Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01281/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Camillo Rosalba 47/Z;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pellicciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l''accertamento
del silenzio-inadempimento serbato sulla istanza motivata di revisione della pratica di finanziamento “ID domanda PNRR-M1C3-2.2-2022-003354, prog. P675”, relativo al progetto per la “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, con la conseguente condanna all’adozione di un provvedimento espresso;
Sui motivi aggiunti presentati in data 17.12.2024 per l’annullamento :
- del sopraggiunto provvedimento di diniego espresso alla revisione della pratica finanziamento, di cui alla nota prot. n. 0534060/2024 del 30 ottobre 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LO EN e uditi per le parti i difensori, avv.ti Marco Palieri per la ricorrente e Claudia Pellicciari per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21.10.2024 e depositato il 23.10.2024, la parte ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza volta a ottenere la revisione del contributo concesso nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" (PNRR - M1C3 - Investimento 2.2), approvato con A.D. n. 40 del 2022.
1.1. La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura candidando un immobile storico ("-OMISSIS-") e di essere stata ammessa a finanziamento con provvedimento del 02.11.2022, ottenendo un contributo pari all'80% del costo dell'intervento (€75.698,00), aliquota prevista per i beni privi di specifica dichiarazione di interesse culturale.
1.2. Ha riferito di aver accettato il contributo e sottoscritto il relativo Atto d'Obblighi nel febbraio 2023.
Successivamente, in data 11.07.2024, il Ministero della Cultura ha emesso il decreto di dichiarazione di interesse culturale del bene.
In forza di tale sopravvenienza, la ricorrente ha chiesto l'innalzamento del contributo al 100% (aliquota riservata ai beni vincolati), ma l'Amministrazione è rimasta inerte.
2. Nelle more del giudizio sul silenzio, la Regione Puglia ha adottato il provvedimento espresso di diniego in data 30.10.2024, motivando che il requisito del vincolo culturale, necessario per ottenere il contributo al 100%, dovesse essere posseduto al momento della presentazione della domanda, come da lex specialis e indicazioni ministeriali.
2.1. Avverso tale atto la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo la violazione dell'Avviso Pubblico (che a suo dire non porrebbe limiti temporali all'acquisizione del vincolo), la natura meramente dichiarativa e non costitutiva del decreto di vincolo culturale, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche.
3. Con sentenza non definitiva n. 535 del 2025, è stato dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta emanazione del provvedimento espresso, è stato disposto il mutamento del rito in quello speciale PNRR e sono stati ordinati incombenti istruttori.
3.1. La Regione Puglia ha depositato una relazione di chiarimenti e il parere dell'Unità di Missione PNRR del Ministero, insistendo per il rigetto del gravame e ribadendo che la concessione del contributo cristallizzerebbe l'impegno di spesa sulla base dei requisiti posseduti alla scadenza del bando.
4. All'udienza pubblica del 26.11.2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. La domanda è infondata.
Il thema decidendum è limitato alla legittimità del diniego di revisione del contributo opposto dalla Regione Puglia con la nota del 30.10.2024, di cui al ricorso per motivi aggiunti.
È pacifico che l'avviso pubblico (art. 1, comma 5 e art. 3, comma 2) abbia previsto due distinti regimi di aiuto: un contributo del 100% per i beni già oggetto di dichiarazione di interesse culturale e un contributo dell'80% per gli altri beni storici.
In particolare quindi, occorre chiarire se sussista la possibilità per il beneficiario di un finanziamento PNRR, già concesso ed accettato in una determinata misura (80%), di ottenerne la rideterminazione in aumento (100%) in corso di esecuzione, sulla base di una qualità giuridica del bene (dichiarazione di interesse culturale) sopravvenuta rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande e al provvedimento di ammissione.
6. Il Collegio ritiene che l'operato dell'Amministrazione sia immune dai vizi censurati, in quanto conforme alla disciplina di gara ma anche ai principi generali di buon andamento, efficienza e programmazione della spesa pubblica.
Anzitutto, indipendentemente dagli effetti civilistici o di tutela propri del decreto di vincolo, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica per l'erogazione di benefici economici ciò che rileva è il possesso del "titolo" giuridico che dà diritto alla maggiorazione al momento previsto dalla lex specialis per la valutazione.
Il bando ha inteso premiare una qualità giuridica (lo status di bene culturale formalmente riconosciuto) che doveva essere spesa e documentata all'atto della domanda per concorrere nella specifica categoria indicata
Non averla posseduta a quella data ha correttamente comportato l'inserimento nell’altra categoria, situazione che si è consolidata con l'accettazione del contributo e la sottoscrizione dell'atto negoziale che ha definito in modo vincolante l'oggetto della prestazione e la misura del finanziamento.
7. D’altra parte, la tesi secondo cui tale distinzione tra le due categorie consentirebbe un adeguamento "dinamico" del contributo in qualunque momento della procedura, si scontra con la natura stessa della procedura selettiva e con le esigenze di contabilità pubblica sottese alla gestione dei fondi PNRR.
La ratio della fissazione di un termine per la presentazione delle domande e dei relativi requisiti non risponde soltanto all'esigenza di garantire la par condicio tra i concorrenti (cristallizzando le condizioni di partecipazione al momento della scadenza del bando), ma assolve a una fondamentale funzione di programmazione finanziaria.
L'Amministrazione, nel momento in cui ammette i progetti e stila le graduatorie, deve poter preventivare con certezza l'ammontare delle risorse da impegnare.
L'impegno di spesa, che si perfeziona con l'atto di concessione e la successiva sottoscrizione dell'atto, deve essere determinato e certo, al fine di mettere a bilancio le somme necessarie e verificare la disponibilità residua per altri interventi.
Ammettere la possibilità che il contributo possa mutare "in corso d'opera", a distanza di anni dall'ammissione (nel caso di specie, domanda del 2022 e richiesta di revisione del 2024), introdurrebbe un elemento di incertezza insostenibile per la gestione delle risorse pubbliche.
Ciò comporterebbe non solo inefficienze amministrative, costringendo gli uffici a continue revisioni delle graduatorie e degli impegni contabili, ma anche potenziali danni economici all'Erario, rischiando di generare scoperture finanziarie o di sottrarre risorse programmate per altri beneficiari.
La stabilità dei rapporti giuridici e la certezza dei vincoli di bilancio, specie in un contesto a rendicontazione stringente come quello del PNRR, impediscono di configurare il finanziamento come una posta "variabile", dipendente da eventi futuri e incerti.
8. Infine, è infondata la censura relativa ad una disparità di trattamento fondata sull'esistenza di aliquote "variabili" per altri beneficiari.
Come chiarito dall'Amministrazione in sede istruttoria, tali percentuali (es. 93,75%) non sono frutto di discrezionalità o di revisioni successive, ma costituiscono la mera applicazione matematica del massimale assoluto, di €150.000,00, previsto dal bando.
In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca sulla domanda avverso il silenzio nonché su quella di annullamento dell’atto successivamente adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente
LO Ieva, Primo Referendario
LO EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EN | VI AN |
IL SEGRETARIO