati forniti riscontri probatori rispetto ai fatti oggetto della domanda, atteso che la difformità tra il chilometraggio dichiarato dalla CP_3 venditrice e quello effettivo: in particolare, risultava già allegato e
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documentato il lamentato comportamento integrante la pratica commerciale scorretta discendente dall'omessa comunicazione della sostituzione del contachilometri;
già in sede di citazione veniva chiesto ammettersi CTU tecnica al fine di verificare l'effettivo e reale chilometraggio del veicolo in questione al momento dell'acquisto.
I mezzi di prova ulteriormente richiesti ed articolati nelle note autorizzate, depositate in seguito al rinvio della causa disposto dal giudice alla prima udienza ai sensi dell'art. 320 comma 4 c.p.c., sono stati dedotti all'esito delle difese svolte dalla appellante nella comparsa di costituzione e risposta.
Al riguardo, l'art. 320 comma 4 c.p.c. dispone che “Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”.
Dal tenore letterale della richiamata norma emerge che la concessione del termine, ove richiesto dalle parti per integrazioni ed allegazioni, non sia discrezionale, come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. C
Cost. 12.11.2002, n. 447), che ha affermato che il giudice di pace è obbligato a fissare una nuova udienza qualora le parti abbiano necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie ma anche ulteriori attività assertive.
2.3. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello in base al quale parte appellante lamenta l'erronea decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di decadenza del sig.
dall'azione. CP_2
La società appellante, in particolare, ha sostenuto che il sig. CP_2 aveva affermato nell'ambito dell'atto di citazione di avere consultato il libretto dell'autovettura all'atto dell'acquisto, e di avere, quindi, avuto
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conoscenza del vizio di conformità del bene in data 6 agosto 2015; di conseguenza, era intervenuta la decadenza dell'attore dai diritti di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 206/2005, non avendo, a suo dire, denunciato il difetto di conformità del bene entro il termine di due mesi dalla scoperta del vizio.
L'assunto non coglie nel segno.
In primo luogo è da evidenziare che l'odierno appellato, in seno all'atto di citazione, aveva precisato di avere consultato il libretto dell'autovettura non all'atto dell'acquisto del veicolo, bensì in un momento successivo, notando un'anomalia in relazione al numero di chilometri percorsi dal veicolo: in particolare, il sig. ha CP_2 sostenuto che nel mese di settembre 2015, recatosi presso la concessionaria CE AN – Concessionaria Hyundai”, sita in
Ragusa, Via S. Luigi n. 45, apprendeva della sostituzione del contachilometri dal meccanico della detta officina.
Egli procedeva, perciò, in tale momento alla disamina del libretto, scoprendo, così, la difformità tra il reale chilometraggio dell'autovettura e quello dichiarato al momento della vendita, e recandosi tempestivamente presso la ove tale Parte_1 sostituzione e, quindi, l'esistenza della difformità chilometrica veniva confermata.
La denuncia, peraltro, non sarebbe stata comunque necessaria, ai sensi dell'art. 132, comma 2, codice del consumo, avendo appunto il venditore riconosciuto l'esistenza del difetto in questione.
Nel caso di specie, infatti, nessuna contestazione è stata mai mossa dalla convenuta in merito alla sostituzione del cronotachigrafo dell'autovettura in oggetto ed alla conseguente discrepanza tra il chilometraggio risultante dal cronotachigrafo e la percorrenza reale, circostanza, perciò, provata, che era stata, peraltro, già dimostrata in
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via documentale mediante la produzione del libretto dell'autovettura e che è stata, poi, ulteriormente confermata dai testimoni e dalle risultanze della CTU tecnica d'ufficio.
I testimoni escussi, e non hanno Testimone_1 Testimone_2 contestato che il avesse denunciato il vizio per cui è causa il CP_2 mese dopo l'acquisto, ovvero nel settembre 2015.
Che il sig. avesse potuto venire a conoscenza del reale CP_2 chilometraggio dell'autovettura al momento della conclusione del contratto è circostanza smentita dalle risultanze della CTU tecnica, ove
è stata rilevata l'impossibilità di accertare il motivo della sostituzione del contachilometri, sostanzialmente confermando che tale sostituzione rappresenta un vero e proprio vizio occulto.
