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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 20.1.2023, domanda per il riconoscimento della malattia professionale denunciata.
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detta patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura dell'8%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque pari alla misura risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata (sindrome del tunnel carpale) e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. ha osservato che “trattandosi di tecnopatia Per_1 denunciata nel gennaio 2023 è obbligatoria l'applicazione nella valutazione del danno delle tabelle di cui al D.M. 12.07.2000. Sarà pertanto presa in considerazione la voce
n.163 (esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità, fino al 7% di danno biologico, da considerare (sia per la bilateralità che per la compromissione funzionale ben più che sfumata) per poco più dei 4/5 del massimo del 7%, con una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile col 6
%”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_2 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa del
20.1.2023 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 6% dalla data della domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre CP_1
interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2967,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore del procuratore della ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta. Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2023, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 20.1.2023, domanda per il riconoscimento della malattia professionale denunciata.
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detta patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura dell'8%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque pari alla misura risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata (sindrome del tunnel carpale) e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. ha osservato che “trattandosi di tecnopatia Per_1 denunciata nel gennaio 2023 è obbligatoria l'applicazione nella valutazione del danno delle tabelle di cui al D.M. 12.07.2000. Sarà pertanto presa in considerazione la voce
n.163 (esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità, fino al 7% di danno biologico, da considerare (sia per la bilateralità che per la compromissione funzionale ben più che sfumata) per poco più dei 4/5 del massimo del 7%, con una menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile col 6
%”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_2 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa del
20.1.2023 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 6% dalla data della domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre CP_1
interessi legali o rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2967,00 oltre CP_1
accessori con distrazione in favore del procuratore della ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta. Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere