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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5123/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gislon Francesca e dell'avvocato Strullato Parte_1
Giorgia
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Meneghini Sabina e dell'avvocato Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“
1. il sig. , con decorrenza da aprile 2025, cesserà di versare il mantenimento per le figlie Pt_1 alla sig.ra e verserà la somma di € 500,00 mensili direttamente a e € 400,00 mensili CP_1 CP_2
direttamente a , sino al termine del 30.4.2026, comprensivi anche delle spese straordinarie;
a CP_3 decorrere dal 30.4.2026, l'obbligo di contribuzione delle figlie maggiorenni cesserà automaticamente, in quanto da ritenersi economicamente autosufficienti;
2. l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra è revocata con decorrenza dal 30.4.2026; CP_1
3. spese di lite compensate”.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, , premesso di essere padre di , nata Parte_1 CP_3
il 29.4.1993, e nata il [...], nate dal matrimonio contratto il 15.9.1991 in Villa del Bosco CP_2
di Corezzola (PD), con che in data 4.12.2015 il Tribunale di Padova aveva Controparte_1
omologato la separazione consensuale;
che con sentenza parziale n.1393/2019 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva sentenza n.892/2021 il Tribunale di
Padova aveva statuito sulle condizioni di divorzio, chiedeva che venisse revocato il proprio obbligo di provveder al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie maggiorenni e venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale. si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 12.3.2025, il Giudice delegato sentiva le parti, le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle modifiche alle condizioni di divorzio e, pertanto, i procuratori precisavano le conclusioni come da accordi riportati in epigrafe.
Il Giudice delegato rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
******
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e conforme alla situazione di fatto che emerge dagli atti di causa;
pertanto, il Tribunale prende atto degli accordi stessi ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c.
Atteso l'esito della causa, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.892/2021 pubblicata il 6.5.2021 del Tribunale di Padova;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5123/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gislon Francesca e dell'avvocato Strullato Parte_1
Giorgia
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Meneghini Sabina e dell'avvocato Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“
1. il sig. , con decorrenza da aprile 2025, cesserà di versare il mantenimento per le figlie Pt_1 alla sig.ra e verserà la somma di € 500,00 mensili direttamente a e € 400,00 mensili CP_1 CP_2
direttamente a , sino al termine del 30.4.2026, comprensivi anche delle spese straordinarie;
a CP_3 decorrere dal 30.4.2026, l'obbligo di contribuzione delle figlie maggiorenni cesserà automaticamente, in quanto da ritenersi economicamente autosufficienti;
2. l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra è revocata con decorrenza dal 30.4.2026; CP_1
3. spese di lite compensate”.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, , premesso di essere padre di , nata Parte_1 CP_3
il 29.4.1993, e nata il [...], nate dal matrimonio contratto il 15.9.1991 in Villa del Bosco CP_2
di Corezzola (PD), con che in data 4.12.2015 il Tribunale di Padova aveva Controparte_1
omologato la separazione consensuale;
che con sentenza parziale n.1393/2019 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con successiva sentenza n.892/2021 il Tribunale di
Padova aveva statuito sulle condizioni di divorzio, chiedeva che venisse revocato il proprio obbligo di provveder al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie maggiorenni e venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale. si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 12.3.2025, il Giudice delegato sentiva le parti, le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle modifiche alle condizioni di divorzio e, pertanto, i procuratori precisavano le conclusioni come da accordi riportati in epigrafe.
Il Giudice delegato rimetteva quindi la causa al collegio per la decisione.
******
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e conforme alla situazione di fatto che emerge dagli atti di causa;
pertanto, il Tribunale prende atto degli accordi stessi ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c.
Atteso l'esito della causa, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.892/2021 pubblicata il 6.5.2021 del Tribunale di Padova;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 2 di 2