Lo stesso CTU ha appurato che la sostituzione del contachilometri era avvenuta il 30 gennaio 2013 e che in tale data il contachilometri segnava km 32.615; che i km effettivi alla data del 7 maggio 2015, ovvero tre mesi prima dell'acquisto, erano pari a 67.026, poiché ai km effettuati prima della sostituzione del contachilometri andavano aggiunti i 34.411 effettuati con il nuovo contachilometri fino alla data del 07.05.2015; che l'attore aveva pertanto acquistato un'autovettura con km pari a 67.026 e non 34.411, come indicato nel nuovo contachilometri, e cioè che con km tagliati pari a 32.615; che un soggetto non esperto non era in grado di valutare le risultanze dell'acquisto.
2.4. Per le medesime ragioni si evidenzia l'infondatezza del terzo motivo di appello con cui parte appellante lamenta il rigetto da parte del Giudice di prime grado dell'eccezione di infondatezza della domanda attorea, sulla scorta del fatto che la circostanza della sostituzione del contachilometri sarebbe stata comunque dallo stesso
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agevolmente conoscibile in applicazione dei principi di ordinaria diligenza, essendo stato messo a disposizione quanto necessario per la conoscibilità del lamentato vizio di conformità.
Come accennato, laddove il venditore riconosca un vizio mediante ammissione, sia espressa che tacita (comportamenti come avviare una riparazione), che attesta la presenza del difetto, l'acquirente è dispensato dall'onere di denunciare il difetto entro gli 8 giorni dalla scoperta previsti dall'art. 1495 c.c., l'azione di garanzia si trasforma da un'obbligazione soggetta a un termine di un anno a un'azione di natura ordinaria, soggetta alla prescrizione decennale.
Ciò premesso, va rilevato che il consumatore ha diritto di essere messo nelle condizioni di fare una scelta consapevole, così come previsto in seno agli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo, e nel caso di specie, ossia nel settore della vendita delle autovettura usate, ciò non è possibile qualora non vengano fornite in modo compiuto e veritiero le informazioni relative al numero di chilometri realmente percorsi dall'autovettura, giacché il chilometraggio della vettura incide sullo stato di manutenzione del bene in questione.
Nel caso che ci occupa, parte appellante, se da una parte afferma di non aver comunicato all'attore il numero di chilometri che la HYUNDAI IX20, targata EG032EA, aveva percorso, dall'altra, parimenti, asserisce che il sig. poteva conoscere il difetto de quo al momento della CP_2 conclusione del contratto essendo la documentazione della vettura presente al suo interno.
Tali asserzioni sono infondate.
È evidente che la presa visione dell'autovettura non consente al consumatore di avere contezza del reale numero di chilometri percorsi dall'automobile, poiché gli consente, al massimo, di conoscere il
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numero di chilometri dichiarati e risultanti dal contachilometri, sul quale lo stesso farà affidamento.
Né ciò potrebbe essere stato scoperto, nel caso di specie, mediante un proprio tecnico di fiducia, così come controparte vorrebbe far credere, trattandosi di un caso di sostituzione del cronotachigrafo.
La Suprema Corte (cfr. Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981) ha affermato che l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta costituisca applicazione del principio di autoresponsabilità e consegua all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione;
ha ricordato che - sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente – la facile riconoscibilità è tuttavia da escludere
“laddove l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio”; ha chiarito altresì che, in realtà, ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 c.c., non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio.
Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio.
Per altro verso, la stessa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1480/2012, ha statuito che l'omessa comunicazione da parte del concessionario della falsità dei chilometri dichiarati dal dispositivo è circostanza idonea a far considerare dolosa la sua condotta ex art. 1439
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c.c., con conseguente annullamento del contratto di vendita, su specifica richiesta del compratore, ritenendo che il valore monetario del veicolo non può essere solo stabilito dal mercato dell'usato, e che, comunque, il dato del conta chilometri deve essere considerato centrale nella valutazione del prezzo del mezzo offerto al consumatore.
Nel caso che ci occupa, è evidente che l'automobile presenta dei vizi che ne diminuiscono il valore, essendo un dato di fatto pacifico, risaputo, oltreché riconosciuto secondo costante giurisprudenza, che il chilometraggio costituisce uno degli elementi che incidono sul valore dell'autovettura, così come sulla Polizza RC Auto;
di talché
l'autovettura de qua non si può considerare conforme al contratto ex art. 129, comma 2, lett. b), Codice del Cosumo, non essendo conforme alla descrizione fatta dal venditore al momento dell'acquisto.
Nessun errore ha, pertanto, commesso il Giudice a quo “nel momento in cui non ha accolto l'eccezione circa la eccepita esclusione di cui all'art. 129 Codice del Consumo”, ed ha affermato che la circostanza del maggior chilometraggio, frutto di alterazione o manomissione, è stata “taciuta”.
