Art. 4. (( (Vigilanza). )) (( 1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:
a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;
b) alle regioni nelle materie di propria competenza.
2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attivita' amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis. ))
a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;
b) alle regioni nelle materie di propria competenza.
2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attivita' amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis. ))