TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 13.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 225/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
6317/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Casaburo Lucia ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Grappone Cristina ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2024, la parte ricorrente, avendo manifestato atto di dissenso avverso l'elaborato peritale depositato dal ctu dott. nel giudizio di ATP nr. 6317/2022 Persona_1
R.g., con il presente atto introduttivo ha contestato specificamente le risultanze della CTU, essendo stato dichiarato soggetto invalido nella misura del 66%, e ha chiesto a questo giudice, previa nuova ctu, di accertare il diritto alle prestazioni assistenziali richieste (pensione e assegno d'invalidità civile), con condanna a corrispondere le relative provvidenze economiche, dalla data della domanda amministrativa del 23.11.2020, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Pag. 1 di 5 Ritualmente evocato in giudizio, l' si è costituito resistendo alla domanda della quale ha chiesto CP_1 il rigetto con condanna al pagamento delle spese di lite. Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile atteso il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 13.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata in data 28.12.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 12.01.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Contrariamente a quanto dedotto dall' il ricorso è ammissibile, essendo specifici i motivi di CP_1 contestazione.
La domanda, benché ammissibile, è, nel merito, infondata.
La parte ricorrente ha contestato, nell'atto introduttivo, la consulenza del CTU ritenendo la stessa viziata e chiedendo per l'effetto il rinnovo delle operazioni peritali.
Nello specifico, l'opponente ha dedotto che il diabete mellito di tipo I corrisponderebbe ad una
Pag. 2 di 5 percentuale che va da un range di 51% ad un range del 60% così come stabilito dalle tabelle allegate al
D.M. 05.02.92, ritenendo non equo il valore attribuito dal Consulente del Tribunale del 40%.
Ancora, la parte ha dedotto che il CTU avrebbe sottostimato tutte le patologie connesse all'apparato osseo-articolare, patologie che comporterebbero limitazioni funzionali, nonostante il certificato ortopedico del 14.12.2022 a firma del dott. Evidenzia, altresì, che per tale patologia il Dott. attribuisce Per_2 Per_1 una percentuale del 20% senza far riferimento ad alcun codice tabellare.
Inoltre, ha genericamente lamentato la superficialità di come è stata valutato il sistema psichico, asserendo che la patologia in questione avrebbe meritato percentuali di invalidità maggiori rispetto a quelle conferite dal Dr. Al riguardo, la parte si riporta ai certificati psichiatrici del 22.11.2018, Per_1
29.07.2020 e del 03.10.2023.
Infine, la parte ha dedotto che il Ctu avrebbe omesso di valutare le patologie connesse all'apparato respiratorio, nonostante la certificazione del 17.11.2022 in cui si legge: “la ricorrente è affetta da deficit ventilatorio ostruttivo”.
Essendo queste le censure mosse dalla ricorrente, si impone quindi una lettura ed analisi dell'elaborato depositato dal Consulente.
Quanto alla prima contestazione, ossia quella relativa al diabete mellito di tipo I, l'istante contesta la percentuale accertata dal ctu e segnatamente il riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 40%
a fronte di una percentuale che va da un range di 51% ad un range del 60%.
Tale contestazione non può trovare accoglimento, in quanto, nelle considerazioni medico-legali, il dott. ha evidenziato che il riconoscimento del tasso invalidante del 40% è stato applicato in quanto Per_1 la patologia in questione non risulta essere gestista presso Centri antidiabetici territoriali, ma sono documentate in atti solo alcune fasi di scompenso glicometabolico, di tipo iperglicemico, con valori di emoglobina piuttosto alti, in assenza di complicanze di lungo termine della malattia diabetica. Per tale ragione non può riconoscersi la gravità della patologia così come descritto dalla parte, anzi il ctu ha spiegato il motivo della percentuale assegnata. Nella perizia si legge quanto segue: “Il descritto profilo metabolico trova una relativa concordanza con la voce tabellare 9310 delle Tabelle ministeriali, ovvero diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia
(classe III). Con le opportune modulazioni rispetto alla fascia di invalidità contemplata da quella voce (51-60%), riteniamo adeguata nel caso in esame la percentuale invalidante del 40%” (cfr. perizia in atti).
Quanto, invece, alla seconda doglianza, avente ad oggetto l'apparato osseo-articolare, va osservato quanto segue: “lieve scoliosi dorso-lombare dx-convessa; dolore riferito alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto lombare del rachide, muscoli delle docce paravertebrali contratti nel tratto lombare, limitazione antalgica moderata nel movimento di flessione anteriore del rachide;
i rapporti articolari dei restanti segmenti ossei risultano nella norma e la mobilizzazione delle articolazioni evidenzia una escursione fisiologica pur in presenza di scrosci articolari grossolani. Passaggi posturali autonomi;
Lasegue e Wasserman negativi;
la stazione eretta è mantenuta senza ausili;
la deambulazione è normale, sia nella marcia
Pag. 3 di 5 lenta sia in quella veloce, ed avviene senza ausili” (cfr. perizia in atti).