Ed ancora, non corrisponde al vero che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la mancata dimostrazione da parte del CP_2 dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Difatti, attraverso la produzione documentale, la prova per testi espletata e le risultanze della CTU, sono emerse inconfutabilmente: 1) la sostituzione del cronotachigrafo dell'autovettura; 2) la conseguente difformità tra il numero di chilometri risultanti dal cronotachigrafo
(nonché dichiarati) e quelli effettivamente percorsi dall'autovettura; 3) la circostanza che di tale sostituzione non è stata data informazione al consumatore da parte del sig. e della sig.ra (i quali si Tes_1 Tes_2 sono occupati della vendita) e che la stessa risultava dal libretto
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dell'autovettura, mai esibito o sottoposto all'attenzione del compratore;
4) la circostanza che quest'ultimo, in quanto uomo medio, sprovvisto di competenze tecniche specifiche, non poteva rendersene conto con l'uso dell'ordinaria diligenza, non essendo tenuto ad effettuare ulteriori indagini ed accertamenti rispetto a quanto palesatogli, quanto a fare, piuttosto, giusto affidamento sul chilometraggio segnato dal cronotachigrafo.
Risulta appurato il grave inadempimento posto in essere dalla società
posto che la differenza del chilometraggio integra un Parte_1 vizio grave dell'autovettura che giustifica la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c., con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori (ex artt. 1493 e 1494 c.c.), ovvero la riduzione del prezzo di acquisto.
3. Sotto tale profilo deve ritenersi fondato l'appello incidentale proposto dal sig. , secondo cui il Giudice di Pace di Siracusa CP_2 avrebbe errato nel riconoscere una riduzione di prezzo di soli €.
2.000,00, a fronte della somma pari ad € 4.000,00 richiesta dal sig.
quale congrua riduzione del prezzo ex artt. 130 e ss. Controparte_2 del Codice del Consumo e discostandosi sensibilmente dalla quantificazione della svalutazione dell'autovettura effettuata dal CTU per un importo da rimborsare pari ad € 4.800,00.
Le doglianze del sig. , che ha ritenuto errata la liquidazione CP_2 equitativa, stante la comprensibilità e la correttezza del calcolo all'uopo operato dal CTU.
Posto che la sostituzione del contachilometri era avvenuta il
30.01.2013, e che in tale data il contachilometri segnava km 32.615; posto che i km effettivi alla data del 07.05.2015, ovvero tre mesi prima dell'acquisto, erano pari a 67.026, poiché ai km effettuati prima della
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sostituzione del contachilometri andavano aggiunti i 34.411 effettuati con il nuovo contachilometri fino alla data del 07.05.2015; posto, quindi, che l'attore aveva acquistato un'autovettura con km pari a
67.026 e non 34.411, “E CIOE' CON Km TAGLIATI PARI A 32.615” (da intendersi quali km percorsi dall'autovettura ma non risultanti dal nuovo contachilometri, e in tal senso occulti, come lo stesso Dott.
aveva rilevato, e quindi da aggiungere ai km risultanti dal nuovo Per_2 cronotachigrafo); ciò premesso, concludeva che, dovendosi risarcire lo
0.02% del prezzo di vendita dell'auto per ogni 1000 km tagliati (cioè percorsi), considerato che nel caso trattato i Km tagliati (ergo percorsi prima della sostituzione del cronotachigrafo e “occultati” all'esito di quest'ultima) erano pari a 32.615 ed il costo di vendita del veicolo pari ad € 7.500,00, la somma da corrispondere era di circa € 4.800,00 (per difetto).
Tale somma è stata, per l'appunto ottenuta, dapprima moltiplicando la percentuale di risarcimento di 0.02% dovuta sul prezzo di vendita (in base ai chiarimenti fatti sul punto dal CTU) per € 7.500,00 (prezzo di vendita) e moltiplicando, poi, la somma così ottenuta di € 150,00 per il numero di km “tagliati”, pari ad 32.615 (ottenuta sottraendo a 67.026, quale somma tra i km percorsi prima della sostituzione del cronotachigrafo ed il numero di km percorsi dopo la sostituzione del cronotachigrafo, il numero di km percorsi dopo la sostituzione del cronotachigrafo, segnati dal nuovo contachilometri alla data dell'acquisto, ossia 34.411).
All'esito di quanto sopra, si ritiene che il calcolo operato dal CTU sia comprensibile oltreché confacente al caso di specie, stante che la sostituzione del contachilometri, pur essendo diversa dalla alterazione o manomissione, essendo stata taciuta ha determinato un occultamento del vizio.
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Posto quanto sopra, in riforma della sentenza in oggetto e in accoglimento della domanda formulata dall'attore in primo grado, la va condannata al pagamento della somma pari ad € Parte_1
4.000,00, come richiesto, quale congrua riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 130 e ss. del Codice del Consumo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento fino al completo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, considerando la non complessità delle questioni trattate e la natura documentale della causa.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. ??? del Giudice di Pace di Siracusa depositata il ??, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_2
l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento della somma di e. 4.000,00 in favore di CP_2
oltre interessi e rivalutazione, quale congrua riduzione del
[...] prezzo, ai sensi degli artt. 130 e ss. del Codice del Consumo (d.lgs. n.
206/2005);
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3) condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in €. 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Siracusa, il 19/09/2025.
Il Giudice
(dott. Domenico Stilo)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 2 CIVILE
Il Giudice, dott. Domenico Stilo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1593/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
, presso il cui studio, in Ragusa, Piazza Cappuccini n. 24, CP_1
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. MUNAFO' C.F._1
ANGELA, presso il cui studio, in Augusta, via F. Turati n. 91, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Appellato
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Controparte_2 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Siracusa la società Parte_1 per sentire ivi accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avesse posto in essere una pratica commerciale scorretta in quanto contraria alla diligenza professionale per i motivi di cui in narrativa;
2) conseguentemente e per l'effetto condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore del Sig. della somma pari ad € 4.000,00, quale congrua Controparte_2 riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 130 e ss. del Codice del
Consumo (d.lgs. n. 206/2005), o di quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dal Giudice adito, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento fino al completo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, il sig. esponeva di aver acquistato CP_2 in data 6.8.2015 presso il punto vendita della Concessionaria “ Parte_1
di Siracusa, Contrada Targia n. 22, l'autovettura usata HYUNDAI
[...]
IX20, targata EG032EA, N° Telaio TMAPU81DABJ015985, per un importo complessivo pari ad € 7.500,00; di avere, in seguito a tale compravendita e prendendo visione del libretto dell'autovettura a lui consegnato all'atto dell'acquisto, notato un'anomalia in relazione al numero di chilometri dell'autovettura, ed in particolare una notevole discrepanza tra il numero di chilometri effettivamente percorsi dal
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veicolo ed il numero di chilometri prospettati dal venditore al momento della vendita;
che recatosi presso la concessionaria in questione tale circostanza non era stata negata dai dipendenti della società convenuta;
che la non aveva riscontrato la missiva con cui lo stesso, Parte_1 dopo essersi recato presso la concessionaria, l'aveva diffidata alla corresponsione in suo favore di una somma pari ad € 4.000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 del D.lgs. n. 206/2005, a titolo di riduzione del prezzo, o, in subordine, alla restituzione dell'importo da lui pagato a titolo di prezzo d'acquisto (pari ad € 7.500,00), dietro contestuale restituzione della detta autovettura.
L'attore deduceva che la società convenuta aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta, alla luce del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 20 del Codice del Consumo, nonché dell'art. 22 del Codice del Consumo, essendoci stato un deficit informativo tale da indurre lo stesso, quale consumatore, ad addivenire ad una decisione commerciale che diversamente non avrebbe preso.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Parte_1 contestando la domanda attorea a fronte della presunta decadenza del
, ai sensi dell'art. 129 del Codice del Consumo, e della presunta CP_2 infondatezza di quanto da egli richiesto, asserendo che l'attore avesse conosciuto il lamentato difetto dell'autovettura al momento dell'acquisto, o potesse conoscerlo con l'ordinaria diligenza;
inoltre, escludeva che il diverso chilometraggio potesse di per sé determinare una diminuzione di valore del mezzo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Espletata la CTU tecnica da parte del Geom. ed escussi Persona_1
i testi ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione;
quindi, con sentenza n. 112/2021 pronunciata il 29.01.2021, il Giudice di Pace di Siracusa accoglieva
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parzialmente la domanda dell'attore e per l'effetto condannava la
[...] al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore di Parte_1 CP_2
oltre interessi rivalutazione, oltre le spese di Ctu, oltre al
[...] pagamento delle spese del presente giudizio.
