Articolo 2 della Legge 26 ottobre 1960, n. 1208
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 novembre 1960
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1960-61, in lire 15.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960