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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3548/2018 promossa da
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresento e difeso dall'avv. Luana Maggitti, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, via G. D'Annunzio n. 106;
APPELLANTE contro
( .IVA , in persona dell'Amministratrice pro _1 C.F._2 P.IVA_1 tempore Dott.ssa Controparte_2 rappresento e difeso dall'avv. Antonio Luciani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Tortoreto (TE), via Trieste n. 69;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, aveva proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 855/2017 emesso dal Giudice di Pace di Teramo in data 20.6.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente, in favore del (di _1 seguito anche solo il , l'importo di € 2.484,02, oltre interessi e spese processuali. CP_1
A fondamento dell'opposizione innanzi al Giudice di Pace, il aveva esposto: Parte_1
- che la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto non costituiva un onere condominiale suscettibile di ingiunzione ma il corrispettivo dovuto da egli stesso - e indebitamente anticipato dal
- in favore della società per i lavori da quest'ultima realizzati nell'immobile CP_1 CP_3 di sua esclusiva proprietà a seguito della rottura di una tubatura idraulica;
Tribunale di Teramo
- che, conseguentemente, trattandosi di somma afferente a un rapporto estraneo al Condominio, doveva ritenersi inesistente e/o nulla la delibera condominiale, invocata a fondamento dell'ingiunzione, che aveva posto a suo carico il relativo importo.
All'udienza del 10.1.2018, si era costituito in giudizio il invocando il _1 rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto. All'uopo aveva rappresentato:
- che l'importo ottenuto in sede monitoria aveva titolo nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo 1.7.2015 – 30.6.2016 e di approvazione del bilancio preventivo al 30.6.2017;
- che la predetta delibera non era stata tempestivamente impugnata, con conseguente cristallizzazione delle pretese creditorie ivi rappresentate;
- che, in ogni caso, la delibera assembleare doveva ritenersi valida ed efficace, non pregiudicando alcun “diritto reale individuale del singolo”.
Istruita in via documentale, la causa è stata definita con sentenza nr. 604/2018 del 5.9.2018, con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato l'opposizione, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. 855/2017, dichiarato definitivamente esecutivo.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, con motivazione scarna e laconica, avrebbe omesso di valutare l'invocata nullità della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.
L'appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le
Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice dell'Appello, respinta ogni contraria istanza,
RIFORMARE l'impugnata Sentenza n. 604/18 emanata dal Giudice di Pace di Teramo in data 5.9.2018 e depositata in Cancelleria in pari data, relativa al Proc. Civ. n. 2234/17 e per l'effetto IN
VIA PRINCIPALE
- Revocare, annullare e/o dichiarare inefficace o comunque caducare gli effetti del Decreto ingiuntivo n. 855/17 emesso il 20.6.2017 dal Giudice di Pace di Teramo in favore del _1
;
[...]
- Revocare, annullare e/o dichiarare inefficace o comunque caducare la sancita condanna del IG. al pagamento delle spese legali liquidate in relazione dell'inflitta condanna;
Parte_1
- Condannare il e per esso il suo legale rapp.te p.t. a restituire tutte le _1 somme (€ 2.379,00 oltre accessori, oneri fiscali e oneri di registrazione presso l'Agenzia delle entrate) oltre interessi versate dal IG. in ottemperanza di quanto disposto nella Sentenza Parte_1 di primo grado oggi impugnata;
- Condannare, altresì, il alla refusione delle spese di lite riferite al doppio _1 grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.1.2019, si è costituito il CP_1
invocando il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma
[...] della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
2 Tribunale di Teramo
La causa all'udienza del 15.10.2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e come tale non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova rammentare, in punto di diritto, che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del 'tantum devolutum quantum appellatum' non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 11/1/2019 , n. 513).
Resta invece fermo che tutte le censure non formulate con specifici motivi di appello non possono trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto coperte dal giudicato ex artt. 329 co. 2 e 342-343 c.p.c.
Ciò posto, l'oggetto del presente gravame, anche alla luce delle determinazioni assunte dal Giudice di Pace all'esito del giudizio di primo grado, deve ritenersi circoscritto all'esame della validità della delibera assembleare sulla cui scorta è stata pronunciata l'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione in primo grado.
A fondamento dell'appello, infatti, il a lamentato l'omesso scrutinio, ad opera del Parte_1
Giudice di Pace, dell'eccezione di nullità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto del
30.8.2016, nella parte in cui – secondo la prospettazione dell'appellante – ha assunto determinazioni inerenti al rapporto contrattuale intercorso esclusivamente fra il e la Parte_1 CP_4 CP_3 esorbitando dalle competenze assembleari.
Ebbene, dall'esame degli atti di causa è emerso che il Giudice di prime cure, limitandosi a indagare il profilo di annullabilità della predetta delibera, si è effettivamente sottratto all'esame della dedotta nullità, pur trattandosi di circostanza allegata e ampiamente argomentata dall'opponente quale presupposto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. pag. 5 e ss. atto di citazione in opposizione).
Tuttavia, entrando nel merito dell'eccezione di nullità reiterata dall'appellante in questa sede, la stessa deve essere rigettata, atteso che, contrariamente a quanto prospettato dal non si Parte_1 ravvisano nella delibera del 30.8.2016 statuizioni estranee alle competenze assembleari.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1135 co. 1 c.c., “Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;
se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale
3 Tribunale di Teramo
in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. Sul punto, inoltre, giova rammentare che “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un
'difetto assoluto di attribuzioni' - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a 'norme imperative o all'ordine pubblico' o al 'buon costume'; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.” (Cassazione civile sez. un., 14/4/2021, n.9839).
Tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi documentato, oltre che pacifico fra le parti, con i noti effetti di cui all'art. 115 c.p.c.:
- che, nel gennaio 2015, si erano verificate infiltrazioni di acqua nello stabile condominiale, tali da provocare danni a beni comuni e a beni di proprietà esclusiva;
- che l'amministratore di condominio, con l'autorizzazione del aveva incaricato Parte_1 CP_ d'urgenza la società ai fini della ricerca dell'eziologia delle infiltrazioni, per porre CP_3 tempestivamente rimedio alle stesse;
- che la causa delle infiltrazioni era stata individuata nell'immobile di proprietà esclusiva del ove pertanto erano stati effettuati i lavori necessari alla riparazione del guasto e al Parte_1 rispristino dello status quo ante;
- che, successivamente, il aveva provveduto al pagamento in favore della CP_1 CP_3 della somma di € 2.379,00 di cui alla fattura n. 14 del 15.5.2015 (cfr. pag. 53 fasc. telem. avv.
[...]
Luciani digitalizzato in data 6.10.2022);
- che siffatto importo, costituendo il correspettivo per i lavori effettuati dalla CP_3 nell'immobile di esclusiva proprietà dell'appellante (sub specie di “demolizione di pavimentazione, massetto e rivestimento esistente e smaltimento come da normativa vigente;
fornitura e posa di nuovo massetto, rivestimento e pavimento;
intonaco, rasatura tracce e pittura colore bianco delle pareti. I lavori si riferiscono alla riparazione del danno da acqua eseguita nel bagno di proprietà del IG.
”, cfr. fattura n. 14, pag. 53 fasc. telem. avv. Luciani digitalizzato in data Parte_1
6.10.2022), doveva essere pagato solo dal non dall'intero condominio;
Parte_1
- che, pertanto, l'importo di cui alla fattura n. 14 del 15.5.2015 era stato inserito nel bilancio consuntivo approvato con delibera assembleare del 30.8.2016, quale somma a debito Parte_1
(cfr. pag. 54 fasc. telem. avv. Maggitti digitalizzato in data 6.10.2022).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, dunque, deve escludersi che la predetta delibera condominiale contenga determinazioni assunte in violazione delle prerogative assembleari.