1.2. La proponeva appello avverso la predetta sentenza n. Parte_1
112/2021 per riformare la sentenza di primo grado per i motivi di cui al gravame proposto.
Con molteplici profili di doglianza parte appellante: rilevava l'erroneità della applicazione da parte del Giudice di primo grado delle regole che disciplinano l'onere della prova, per aver omesso la pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c., stante la sollevata eccezione di tardività ed inammissibilità delle richieste istruttorie formulate da controparte;
contestava la erroneità dell'affermazione in sentenza secondo la quale parte appellata avrebbe scoperto l'azzeramento del contachilometri dell'auto acquistata “dopo qualche tempo, consultando il libretto di manutenzione”, sostenendo, invece, che il detto difetto di conformità era stato riscontrato dal all'atto di acquisto, ciò comportando la CP_2 decadenza dell'azione volta alla denuncia di difformità e/o vizi del bene compravenduto;
parte appellante, ancora, contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione relativa all'esclusione di cui all'art. 129 del Codice del Consumo, il denunciato difetto, difatti, sarebbe stato agevolmente conoscibile dal in CP_2 applicazione dei principi di ordinaria diligenza, essendo stato messo a disposizione quanto necessario per la conoscibilità del lamentato vizio di conformità.
Infine, la chiedeva la riforma della sentenza nella parte in Parte_1 cui il Giudice di primo grado non aveva dichiarato, stante il parziale
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accoglimento della domanda attorea, la compensazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio tramite la proposizione di un appello incidentale chiedendo in via principale il rigetto delle Controparte_2 istanze avversarie e in via incidentale la parziale riforma della sentenza di primo grado condannando la al pagamento di euro Parte_1
4.000,00 in suo favore quale riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 130 del Codice del consumo e al pagamento delle spese di lite.
Peraltro, preliminarmente il sig. eccepiva l'inammissibilità CP_2 dell'appello principale proposto da per genericità e Parte_1 omessa indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
nonché perché palesemente infondato.
Radicatosi il contradditorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo e, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio
2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
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2. Il Tribunale, valutati i fatti di causa, ritiene di dichiarare infondato l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 112/2021. Parte_1
2.1. In primo luogo, priva di pregio è l'eccezione preliminare di parte appellata di inammissibilità dell'appello per genericità ex art. 342 c.p.c.
Invero, richiamando l'orientamento di cui alla sentenza delle Sezioni
Unite, n. 36481/2022, secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo ante riforma Cartabia, prevede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
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contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, va osservato che nel caso di specie l'atto di appello si compone sia dell'indicazione delle parti della sentenza che si intendevano censurare, sia delle motivate critiche a tale decisione.
Per le medesime ragioni l'atto di appello non può essere ritenuto prima facie infondato.
2.2. Ciò premesso, col primo motivo d'appello parte appellante deduce la nullità della sentenza impugnata lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla contestazione mossa circa la tardività ed inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'attore: in particolare, la ha rilevato che il Giudice di Parte_1 prime cure non avrebbe dovuto concedere il termine di cui all'art. 320 ult. comma c.p.c., a fronte del presunto difetto di prova della domanda attorea, essendo il “limite temporale posto per l'assolvimento dell'onere probatorio rinvenibile nell'art. 163 comma 2 n. 5 c.p.c. che impone all'attore di indicare specificatamente in seno all'atto di citazione i mezzi di prova di cui intende avvalersi.
Tale assunto è infondato dovendosi evidenziare che già in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado erano stati forniti riscontri probatori rispetto ai fatti oggetto della domanda, atteso che la difformità tra il chilometraggio dichiarato dalla CP_3 venditrice e quello effettivo: in particolare, risultava già allegato e
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documentato il lamentato comportamento integrante la pratica commerciale scorretta discendente dall'omessa comunicazione della sostituzione del contachilometri;
già in sede di citazione veniva chiesto ammettersi CTU tecnica al fine di verificare l'effettivo e reale chilometraggio del veicolo in questione al momento dell'acquisto.
I mezzi di prova ulteriormente richiesti ed articolati nelle note autorizzate, depositate in seguito al rinvio della causa disposto dal giudice alla prima udienza ai sensi dell'art. 320 comma 4 c.p.c., sono stati dedotti all'esito delle difese svolte dalla appellante nella comparsa di costituzione e risposta.
Al riguardo, l'art. 320 comma 4 c.p.c. dispone che “Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”.