Il consulente del Tribunale, nelle considerazioni medico-legali, ha evidenziato che il riconoscimento del tasso invalidante del 20% è stato applicato in via “analogica” poiché la sig.ra presenta solo Pt_1 una lieve scoliosi dorso-lombare in spondiloartrosi, la quale, non essendo specificamente elencata nelle
Tabelle ministeriali, è stata ricondotta a infermità osteoarticolari di analoga gravità.
Ancora, relativamente alla censura avente ad oggetto la sottovalutazione del sistema psichico si osserva quanto segue. Il Dott. previo esame della documentazione in atti, ha provveduto ad un ampio e Per_1 dettagliato esame obiettivo, descrivendo il quadro generale e soffermandosi sull'apparato neuro-psichico:
“normalmente evocabili i riflessi osteotendinei fisiologici;
non evocabili riflessi patologici;
pupille isocoriche normoreattive;
assenza di nistagmo spontaneo o provocato;
prova di Romberg negativa;
prove metriche e di coordinazione correttamente eseguite;
non evidenza di grossolani deficit di moto;
integra la sensibilità estero- e propriocettiva;
non deficit delle funzioni cerebrali superiori né del linguaggio. Cosciente, orientata nel tempo e nello spazio, nei confronti della propria persona e della situazione di esame;
la mimica appare composita, lo sguardo, il tono della voce e le modalità espositive sono risultate in assetto con una personalità ansiosa con moderata deflessione del tono dell'umore; eloquio spontaneo rallentato;
lo stile comunicativo è apparso consono al suo grado di cultura e l'esposizione è risultata ricca di emotività nei confronti del suo stato di salute;
non sono emerse alterazioni a carico delle senso-percezioni; il pensiero ha presentato nessi logici conservati;
non si sono evidenziati grossolani deficit della memoria a breve e lungo termine;
l'attenzione è risultata alta;
non sono emerse alterazioni formali e deliranti dell'ideazione e i contenuti sono risultati sempre pertinenti al contesto del discorso;
riferite turbe del ritmo veglia-sonno; autonomo nell'igiene personale. Gli atti della svestizione e vestizione sono stati compiuti senza alcun ausilio” (Cfr. perizia in atti).
Preme precisare che la parte, a supporto della propria censura, fa riferimento ai certificati del
22.11.2018, 29.07.2020 e del 03.10.2023. Va osservato che essi sono già stati valutati dal ctu, e difatti sono indicati in perizia quale documentazione sanitaria allegata al fascicolo a.t.p. (pagg.
3-4 della Perizia). Il consulente, nelle considerazioni medico-legali, ha sottolineato che parte ricorrente è affetta da una sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di entità moderata. Infatti, tale forma di depressione non richiede una terapia specifica;
inoltre, agli atti sono presenti solo dei controlli sporadici e, come riferito dalla parte nel corso dell'esame obiettivo, è stato fatto uso occasionalmente di benodiazepine.
Si ricorda, inoltre, che in tema di valutazione medicolegale occorre che le difettività psichiche siano avvalorate da certificazioni che comprovino un continuum di malattia. In altre parole, episodici approcci al paziente psichiatrico senza un percorso diagnostico e clinico-trattamentale non possono assurgere al ruolo di documenti idonei a comprovare una malattia mentale. Nel caso di specie la parte ha documentato la sindrome ansiosa depressiva endoreattiva grave limitandosi ai soli certificati suindicati.
Infine, quanto alla mancata valutazione del deficit ventilatorio ostruttivo, si osserva che il ctu non ha rilevato alcuna compromissione significativa dell'apparato respiratorio, avendo anzi constatato un respiro eupnoico, ovvero una respirazione regolare e priva di difficoltà. Per tale ragione, anche in questo
Pag. 4 di 5 caso non si può riconoscere la gravità della patologia così come prospettata da parte ricorrente, non risultando peraltro depositata alcuna certificazione medica successiva che attesti un aggravamento della stessa.
Quanto ai richiamati certificati del 17.11.2022 e del 14.12.2022 posti nell'atto di opposizione, si osserva che gli stessi anche se non riportati nell'indice della perizia, in quanto il ctu si limita a riportare solo quelli rilevanti ai fini valutativi, essi sono precedenti rispetto all'accesso peritale avvenuto il
04.10.2023. Per tale ragione, i certificati devono ritenersi superati dall'approfondito esame obiettivo condotto dal consulente del Tribunale.
Pertanto, vanno ritenute prevalenti e decisive le considerazioni del ctu che ha concluso, correttamente, per il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti.
Né a diversa conclusione può addivenirsi in base al certificato del 08.07.2024, in cui si elencano le patologie da cui è affetta parte ricorrente con l'indicazione della terapia da seguire e dal quale, pertanto, non emerge alcun aggravamento dello stato patologico.
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarata Parte_1 soggetto non avente diritto alla pensione d'inabilità.
Il rigetto nel merito assorbe ogni questione sull'eccepito superamento del limite reddituale quanto all'assegno di invalidità civile.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a Parte_1 il requisito sanitario per la pensione d'inabilità e per l'assegno d'invalidità;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 13.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 5 di 5