L'Assemblea, infatti, per quel che rileva nella presente sede, si è limitata all'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo 1.7.2015 – 30.6.2016, ponendo a carico del per Parte_1
l'interno A8, l'importo di € 2.484,02, comprensivo (anche) delle somme effettivamente e spontaneamente anticipate dal Condominio ma dovute in via esclusiva dal condomino (come da
4 Tribunale di Teramo
“Consuntivo ripartizione per unità” cfr. pag. 54 fasc. telem. avv. Maggitti digitalizzato in data
6.10.2022). Trattasi, pertanto, di delibera con la quale il Condominio ha statuito in ordine al recupero delle somme anticipate per conto del e dovute all'impresa unicamente da questi Parte_1
Né depongono in senso contrario, gli invocati verbali di cui alle assemblee condominiali del
27.5.2015 (“All'ultimo punto all'OdG l'Amministratore dà comunicazione ed espone ai condomini presenti i fatti e le circostanze che hanno portato la ditta ad emettere fattura nei confronti CP_3 del condominio (cfr. fattura n. 14 del 15/05/2015 allegata al verbale). Il documento contabile di cui sopra si riferisce a lavori effettuati nell'appartamento di proprietà del IG. , Parte_2 abitato dall'inquilina IG.ra . L'assemblea, all'unanimità, decide di non dar luogo al Parte_3 pagamento della fattura sia perché essa di riferisce a lavori privati e sia perché essa appare errata ed incompleta nel suo contenuto. La stessa assemblea dà disposizione all'Amministratore di comunicare risultanze alla ditta affinché provveda ad annullare il documento contabile messo nei CP_3 confronti del ”, cfr. pag. 59 e ss. fasc. telem. avv. Maggitti digitalizzato in data _1
6.10.2022) e del 29.6.2015 (“L'amministratore comunica che oltre ad aver anticipato il pagamento della fattura alla ditta , di aver comunicato al IG. di procedere all'addebito CP_3 Parte_4 della somma anticipata dal condominio per l'importo di euro 2.379. (…) L'assemblea decide, ad esclusione del condomino di incaricare l'avv. Di Pasquale ad esperire tutte le azioni Parte_1 necessarie per recuperare le somme anticipate dal condominio per conto del IG. Parte_1
L'assemblea, ad eccezione del condomino fa osservare all'amministratore Parte_4
l'inopportunità di aver pagato la fattura n. 14 del 15.05.2015 della ditta anche se ascoltati CP_3
i pareri di importanti legali, in quanto di esclusiva pertinenza del stesso”, cfr. pag. 63 e ss. Parte_1 fasc. telem. avv. Maggitti digitalizzato in data 6.10.2022).
Essi, infatti, provando per tabulas la riferibilità delle somme corrisposte in favore della CP_3 esclusivamente all'odierno appellante e non all'intero condominio (circostanza non contestata fra
[...] le parti, come già evidenziato), avvalorano la fondatezza della pretesa azionata in via di ingiunzione.
D'altronde, diversamente opinando, verrebbe a configurarsi un ingiustificato arricchimento del ai danni del Condominio, stante il vantaggio economico conseguito in forza del Parte_1 pagamento spontaneo, ad opera dal Condominio, dei compensi relativi a lavori di “riparazione del danno da acqua” realizzati presso l'immobile di esclusiva proprietà dell'appellante (cfr. fattura n. 14, pag. 53 fasc. telem. avv. Luciani digitalizzato in data 6.10.2022).
Né può attribuirsi rilievo, in questa sede, alle censure genericamente mosse dal Parte_1 rispetto alla corretta realizzazione e quantificazione in fattura dei predetti lavori, nonché circa i pregiudizi – in tesi – patiti in conseguenza della condotta della Si tratta, infatti, di CP_3 doglienze che ben avrebbero potuto/dovuto essere rappresentate e denunciate all'impresa esecutrice, non avendo il pagamento del corrispettivo, da parte del prodotto alcun effetto preclusivo CP_1 in tal senso.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'appellato, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
5 Tribunale di Teramo
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3548/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dal che si liquidano in € 1.701,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP _1 come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Teramo, il giorno 3 maggio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3548/2018 promossa da
C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresento e difeso dall'avv. Luana Maggitti, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, via G. D'Annunzio n. 106;
APPELLANTE contro
( .IVA , in persona dell'Amministratrice pro _1 C.F._2 P.IVA_1 tempore Dott.ssa Controparte_2 rappresento e difeso dall'avv. Antonio Luciani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Tortoreto (TE), via Trieste n. 69;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, aveva proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 855/2017 emesso dal Giudice di Pace di Teramo in data 20.6.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente, in favore del (di _1 seguito anche solo il , l'importo di € 2.484,02, oltre interessi e spese processuali. CP_1
A fondamento dell'opposizione innanzi al Giudice di Pace, il aveva esposto: Parte_1
- che la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto non costituiva un onere condominiale suscettibile di ingiunzione ma il corrispettivo dovuto da egli stesso - e indebitamente anticipato dal
- in favore della società per i lavori da quest'ultima realizzati nell'immobile CP_1 CP_3 di sua esclusiva proprietà a seguito della rottura di una tubatura idraulica;
Tribunale di Teramo
- che, conseguentemente, trattandosi di somma afferente a un rapporto estraneo al Condominio, doveva ritenersi inesistente e/o nulla la delibera condominiale, invocata a fondamento dell'ingiunzione, che aveva posto a suo carico il relativo importo.
All'udienza del 10.1.2018, si era costituito in giudizio il invocando il _1 rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto. All'uopo aveva rappresentato:
- che l'importo ottenuto in sede monitoria aveva titolo nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo 1.7.2015 – 30.6.2016 e di approvazione del bilancio preventivo al 30.6.2017;
- che la predetta delibera non era stata tempestivamente impugnata, con conseguente cristallizzazione delle pretese creditorie ivi rappresentate;
- che, in ogni caso, la delibera assembleare doveva ritenersi valida ed efficace, non pregiudicando alcun “diritto reale individuale del singolo”.
Istruita in via documentale, la causa è stata definita con sentenza nr. 604/2018 del 5.9.2018, con la quale il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato l'opposizione, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. 855/2017, dichiarato definitivamente esecutivo.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, con motivazione scarna e laconica, avrebbe omesso di valutare l'invocata nullità della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione di pagamento.
L'appellante ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le
Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice dell'Appello, respinta ogni contraria istanza,
RIFORMARE l'impugnata Sentenza n. 604/18 emanata dal Giudice di Pace di Teramo in data 5.9.2018 e depositata in Cancelleria in pari data, relativa al Proc. Civ. n. 2234/17 e per l'effetto IN
VIA PRINCIPALE
- Revocare, annullare e/o dichiarare inefficace o comunque caducare gli effetti del Decreto ingiuntivo n. 855/17 emesso il 20.6.2017 dal Giudice di Pace di Teramo in favore del _1
;
[...]
- Revocare, annullare e/o dichiarare inefficace o comunque caducare la sancita condanna del IG. al pagamento delle spese legali liquidate in relazione dell'inflitta condanna;
Parte_1
- Condannare il e per esso il suo legale rapp.te p.t. a restituire tutte le _1 somme (€ 2.379,00 oltre accessori, oneri fiscali e oneri di registrazione presso l'Agenzia delle entrate) oltre interessi versate dal IG. in ottemperanza di quanto disposto nella Sentenza Parte_1 di primo grado oggi impugnata;
- Condannare, altresì, il alla refusione delle spese di lite riferite al doppio _1 grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.1.2019, si è costituito il CP_1
invocando il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma
[...] della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
2 Tribunale di Teramo
La causa all'udienza del 15.10.2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e come tale non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova rammentare, in punto di diritto, che “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del 'tantum devolutum quantum appellatum' non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. VI, 11/1/2019 , n. 513).
Resta invece fermo che tutte le censure non formulate con specifici motivi di appello non possono trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto coperte dal giudicato ex artt. 329 co. 2 e 342-343 c.p.c.
Ciò posto, l'oggetto del presente gravame, anche alla luce delle determinazioni assunte dal Giudice di Pace all'esito del giudizio di primo grado, deve ritenersi circoscritto all'esame della validità della delibera assembleare sulla cui scorta è stata pronunciata l'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione in primo grado.
A fondamento dell'appello, infatti, il a lamentato l'omesso scrutinio, ad opera del Parte_1
Giudice di Pace, dell'eccezione di nullità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto del
30.8.2016, nella parte in cui – secondo la prospettazione dell'appellante – ha assunto determinazioni inerenti al rapporto contrattuale intercorso esclusivamente fra il e la Parte_1 CP_4 CP_3 esorbitando dalle competenze assembleari.
Ebbene, dall'esame degli atti di causa è emerso che il Giudice di prime cure, limitandosi a indagare il profilo di annullabilità della predetta delibera, si è effettivamente sottratto all'esame della dedotta nullità, pur trattandosi di circostanza allegata e ampiamente argomentata dall'opponente quale presupposto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. pag. 5 e ss. atto di citazione in opposizione).
Tuttavia, entrando nel merito dell'eccezione di nullità reiterata dall'appellante in questa sede, la stessa deve essere rigettata, atteso che, contrariamente a quanto prospettato dal non si Parte_1 ravvisano nella delibera del 30.8.2016 statuizioni estranee alle competenze assembleari.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 1135 co. 1 c.c., “Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;
se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale
3 Tribunale di Teramo
in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”. Sul punto, inoltre, giova rammentare che “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un
'difetto assoluto di attribuzioni' - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a 'norme imperative o all'ordine pubblico' o al 'buon costume'; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.” (Cassazione civile sez. un., 14/4/2021, n.9839).
Tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi documentato, oltre che pacifico fra le parti, con i noti effetti di cui all'art. 115 c.p.c.:
- che, nel gennaio 2015, si erano verificate infiltrazioni di acqua nello stabile condominiale, tali da provocare danni a beni comuni e a beni di proprietà esclusiva;
- che l'amministratore di condominio, con l'autorizzazione del aveva incaricato Parte_1 CP_ d'urgenza la società ai fini della ricerca dell'eziologia delle infiltrazioni, per porre CP_3 tempestivamente rimedio alle stesse;
- che la causa delle infiltrazioni era stata individuata nell'immobile di proprietà esclusiva del ove pertanto erano stati effettuati i lavori necessari alla riparazione del guasto e al Parte_1 rispristino dello status quo ante;
- che, successivamente, il aveva provveduto al pagamento in favore della CP_1 CP_3 della somma di € 2.379,00 di cui alla fattura n. 14 del 15.5.2015 (cfr. pag. 53 fasc. telem. avv.
[...]
Luciani digitalizzato in data 6.10.2022);
- che siffatto importo, costituendo il correspettivo per i lavori effettuati dalla CP_3 nell'immobile di esclusiva proprietà dell'appellante (sub specie di “demolizione di pavimentazione, massetto e rivestimento esistente e smaltimento come da normativa vigente;
fornitura e posa di nuovo massetto, rivestimento e pavimento;
intonaco, rasatura tracce e pittura colore bianco delle pareti. I lavori si riferiscono alla riparazione del danno da acqua eseguita nel bagno di proprietà del IG.
”, cfr. fattura n. 14, pag. 53 fasc. telem. avv. Luciani digitalizzato in data Parte_1
6.10.2022), doveva essere pagato solo dal non dall'intero condominio;
Parte_1
- che, pertanto, l'importo di cui alla fattura n. 14 del 15.5.2015 era stato inserito nel bilancio consuntivo approvato con delibera assembleare del 30.8.2016, quale somma a debito Parte_1
(cfr. pag. 54 fasc. telem. avv. Maggitti digitalizzato in data 6.10.2022).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, dunque, deve escludersi che la predetta delibera condominiale contenga determinazioni assunte in violazione delle prerogative assembleari.