Dal tenore letterale della richiamata norma emerge che la concessione del termine, ove richiesto dalle parti per integrazioni ed allegazioni, non sia discrezionale, come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. C
Cost. 12.11.2002, n. 447), che ha affermato che il giudice di pace è obbligato a fissare una nuova udienza qualora le parti abbiano necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie ma anche ulteriori attività assertive.
2.3. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello in base al quale parte appellante lamenta l'erronea decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di decadenza del sig.
dall'azione. CP_2
La società appellante, in particolare, ha sostenuto che il sig. CP_2 aveva affermato nell'ambito dell'atto di citazione di avere consultato il libretto dell'autovettura all'atto dell'acquisto, e di avere, quindi, avuto
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conoscenza del vizio di conformità del bene in data 6 agosto 2015; di conseguenza, era intervenuta la decadenza dell'attore dai diritti di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 206/2005, non avendo, a suo dire, denunciato il difetto di conformità del bene entro il termine di due mesi dalla scoperta del vizio.
L'assunto non coglie nel segno.
In primo luogo è da evidenziare che l'odierno appellato, in seno all'atto di citazione, aveva precisato di avere consultato il libretto dell'autovettura non all'atto dell'acquisto del veicolo, bensì in un momento successivo, notando un'anomalia in relazione al numero di chilometri percorsi dal veicolo: in particolare, il sig. ha CP_2 sostenuto che nel mese di settembre 2015, recatosi presso la concessionaria CE AN – Concessionaria Hyundai”, sita in
Ragusa, Via S. Luigi n. 45, apprendeva della sostituzione del contachilometri dal meccanico della detta officina.
Egli procedeva, perciò, in tale momento alla disamina del libretto, scoprendo, così, la difformità tra il reale chilometraggio dell'autovettura e quello dichiarato al momento della vendita, e recandosi tempestivamente presso la ove tale Parte_1 sostituzione e, quindi, l'esistenza della difformità chilometrica veniva confermata.
La denuncia, peraltro, non sarebbe stata comunque necessaria, ai sensi dell'art. 132, comma 2, codice del consumo, avendo appunto il venditore riconosciuto l'esistenza del difetto in questione.
Nel caso di specie, infatti, nessuna contestazione è stata mai mossa dalla convenuta in merito alla sostituzione del cronotachigrafo dell'autovettura in oggetto ed alla conseguente discrepanza tra il chilometraggio risultante dal cronotachigrafo e la percorrenza reale, circostanza, perciò, provata, che era stata, peraltro, già dimostrata in
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via documentale mediante la produzione del libretto dell'autovettura e che è stata, poi, ulteriormente confermata dai testimoni e dalle risultanze della CTU tecnica d'ufficio.
I testimoni escussi, e non hanno Testimone_1 Testimone_2 contestato che il avesse denunciato il vizio per cui è causa il CP_2 mese dopo l'acquisto, ovvero nel settembre 2015.
Che il sig. avesse potuto venire a conoscenza del reale CP_2 chilometraggio dell'autovettura al momento della conclusione del contratto è circostanza smentita dalle risultanze della CTU tecnica, ove
è stata rilevata l'impossibilità di accertare il motivo della sostituzione del contachilometri, sostanzialmente confermando che tale sostituzione rappresenta un vero e proprio vizio occulto.
Lo stesso CTU ha appurato che la sostituzione del contachilometri era avvenuta il 30 gennaio 2013 e che in tale data il contachilometri segnava km 32.615; che i km effettivi alla data del 7 maggio 2015, ovvero tre mesi prima dell'acquisto, erano pari a 67.026, poiché ai km effettuati prima della sostituzione del contachilometri andavano aggiunti i 34.411 effettuati con il nuovo contachilometri fino alla data del 07.05.2015; che l'attore aveva pertanto acquistato un'autovettura con km pari a 67.026 e non 34.411, come indicato nel nuovo contachilometri, e cioè che con km tagliati pari a 32.615; che un soggetto non esperto non era in grado di valutare le risultanze dell'acquisto.
2.4. Per le medesime ragioni si evidenzia l'infondatezza del terzo motivo di appello con cui parte appellante lamenta il rigetto da parte del Giudice di prime grado dell'eccezione di infondatezza della domanda attorea, sulla scorta del fatto che la circostanza della sostituzione del contachilometri sarebbe stata comunque dallo stesso
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agevolmente conoscibile in applicazione dei principi di ordinaria diligenza, essendo stato messo a disposizione quanto necessario per la conoscibilità del lamentato vizio di conformità.
