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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 7427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7427 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 17052 2024 vertente tra:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente al Vico Sant'Eframo Vecchio, Parte_1
55, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura apposta su atto separato dall'Avv. C.F._1
VA AN C.F. e con lo stesso domiciliato in Napoli al Vico Bianchi allo Spirito C.F._2
Santo. ricorrente e
L' ( la quale è subentrata in tutti i rapporti giuridici, Controparte_1 attivi e passivi, facenti capo sia ad , sia a CP_2 Controparte_3
, la quale è stata sciolta con D.L n°193 del 22.10.2016) - con sede in Roma
[...] alla via Giuseppe Grezar n. 14 – C.F., P. IVA n. - in persona del Signor P.IVA_1 [...]
, nella sua qualità di responsabile atti introduttivi del giudizio Campania, giusta procura CP_4 speciale autenticata dal Notaio – Rep. 181515 del 25.07.2024, Raccolta 12772, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Pignalosa
Convenuta
l' (C.F. in Controparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
( ) ai sensi della procura generale alle liti per Notaio del C.F._3 Persona_2 distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliata in
Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2024 e notificato il 30.01.2025, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2024/9019677682000 ricevuta il 19.06.2024, relativa agli avvisi di addebito nn. 371/2016/0004432404000 e 371/2016/0014813224000, volti al pagamento dei contributi
IVS fissi Gestione Commercianti dovuti per l'anno 2015 (rate 1,2,3,4), per un totale di €.3.835,94.
Eccepisce l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per prescrizione del credito successiva alla notifica dei titoli esecutivi, e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese.
Si costituivano i resistenti che chiedevano il rigetto del ricorso
L'opposizione è inammissibile
L'opposizione è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 cpc, rispetto all'intimazione di pagamento ed all'estratto di ruolo che non costituiscono di per sé titoli esecutivi ed atti lesivi del patrimonio del debitore;
l'intimazione di pagamento, al pari di un precetto, perde efficacia qualora sia decorso il termine di 180 giorni senza che sia iniziata l'attività esecutiva (art.50 DPR 602/73).
La recente modifica apportata dal legislatore all'articolo 12 del DPR 602/73, con la legge n.215 del
17 dicembre 2021 di conversione del Decreto-legge n.146 del 21.10.2021 ha introdotto all'articolo 12 il comma 4 bis che così dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La giurisprudenza aveva sostenuto l'inoppugnabilità del ruolo, ed in particolare la Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 29294/2019 e la precedente Ordinanza n.6166 del 1.3.2019, in linea con le precedenti pronunce (Cass. n.19704/15, n. 22946 del 10.11.2016, n.20618 del 13.10.2016, n.6034 del 9.3.2017, n.16098/2018) aveva così argomentando: “Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria
(Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.”. Ed ha anche aggiunto che “Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria” in quanto “nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.” Ne consegue che, conclude la Suprema Corte, ove la cartella sia stata ritualmente notificata viene meno l'esigenza della tutela anticipatoria, in quanto per contestare la fondatezza della pretesa creditoria il debitore avrebbe dovuto agire mediante la tempestiva impugnazione della cartella stessa. Infine, la Corte ha ribadito anche l'inammissibilità dell'azione “volta a far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione)” poiché “difetta nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva
Considerata la natura della pronuncia si compensano tra le parti le spese di lite
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa le spese di lite
Napoli,19/10/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta pronuncia la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 17052 2024 vertente tra:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente al Vico Sant'Eframo Vecchio, Parte_1
55, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura apposta su atto separato dall'Avv. C.F._1
VA AN C.F. e con lo stesso domiciliato in Napoli al Vico Bianchi allo Spirito C.F._2
Santo. ricorrente e
L' ( la quale è subentrata in tutti i rapporti giuridici, Controparte_1 attivi e passivi, facenti capo sia ad , sia a CP_2 Controparte_3
, la quale è stata sciolta con D.L n°193 del 22.10.2016) - con sede in Roma
[...] alla via Giuseppe Grezar n. 14 – C.F., P. IVA n. - in persona del Signor P.IVA_1 [...]
, nella sua qualità di responsabile atti introduttivi del giudizio Campania, giusta procura CP_4 speciale autenticata dal Notaio – Rep. 181515 del 25.07.2024, Raccolta 12772, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Pignalosa
Convenuta
l' (C.F. in Controparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello
( ) ai sensi della procura generale alle liti per Notaio del C.F._3 Persona_2 distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliata in
Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.07.2024 e notificato il 30.01.2025, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071/2024/9019677682000 ricevuta il 19.06.2024, relativa agli avvisi di addebito nn. 371/2016/0004432404000 e 371/2016/0014813224000, volti al pagamento dei contributi
IVS fissi Gestione Commercianti dovuti per l'anno 2015 (rate 1,2,3,4), per un totale di €.3.835,94.
Eccepisce l'illegittimità e nullità dell'intimazione di pagamento per prescrizione del credito successiva alla notifica dei titoli esecutivi, e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese.
Si costituivano i resistenti che chiedevano il rigetto del ricorso
L'opposizione è inammissibile
L'opposizione è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex articolo 100 cpc, rispetto all'intimazione di pagamento ed all'estratto di ruolo che non costituiscono di per sé titoli esecutivi ed atti lesivi del patrimonio del debitore;
l'intimazione di pagamento, al pari di un precetto, perde efficacia qualora sia decorso il termine di 180 giorni senza che sia iniziata l'attività esecutiva (art.50 DPR 602/73).
La recente modifica apportata dal legislatore all'articolo 12 del DPR 602/73, con la legge n.215 del
17 dicembre 2021 di conversione del Decreto-legge n.146 del 21.10.2021 ha introdotto all'articolo 12 il comma 4 bis che così dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La giurisprudenza aveva sostenuto l'inoppugnabilità del ruolo, ed in particolare la Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 29294/2019 e la precedente Ordinanza n.6166 del 1.3.2019, in linea con le precedenti pronunce (Cass. n.19704/15, n. 22946 del 10.11.2016, n.20618 del 13.10.2016, n.6034 del 9.3.2017, n.16098/2018) aveva così argomentando: “Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile. L'estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria
(Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.”. Ed ha anche aggiunto che “Tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 02/10/2015 resa in materia tributaria” in quanto “nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.” Ne consegue che, conclude la Suprema Corte, ove la cartella sia stata ritualmente notificata viene meno l'esigenza della tutela anticipatoria, in quanto per contestare la fondatezza della pretesa creditoria il debitore avrebbe dovuto agire mediante la tempestiva impugnazione della cartella stessa. Infine, la Corte ha ribadito anche l'inammissibilità dell'azione “volta a far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., i fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (in particolare, la prescrizione)” poiché “difetta nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva
Considerata la natura della pronuncia si compensano tra le parti le spese di lite
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
Compensa le spese di lite
Napoli,19/10/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)