L'Assemblea, infatti, per quel che rileva nella presente sede, si è limitata all'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al periodo 1.7.2015 – 30.6.2016, ponendo a carico del per Parte_1
l'interno A8, l'importo di € 2.484,02, comprensivo (anche) delle somme effettivamente e spontaneamente anticipate dal Condominio ma dovute in via esclusiva dal condomino (come da
4 Tribunale di Teramo
“Consuntivo ripartizione per unità” cfr. pag. 54 fasc. telem. avv. Maggitti digitalizzato in data
6.10.2022). Trattasi, pertanto, di delibera con la quale il Condominio ha statuito in ordine al recupero delle somme anticipate per conto del e dovute all'impresa unicamente da questi Parte_1
Né depongono in senso contrario, gli invocati verbali di cui alle assemblee condominiali del
27.5.2015 (“All'ultimo punto all'OdG l'Amministratore dà comunicazione ed espone ai condomini presenti i fatti e le circostanze che hanno portato la ditta ad emettere fattura nei confronti CP_3 del condominio (cfr. fattura n. 14 del 15/05/2015 allegata al verbale). Il documento contabile di cui sopra si riferisce a lavori effettuati nell'appartamento di proprietà del IG. , Parte_2 abitato dall'inquilina IG.ra . L'assemblea, all'unanimità, decide di non dar luogo al Parte_3 pagamento della fattura sia perché essa di riferisce a lavori privati e sia perché essa appare errata ed incompleta nel suo contenuto. La stessa assemblea dà disposizione all'Amministratore di comunicare risultanze alla ditta affinché provveda ad annullare il documento contabile messo nei CP_3 confronti del ”, cfr. pag. 59 e ss. fasc. telem. avv. Maggitti digitalizzato in data _1
6.10.2022) e del 29.6.2015 (“L'amministratore comunica che oltre ad aver anticipato il pagamento della fattura alla ditta , di aver comunicato al IG. di procedere all'addebito CP_3 Parte_4 della somma anticipata dal condominio per l'importo di euro 2.379. (…) L'assemblea decide, ad esclusione del condomino di incaricare l'avv. Di Pasquale ad esperire tutte le azioni Parte_1 necessarie per recuperare le somme anticipate dal condominio per conto del IG. Parte_1
L'assemblea, ad eccezione del condomino fa osservare all'amministratore Parte_4
l'inopportunità di aver pagato la fattura n. 14 del 15.05.2015 della ditta anche se ascoltati CP_3
i pareri di importanti legali, in quanto di esclusiva pertinenza del stesso”, cfr. pag. 63 e ss. Parte_1 fasc. telem. avv. Maggitti digitalizzato in data 6.10.2022).
Essi, infatti, provando per tabulas la riferibilità delle somme corrisposte in favore della CP_3 esclusivamente all'odierno appellante e non all'intero condominio (circostanza non contestata fra
[...] le parti, come già evidenziato), avvalorano la fondatezza della pretesa azionata in via di ingiunzione.
D'altronde, diversamente opinando, verrebbe a configurarsi un ingiustificato arricchimento del ai danni del Condominio, stante il vantaggio economico conseguito in forza del Parte_1 pagamento spontaneo, ad opera dal Condominio, dei compensi relativi a lavori di “riparazione del danno da acqua” realizzati presso l'immobile di esclusiva proprietà dell'appellante (cfr. fattura n. 14, pag. 53 fasc. telem. avv. Luciani digitalizzato in data 6.10.2022).
Né può attribuirsi rilievo, in questa sede, alle censure genericamente mosse dal Parte_1 rispetto alla corretta realizzazione e quantificazione in fattura dei predetti lavori, nonché circa i pregiudizi – in tesi – patiti in conseguenza della condotta della Si tratta, infatti, di CP_3 doglienze che ben avrebbero potuto/dovuto essere rappresentate e denunciate all'impresa esecutrice, non avendo il pagamento del corrispettivo, da parte del prodotto alcun effetto preclusivo CP_1 in tal senso.
L'appello, pertanto, deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'appellato, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
5 Tribunale di Teramo
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3548/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dal che si liquidano in € 1.701,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP _1 come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Teramo, il giorno 3 maggio 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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