Come accennato, laddove il venditore riconosca un vizio mediante ammissione, sia espressa che tacita (comportamenti come avviare una riparazione), che attesta la presenza del difetto, l'acquirente è dispensato dall'onere di denunciare il difetto entro gli 8 giorni dalla scoperta previsti dall'art. 1495 c.c., l'azione di garanzia si trasforma da un'obbligazione soggetta a un termine di un anno a un'azione di natura ordinaria, soggetta alla prescrizione decennale.
Ciò premesso, va rilevato che il consumatore ha diritto di essere messo nelle condizioni di fare una scelta consapevole, così come previsto in seno agli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo, e nel caso di specie, ossia nel settore della vendita delle autovettura usate, ciò non è possibile qualora non vengano fornite in modo compiuto e veritiero le informazioni relative al numero di chilometri realmente percorsi dall'autovettura, giacché il chilometraggio della vettura incide sullo stato di manutenzione del bene in questione.
Nel caso che ci occupa, parte appellante, se da una parte afferma di non aver comunicato all'attore il numero di chilometri che la HYUNDAI IX20, targata EG032EA, aveva percorso, dall'altra, parimenti, asserisce che il sig. poteva conoscere il difetto de quo al momento della CP_2 conclusione del contratto essendo la documentazione della vettura presente al suo interno.
Tali asserzioni sono infondate.
È evidente che la presa visione dell'autovettura non consente al consumatore di avere contezza del reale numero di chilometri percorsi dall'automobile, poiché gli consente, al massimo, di conoscere il
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numero di chilometri dichiarati e risultanti dal contachilometri, sul quale lo stesso farà affidamento.
Né ciò potrebbe essere stato scoperto, nel caso di specie, mediante un proprio tecnico di fiducia, così come controparte vorrebbe far credere, trattandosi di un caso di sostituzione del cronotachigrafo.
La Suprema Corte (cfr. Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981) ha affermato che l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta costituisca applicazione del principio di autoresponsabilità e consegua all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione;
ha ricordato che - sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente – la facile riconoscibilità è tuttavia da escludere
“laddove l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio”; ha chiarito altresì che, in realtà, ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 c.c., non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio.
Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio.
Per altro verso, la stessa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1480/2012, ha statuito che l'omessa comunicazione da parte del concessionario della falsità dei chilometri dichiarati dal dispositivo è circostanza idonea a far considerare dolosa la sua condotta ex art. 1439
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c.c., con conseguente annullamento del contratto di vendita, su specifica richiesta del compratore, ritenendo che il valore monetario del veicolo non può essere solo stabilito dal mercato dell'usato, e che, comunque, il dato del conta chilometri deve essere considerato centrale nella valutazione del prezzo del mezzo offerto al consumatore.
Nel caso che ci occupa, è evidente che l'automobile presenta dei vizi che ne diminuiscono il valore, essendo un dato di fatto pacifico, risaputo, oltreché riconosciuto secondo costante giurisprudenza, che il chilometraggio costituisce uno degli elementi che incidono sul valore dell'autovettura, così come sulla Polizza RC Auto;
di talché
l'autovettura de qua non si può considerare conforme al contratto ex art. 129, comma 2, lett. b), Codice del Cosumo, non essendo conforme alla descrizione fatta dal venditore al momento dell'acquisto.
Nessun errore ha, pertanto, commesso il Giudice a quo “nel momento in cui non ha accolto l'eccezione circa la eccepita esclusione di cui all'art. 129 Codice del Consumo”, ed ha affermato che la circostanza del maggior chilometraggio, frutto di alterazione o manomissione, è stata “taciuta”.
Ed ancora, non corrisponde al vero che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare la mancata dimostrazione da parte del CP_2 dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Difatti, attraverso la produzione documentale, la prova per testi espletata e le risultanze della CTU, sono emerse inconfutabilmente: 1) la sostituzione del cronotachigrafo dell'autovettura; 2) la conseguente difformità tra il numero di chilometri risultanti dal cronotachigrafo
(nonché dichiarati) e quelli effettivamente percorsi dall'autovettura; 3) la circostanza che di tale sostituzione non è stata data informazione al consumatore da parte del sig. e della sig.ra (i quali si Tes_1 Tes_2 sono occupati della vendita) e che la stessa risultava dal libretto
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dell'autovettura, mai esibito o sottoposto all'attenzione del compratore;
4) la circostanza che quest'ultimo, in quanto uomo medio, sprovvisto di competenze tecniche specifiche, non poteva rendersene conto con l'uso dell'ordinaria diligenza, non essendo tenuto ad effettuare ulteriori indagini ed accertamenti rispetto a quanto palesatogli, quanto a fare, piuttosto, giusto affidamento sul chilometraggio segnato dal cronotachigrafo.
Risulta appurato il grave inadempimento posto in essere dalla società
posto che la differenza del chilometraggio integra un Parte_1 vizio grave dell'autovettura che giustifica la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c., con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori (ex artt. 1493 e 1494 c.c.), ovvero la riduzione del prezzo di acquisto.
3. Sotto tale profilo deve ritenersi fondato l'appello incidentale proposto dal sig. , secondo cui il Giudice di Pace di Siracusa CP_2 avrebbe errato nel riconoscere una riduzione di prezzo di soli €.
2.000,00, a fronte della somma pari ad € 4.000,00 richiesta dal sig.
quale congrua riduzione del prezzo ex artt. 130 e ss. Controparte_2 del Codice del Consumo e discostandosi sensibilmente dalla quantificazione della svalutazione dell'autovettura effettuata dal CTU per un importo da rimborsare pari ad € 4.800,00.
Le doglianze del sig. , che ha ritenuto errata la liquidazione CP_2 equitativa, stante la comprensibilità e la correttezza del calcolo all'uopo operato dal CTU.
Posto che la sostituzione del contachilometri era avvenuta il
30.01.2013, e che in tale data il contachilometri segnava km 32.615; posto che i km effettivi alla data del 07.05.2015, ovvero tre mesi prima dell'acquisto, erano pari a 67.026, poiché ai km effettuati prima della
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sostituzione del contachilometri andavano aggiunti i 34.411 effettuati con il nuovo contachilometri fino alla data del 07.05.2015; posto, quindi, che l'attore aveva acquistato un'autovettura con km pari a
67.026 e non 34.411, “E CIOE' CON Km TAGLIATI PARI A 32.615” (da intendersi quali km percorsi dall'autovettura ma non risultanti dal nuovo contachilometri, e in tal senso occulti, come lo stesso Dott.
aveva rilevato, e quindi da aggiungere ai km risultanti dal nuovo Per_2 cronotachigrafo); ciò premesso, concludeva che, dovendosi risarcire lo
0.02% del prezzo di vendita dell'auto per ogni 1000 km tagliati (cioè percorsi), considerato che nel caso trattato i Km tagliati (ergo percorsi prima della sostituzione del cronotachigrafo e “occultati” all'esito di quest'ultima) erano pari a 32.615 ed il costo di vendita del veicolo pari ad € 7.500,00, la somma da corrispondere era di circa € 4.800,00 (per difetto).
Tale somma è stata, per l'appunto ottenuta, dapprima moltiplicando la percentuale di risarcimento di 0.02% dovuta sul prezzo di vendita (in base ai chiarimenti fatti sul punto dal CTU) per € 7.500,00 (prezzo di vendita) e moltiplicando, poi, la somma così ottenuta di € 150,00 per il numero di km “tagliati”, pari ad 32.615 (ottenuta sottraendo a 67.026, quale somma tra i km percorsi prima della sostituzione del cronotachigrafo ed il numero di km percorsi dopo la sostituzione del cronotachigrafo, il numero di km percorsi dopo la sostituzione del cronotachigrafo, segnati dal nuovo contachilometri alla data dell'acquisto, ossia 34.411).
All'esito di quanto sopra, si ritiene che il calcolo operato dal CTU sia comprensibile oltreché confacente al caso di specie, stante che la sostituzione del contachilometri, pur essendo diversa dalla alterazione o manomissione, essendo stata taciuta ha determinato un occultamento del vizio.
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Posto quanto sopra, in riforma della sentenza in oggetto e in accoglimento della domanda formulata dall'attore in primo grado, la va condannata al pagamento della somma pari ad € Parte_1
4.000,00, come richiesto, quale congrua riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 130 e ss. del Codice del Consumo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento fino al completo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, considerando la non complessità delle questioni trattate e la natura documentale della causa.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. ??? del Giudice di Pace di Siracusa depositata il ??, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_2
l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la società in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento della somma di e. 4.000,00 in favore di CP_2
oltre interessi e rivalutazione, quale congrua riduzione del
[...] prezzo, ai sensi degli artt. 130 e ss. del Codice del Consumo (d.lgs. n.
206/2005);
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3) condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in €. 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Siracusa, il 19/09/2025.
Il Giudice
(dott. Domenico Stilo)
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